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Decisione

15.2007.111

Pignoramento di salario. Contestazione dell'importo del salario indicato sul verbale di pignoramento. Minimo di esistenza

9 gennaio 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

15.2007.111

Data decisione, Autorità:

09.01.2008, CEF

Titolo:

Pignoramento di salario. Contestazione dell'importo del salario indicato sul verbale di pignoramento. Minimo di esistenza

MINIMO DI ESISTENZA

art. 93 LEF

Incarto n.

15.2007.111

Lugano

9 gennaio

2008

CJ/sc/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 3 novembre 2007 di

RI 1

contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro il verbale di

pignoramento 26 ottobre 2007 allestito a favore dei gruppi di pignoramento n. __________

e __________, composti di:

1. PI 1 (es. n. __________)

Considerandi

2.

PI 2 (es. n. __________)

3.

PI 3 (es.

n. __________ e __________)

rappr. dall’RA 1

4.

PI 4 (es.

n. __________)

rappr. dalla RA 2

5.

PI 5 (es. n. __________)

6.

PI 6 (es.

__________)

rappr. dall’RA 1

richiamata l’ordinanza presidenziale 9 novembre 2007

con la quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo parziale;

viste le osservazioni 22 novembre 2007 dell’RA 1 e 6

novembre/3 dicembre 2007 dell’CO 1;

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

1.

Il

25.

ottobre 2007, l’CO 1, tenuto conto del fatto che da tempo RI 1 non pagava

più i premi della cassa malati, ha nuovamente determinato il suo minimo di

esistenza, stabilendolo in fr. 2'493.--, secondo il seguente calcolo:

Importo

di base fr. 1'100.--

Affitto

fr. 1'050.--

Riscaldamento fr. 70.--

Cassa

malati fr. 0.--

Trasferte fr. 200.--

Spese

mediche fr. 73.--

Totale fr. 2'493.--

2.

L’escussa

contesta tale calcolo, rimproverando anzitutto all’Ufficio di non aver minimamente

considerato le sue vere condizioni economiche, in quanto le sue entrate

sarebbero modeste ed irregolari, sicché la media mensile di fr. 3'093,55

indicata sul verbale di pignoramento non corrisponderebbe alla realtà.

Questa censura

è da ritenere irricevibile per carenza d’interesse, poiché gli importi dei

redditi riportati sul verbale di pignoramento hanno valore unicamente

indicativo, ovvero servono per dare un’indicazione dell’importo scoperto per il

quale il verbale di pignoramento vale quale attestato di carenza di beni

provvisorio ai sensi dell’art. 115 cpv. 2 LEF. In effetti, il pignoramento non

verte sull’importo di fr. 3'093.-- menzionato, indicativamente, nel calcolo del

minimo di esistenza quale guadagno dell’escussa, bensì sull’“importo eccedente

il calcolo di minimo di esistenza stabilito in fr. 2'493.--” (formulazione che

invero andrebbe migliorata, indicando che il pignoramento verte sull’“importo

eccedente il minimo di esistenza stabilito in fr. 2'493.--”). La notifica del

pignoramento al datore di lavoro è ancora più chiara, nella misura in cui è fatto

ordine a quest’ultimo di versare mensilmente fr. 2'493.-- all’escussa e

l’eccedenza all’Ufficio. In altri termini, l’esito del pignoramento non dipende

dalla cifra del salario riportato sul verbale di pignoramento.

Occorre

ancora precisare che, qualora l’escussa abbia, durante il pignoramento,

percepito direttamente importi integrativi dalla Cassa di disoccupazione, essi

andrebbero portati in deduzione del suo minimo di esistenza. Non è però

necessario istruire tale questione in modo più approfondito, dal momento che la

Camera non potrebbe comunque modificare la decisione a scapito della

ricorrente, stante il cosiddetto divieto della reformatio in peius (art. 22

LPR).

3.

La

ricorrente contesta inoltre la riduzione del minimo di esistenza da fr.

2'865.-- (stabilito in occasione di un precedente pignoramento del 25 luglio

2007) a fr. 2'493.--. Tuttavia, ella non si determina sul motivo adottato

dall’Ufficio nel provvedimento impugnato (“Nuovo calcolo con l’esclusione del

premio di cassa malati Groupe Mutuel Assurances non pagato da tempo”) né

dimostra di aver pagato regolarmente i premi di cassa malati presi in

considerazione per fr. 375.--/mese nel precedente provvedimento. Giusta si rivela

quindi la decisione dell’Ufficio di non più computare tale spesa nel minimo di

esistenza della ricorrente (cfr. DTF 121 III 22, cons. 3a). D’altronde, sempre

in applicazione del principio secondo cui soltanto le spese indispensabili il

cui pagamento è provato possono essere incluse nel calcolo del minimo di

esistenza, non può essere aumentata la voce relativa alle spese mediche (da fr.

73.

-- a fr. 200.--).

4.

La censura riferita all’asserita impignorabilità dell’automobile

Nissan Micra targata TI __________ è priva di oggetto, dal momento che

l’incanto di tale oggetto, svoltosi il 25 settembre 2007, è risultato deserto

per l’assenza di offerte, così che il pignoramento è decaduto limitatamente al

veicolo (art. 126 cpv. 2 LEF): esso è quindi ritornato nella piena

disponibilità della ricorrente.

5.

Ne

consegue la reiezione del gravame.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF, art. 61 e 62

OTLEF;

pronuncia:

1.

Il ricorso 3 novembre 2007 di RI 1, __________, è respinto.

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione a:

– RI 1, __________;

– PI 1, __________;

– PI 2, __________;

– RA 1, __________;

– RA 2,

sede;

– PI 5, __________.

Comunicazione

all’CO 1

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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