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Decisione

15.2007.118

Principio della buona fede nelle relazioni tra autorità e cittadino. Legittimazione a ricorrere. Pignorabilità di un'assicurazione di persone

18 febbraio 2008Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Il 21 giugno 2007 l’CO 1 ha proceduto al

pignoramento del reddito nei confronti di PI 1 determinando il minimo

d’esistenza mensile del debitore in fr. 6'944.70 e la sua eccedenza mensile

pignorabile in fr. 1'085.--.

B.

Il giorno seguente l’Ufficio ha notificato

alla ricorrente l’avvenuto pignoramento dell’importo di fr. 1'085.--.

C. Il 16 ottobre 2007

RI 1 ha comunicato all’CO 1 che l’escusso percepisce una rendita annua d’invalidità

di fr. 40'000.--, versata trimestralmente e che il versamento di fine di

dicembre 2007 sarebbe stato effettuato a favore dell’Ufficio. Con scritto 31

ottobre 2007 la stessa ricorrente è poi ritornata sui suoi passi, asserendo di

non poter procedere al versamento della rendita perché la stessa sarebbe

impignorabile.

D. L’Ufficio ha

diffidato la RI 1 a versargli l’importo di 6'510.-- pignorato per i mesi da

luglio a dicembre 2007 con scritti del 6 novembre 2007 e del 23 novembre 2007.

In quest’ultimo scritto l’Ufficio ha indicato a RI 1 che contro questa decisione

è data la facoltà di ricorso nel termine di 10 giorni alla Camera di esecuzione

e fallimenti del Tribunale di appello.

E.

Con ricorso 4 dicembre 2007 RI 1 insorge

contro la richiesta dell’Ufficio perché per l’art. 80 LCA se i beneficiari sono

il coniuge, il partner registrato o i discendenti dello stipulante, il diritto

d’assicurazione del beneficiario e quello dello stipulante non soggiacciono,

salvo gli eventuali diritti di pegno, all’esecuzione a vantaggio dei creditori

dello stipulante. Nell’ambito di un’assicurazione vincolata sulla vita il

coniuge o il partner registrato superstite sono i primi beneficiari, in secondo

luogo sono beneficiari i discendenti diretti. Essendo questa clausola vincolante

ed essendo l’escusso coniugato con due figlie, né la rendita né la prestazione

in caso di vita a favore dello stipulante in scadenza il 1° gennaio 2008

potrebbero essere oggetto di pignoramento.

F. Con

osservazioni 18 dicembre 2007 la Confederazione Svizzera e lo Stato del Cantone

Ticino chiedono innanzitutto la declaratoria di tardività del gravame perché il

pignoramento sarebbe stato eseguito il 21 giugno 2007 e quindi il ricorso di

data 4 dicembre 2007 sarebbe

ampiamente tardivo.

Gli

osservanti contestano cheRI 1 sia legittimata a presentare il ricorso essendo

terza debitrice.

Nel

merito i procedenti argomentano che le prestazioni della previdenza

professionale, una volta esigibili, sono limitatamente pignorabili,

indipendentemente dal fatto che essere siano versate per vecchiaia, decesso o

infortunio.

G. Delle

osservazioni 15 gennaio 2008 dell’CO 1, chiedenti, in sostanza, che il ricorso

sia respinto, sia dirà per quanto necessario, in seguito.

Considerato:

Considerandi

1.

Per

gli osservanti il ricorso sarebbe ampiamente tardivo perché RI 1 si è opposta al

provvedimento del 21 giugno 2007, notificatole il giorno successivo, solo il 4 dicembre 2007. Per l’art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso deve essere

presentato entro dieci giorni da quando il ricorrente ebbe notizia del

provvedimento: il gravame di RI 1, presentato ad oltre cinque mesi dalla

conoscenza del provvedimento è in principio tardivo. In concreto però l’Ufficio,

nello scritto del 23 novembre 2007, con il quale ha diffidato la ricorrente a

versargli l’importo pignorato, ha indicato a quest’ultima che contro la decisione

è data la facoltà di ricorso nel termine di 10 giorni. Il ricorso presentato il

4.

dicembre 2007, ossia nel termine impartito

dall’Ufficio con il provvedimento appena menzionato, deve pertanto essere

considerato tempestivo in virtù del principio della buona fede nelle relazioni

tra autorità e cittadini.

2.

2.1

Secondo

un principio generale del diritto, una delle condizioni di ricevibilità di un

mezzo d'impugnazione è l'esistenza di un interesse degno di protezione al ricorso

(Vogel/Spühler, Grundriss des

Zivilprozessrechts, 7a ed., Berna 2001, n. 58 ad cap. 13; Hohl, Procédure civile, vol. II, Berna

2001, n. 2993). Per il principio dell'economia processuale, il giudice deve di

regola esaminare d'ufficio l'ossequio delle condizioni di ricevibilità (Hohl, La réalisation du droit et les

procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 2975). La legittimazione per

ricorrere, che costituisce un presupposto processuale, va infatti distinta

dalla legittimazione attiva ("Sachlegitimation" oppure

"Legitimation in der Sache"), la quale è questione di merito:

l’assenza d’interesse a ricorrere determina l’irricevibilità del ricorso mentre

l’accertamento dell’inesistenza del diritto vantato ha quale conseguenza la sua

reiezione.

2.2

Anche

in ambito di ricorso LEF, la questione dell’esistenza di gravame va esaminata

d'ufficio (Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 140 ad art.

17). I criteri validi per la ricevibilità del ricorso dell’art. 17 LEF sono

quelli della procedura amministrativa federale, ossia

l'esistenza di un interesse degno di protezione (Gilliéron, op. cit., n. 152 ad art. 17; Cometta,

Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 36

e 38 ad art. 17).

2.3

In

concreto il pignoramento è stato eseguito contro il debitore escusso. Per

questo motivo la ricorrente, quale terza debitrice, non può essere pregiudicata

nei propri interessi degni di protezione dalla misura dell’organo di esecuzione

(DTF 130 III 402 cons. 2). Non essendo RI 1 legittimata ad

interporre ricorso, lo stesso risulta inammissibile.

3.

A

titolo abbondanziale va comunque rilevato che, se il ricorso fosse stato

ammissibile, lo stesso sarebbe stato respinto nel merito.

3.1

Secondo l’art.

80.

della Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA), norma di diritto

cogente, se i beneficiari di un’assicurazione di persone sono il coniuge, il

partner registrato o i discendenti dello stipulante, il diritto d’assicurazione

del beneficiario e quello dello stipulante non soggiacciono, salvo gli eventuali

diritti di pegno, all’esecuzione a vantaggio dei creditori dello stipulante: si

tratta di un caso d'impignorabilità ai sensi dell'art. 92 cpv. 4 LEF e di un’eccezione a favore della previdenza familiare (Küng, Basler Kommentar zum VVG, Basilea/Ginevra/

Monaco 2001, n. 1 ad art. 80) in deroga al principio dell’art.

79.

cpv. 1 LCA (Küng, op.

cit., n. 4 ad art. 80) secondo cui il beneficio di terzi

nell’assicurazione sulla vita si estingue con il pignoramento del credito

derivante dall’assicurazione.

3.2

La polizza di assicurazione n. __________

stipulata tra la ricorrente e l’escusso il 13 gennaio 1988 rappresenta un

contratto di previdenza vincolata ai sensi degli artt. 82 LPP e 1 cpv. 1 lett.

a OPP3. Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente è quindi lo

stipulante, ossia PI 1, ad essere titolare del diritto alla prestazione

assicurativa, atteso che ogni pretesa della moglie e dei figli è subordinata alla

sua morte (art. 2 cpv. 1 OPP3). Ne consegue che la polizza assicurativa e le

rendite erogate sulla base della stessa appartengono ancora al patrimonio dello

stipulante e sono pertanto soggette all’esecuzione da parte dei suoi creditori,

atteso che per chiara volontà del legislatore le prestazioni del secondo e del

terzo pilastro sono relativamente pignorabili a partire

dalla loro esigibilità giusta l’art. 93 LEF.

4.

Il

ricorso 4 dicembre 2007 di RI 1

è inammissibile.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi;

richiamati gli art. 17 cpv. 2, 92 cpv. 4, 93 LEF; 80 LCA; 82 LPP; 1

cpv. 1 lett. a, 2 cpv. 1 OPP3; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia: 1. Il

ricorso 4 dicembre 2007 di RI 1,

__________, è inammissibile.

2. Non si prelevano

spese e non si assegnano indennità.

3. Intimazione:

- RI 1, __________;

- __________, __________;

- Ufficio esazione

e condoni, __________.

Comunicazione all’CO

1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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