15.2007.115
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28 aprile 2008Italiano11 min
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Numero d'incarto:
15.2007.115
Data decisione, Autorità:
28.04.2008, CEF
Titolo:
Impignorabilità dell'indennità per menomazione all'integrità fisica. Accertamento d'ufficio della pignorabilità. L'ufficio deve di regola attenersi alle indicazioni fornite dal debitore. Questione della proprietà dei beni pignorati non può essere decisa dall'ufficio
ATTO DI PIGNORAMENTO
BENE IMPIGNORABILE
DIRITTI ASSICURATIVI
IMPIGNORABILITÀ
OBBLIGO DEL DEBITORE
art. 24 LAINF
art. 91 LEF
art. 92 cpv. 1 LEF
art. 93 LEF
Incarto n.
15.2007.115
Lugano
28 aprile
2008
EC/sc/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 19 novembre 2007 di
RI 1 (GR)
rappr. da: avv. RA 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro il verbale di pignoramento nelle esecuzioni
n. __________ promosse contro
PI 1, __________
da
__________, __________
es.
n. __________ e n. __________
__________, __________
es.
n. __________
__________, __________
rappr.
da: __________ RA 1, __________
es.
n. __________
__________, __________
es.
n. __________
__________, __________
rappr.
da: __________, __________
es.
n. __________
viste le
osservazioni 21 novembre e 19 dicembre 2007 dell’CO 1;
richiamata
l’ordinanza presidenziale 26 novembre 2007 di non concessione dell’effetto
sospensivo;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Nell’ambito
delle esecuzioni n. __________, n. __________, n. __________,
n. __________, n. __________ e n. __________ il 26 ottobre 2007, l’CO 1 ha
pignorato a PI 1 un’autovettura e un natante motorizzato. Avendo la debitrice
dichiarato che questi beni appartengono a terzi, l’Ufficio ha avviato la
procedura di rivendicazione di cui agli art. 106 e segg. LEF. Nel verbale di
pignoramento l’Ufficio ha evidenziato che a seguito della decisione del 2
ottobre 2007 della __________ (in seguito: __________), che considera l’escussa
abile al lavoro al 100%, dal 1° ottobre 2007 essa non riceve più alcuna
indennità per l’infortunio occorsole nel 2004. L’Ufficio ha pure reso noto alle
parti che a liquidazione definitiva del caso l’assicurazione prevede il
versamento di un’indennità per menomazione dell’integrità fisica di fr.
26'700.--, indennità considerata impignorabile conformemente all’art. 92 cpv. 1
cifra 9 LEF.
Nel
verbale è inoltre precisato che l’escussa sta terminando il suo lavoro a
provvigione presso la società che ha rivendicato l’autovettura pignorata mentre
ha cessato l’attività a tempo parziale alla __________ di __________, trovando
un impiego a tempo parziale di 4 ore al giorno presso un ristorante di __________,
dove percepisce un salario lordo di fr. 1'100.-- che non le permette di far
fronte al proprio minimo vitale di fr. 1'850.-- mensili, composto di fr. 775.--
di minimo base, di fr. 1'000.-- per la locazione e di fr. 100.-- per le
trasferte.
B. Con
ricorso 19 novembre 2007 RI 1 chiede di pignorare l’indennità di fr. 26'700.--
versata dalla __________ alla debitrice e di pignorare parte del salario
percepito da quest’ultima.
La
ricorrente argomenta che non avendo la debitrice invocato l’applicazione
dell’art. 92 cpv. 1 cifra 9 LEF, l’Ufficio non avrebbe dovuto applicare questa
norma.
Con
la revisione della LEF, entrata in vigore il 1° gennaio 1997, le prestazioni
generali delle assicurazioni, che non sono impignorabili secondo l’art. 92 LEF,
rientrano nella categoria dei redditi limitatamente pignorabili. Nel caso in
esame l’indennità per menomazione dell’integrità fisica di fr. 26'700.-- che la
__________ prevede di versare a PI 1 sarebbe pignorabile perché costituirebbe una
prestazione generale della compagnia di assicurazione e non un’indennità a
titolo di riparazione morale o un risarcimento per le spese di cura o ancora un’indennità
per l’acquisto di beni ausiliari.
RI
1 contesta che l’escussa guadagni solo fr. 1'100.-- lordi mensili lavorando a
tempo parziale per 4 ore al giorno in un ristorante a __________. In base al
contratto collettivo di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione infatti
il salario minimo per un collaboratore a tempo pieno senza un apprendistato
professionale sarebbe di fr. 3'242.-- e quindi dimezzando tale importo si
otterrebbe un salario minimo per un impiego al 50% di fr. 1'621.--.
La
ricorrente contesta pure che l’escussa debba versare fr. 1000.-- mensili al
proprio compagno per la partecipazione alle spese dell’affitto. Infatti
l’esistenza di un contratto scritto non significherebbe che lo stesso venga
anche adempiuto, circostanza del resto facilmente verificabile perché il beneficiario
dovrebbe farne dichiarazione nella propria notifica fiscale.
A
mente della ricorrente l’autovettura ed il natante motorizzato pignorati
sarebbero di proprietà dell’escussa perché immatricolati a suo nome ed in suo
possesso. Spettava infatti ai rivendicanti dimostrare la loro proprietà, ad
esempio producendo il relativo contratto d’acquisto, cosa che in concreto non
sarebbe avvenuta.
C. Delle
osservazioni 21 novembre e 19 dicembre 2007 dell’CO 1, chiedenti la reiezione
del gravame si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
in
diritto:
1. Per
l’art. 92 cpv. 1 n. 9 LEF sono impignorabili le rendite, le indennità in
capitale e altre prestazioni elargite alla vittima o ai suoi parenti per
lesioni corporali, danno alla salute o morte, in quanto costituiscano indennità
a titolo di riparazione morale, o risarcimento per le spese di cura o per
l’acquisto di mezzi ausiliari. Queste prestazioni sono impignorabili
indipendentemente dal carattere pubblico o privato dell’ente che le eroga (Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 9 e 87 ad art. 92, e per quanto concerne le assicurazioni private: n. 174 ss. ad art.
92).
Considerandi
2.
Nel caso di specie la somma di fr. 26'700.-- è stata riconosciuta a PI
1.
dalla __________ quale indennità per la menomazione all’integrità fisica che
l’escussa ha subito a seguito dell’infortunio del 25 maggio 2004 nel quale,
inciampando in un tappeto della propria abitazione, si fratturò il femore
sinistro. Questa prestazione, erogata dall’assicurazione in conformità dell’art.
24.
LAINF, è, in virtù dell’art. 92 cpv. 1 n. 9 LEF, assolutamente impignorabile (Vonder
Mühll, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 34 ad art. 92; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, SchKG, Zurigo 1997, n. 53 ad art. 92). L’CO 1 si è pertanto
correttamente determinato non pignorando all’escussa l’indennità concessale: ciò
anche nell’ipotesi in cui quest’ultima, come preteso dalla ricorrente, avesse
omesso di invocare l’applicazione dell’art. 92 cpv. 1
cifra 9 LEF eccependo l’impignorabilità dell’indennità. Questo perché
nell’ambito della procedura di pignoramento l’organo d’esecuzione, se non vuole
commettere un diniego di giustizia, deve assicurarsi d’ufficio che i diritti
patrimoniali che sta per pignorare possano effettivamente esserlo (Gilliéron, op.
cit., n. 38 ad art. 92).
3.
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del
debitore le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le
circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del
pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua
famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühll, op. cit.,
n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche della situazione
potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III
13).
4.
Nell’esecuzione del pignoramento o del sequestro di salario l’organo
di esecuzione forzata allestisce il relativo verbale, tenendo conto dei ricavi
e delle spese effettivi mensili.
5.
Nell'ambito del
pignoramento l'escusso deve informare esaurientemente l'ufficio circa la sua
sostanza e il suo reddito, fintanto che questi non siano sufficienti a coprire
tutte le esecuzioni che partecipano al pignoramento (cfr. art 91 cpv. 1 n. 2
LEF; DTF
117.
III 61 ss.; Lebrecht,
Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 9 ad art.
91). Gli uffici sono tenuti a verbalizzare le dichiarazioni dell'escusso, che
le deve sottoscrivere. L’ufficio di esecuzione nell’allestimento del verbale di
pignoramento deve di regola attenersi alle indicazioni fornite dal debitore e
non è tenuto ad effettuare ulteriori ricerche sulla base di semplici asserzioni
del creditore (cfr. Lebrecht, op. cit., n. 12 e 13 ad art. 91), se non quando vi siano indizi
concreti in tal senso.
6.
Nel caso di
specie in sede di pignoramento PI 1, resa attenta delle
conseguenze penali di una falsa dichiarazione, ha
dichiarato all’Ufficio di svolgere attività lucrativa a
tempo parziale e di percepire un salario di fr. 1’009.--
mensili netti. A sostegno di quanto dichiarato PI 1ha consegnato all’Ufficio
copia del contratto di lavoro di data 28 settembre 2007 dal quale emerge che
ella lavora dal 1° settembre 2007 a tempo parziale e più precisamente per 15
ore settimanali presso il __________ di __________, percependo un salario lordo
di fr. 1'110.--. Questo importo corrisponde grossomodo al salario lordo minimo mensile
in base al contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera
e della ristorazione di fr. 3'242.-- (art. 10 cpv. 1 CCNL) rapportato al grado
di occupazione dell’escussa di 15 ore settimanali sulle 44 ore settimanali
massime concesse in piccole aziende (art. 15 cpv. 2 CCNL). A fronte del
contratto di lavoro versato agli atti dall’escussa e in
assenza di indizi concreti su altre entrate di quest’ultima oltre a quanto da lei
dichiarato, l’operato dell’Ufficio, che ha ritenuto quale reddito del lavoro di
PI 1 l’importo da lei indicato, è quindi stato corretto.
7.
RI 1 chiede di non riconoscere nella determinazione del minimo vitale
l’importo di fr. 1'000.-- che l’escussa asserisce di corrispondere al proprio
compagno per la locazione. In sede di pignoramento l’escussa, resa attenta delle conseguenze penali di una falsa dichiarazione, ha dichiarato all’Ufficio che l’affitto di
fr. 2'000 mensili dell’appartamento nel quale essa vive con il compagno viene
pagato per metà ciascuno dai due conviventi. A sostegno
di quanto dichiarato da PI 1 agli atti vi è il contratto di locazione al nome
dell’escussa e del compagno nonché la dichiarazione di quest’ultimo secondo cui
essa paga metà degli oneri della locazione. A fronte della documentazione prodotta
dall’escussa e in assenza di concreti indizi a conforto della veridicità dell’asserzione della creditrice,
l’operato dell’Ufficio, che ha riconosciuto l’importo
di fr. 1'000 per le spese della locazione senza procedere ad effettuare
ulteriori ricerche, segnatamente senza verificare le dichiarazioni delle
imposte dell’escussa e del proprio compagno, è stato corretto. Se la creditrice
ritiene contrarie al vero le dichiarazioni dell’escussa, potrà trovare
eventuale tutela nelle sedi cui rinvia l’art. 91 LEF, sfuggendo tale questione
al potere di cognizione di questa Camera.
8.
La ricorrente
argomenta che l’autovettura ed il natante pignorati sarebbero di proprietà dell’escussa.
Tale questione non può essere decisa dall’organo di esecuzione, non potendosi
quest’ultimo sostituire al giudice civile competente per decidere sul merito. Per gli art. 106 e segg. LEF infatti l’Ufficio deve dare avvio alla
procedura di rivendicazione quando come in concreto il debitore sostiene che
l’oggetto del pignoramento (rispettivamente del sequestro) è proprietà o pegno
di un terzo, rispettivamente quando un terzo fa valere sul bene un diritto di
proprietà o di pegno o altro diritto incompatibile con il pignoramento
(rispettivamente con il sequestro) e la pretesa del terzo sia contestata dal
debitore o dal creditore. In concreto quindi l’ CO 1 pignorando dapprima i beni
oggetto della rivendicazione e avviando poi la procedura di rivendicazione di
cui agli art. 106 e segg. LEF si è determinato correttamente.
9.
Il ricorso 19 novembre 2007 di RI 1 è quindi respinto.
Non si prelevano spese
(art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2
OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi;
richiamati gli art. 17, 91, 92 cpv. 1 n. 9, 93, 106 e segg. LEF; 24 LAINF; 10 cpv. 1, 15 cpv. 2 CCNL; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 19 novembre 2007 di RI 1, __________, è respinto.
2. Non si prelevano
spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione:
- __________
RA 1, __________;
- PI
1 __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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