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Decisione

15.2007.114

Cambiamento di creditore in corso di procedura esecutiva. Possibilità di ricorso contro la continuazione dell'esecuzione. Questioni di merito. Atto di pignoramento e verbale di pignoramento

5 maggio 2008Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

PE n. __________ PI 1 procede contro RI 2 con RI 1 quale condebitrice solidale

mentre con PE n. __________ lo stesso creditore procede contro PI 2 con RI 2

quale condebitore solidale per l’incasso di fr. 291'510.00 oltre accessori.

Quale

titolo di credito nei precetti esecutivi del 19/20 gennaio 2006 è stato

indicato: “convenzione e riconoscimento di debito del __________”.

B.

Ai precetti esecutivi gli escussi hanno

interposto opposizione.

C. Con

sentenze 31 marzo 2006 e 3 aprile 2006 il Segretario assessore della Pretura di

__________ ha rigettato in via provvisoria le opposizioni interposte dagli

escussi. Gli appelli presentati da RI 1 e da RI 2 contro tali sentenze sono stati

respinti con pronunciati 20 marzo 2007 di questa Camera.

D. Il

22 maggio 2007 il creditore ha chiesto la prosecuzione delle esecuzioni.

E. Il

25 maggio 2007 l’Ufficio ha emesso gli avvisi di pignoramento provvisorio,

perché i debitori l’11 aprile 2007 avevano presentato azioni di disconoscimento

di debito.

F. Con

ricorsi 1° giugno 2007 (inc. n. __________) RI 1 e RI 2 hanno chiesto

l’annullamento degli avvisi di pignoramento provvisori perché PI 1, avendo

ceduto alla moglie il proprio credito, non sarebbe più creditore nei loro

confronti.

G. Con

ordinanza presidenziale 6 giugno 2007 questa Camera non ha concesso ai ricorsi

l’effetto sospensivo.

H. Il

17 ottobre 2007 l’Ufficio ha eseguito i pignoramenti provvisori non accertando presso

i debitori beni pignorabili. Nel verbale di pignoramento, trasmesso alle parti

il 2 novembre 2007, l’Ufficio ha pertanto evidenziato che “provvederà ad

emettere un attestato di carenza beni al momento dell’atto di pignoramento

divenuto definitivo”.

I. Con

ricorsi 13 novembre 2007 RI 1 e RI 2 chiedono l’annullamento dei pignoramenti

provvisori. I ricorrenti evidenziano che le pretese del procedente trarrebbero

origine da atti delittuosi. Inoltre PI 1 difetterebbe della legittimazione attiva

per far valere delle pretese nei loro confronti perché egli avrebbe ceduto alla

moglie il proprio credito.

I

ricorrenti argomentano infine che l’Ufficio non avrebbe effettuato alcun

pignoramento, nemmeno provvisorio, atteso che essi non avrebbero mai

sottoscritto il verbale.

L. Con

osservazioni 3 dicembre 2007 PI 1 chiede la reiezione del ricorso. L’osservante

evidenzia che il pignoramento provvisorio è stato chiesto sulla base delle

sentenze di rigetto provvisorio dell’opposizione del Pretore e delle sentenze di

questa Camera e che pertanto la contestazione del credito sollevata dai

debitori, oltre che infondata, non potrebbe essere considerata nella presente

procedura.

In

base all’art. 6 della Convenzione di cessione di credito (doc. 1), PI 1 si è

impegnato a continuare “a suo nome ma per conto della cessionaria, le procedure

e le cause giudiziarie contro __________ e RI 1”. Per questo motivo egli

sarebbe personalmente legittimato a continuare le procedure esecutive e le

cause giudiziarie in corso.

M. Con osservazioni preliminari del 14 novembre 2007 l’CO 1

evidenzia di aver indicato nel verbale di pignoramento provvisorio che, dopo

l’emanazione del giudizio definitivo riferito al credito in esecuzione, potrà

essere emesso l’attestato di carenza beni, perché dalle dichiarazioni degli

escussi è emerso che essi non dispongono di attivi pignorabili.

N. Con

sentenza del 3 dicembre 2007 (inc. n. __________) questa Camera ha dichiarato

inammissibili i ricorsi del 1° giugno 2007 per i motivi che meglio verranno

precisati al considerando di diritto n. 3.

Considerato

Considerandi

1.

1.1

Più

ricorsi – presentati tanto con atti separati quanto come atto unico e con un

solo petitum – formulati contro lo stesso provvedimento dell'organo

d'esecuzione forzata o contro una pluralità di atti esecutivi aventi il

medesimo oggetto o incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti,

possono essere congiunti conformemente agli art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm non

solo quando sviluppino allegazioni fattuali ed in diritto del medesimo tenore

ma anche ove formulino tesi divergenti.

1.2

Il

giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una

sola sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha

natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte

conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano

separati e possono essere impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante, CEF 16 febbraio 1999 [15.98.225/231]

cons. 1a; 4 gennaio 2000 [15.99.174/185/211], cons. 1a; cfr. pure Cometta, Commentario alla LPR, Lugano

1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 seg., ed i rif. in nota 6).

1.3

I

ricorsi 13 novembre 2007 di RI 1 e di RI 2, presentati in un atto unico, in

quanto sviluppano allegazioni fattuali e in diritto del medesimo tenore,

possono essere congiunti.

2.

La

cessione di un credito conformemente all’art. 170 cpv. 1 CO provoca, in

particolare, il trasferimento dei diritti accessori, tra cui quelli acquisiti

nell’esecuzione dal precedente creditore (Bessenich,

Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, Vol. I, n. 3 e

5.

ad art. 77, con rif.; Bodmer,

Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, Vol. I, n. 23 ad art.

85).

3.

Come

già evidenziato nella sentenza del 3 dicembre 2007 riferita ai ricorsi del 1°

giugno 2007 la Legge esecuzione e fallimento non contiene nessuna norma

positiva relativamente alla possibilità o sui presupposti di un cambiamento di

creditore (Bessenich, op. cit., ibidem, pag. 604).

Tuttavia,

secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, quando il procedente cede ad

un terzo il proprio credito, l’escusso può contestare il diritto di proseguire

l’esecuzione del cedente (premesso che egli non abbia interposto opposizione o

che la sua opposizione sia stata rigettata) per il tramite dell’azione di cui

all’art. 85 LEF, postulando la sospensione dell'esecuzione (DTF 96 I 1,3 e 52 III 49 seg.; Bessenich, op. cit., n. 6 ad art. 77; Bodmer, op. cit., n. 23 ad art. 85): non

quindi facendo capo al ricorso dell'art. 17 LEF. L’Ufficio di esecuzione, malgrado

l’avvenuta cessione, non può infatti rifiutarsi di dar seguito alla domanda di

proseguimento presentata dal creditore procedente, atteso che non é competente

per decidere in merito al diritto di quest’ultimo di proseguire l’esecuzione.

Il ricorso si rileva dunque inammissibile nella misura in cui lo stesso nega la

legittimazione di PI 1 a far valere delle pretese nei

confronti degli escussi per il motivo che egli avrebbe ceduto alla moglie il

proprio credito.

4.

Il ricorso dell’art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto non l'accertamento con giudizio di merito di un

diritto materiale posto a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il

provvedimento di un organo amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di

natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la

proporzionalità di una misura esecutiva (Cometta, Basler

Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1ss. ad art. 17; Cometta,

Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14s; DTF 109 III 100 cons.

2.

).

L'escusso

è di conseguenza nella possibilità di ricorrere contro la continuazione

dell'esecuzione solo quando il precetto esecutivo è scaduto, non è stata fatta

domanda di prosecuzione o l'opposizione non è stata rigettata in via definitiva

(cfr. Lebrecht, Basler Kommentar

zum SchKG, Vol. II, 1998, n. 6 ad art. 88).

5.

La contestazione sollevata dai ricorrenti, secondo cui la pretesa

dedotta in esecuzione con i PE n. __________ sarebbe inesistente perché

trarrebbe origine da atti delittuosi concerne unicamente una questione di

merito, sottratta al potere di cognizione di questa autorità di vigilanza. Tale

eccezione avrebbe dovuto essere fatte valere, dopo aver interposto opposizione,

nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione oppure, nella pendente

azione di disconoscimento di debito, nell’ipotesi che in concreto ne siano

realizzati i presupposti.

6.

Per

ogni pignoramento viene steso un verbale (atto di pignoramento) sottoscritto

dall’ufficiale o dall’impiegato che vi procede (art. 112 cpv. 1 LEF).

L’atto di pignoramento dell’art. 112 LEF non deve pertanto essere sottoscritto anche

dall’escusso. Questo atto di pignoramento ha comunque unicamente

una funzione dichiarativa e il pignoramento viene di regola eseguito con la

sottoscrizione da parte dell'escusso o di un suo rappresentante (art. 91 cpv. 1

n. 1 LEF) del verbale per le operazioni di pignoramento (in seguito verbale di

pignoramento; cfr. Modulo 6; Jent-Soerensen, Basler Kommentar zum SchKG,

Vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 2 e 3 ad art. 112 LEF). Nel caso di

specie nell’incarto dellCO 1 figurano i due verbali di pignoramento (detti

verbali “interni”), che non sono stati sottoscritti dai debitori RI 1 e RI 2. Questa

omissione non comporta però, come parrebbero sostenere i ricorrenti, l’annullabilità

dell’atto di pignoramento: infatti, esattamente come nel caso in cui l’ufficio omette

di allestire il Modulo 6, l’assenza di sottoscrizione da parte del debitore ha

quale unica conseguenza che in caso di contestazione sull’esecuzione del

pignoramento sarà compito dell’ufficio dimostrare l’inesattezza dei fatti

allegati dall’escusso (Jeandin/Sabeti,

Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 6 ad art. 112; DTF

73.

III 75).

7.

I

ricorsi 13 novembre 2007 di RI 1 e di RI 2 sono respinti

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per

questi motivi,

richiamati

gli art. 17, 85, 91 cpv. 1 n. 1, 112 LEF; 170 CO; 5

cpv. 1 LPR; 51 LPamm; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

1.

Le

procedure dipendenti dai ricorsi 13 novembre 2007 di RI 1, __________, e RI 2, __________,

sono congiunte.

2.

Il ricorso 13 novembre 2007 di RI 1, __________, è respinto.

2.1

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Il ricorso 13 novembre 2007 di RI 2, __________, è respinto.

3.1

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

4.

Intimazione

a:

- __________ __________,

__________;

- __________ __________,

__________

Comunicazione all’CO

1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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