15.2007.114
Cambiamento di creditore in corso di procedura esecutiva. Possibilità di ricorso contro la continuazione dell'esecuzione. Questioni di merito. Atto di pignoramento e verbale di pignoramento
5 maggio 2008Italiano10 min
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Numero d'incarto:
15.2007.114
Data decisione, Autorità:
05.05.2008, CEF
Titolo:
Cambiamento di creditore in corso di procedura esecutiva. Possibilità di ricorso contro la continuazione dell'esecuzione. Questioni di merito. Atto di pignoramento e verbale di pignoramento
ATTO DI PIGNORAMENTO
AVVISO DI PIGNORAMENTO
NOTIFICAZIONE
art. 170 CO
art. 85 LEF
art. 91 cpv. 1 LEF
art. 112 LEF
art. 51 LPAMM
art. 5 cpv. 1 LPR
Incarto n.
15.2007.114
Lugano
5 maggio 2008
EC/sc/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sui ricorsi 13 novembre 2007 di
RI 1
RI 2
tutti rappr. da: RA 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro i verbali di pignoramento provvisorio
emessi nelle esecuzioni n. __________
e n. __________ promosse contro i ricorrenti da
PI 1
rappr. da: RA 2
viste le osservazioni:
- 3 dicembre 2007 di PI 1, __________;
- 14 novembre e 4 dicembre 2007 dell’CO 1;
richiamata
l’ordinanza presidenziale 19 novembre 2007 di concessione dell’effetto
sospensivo;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Con
PE n. __________ PI 1 procede contro RI 2 con RI 1 quale condebitrice solidale
mentre con PE n. __________ lo stesso creditore procede contro PI 2 con RI 2
quale condebitore solidale per l’incasso di fr. 291'510.00 oltre accessori.
Quale
titolo di credito nei precetti esecutivi del 19/20 gennaio 2006 è stato
indicato: “convenzione e riconoscimento di debito del __________”.
B.
Ai precetti esecutivi gli escussi hanno
interposto opposizione.
C. Con
sentenze 31 marzo 2006 e 3 aprile 2006 il Segretario assessore della Pretura di
__________ ha rigettato in via provvisoria le opposizioni interposte dagli
escussi. Gli appelli presentati da RI 1 e da RI 2 contro tali sentenze sono stati
respinti con pronunciati 20 marzo 2007 di questa Camera.
D. Il
22 maggio 2007 il creditore ha chiesto la prosecuzione delle esecuzioni.
E. Il
25 maggio 2007 l’Ufficio ha emesso gli avvisi di pignoramento provvisorio,
perché i debitori l’11 aprile 2007 avevano presentato azioni di disconoscimento
di debito.
F. Con
ricorsi 1° giugno 2007 (inc. n. __________) RI 1 e RI 2 hanno chiesto
l’annullamento degli avvisi di pignoramento provvisori perché PI 1, avendo
ceduto alla moglie il proprio credito, non sarebbe più creditore nei loro
confronti.
G. Con
ordinanza presidenziale 6 giugno 2007 questa Camera non ha concesso ai ricorsi
l’effetto sospensivo.
H. Il
17 ottobre 2007 l’Ufficio ha eseguito i pignoramenti provvisori non accertando presso
i debitori beni pignorabili. Nel verbale di pignoramento, trasmesso alle parti
il 2 novembre 2007, l’Ufficio ha pertanto evidenziato che “provvederà ad
emettere un attestato di carenza beni al momento dell’atto di pignoramento
divenuto definitivo”.
I. Con
ricorsi 13 novembre 2007 RI 1 e RI 2 chiedono l’annullamento dei pignoramenti
provvisori. I ricorrenti evidenziano che le pretese del procedente trarrebbero
origine da atti delittuosi. Inoltre PI 1 difetterebbe della legittimazione attiva
per far valere delle pretese nei loro confronti perché egli avrebbe ceduto alla
moglie il proprio credito.
I
ricorrenti argomentano infine che l’Ufficio non avrebbe effettuato alcun
pignoramento, nemmeno provvisorio, atteso che essi non avrebbero mai
sottoscritto il verbale.
L. Con
osservazioni 3 dicembre 2007 PI 1 chiede la reiezione del ricorso. L’osservante
evidenzia che il pignoramento provvisorio è stato chiesto sulla base delle
sentenze di rigetto provvisorio dell’opposizione del Pretore e delle sentenze di
questa Camera e che pertanto la contestazione del credito sollevata dai
debitori, oltre che infondata, non potrebbe essere considerata nella presente
procedura.
In
base all’art. 6 della Convenzione di cessione di credito (doc. 1), PI 1 si è
impegnato a continuare “a suo nome ma per conto della cessionaria, le procedure
e le cause giudiziarie contro __________ e RI 1”. Per questo motivo egli
sarebbe personalmente legittimato a continuare le procedure esecutive e le
cause giudiziarie in corso.
M. Con osservazioni preliminari del 14 novembre 2007 l’CO 1
evidenzia di aver indicato nel verbale di pignoramento provvisorio che, dopo
l’emanazione del giudizio definitivo riferito al credito in esecuzione, potrà
essere emesso l’attestato di carenza beni, perché dalle dichiarazioni degli
escussi è emerso che essi non dispongono di attivi pignorabili.
N. Con
sentenza del 3 dicembre 2007 (inc. n. __________) questa Camera ha dichiarato
inammissibili i ricorsi del 1° giugno 2007 per i motivi che meglio verranno
precisati al considerando di diritto n. 3.
Considerato
Considerandi
1.
1.1
Più
ricorsi – presentati tanto con atti separati quanto come atto unico e con un
solo petitum – formulati contro lo stesso provvedimento dell'organo
d'esecuzione forzata o contro una pluralità di atti esecutivi aventi il
medesimo oggetto o incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti,
possono essere congiunti conformemente agli art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm non
solo quando sviluppino allegazioni fattuali ed in diritto del medesimo tenore
ma anche ove formulino tesi divergenti.
1.2
Il
giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una
sola sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha
natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte
conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano
separati e possono essere impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante, CEF 16 febbraio 1999 [15.98.225/231]
cons. 1a; 4 gennaio 2000 [15.99.174/185/211], cons. 1a; cfr. pure Cometta, Commentario alla LPR, Lugano
1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 seg., ed i rif. in nota 6).
1.3
I
ricorsi 13 novembre 2007 di RI 1 e di RI 2, presentati in un atto unico, in
quanto sviluppano allegazioni fattuali e in diritto del medesimo tenore,
possono essere congiunti.
2.
La
cessione di un credito conformemente all’art. 170 cpv. 1 CO provoca, in
particolare, il trasferimento dei diritti accessori, tra cui quelli acquisiti
nell’esecuzione dal precedente creditore (Bessenich,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, Vol. I, n. 3 e
5.
ad art. 77, con rif.; Bodmer,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, Vol. I, n. 23 ad art.
85).
3.
Come
già evidenziato nella sentenza del 3 dicembre 2007 riferita ai ricorsi del 1°
giugno 2007 la Legge esecuzione e fallimento non contiene nessuna norma
positiva relativamente alla possibilità o sui presupposti di un cambiamento di
creditore (Bessenich, op. cit., ibidem, pag. 604).
Tuttavia,
secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, quando il procedente cede ad
un terzo il proprio credito, l’escusso può contestare il diritto di proseguire
l’esecuzione del cedente (premesso che egli non abbia interposto opposizione o
che la sua opposizione sia stata rigettata) per il tramite dell’azione di cui
all’art. 85 LEF, postulando la sospensione dell'esecuzione (DTF 96 I 1,3 e 52 III 49 seg.; Bessenich, op. cit., n. 6 ad art. 77; Bodmer, op. cit., n. 23 ad art. 85): non
quindi facendo capo al ricorso dell'art. 17 LEF. L’Ufficio di esecuzione, malgrado
l’avvenuta cessione, non può infatti rifiutarsi di dar seguito alla domanda di
proseguimento presentata dal creditore procedente, atteso che non é competente
per decidere in merito al diritto di quest’ultimo di proseguire l’esecuzione.
Il ricorso si rileva dunque inammissibile nella misura in cui lo stesso nega la
legittimazione di PI 1 a far valere delle pretese nei
confronti degli escussi per il motivo che egli avrebbe ceduto alla moglie il
proprio credito.
4.
Il ricorso dell’art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto non l'accertamento con giudizio di merito di un
diritto materiale posto a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il
provvedimento di un organo amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di
natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la
proporzionalità di una misura esecutiva (Cometta, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1ss. ad art. 17; Cometta,
Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14s; DTF 109 III 100 cons.
2.
).
L'escusso
è di conseguenza nella possibilità di ricorrere contro la continuazione
dell'esecuzione solo quando il precetto esecutivo è scaduto, non è stata fatta
domanda di prosecuzione o l'opposizione non è stata rigettata in via definitiva
(cfr. Lebrecht, Basler Kommentar
zum SchKG, Vol. II, 1998, n. 6 ad art. 88).
5.
La contestazione sollevata dai ricorrenti, secondo cui la pretesa
dedotta in esecuzione con i PE n. __________ sarebbe inesistente perché
trarrebbe origine da atti delittuosi concerne unicamente una questione di
merito, sottratta al potere di cognizione di questa autorità di vigilanza. Tale
eccezione avrebbe dovuto essere fatte valere, dopo aver interposto opposizione,
nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione oppure, nella pendente
azione di disconoscimento di debito, nell’ipotesi che in concreto ne siano
realizzati i presupposti.
6.
Per
ogni pignoramento viene steso un verbale (atto di pignoramento) sottoscritto
dall’ufficiale o dall’impiegato che vi procede (art. 112 cpv. 1 LEF).
L’atto di pignoramento dell’art. 112 LEF non deve pertanto essere sottoscritto anche
dall’escusso. Questo atto di pignoramento ha comunque unicamente
una funzione dichiarativa e il pignoramento viene di regola eseguito con la
sottoscrizione da parte dell'escusso o di un suo rappresentante (art. 91 cpv. 1
n. 1 LEF) del verbale per le operazioni di pignoramento (in seguito verbale di
pignoramento; cfr. Modulo 6; Jent-Soerensen, Basler Kommentar zum SchKG,
Vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 2 e 3 ad art. 112 LEF). Nel caso di
specie nell’incarto dellCO 1 figurano i due verbali di pignoramento (detti
verbali “interni”), che non sono stati sottoscritti dai debitori RI 1 e RI 2. Questa
omissione non comporta però, come parrebbero sostenere i ricorrenti, l’annullabilità
dell’atto di pignoramento: infatti, esattamente come nel caso in cui l’ufficio omette
di allestire il Modulo 6, l’assenza di sottoscrizione da parte del debitore ha
quale unica conseguenza che in caso di contestazione sull’esecuzione del
pignoramento sarà compito dell’ufficio dimostrare l’inesattezza dei fatti
allegati dall’escusso (Jeandin/Sabeti,
Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 6 ad art. 112; DTF
73.
III 75).
7.
I
ricorsi 13 novembre 2007 di RI 1 e di RI 2 sono respinti
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 17, 85, 91 cpv. 1 n. 1, 112 LEF; 170 CO; 5
cpv. 1 LPR; 51 LPamm; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1.
Le
procedure dipendenti dai ricorsi 13 novembre 2007 di RI 1, __________, e RI 2, __________,
sono congiunte.
2.
Il ricorso 13 novembre 2007 di RI 1, __________, è respinto.
2.1
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Il ricorso 13 novembre 2007 di RI 2, __________, è respinto.
3.1
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
4.
Intimazione
a:
- __________ __________,
__________;
- __________ __________,
__________
Comunicazione all’CO
1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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