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Decisione

15.2007.120

Notifica di atti esecutivi a escusso residente all'estero. Ricorso contro la continuazione dell'esecuzione. Lingua della procedura esecutiva

31 marzo 2008Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il Giudice di pace del Circolo del __________ ha decretato il

sequestro 9 maggio 2006 per un credito di fr. 210.--

oltre accessori vantato __________ nei confronti di RI 1, la “quota parte di proprietà della debitrice del fondo __________ PPP __________

sito nel Comune di __________”.

B. L’11 maggio 2006

l’CO 1 ha eseguito il decreto.

C. Il

31 maggio 2006, l’Ufficio ha emesso il precetto esecutivo n. __________ a

convalida del sequestro, al quale l’escussa ha interposto opposizione,

rigettata in via definitiva dal Giudice di pace del

Circolo del __________ con decisione 13 settembre 2006.

D. Il 24 ottobre

2006 il creditore ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione e il 4 gennaio

2007 l’Ufficio ha emesso l’avviso di pignoramento per il 12 gennaio 2007.

E. Il 12 gennaio

2007 l’Ufficio ha pignorato l’interessenza spettante all’escussa nella

comunione ereditaria comproprietaria in ragione di un mezzo della PPP n. __________,

corrispondente ad una quota di valore di 17.140/1000 di comproprietà del fondo

base particella n. __________ RFD di __________.

F. Con ricorso 4

febbraio 2007 RI 1 ha chiesto di annullare l’avviso di pignoramento o di

sospendere l’esecuzione, perché lo __________ non vanterebbe alcun credito nei

suoi confronti, che neppure avrebbe ricevuto la sentenza sulla quale

quest’ultimo fonda il proprio credito.

G. Con decisione

20 luglio 2007 (incarto n. 15.2007.__________) questa Camera ha rilevato che l’escusso è nella possibilità di ricorrere contro la continuazione

dell'esecuzione solo quando il precetto esecutivo è scaduto, non è stata fatta

domanda di prosecuzione o l'opposizione non è stata rigettata in via definitiva.

In concreto, concernendo la contestazione sollevata dalla ricorrente, secondo

cui la pretesa dedotta in esecuzione è inesistente, unicamente una questione di

merito, sottratta al potere di cognizione dell’Autorità di vigilanza, il ricorso

è stato respinto.

H. Il

19 novembre 2007 l’Ufficio ha trasmesso all’escussa il verbale di pignoramento.

I. Con

ricorso 5 dicembre 2007 RI 1 chiede dapprima la traduzione in tedesco del

verbale di pignoramento perché non ne capirebbe il significato. La ricorrente postula

poi l’annullamento del pignoramento, riproponendo le

stesse argomentazioni sollevate con il ricorso del 4 febbraio 2007.

L. Delle

osservazioni 24 gennaio 2008 dell’CO 1, chiedenti che

il ricorso venga respinto, si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato

in

diritto:

1. Secondo

l’art. 66 cpv. 4 n. 3 LEF, la notificazione degli atti esecutivi “si fa

mediante pubblicazione quando il debitore è domiciliato all’estero e la

notificazione giusta il capoverso 3 non è possibile in un termine ragionevole”.

Secondo quest’ultimo capoverso “se il debitore è domiciliato all’estero, la

notificazione si fa per mezzo delle autorità di quel luogo o, in quanto un

trattato internazionale lo preveda oppure lo Stato sul territorio del quale

deve avvenire la notificazione lo ammetta, per posta”.

Considerandi

2.

La

Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla

comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia

civile o commerciale (RS 0.274.131) non è applicabile alla notifica di atti

esecutivi relativi a crediti di diritto pubblico quale quello qui in oggetto

(cfr. DTF 94 III 37; 96 III 65; CEF 16 luglio 2003 [15.03.83], cons.

3.

; Linee direttive dell'Ufficio federale di giustizia in materia di

assistenza giudiziaria in materia civile, 3. ed., Berna 2003, p. 5 ad I

[http://www.ufg.admin.ch/themen/rechtshilfe/wegl-ziv-i.pdf]; Angst, Basler Kommentar zum SchKG,

Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 14 ad art. 66; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

I, Losanna 1999, n. 25 ad art. 66).

Ne

consegue quindi che, essendo impossibile -in assenza di specifiche convenzioni

o trattati internazionali e non avendo la Germania dichiarato il proprio assenso

alla notifica, tramite posta, di decisioni straniere direttamente a interessati

risiedenti sul proprio territorio- la notifica in Germania del decreto di

sequestro, del verbale di sequestro e del precetto esecutivo ben si

giustificava il ricorso alla via edittale conformemente all’art. 66 cpv. 4 LEF

(in tal senso: Gilliéron,

op. cit., n. 70 ad art. 66; CEF 2 giugno 2004 [15.04.66]; CEF

16.

luglio 2003 [15.03.83], cons. 3.1).

3.

Il ricorso dell’art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto non l'accertamento con giudizio di merito di un

diritto materiale posto a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il

provvedimento di un organo amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di

natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la

proporzionalità di una misura esecutiva (Cometta, Basler

Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1ss. ad art. 17; Cometta,

Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14s; DTF 109 III 100 cons.

2.

).

L'escusso

è di conseguenza nella possibilità di ricorrere contro la continuazione

dell'esecuzione solo quando il precetto esecutivo è scaduto, non è stata fatta

domanda di prosecuzione o l'opposizione non è stata rigettata in via definitiva

(Lebrecht, Basler Kommentar zum

SchKG, Vol. II, 1998, n. 6 ad art. 88).

4.

Come già evidenziato nella sentenza del 20 luglio 2007 (incarto n.

15.2007

__________ di questa Camera) la contestazione sollevata dalla

ricorrente, secondo cui la pretesa dedotta in esecuzione con il PE n. __________

sarebbe inesistente concerne unicamente una questione di merito, sottratta al

potere di cognizione di questa Autorità di vigilanza. Tale eccezione avrebbe

dovuto essere fatte valere, dopo aver interposto opposizione, nell’ambito della

procedura di rigetto definitivo dell’opposizione oppure, anche a questo stadio

procedurale, adendo il giudice competente conformemente all’art. 85a LEF,

nell’ipotesi che in concreto ne fossero realizzati i presupposti.

5.

Anche

l’ulteriore richiesta della ricorrente di tradurre il verbale di pignoramento in

tedesco non può essere accolta. Infatti, essendo in Ticino l’italiano la lingua

ufficiale (art. 1 cpv. 1 Cost. TI), la procedura esecutiva deve svolgersi

esclusivamente in questa lingua.

6.

Il

ricorso 5 dicembre 2007 di RI 1, __________ (__________), è respinto.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

gli art. 17, 19, 66 cpv. 4 LEF; art. 1 cpv. 1 Cost. TI;61 cpv. 2 lett. a, e 62

cpv. 2 OTLEF;

pronuncia:

1. Il ricorso 5 febbraio 2007 di RI 1, __________, è respinto.

2. Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione a:

- RI 1, __________, mediante pubblicazione sul Foglio Ufficiale

Cantonale;

- PI 1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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