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Decisione

15.2007.113

Consultazione verbali e registri dell'Ufficio esecuzione. Esecuzione abusiva. Inoltro di più esecuzioni per lo stesso credito. Questione sottratta al potere di cognizione dell'autorità di vigilanza

31 marzo 2008Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con PE n. __________

del 19/21 aprile 2004 PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 557.35

oltre accessori indicando quale titolo di credito “Diverse fatture non pagate -

richiesta __________”.

Con PE n. __________ del

20/27 marzo 2006 e con PE n. __________ del 9/16 luglio 2007 PI 1 procede nuovamente

contro RI 1 per l’incasso dello stesso credito di originari fr. 557.35.

A tutte e tre i

precetti esecutivi l’escusso ha interposto opposizione.

B. Con scritto 15

ottobre 2007 RI 1 ha chiesto all’CO 1 la cancellazione delle esecuzioni n. __________

n. __________ e n. __________ perché la creditrice avrebbe dichiarato di

ritirarle.

C. Con scritto del 16

ottobre 2007 l’Ufficio ha respinto la richiesta dell’escusso perché la

cancellazione può essere effettuata unicamente a richiesta del creditore, cosa

che in concreto non sarebbe avvenuta.

D. Il 29 ottobre

2007 RI 1 chiede ancora, con motivazioni che se del caso saranno riprese in

seguito, la cancellazione delle esecuzioni.

E. Con

provvedimento 30 ottobre 2007 l’CO 1 ha ribadito la sua precedente decisione e

ha nuovamente respinto la richiesta del ricorrente.

F. Con

ricorso 12 novembre 2007 RI 1 chiede la cancellazione delle esecuzioni n. __________,

n. __________ e n. __________. Egli evidenzia che nell’autunno del 2002 sarebbe

sorto con la __________ un litigio riguardo alla fatturazione di prestazioni di

telecomunicazione. Le sue rimostranze telefoniche non avrebbero sortito alcun

effetto e __________ avrebbe conferito mandato di incasso a PI 1, la quale procede

contro di lui con i tre noti precetti.

Il 19 luglio 2007 il

ricorrente avrebbe contattato PI 1, facendole notare che per ben tre volte essa

ha avviato una procedura esecutiva per lo stesso credito senza poi richiedere

il rigetto dell’opposizione. Il 13 agosto 2007 il ricorrente avrebbe convenuto telefonicamente

con PI 1 che quest’ultima avrebbe ritirato le esecuzioni, avrebbe rinunciato

alle spese e gli avrebbe inviato un nuovo conteggio che tenesse conto delle sue

contestazioni. Il 12 settembre 2007 RI 1 avrebbe confermato per lettera

raccomandata a PI 1 il contenuto di questo accordo. In tale scritto egli

avrebbe chiesto alla procedente, in caso di disaccordo, di informarlo entro 5

giorni. Non avendo ricevuto alcuna risposta, a mente del ricorrente l’accordo

sarebbe valido e di conseguenza PI 1 avrebbe validamente ritirato le esecuzioni,

che l’Ufficio doveva cancellare.

Considerato che PI 1

ha già avviato contro di lui ben quattro procedure esecutive per l’incasso

dello stesso credito e che numerose volte la stessa ha fatto ricorso alla

minaccia di avviarne delle altre, a mente dell’escusso la procedente vorrebbe

ottenere il pagamento di una somma contestata senza ricorrere alla procedura di

rigetto dell’opposizione. Tormentando il debitore con procedure esecutive non

continuate e intimidendolo con la minaccia di avviarne delle ulteriori, la

creditrice farebbe uso abusivo del proprio diritto di ricorrere alla procedura

esecutiva.

La norma secondo cui un’esecuzione,

anche se sospesa da opposizione, può essere comunicata a terzi per un periodo

di cinque anni dalla chiusura del procedimento cagiona danno all’escusso e

viola l’art. 13 Cost. L’art. 8a LEF violerebbe anche l’art. 8 CEDU, che impone

il rispetto della vita privata, nella misura in cui viene permessa la

comunicazione a terzi di un’esecuzione senza che il creditore debba dimostrare

o perlomeno rendere verosimile la propria pretesa. La circostanza poi che

l’escusso può essere considerato un cattivo pagatore senza aver potuto adire un

tribunale e questo solo perché egli ha interposto opposizione, violerebbe poi

l’art. 6 CEDU, che dispone l’accesso ad un tribunale per determinare i diritti

e i doveri di carattere civile.

G. Con osservazioni

18 dicembre 2007 l’CO 1 chiede che il ricorso venga respinto con motivazioni

che, se del caso, saranno riprese in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

L’art. 8a LEF

stabilisce il diritto dei terzi alla consultazione dei verbali e dei registri

degli uffici d’esecuzione e degli uffici dei fallimenti. Questa norma, al

capoverso 3 lett. c, stabilisce che gli uffici non possono dar

notizia a terzi circa procedimenti esecutivi per i quali il creditore ha

ritirato l'esecuzione. Il ritiro dell’esecuzione deve avvenire per mezzo

di una dichiarazione di volontà del creditore chiara,

esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione. Il ritiro

dell’esecuzione in principio può essere dedotto anche

da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi

necessari. Nel caso concreto agli atti vi è unicamente lo scritto trasmesso da RI

1.

a PI 1 il 12 settembre 2007: questo scritto, allestito dal debitore, non costituisce

una dichiarazione del creditore nel senso appena esposto. Per questo motivo,

non essendoci una formale dichiarazione di ritiro dell'esecuzione da parte del

creditore, il capoverso 3 lett. c dell’art. 8a LEF non trova

applicazione.

2.1

PI 1 ha fatto emettere contro il ricorrente il 9 luglio 2007 un precetto

esecutivo per l’importo di fr. 577.35 oltre accessori, indicando quale titolo

di credito “Diverse fatture non pagate - richiesta __________ __________” (doc.

8). PI 1n precedenza la creditrice aveva fatto spiccare dall’ CO 1 altri due precetti

esecutivi per la stessa somma e la stessa causa di credito (cfr. doc. 6 e 7).

Il ricorrente si

aggrava contro l’emissione di questi tre precetti, allegando che il fatto di

reiterare con i precetti e di minacciare di farne emettere dei nuovi per incassare

dei crediti senza ricorrere poi alla procedura di rigetto dell’opposizione raffigura

un abuso di diritto.

2.2

In

virtù dell’art. 8a cpv. 3 lett. a LEF gli uffici non possono dar notizia a

terzi circa procedimenti esecutivi nulli o annullati a seguito d’impugnazione o

di decisione giudiziale. Gli uffici, su richiesta dell’escusso (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

I, Losanna 1999, n. 40 ad art. 8a), devono constatare d’ufficio la

nullità dell’esecuzione, senza che prima sia necessaria una decisione

dell’autorità di vigilanza (cfr. Peter,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 24

ad art. 8a). Tra i casi di nullità ai sensi dell’art. 8a cpv. 3 lett. a LEF

viene annoverata anche l’ipotesi dell’esecuzione manifestamente abusiva, ossia

che persegue scopi che non hanno la minima relazione con l’istituto

dell’esecuzione, in specie per angariare deliberatamente

l'escusso o per frivolezza (DTF

115.

III 21, cons. 3b; Gilliéron,

op. cit., n. 36 ad art. 8a). L’ufficio di esecuzione non può – e non deve –

sostituirsi al giudice, potendo intervenire solo in casi “del tutto

eccezionali”, senza facoltà di indagare sull’origine del credito (DTF 115 III 21 s., cons. 3b

e 3c). La protezione della legge può essere rifiutata

unicamente in caso di abuso manifesto di un diritto (art. 2 cpv. 2 CC),

principio che va interpretato in modo particolarmente restrittivo in materia

esecutiva, visto il limitato potere di cognizione dell’ufficio di esecuzione (Cometta, Il

giudice del diritto esecutivo e il principio della buona fede, in: SJZ 1991, p.

297.

ss.; Wüthrich/Schoch, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I,

n. 15 ad art. 69; CEF 30 ottobre 2001 [15.01.275]) e l’esistenza di mezzi di diritto a

favore dell’escusso per difendere i propri interessi (art. 85 e 85a LEF; azione

di accertamento dell’inesistenza di un credito: DTF 125 III 149 ss.).

2.3

L’inoltro

di diverse esecuzioni per lo stesso credito è inammissibile soltanto se il

creditore ha già chiesto il proseguimento in una delle esecuzioni precedenti o

è in grado di chiederlo (DTF 100

III 42 s.). Nel caso di specie tutte le esecuzioni sono state sospese da

opposizione e quindi nessuna delle stesse poteva essere proseguita. Inoltre la

procedente ha richiesto l’emissione del PE n. __________ quando l’esecuzione

promossa con il PE n. __________ non poteva più essere continuata per

decorrenza del termine annuale dell’art. 88 cpv. 2 LEF e l’emissione del PE n. __________

quando anche l’esecuzione promossa con il PE n. ____________________ era oramai

perenta. In queste circostanze le domande di esecuzione

della resistente non appaiono manifestamente abusive. Il ricorrente deve

pertanto essere rinviato a far valere le proprie ragioni mediante un’azione

ordinaria di accertamento dell’inesistenza del credito posto in esecuzione (DTF 128 III

334.

e segg.).

3.

Il

ricorso previsto dall'art. 17 LEF è un rimedio giuridico rivolto all'autorità

di vigilanza avente per oggetto un provvedimento della procedura esecutiva,

ovvero una decisione. Il ricorso LEF è un istituto di

natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la

proporzionalità di una misura esecutiva (Cometta,

Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1ss. ad art. 17; Cometta, Commentario alla LPR, Lugano

1998, n. 3.c pag. 14s; DTF 109

III 100 cons. 2.). Secondo dottrina e giurisprudenza,

per decisione s’intende ogni atto individuale e concreto, compiuto da un organo

d'esecuzione forzata in virtù del suo potere pubblico, che permette la

prosecuzione dell'esecuzione con effetti verso l'esterno (DTF 116 III

93, cons. 1; Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit,

Basilea/Ginevra/Monaco 2000, n. 46 ad art. 17 LEF; Erard, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco

2005, n. 10 ad art. 17). A questo riguardo è di tutta evidenza che la questione di principio sollevata dal ricorrente secondo cui l’art.

8a LEF violerebbe l’art. 13 Cost., l’art. 6 CEDU e l’art. 8 CEDU non può

essere fatta valere con un ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF,

concernendo una questione sottratta al potere di

cognizione di questa autorità di vigilanza.

4.

Il

ricorso 12 novembre 2007 di RI 1, __________, è respinto.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità

(art. 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

gli art. 8a, 17, 19, 88 cpv. 2 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia

1. Il

ricorso 12 novembre 2007 di RI 1, __________, è respinto.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione a:

- RI 1,

__________

-PI

1, __________; Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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