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Decisione

15.2007.110

Istanza di restituzione dei termine per interporre opposizione

17 dicembre 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con PE n. __________

dell’CO 1 PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 9’684.90 oltre accessori.

B. Il PE è stato

emesso il 26 settembre 2007 ed è stato notificato all’escussa il 28 settembre 2007.

Al precetto non è stata ritualmente interposta opposizione.

C.

Il 4 novembre 2007 RI 1 ha presentato all’Autorità di vigilanza un’istanza di restituzione del

termine per interporre opposizione, argomentando che l’istanza dovrebbe essere

accolta sulla base della sentenza del __________ ottobre 2007 del Tribunale

cantonale delle assicurazioni (inc. 36.2007.__________) statuente sul ricorso

presentato da lei e dal marito contro la decisione della procedente in tema di

prestazioni relative alla copertura per l’assicurazione obbligatoria della cure

medico-sanitarie.

Considerato:

Considerandi

1.

Per l’art. 74

cpv. 1 LEF se l’escusso intende fare opposizione al precetto, deve dichiararlo

verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o,

entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all’ufficio d’esecuzione.

Secondo l’art. 75 cpv. 1 LEF non è necessario motivare l’opposizione.

2.

In virtù dell’art. 33 cpv. 4 LEF, chi è stato impedito ad agire

entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può

chiedere all’autorità di vigilanza o all’autorità giudiziaria competente la

restituzione del termine; al contempo egli deve, entro il medesimo termine

dalla cessazione dell’impedimento inoltrare la richiesta motivata e compiere

presso l’autorità competente l’atto omesso. Per dottrina e costante

giurisprudenza l’istanza di restituzione del termine può essere accolta se

l’omissione dell’atto è dovuta ad impossibilità oggettiva, a causa di forza

maggiore, a impossibilità personale non causata da colpa dell’escusso o ad un

motivo di ritardo scusabile (Nordmann, Basler

Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 9 e segg.

ad art. 33 e riferimenti ivi citati).

L’esigenza della

motivazione ed il termine per presentare l’istanza sono chiaramente indicati

anche sul precetto esecutivo (mod. 3, verso, sub spiegazioni ad 3).

3.

RI 1 argomenta

in sostanza che la propria istanza dovrebbe essere accolta perché con sentenza

del __________ ottobre 2007 il Tribunale cantonale delle assicurazioni (inc.

36.2007

__________) ha accolto il ricorso presentato da lei e dal marito contro

la decisione della cassa malattia di sospensione del pagamento delle

prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Ella

non indica però quali sono stati i motivi che le avrebbero impedito di

interporre tempestiva opposizione.

La motivazione è

presupposto irrinunciabile dell’istanza avuto riguardo al principio di celerità

che informa il diritto esecutivo e per evitare che l’istituto della

restituzione dei termini sia usato a fini dilatori. Inoltre l’istituto della

restituzione dell’art. 33 cpv. 4 LEF è norma di eccezione che esige rigore e

che di conseguenza impone un’applicazione restrittiva. Per questo motivo quindi

l’istanza di RI 1 va dichiarata inammissibile per carenza della motivazione

richiesta all’art. 33 cpv. 4 secondo periodo prima proposizione LEF.

4.

A

prescindere dal fatto che la sentenza del __________ ottobre 2007 del Tribunale

cantonale delle assicurazioni ha per oggetto una decisione di sospensione di

prestazioni da parte della cassa malattia e non l’accertamento della fondatezza

delle pretese avanzate dalla stessa cassa malattia contro RI 1 con il PE n. __________,

a titolo abbondanziale va rilevato che in concreto -nonostante l’escussa abbia

ricevuto questa sentenza solo quanto il termine per interporre opposizione era

oramai scaduto- considerato che l’opposizione non necessita di alcuna

motivazione, RI 1 era perfettamente in grado di interporre opposizione al

precetto esecutivo entro il termine di dieci giorni dalla sua notifica.

5.

A RI 1 va

tuttavia segnalato, che se ella ritiene di nulla dovere alla procedente, per

l’art. 85a LEF può domandare in ogni tempo al tribunale del luogo

dell’esecuzione l’accertamento dell’inesistenza del debito, della sua eventuale

estinzione o della concessione di una dilazione di pagamento.

6.

Visto l’esito

si prescinde per ragioni di economia processuale dalla notifica dell’istanza

alla controparte per le osservazioni.

7.

L’istanza 4

novembre 2007 di RI 1 è inammissibile per carente motivazione.

Non si preleva la

tassa di giustizia e non si assegnano indennità (61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2

OTLEF).

richiamati

gli art. 33 cpv. 4, 74 cpv. 1, 75 cpv. 1, 85a LEF; 61 e 62 OTLEF,

pronuncia:

1.

L’istanza

4.

novembre 2007 di RI 1, __________, di restituzione del termine per interporre

opposizione al PE n. __________ del 26/28 settembre 2007 dell’CO 1 è respinta.

2.

Non si

prelevano tasse, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione:

- RI 1, __________;

- RA 1, __________, __________.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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