15.2007.111
Pignoramento di salario. Contestazione dell'importo del salario indicato sul verbale di pignoramento. Minimo di esistenza
9 gennaio 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2007.111
Data decisione, Autorità:
09.01.2008, CEF
Titolo:
Pignoramento di salario. Contestazione dell'importo del salario indicato sul verbale di pignoramento. Minimo di esistenza
MINIMO DI ESISTENZA
art. 93 LEF
Incarto n.
15.2007.111
Lugano
9 gennaio
2008
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 3 novembre 2007 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro il verbale di
pignoramento 26 ottobre 2007 allestito a favore dei gruppi di pignoramento n. __________
e __________, composti di:
1. PI 1 (es. n. __________)
Considerandi
2.
PI 2 (es. n. __________)
3.
PI 3 (es.
n. __________ e __________)
rappr. dall’RA 1
4.
PI 4 (es.
n. __________)
rappr. dalla RA 2
5.
PI 5 (es. n. __________)
6.
PI 6 (es.
__________)
rappr. dall’RA 1
richiamata l’ordinanza presidenziale 9 novembre 2007
con la quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo parziale;
viste le osservazioni 22 novembre 2007 dell’RA 1 e 6
novembre/3 dicembre 2007 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
1.
Il
25.
ottobre 2007, l’CO 1, tenuto conto del fatto che da tempo RI 1 non pagava
più i premi della cassa malati, ha nuovamente determinato il suo minimo di
esistenza, stabilendolo in fr. 2'493.--, secondo il seguente calcolo:
Importo
di base fr. 1'100.--
Affitto
fr. 1'050.--
Riscaldamento fr. 70.--
Cassa
malati fr. 0.--
Trasferte fr. 200.--
Spese
mediche fr. 73.--
Totale fr. 2'493.--
2.
L’escussa
contesta tale calcolo, rimproverando anzitutto all’Ufficio di non aver minimamente
considerato le sue vere condizioni economiche, in quanto le sue entrate
sarebbero modeste ed irregolari, sicché la media mensile di fr. 3'093,55
indicata sul verbale di pignoramento non corrisponderebbe alla realtà.
Questa censura
è da ritenere irricevibile per carenza d’interesse, poiché gli importi dei
redditi riportati sul verbale di pignoramento hanno valore unicamente
indicativo, ovvero servono per dare un’indicazione dell’importo scoperto per il
quale il verbale di pignoramento vale quale attestato di carenza di beni
provvisorio ai sensi dell’art. 115 cpv. 2 LEF. In effetti, il pignoramento non
verte sull’importo di fr. 3'093.-- menzionato, indicativamente, nel calcolo del
minimo di esistenza quale guadagno dell’escussa, bensì sull’“importo eccedente
il calcolo di minimo di esistenza stabilito in fr. 2'493.--” (formulazione che
invero andrebbe migliorata, indicando che il pignoramento verte sull’“importo
eccedente il minimo di esistenza stabilito in fr. 2'493.--”). La notifica del
pignoramento al datore di lavoro è ancora più chiara, nella misura in cui è fatto
ordine a quest’ultimo di versare mensilmente fr. 2'493.-- all’escussa e
l’eccedenza all’Ufficio. In altri termini, l’esito del pignoramento non dipende
dalla cifra del salario riportato sul verbale di pignoramento.
Occorre
ancora precisare che, qualora l’escussa abbia, durante il pignoramento,
percepito direttamente importi integrativi dalla Cassa di disoccupazione, essi
andrebbero portati in deduzione del suo minimo di esistenza. Non è però
necessario istruire tale questione in modo più approfondito, dal momento che la
Camera non potrebbe comunque modificare la decisione a scapito della
ricorrente, stante il cosiddetto divieto della reformatio in peius (art. 22
LPR).
3.
La
ricorrente contesta inoltre la riduzione del minimo di esistenza da fr.
2'865.-- (stabilito in occasione di un precedente pignoramento del 25 luglio
2007) a fr. 2'493.--. Tuttavia, ella non si determina sul motivo adottato
dall’Ufficio nel provvedimento impugnato (“Nuovo calcolo con l’esclusione del
premio di cassa malati Groupe Mutuel Assurances non pagato da tempo”) né
dimostra di aver pagato regolarmente i premi di cassa malati presi in
considerazione per fr. 375.--/mese nel precedente provvedimento. Giusta si rivela
quindi la decisione dell’Ufficio di non più computare tale spesa nel minimo di
esistenza della ricorrente (cfr. DTF 121 III 22, cons. 3a). D’altronde, sempre
in applicazione del principio secondo cui soltanto le spese indispensabili il
cui pagamento è provato possono essere incluse nel calcolo del minimo di
esistenza, non può essere aumentata la voce relativa alle spese mediche (da fr.
73.
-- a fr. 200.--).
4.
La censura riferita all’asserita impignorabilità dell’automobile
Nissan Micra targata TI __________ è priva di oggetto, dal momento che
l’incanto di tale oggetto, svoltosi il 25 settembre 2007, è risultato deserto
per l’assenza di offerte, così che il pignoramento è decaduto limitatamente al
veicolo (art. 126 cpv. 2 LEF): esso è quindi ritornato nella piena
disponibilità della ricorrente.
5.
Ne
consegue la reiezione del gravame.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF, art. 61 e 62
OTLEF;
pronuncia:
1.
Il ricorso 3 novembre 2007 di RI 1, __________, è respinto.
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione a:
– RI 1, __________;
– PI 1, __________;
– PI 2, __________;
– RA 1, __________;
– RA 2,
sede;
– PI 5, __________.
Comunicazione
all’CO 1
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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