15.2007.112
Fallimento. Retribuzione dell'amministrazione speciale e della delegazione dei creditori. Tariffa. Prestazioni di cancelleria e di contabilità
17 dicembre 2007Italiano12 min
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Numero d'incarto:
15.2007.112
Data decisione, Autorità:
17.12.2007, CEF
Titolo:
Fallimento. Retribuzione dell'amministrazione speciale e della delegazione dei creditori. Tariffa. Prestazioni di cancelleria e di contabilità
SPESE ESECUTIVE
art. 47 OTLEF
Incarto n.
15.2007.112
Lugano
17 dicembre
2007
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sull’istanza 8 novembre 2007 di
1. IS 1
2. IS 2
3. IS 3
4. IS 4
5. IS 5
tutti rappr. dall’ RA 1
tendente
alla determinazione della loro rimunerazione quali membri dell’amministrazione
speciale, rispettivamente della delegazione dei creditori del fallimento della
società
PI 1
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. La
procedura di fallimento in oggetto è aperto dall’11 maggio 2004.
Il 23 giugno 2004, la prima assemblea dei creditori ha nominato l’avv.
IS 1 quale amministratore speciale del fallimento e istituito una delegazione
dei creditori composta degli avv. IS 2, IS 3, IS 5 e dei signori IS 4 e L__________.
Il 9 agosto 2005, questa Camera ha annullato la deliberazione della seconda assemblea
dei creditori di riconferma di L__________ quale membro della delegazione dei
creditori (inc. 15.2005.77/78).
B. Il
19 maggio 2006, sono stati realizzati agli incanti pubblici 11 fondi della
fallita (per fr. 4'000'000.--), i suoi beni mobili (per fr. 57'100.--) e tre
pretese (per fr. 505.--).
C. Con
l’istanza in esame, l’avv. IS 1 sottopone a questa Camera per approvazione la propria
parcella, che si presenta così:
Onorario (516:22 ore a fr. 180.--/h) fr. 92'948.--
Spese fr. 26'468.70
IVA fr. 9'075.70
Totale fr. 128'492.40
nonché le
note professionali dei membri della delegazione dei creditori, che ammontano:
– per
gli avv. IS 2, IS 3 e IS 5 a fr. 5760.-- (32 ore a fr. 180.--/h), oltre fr.
240.-- di spese e, per gli ultimi due, fr. 456.-- d’IVA;
– per
IS 4 a fr. 4'160.-- (32 ore a fr. 130.--/h), oltre fr. 1'680.-- di spese.
Considerando in diritto
1. Giusta l’art. 84 RUF, applicabile alle amministrazioni speciali per
il rinvio dell’art. 97 RUF, ove l'amministrazione del fallimento
(eventualmente la delegazione dei creditori) creda di aver
diritto a una speciale indennità in base all'articolo 48 OTLEF (recte art. 47),
dovrà, prima di compilare lo stato definitivo di riparto, sottoporre alla
competente autorità di vigilanza, unitamente all'incarto, una distinta
particolareggiata delle operazioni per le quali la tariffa federale non prevede
tassa alcuna. L'autorità di vigilanza fissa l'indennità da corrispondere.
Il suo giudizio – che non è preceduto da alcun
provvedimento autonomo degli organi d'esecuzione forzata, i quali si devono
limitare all'invio di una proposta di tassazione (Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.2.4.4 ad
art. 1, nota 78, p. 43) – è impugnabile al Tribunale federale con ricorso in
materia civile (art. 2 OTLEF, 19 LEF e 72 cpv. 2 lett. a LTF).
Considerandi
2.
L’art.
47.
OTLEF disciplina la rimunerazione straordinaria dovuta nelle procedure
complesse, in deroga alla tariffa ordinaria di cui agli art. 44 a 46 OTLEF.
2.1
Giusta
l’art. 47 OTLEF, se la procedura richiede particolari indagini della
fattispecie o studi giuridici, si dovrà tener conto in particolare delle
difficoltà e della rilevanza del caso, del volume del lavoro e del tempo
impiegato (art. 47 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che per queste procedure si potrà
aumentare la tariffa delle indennità dell'amministrazione sia ordinaria che
speciale, come pure dei membri della delegazione dei creditori (art. 47 cpv. 2
OTLEF).
2.2
Con
“tempo impiegato” s’intende quello dovuto ragionevolmente, avuto riguardo alla
complessità del caso e usando la diligenza richiesta, senza indulgere in
attività dispersive e antieconomiche che non tengono in giusto conto il
rapporto costi/benefici (cfr. DTF 111 III 90, cons. 2f). Parametri di valutazione
saranno, tra altri, le somme e gli interessi in causa come pure le spese
comprovate, purché necessarie. Inoltre, è un dato della comune esperienza che,
anche nell’ipotesi che si tratti di una procedura fallimentare complessa, non
si pongono in linea di principio solo questioni complicate: di regola è
opportuno eseguire un calcolo misto, che distingua almeno tra lavori “esigenti”
(qualificati) e lavori di segretariato (cfr. DTF 120 III 100, cons. 2 i.f.). La
suddivisione in categorie di attività e la relativa determinazione della
tariffa oraria rientra nel potere di apprezzamento dell’autorità cantonale di
vigilanza (cfr. DTF 130 III 617 ss., cons. 3.3 e 4.1). Questa Camera distingue
tra prestazioni di complessità accresciuta (con una gradazione dipendente dal
tipo di formazione), mansioni contabili e lavori di segretariato (cfr. per
tutte CEF 29 aprile 2004 [15.2000.44], cons. 4e e 4f; Cometta, op. cit., n. 3.2.4.4.c ad art. 1, p. 44-45).
2.3
L’autorità
di vigilanza gode di un ampio potere di apprezzamento per determinare se si
giustifica l’applicazione dell’art. 47 OTLEF nonché l’importo della
rimunerazione. Deve tuttavia tenere conto del carattere sociale della normativa
della OTLEF che vieta che siano poste a carico della massa in modo illimitato
spese elevate (DTF 130 III 615 s., cons. 1.2 e 3.1; 130 III 180, cons. 1.2; 120
III 100, cons. 2; 114 III 41, cons. 2; 108 III 67 cons. 2).
3.
Riservata
la facoltà di ricorso prevista dagli art. 17 LEF e 2 OTLEF, non spetta
all’autorità di vigilanza statuire d’ufficio sulle spese esposte
dall’amministrazione speciale. Non torna quindi conto verificare se tutti gli
esborsi figuranti nella nota in esame sono compatibili con il principio di
economicità che vige nel diritto esecutivo (cfr. supra cons. 2.2).
4.
Nel
caso concreto, la procedura può essere qualificata come complessa ai sensi
dell’art. 47 OTLEF, in considerazione della necessità per gli organi
fallimentari – conformemente alle decisioni dell’assemblea dei creditori – di
tenere in esercizio gli impianti di risalita di proprietà della fallita durante
le stagioni 2004/2005 e 2005/2006, così da conservarne il valore commerciale e
di determinarsi su alcuni problemi giuridici nell’ambito di cause avviate
contro la massa, contro le decisioni della seconda assemblea dei creditori (CEF
9.
agosto 2005 [15.2005.77/78]) o contro il proprio operato (cfr. CEF 11 maggio
2006.
[15.06.64]).
4.1
L’
IS 1 indica in 516.22 ore il tempo finora dedicato alla pratica (dal 23 giugno
2004). Per giungere a tale risultato, egli ha diviso l’importo totale dei
propri onorari, pari a fr. 92'948.--, risultante dall’elenco delle sue
prestazioni (doc. C), con la tariffa oraria richiesta di fr. 180.--, senza
avvedersi che tale importo era in realtà stato calcolato con una tariffa oraria
di fr. 190.--. Le ore effettive sono quindi 489.12 (92'948 : 190), pari a circa
61.
giorni lavorativi di 8 ore. A ciò, l’istante chiede di aggiungere una “riserva” di fr. 3'000.-- per le operazioni di chiusura della
liquidazione (cfr. infra ad cons. 3.5).
4.2
La
tariffa oraria proposta dall’amministratore speciale per le proprie prestazioni
(fr. 180.--/ora) supera quella ammessa dalla giurisprudenza cantonale, secondo
cui, avuto riguardo al carattere sociale che de lege lata connota la OTLEF, la
rimunerazione dell’amministrazione del fallimento deve in linea di massima essere
compresa tra fr. 140.-- e fr. 170.-- per i liberi professionisti con titolo
accademico (avvocati, economisti, ecc.) (CEF 8 novembre 1999 [15.98.153], cons.
4/e, in Rep. 1999, n. 95; CEF 25 luglio 2000 [15.1998.54], cons. 4/e; CEF 21
maggio 2003 [15.02.51], cons. 4/e; CEF 30 dicembre 2003 [15.03.203], cons. 4/e;
CEF 29 aprile 2005 [15.00.44], cons. 4/e; CEF 3 giugno 2005 [15.04.157], cons.
3.
; Cometta, n. 3.2.4.4/d ad
art. 1, pag. 45). Infatti, l’avv. IS 1 non dimostra – e nemmeno allega – di
aver fornito prestazioni di complessità accresciuta tale da giustificare
un’eccezione ai parametri abituali. Non verificandosi pertanto i presupposti
per una maggiorazione della rimunerazione oraria, che potrebbe comunque essere ammessa
solo per singole prestazioni identificate e debitamente motivate (e non per
l’insieme delle prestazioni dell’amministratore speciale), occorre, nel caso
concreto, applicare la tariffa oraria di fr. 170.-- (per altri casi di
riduzione, cfr. CEF 8 novembre 1999 [15.98.153], cons. 5; CEF 24 giugno
2005.
[15.04.155], cons. 3.2).
4.3
Globalmente, le ore lavorative indicate nell’elenco delle
prestazioni dell’amministrazione fallimentare speciale (doc. C) appaiono congrue,
avuto riguardo alle circostanze concrete della procedura. Tuttavia, l’avv. IS 1
non ha ripartito le prestazioni di amministrazione tra le diverse categorie di
attività identificate dalla giurisprudenza (supra ad cons. 2.2), salvo per
quanto concerne il lavoro di cancelleria riferito alla spedizione di lettere e
alla fotocopia di atti, che è stato fatturato in modo forfettario in fr. 5.--,
rispettivamente in fr. 2.-- (fr. 1.-- per le grandi quantità) per ogni pagina,
ciò che secondo la giurisprudenza di questa Camera è ammissibile (cfr. CEF 2
dicembre 2002 [15.02.97], cons. 9). Certo, egli ha esposto solo ore di lavoro
che ha personalmente prestato. Ma alcune prestazioni avrebbero dovute essere
delegate e quindi contabilizzate ad una tariffa inferiore. È il caso, in gran
parte, della trascrizione dei verbali delle riunioni con la delegazioni dei
creditori (27 e 30/7/2004, 14/10/2004) e del verbale della seconda assemblea
dei creditori (14/6/2005), così come della preparazione delle schede di voto
(3/6/2005), che sono lavori di segretariato, per i quali si applica la tariffa
di fr. 50.--/ora (CEF 8 novembre 1999 [15.98.153], cons. 4/f). Parimenti, le
ricerche ed analisi contabili (3/6/2005, 24/8/2005) e l’allestimento di bilanci
(29/8/2005) sono lavori contabili da rimunerare con la tariffa oraria di fr.
80.
--. Le prestazioni personali dell’amministratore per la delega e il
controllo di tali lavori può essere valutata in 120 minuti, in parti uguali per
i lavori di segretariato (per totali 290 minuti) e per quelli contabili (per
totali 300 minuti). Di conseguenza, l’onorario dell’avv. IS 1 dev’essere
determinato in fr. 82'344.--, secondo il calcolo seguente:
Prestazioni personali: 481.22 ore a fr. 170.--/h fr. 81'832.35
Segretariato:
3.50
ore (290’ - 60’) a fr. 50.--/h fr. 191.65
Contabilità:
4.00
ore (300’ - 60’) a fr. 80.--/h fr. 320.00
Totale
(489.12 ore) fr. 82'344.00
Globalmente,
il rapporto costi/benefici appare del tutto sostenibile, siccome l’importo
complessivo degli onorari dell’amministratore rappresenta il 2,03% del ricavato
(pari a fr. 4'057'605.--).
4.4
Giusta
l’art. 23 cpv. 1 LIVA, gli organi dell’esecuzione forzata non sono assoggettati
all’imposta sul valore aggiunto (IVA) per le prestazioni effettuate
nell’esercizio della loro sovranità (cfr. BlSchK 2001, p. 28 segg.). Pertanto, non possono venire riconosciuti gli importi
fatturati a questo titolo (ad es. CEF 21 febbraio 2006 [15.06.13], cons. 3.4).
4.5
L’importo
di fr. 3'000.-- che l’avv. IS 1 chiede di poter prelevare quale riserva per la
copertura delle spese ed onorari relativi alle operazioni di chiusura appare
congruo ai compiti che ancora sono da svolgere fino al termine della
liquidazione (allestimento dello stato di riparto definitivo, pagamenti, stampa
e invio degli attestati di carenza di beni, cessione della pretesa della massa,
inoltro della relazione finale al giudice del fallimento, pubblicazione della
chiusura, deposito dell’incarto all’UEF __________).
5.
Secondo
l’art. 46 cpv. 3 OTLEF, l’indennità per mezz’ora di seduta è di fr. 60.-- per
il presidente della delegazione dei creditori e il segretario, e di fr. 50.--
per gli altri membri; le operazioni all’infuori di una seduta sono rimunerate
fr. 50.--/½ ora (art. 46 cpv. 4 OTLEF). In virtù dell’art. 47 cpv. 2 OTLEF, la
tariffa può essere aumentata dall’autorità di vigilanza nelle procedure complesse.
5.1
Nel
caso concreto, i membri della delegazione dei creditori chiedono una rimunerazione
secondo una tariffa superiore a quella prevista dall’art. 46 OTLEF (fr. 180.--/ora,
rispettivamente fr. 130.--/ora per IS 4). Visto il carattere complesso
riconosciuto alla procedura fallimentare in esame (cfr. supra cons. 3), risulta
ammissibile scostarsi dai parametri ordinari. La rimunerazione dei membri che
sono avvocati deve tuttavia essere ridotta al massimo della tariffa ammessa
dalla giurisprudenza cantonale, pari a fr. 170.--/ora (supra cons. 3.2), dal
momento che non risulta né dalle allegazioni degli istanti né dagli atti che
essi abbiano fornito prestazioni di complessità accresciuta tale da
giustificare un’eccezione ai parametri abituali.
5.2
Il
dispendio orario globale (32 ore per ogni membro) appare congruo a quanto
richiedeva l’assolvimento del compito affidato alla delegazione dei creditori,
tranne per quanto concerne la presenza all’asta, che né la legge né altri
motivi imponevano: le 4 ore esposte per questo motivo vanno pertanto depennate.
La rimunerazione degli avv. IS 2, IS 3 e IS 5 dev’essere determinata, per
ognuno, in fr. 4'760.-- (28 x fr. 170.--) e quella di IS 4 in fr. 3'640.-- (28
x fr. 130.--).
5.3
Anche
le prestazioni dei membri della delegazione dei creditori non sono assoggettate
all’imposta sul valore aggiunto (IVA) (supra ad 3.4 e CEF 1° agosto 2004
[15.04.122]).
Richiamati
gli art. 237 cpv. 2 e 241 LEF, 97 RUF, 47 OTLEF; 23 cpv. 1 LIVA;
pronuncia:
1.
L’istanza
presentata l’8 novembre 2007 dall’avv. IS 1, __________, è parzialmente accolta.
2.
Impregiudicato
l’importo esposto alla voce “spese”, la rimunerazione dell’amministratore
fallimentare speciale del fallimento della società PI 1, per il periodo dal 23
giugno 2004 all’8 novembre 2007, è determinata come segue:
Prestazioni personali: 481.22 ore a fr. 170.--/h fr. 81'832.35
Segretariato:
3.50
ore a fr. 50.--/h fr. 191.65
Contabilità:
4.00
ore a fr. 80.--/h fr. 320.00
Totale
(489.12 ore) fr. 82'344.00
3.
La
rimunerazione dei membri della delegazione dei creditori, per il periodo dal 23
giugno 2004 alla chiusura del fallimento, è determinata come segue:
avv. IS 2: 28 ore a fr. 170.--/h fr. 4'760.--
avv.
IS 3: 28 ore a fr. 170.--/h fr. 4'760.--
avv.
IS 5: 28 ore a fr. 170.--/h fr. 4'760.--
IS
4: 28 ore a fr. 130.--/h fr. 3'640.--
Totale (112 ore) fr. 17'920.--
4.
L’amministrazione
fallimentare speciale è autorizzata ad accantonare un importo di fr. 3'000.--
per la copertura delle spese e degli onorari relativi alle operazioni di
chiusura del fallimento.
5.
Sugli
onorari di cui ai dispositivi 2, 3 e 4 non si computa l’imposta sul valore
aggiunto (IVA).
6.
Intimazione
all’avv. IS 1, __________.
Comunicazione
all’Ufficio __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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