15.2007.120
Notifica di atti esecutivi a escusso residente all'estero. Ricorso contro la continuazione dell'esecuzione. Lingua della procedura esecutiva
31 marzo 2008Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2007.120
Data decisione, Autorità:
31.03.2008, CEF
Titolo:
Notifica di atti esecutivi a escusso residente all'estero. Ricorso contro la continuazione dell'esecuzione. Lingua della procedura esecutiva
NOTIFICA DEL PRECETTO O DELL'ATTO ESECUTIVO
art. 1 cpv. 1 COST TI
art. 17 LEF
art. 19 LEF
art. 66 cpv. 4 LEF
Incarto n.
15.2007.120
Lugano
31 marzo 2008
EC/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 5 dicembre 2007 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro il pignoramento
nell’esecuzione n. __________ a convalida di sequestro, promossa contro la
ricorrente da
PI 1
rappr. da RA 1
viste le osservazioni 24 gennaio 2008 dell’CO 1
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Il Giudice di pace del Circolo del __________ ha decretato il
sequestro 9 maggio 2006 per un credito di fr. 210.--
oltre accessori vantato __________ nei confronti di RI 1, la “quota parte di proprietà della debitrice del fondo __________ PPP __________
sito nel Comune di __________”.
B. L’11 maggio 2006
l’CO 1 ha eseguito il decreto.
C. Il
31 maggio 2006, l’Ufficio ha emesso il precetto esecutivo n. __________ a
convalida del sequestro, al quale l’escussa ha interposto opposizione,
rigettata in via definitiva dal Giudice di pace del
Circolo del __________ con decisione 13 settembre 2006.
D. Il 24 ottobre
2006 il creditore ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione e il 4 gennaio
2007 l’Ufficio ha emesso l’avviso di pignoramento per il 12 gennaio 2007.
E. Il 12 gennaio
2007 l’Ufficio ha pignorato l’interessenza spettante all’escussa nella
comunione ereditaria comproprietaria in ragione di un mezzo della PPP n. __________,
corrispondente ad una quota di valore di 17.140/1000 di comproprietà del fondo
base particella n. __________ RFD di __________.
F. Con ricorso 4
febbraio 2007 RI 1 ha chiesto di annullare l’avviso di pignoramento o di
sospendere l’esecuzione, perché lo __________ non vanterebbe alcun credito nei
suoi confronti, che neppure avrebbe ricevuto la sentenza sulla quale
quest’ultimo fonda il proprio credito.
G. Con decisione
20 luglio 2007 (incarto n. 15.2007.__________) questa Camera ha rilevato che l’escusso è nella possibilità di ricorrere contro la continuazione
dell'esecuzione solo quando il precetto esecutivo è scaduto, non è stata fatta
domanda di prosecuzione o l'opposizione non è stata rigettata in via definitiva.
In concreto, concernendo la contestazione sollevata dalla ricorrente, secondo
cui la pretesa dedotta in esecuzione è inesistente, unicamente una questione di
merito, sottratta al potere di cognizione dell’Autorità di vigilanza, il ricorso
è stato respinto.
H. Il
19 novembre 2007 l’Ufficio ha trasmesso all’escussa il verbale di pignoramento.
I. Con
ricorso 5 dicembre 2007 RI 1 chiede dapprima la traduzione in tedesco del
verbale di pignoramento perché non ne capirebbe il significato. La ricorrente postula
poi l’annullamento del pignoramento, riproponendo le
stesse argomentazioni sollevate con il ricorso del 4 febbraio 2007.
L. Delle
osservazioni 24 gennaio 2008 dell’CO 1, chiedenti che
il ricorso venga respinto, si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
in
diritto:
1. Secondo
l’art. 66 cpv. 4 n. 3 LEF, la notificazione degli atti esecutivi “si fa
mediante pubblicazione quando il debitore è domiciliato all’estero e la
notificazione giusta il capoverso 3 non è possibile in un termine ragionevole”.
Secondo quest’ultimo capoverso “se il debitore è domiciliato all’estero, la
notificazione si fa per mezzo delle autorità di quel luogo o, in quanto un
trattato internazionale lo preveda oppure lo Stato sul territorio del quale
deve avvenire la notificazione lo ammetta, per posta”.
Considerandi
2.
La
Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla
comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia
civile o commerciale (RS 0.274.131) non è applicabile alla notifica di atti
esecutivi relativi a crediti di diritto pubblico quale quello qui in oggetto
(cfr. DTF 94 III 37; 96 III 65; CEF 16 luglio 2003 [15.03.83], cons.
3.
; Linee direttive dell'Ufficio federale di giustizia in materia di
assistenza giudiziaria in materia civile, 3. ed., Berna 2003, p. 5 ad I
[http://www.ufg.admin.ch/themen/rechtshilfe/wegl-ziv-i.pdf]; Angst, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 14 ad art. 66; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
I, Losanna 1999, n. 25 ad art. 66).
Ne
consegue quindi che, essendo impossibile -in assenza di specifiche convenzioni
o trattati internazionali e non avendo la Germania dichiarato il proprio assenso
alla notifica, tramite posta, di decisioni straniere direttamente a interessati
risiedenti sul proprio territorio- la notifica in Germania del decreto di
sequestro, del verbale di sequestro e del precetto esecutivo ben si
giustificava il ricorso alla via edittale conformemente all’art. 66 cpv. 4 LEF
(in tal senso: Gilliéron,
op. cit., n. 70 ad art. 66; CEF 2 giugno 2004 [15.04.66]; CEF
16.
luglio 2003 [15.03.83], cons. 3.1).
3.
Il ricorso dell’art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto non l'accertamento con giudizio di merito di un
diritto materiale posto a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il
provvedimento di un organo amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di
natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la
proporzionalità di una misura esecutiva (Cometta, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1ss. ad art. 17; Cometta,
Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14s; DTF 109 III 100 cons.
2.
).
L'escusso
è di conseguenza nella possibilità di ricorrere contro la continuazione
dell'esecuzione solo quando il precetto esecutivo è scaduto, non è stata fatta
domanda di prosecuzione o l'opposizione non è stata rigettata in via definitiva
(Lebrecht, Basler Kommentar zum
SchKG, Vol. II, 1998, n. 6 ad art. 88).
4.
Come già evidenziato nella sentenza del 20 luglio 2007 (incarto n.
15.2007
__________ di questa Camera) la contestazione sollevata dalla
ricorrente, secondo cui la pretesa dedotta in esecuzione con il PE n. __________
sarebbe inesistente concerne unicamente una questione di merito, sottratta al
potere di cognizione di questa Autorità di vigilanza. Tale eccezione avrebbe
dovuto essere fatte valere, dopo aver interposto opposizione, nell’ambito della
procedura di rigetto definitivo dell’opposizione oppure, anche a questo stadio
procedurale, adendo il giudice competente conformemente all’art. 85a LEF,
nell’ipotesi che in concreto ne fossero realizzati i presupposti.
5.
Anche
l’ulteriore richiesta della ricorrente di tradurre il verbale di pignoramento in
tedesco non può essere accolta. Infatti, essendo in Ticino l’italiano la lingua
ufficiale (art. 1 cpv. 1 Cost. TI), la procedura esecutiva deve svolgersi
esclusivamente in questa lingua.
6.
Il
ricorso 5 dicembre 2007 di RI 1, __________ (__________), è respinto.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
gli art. 17, 19, 66 cpv. 4 LEF; art. 1 cpv. 1 Cost. TI;61 cpv. 2 lett. a, e 62
cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 5 febbraio 2007 di RI 1, __________, è respinto.
2. Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione a:
- RI 1, __________, mediante pubblicazione sul Foglio Ufficiale
Cantonale;
- PI 1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster