15.2007.110
Istanza di restituzione dei termine per interporre opposizione
17 dicembre 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
15.2007.110
Data decisione, Autorità:
17.12.2007, CEF
Titolo:
Istanza di restituzione dei termine per interporre opposizione
RESTITUZIONE TERMINI
LEF
art. 33 cpv. 4 LEF
art. 74 cpv. 1 LEF
art. 75 cpv. 1 LEF
art. 85a LEF
Incarto n.
15.2007.110
Lugano
17 dicembre
2007
EC/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sull’istanza 4
novembre 2007 di restituzione
del termine per interporre opposizione (art. 33 cpv. 4 LEF) di
RI 1
nell’ambito della procedura esecutiva dipendente dal
PE n. __________ del 26/28 settembre 2007 dell’CO 1, fatto spiccare contro di lei
da
PI 1
rappr. dalla RA 1
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
Fatti
A. Con PE n. __________
dell’CO 1 PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 9’684.90 oltre accessori.
B. Il PE è stato
emesso il 26 settembre 2007 ed è stato notificato all’escussa il 28 settembre 2007.
Al precetto non è stata ritualmente interposta opposizione.
C.
Il 4 novembre 2007 RI 1 ha presentato all’Autorità di vigilanza un’istanza di restituzione del
termine per interporre opposizione, argomentando che l’istanza dovrebbe essere
accolta sulla base della sentenza del __________ ottobre 2007 del Tribunale
cantonale delle assicurazioni (inc. 36.2007.__________) statuente sul ricorso
presentato da lei e dal marito contro la decisione della procedente in tema di
prestazioni relative alla copertura per l’assicurazione obbligatoria della cure
medico-sanitarie.
Considerato:
Considerandi
1.
Per l’art. 74
cpv. 1 LEF se l’escusso intende fare opposizione al precetto, deve dichiararlo
verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o,
entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all’ufficio d’esecuzione.
Secondo l’art. 75 cpv. 1 LEF non è necessario motivare l’opposizione.
2.
In virtù dell’art. 33 cpv. 4 LEF, chi è stato impedito ad agire
entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può
chiedere all’autorità di vigilanza o all’autorità giudiziaria competente la
restituzione del termine; al contempo egli deve, entro il medesimo termine
dalla cessazione dell’impedimento inoltrare la richiesta motivata e compiere
presso l’autorità competente l’atto omesso. Per dottrina e costante
giurisprudenza l’istanza di restituzione del termine può essere accolta se
l’omissione dell’atto è dovuta ad impossibilità oggettiva, a causa di forza
maggiore, a impossibilità personale non causata da colpa dell’escusso o ad un
motivo di ritardo scusabile (Nordmann, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 9 e segg.
ad art. 33 e riferimenti ivi citati).
L’esigenza della
motivazione ed il termine per presentare l’istanza sono chiaramente indicati
anche sul precetto esecutivo (mod. 3, verso, sub spiegazioni ad 3).
3.
RI 1 argomenta
in sostanza che la propria istanza dovrebbe essere accolta perché con sentenza
del __________ ottobre 2007 il Tribunale cantonale delle assicurazioni (inc.
36.2007
__________) ha accolto il ricorso presentato da lei e dal marito contro
la decisione della cassa malattia di sospensione del pagamento delle
prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Ella
non indica però quali sono stati i motivi che le avrebbero impedito di
interporre tempestiva opposizione.
La motivazione è
presupposto irrinunciabile dell’istanza avuto riguardo al principio di celerità
che informa il diritto esecutivo e per evitare che l’istituto della
restituzione dei termini sia usato a fini dilatori. Inoltre l’istituto della
restituzione dell’art. 33 cpv. 4 LEF è norma di eccezione che esige rigore e
che di conseguenza impone un’applicazione restrittiva. Per questo motivo quindi
l’istanza di RI 1 va dichiarata inammissibile per carenza della motivazione
richiesta all’art. 33 cpv. 4 secondo periodo prima proposizione LEF.
4.
A
prescindere dal fatto che la sentenza del __________ ottobre 2007 del Tribunale
cantonale delle assicurazioni ha per oggetto una decisione di sospensione di
prestazioni da parte della cassa malattia e non l’accertamento della fondatezza
delle pretese avanzate dalla stessa cassa malattia contro RI 1 con il PE n. __________,
a titolo abbondanziale va rilevato che in concreto -nonostante l’escussa abbia
ricevuto questa sentenza solo quanto il termine per interporre opposizione era
oramai scaduto- considerato che l’opposizione non necessita di alcuna
motivazione, RI 1 era perfettamente in grado di interporre opposizione al
precetto esecutivo entro il termine di dieci giorni dalla sua notifica.
5.
A RI 1 va
tuttavia segnalato, che se ella ritiene di nulla dovere alla procedente, per
l’art. 85a LEF può domandare in ogni tempo al tribunale del luogo
dell’esecuzione l’accertamento dell’inesistenza del debito, della sua eventuale
estinzione o della concessione di una dilazione di pagamento.
6.
Visto l’esito
si prescinde per ragioni di economia processuale dalla notifica dell’istanza
alla controparte per le osservazioni.
7.
L’istanza 4
novembre 2007 di RI 1 è inammissibile per carente motivazione.
Non si preleva la
tassa di giustizia e non si assegnano indennità (61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2
OTLEF).
richiamati
gli art. 33 cpv. 4, 74 cpv. 1, 75 cpv. 1, 85a LEF; 61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
1.
L’istanza
4.
novembre 2007 di RI 1, __________, di restituzione del termine per interporre
opposizione al PE n. __________ del 26/28 settembre 2007 dell’CO 1 è respinta.
2.
Non si
prelevano tasse, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione:
- RI 1, __________;
- RA 1, __________, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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