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Decisione

15.2007.123

Esecuzione del pignoramento. Diritto di essere sentito della creditrice. Doveri di indagine da parte dell'Ufficio

21 aprile 2008Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i testi proposti dalla ricorrente. L’operato

dell’Ufficio è quindi stato corretto e nessuna violazione dei propri doveri

nell’esecuzione del pignoramento a carico di PI 1 è ravvisabile. Se la creditrice

ritiene comunque contrario al vero quanto sostenuto dall’escusso e dalle

persone che hanno sottoscritto le varie dichiazioni agli atti, potrà trovare

tutela nelle appropriate sedi penali, alle quali d’altronde rinvia l’art. 91

LEF, sfuggendo tale questione al potere di cognizione di questa Camera.

5. La

ricorrente chiede una verifica delle spese per le trasferte e per i pasti fuori

domicilio.

Sebbene

dagli atti dell’Ufficio non emergano le ragioni per le quali questi ha riconosciuto

a PI 1 fr. 200.-- per le trasferte e fr. 240.-- per i

pasti fuori domicilio, in concreto si può prescindere dal rinviare l’incarto all’organo di esecuzione affinché esperisca

i necessari accertamenti e proceda ad una completazione

del verbale di pignoramento. Questo perché anche se tali

spese non si rivelassero giustificate, PI 1 non disporrebbe di un’eccedenza

pignorabile, atteso che a fronte di entrate per fr. 2'000.-- il suo minimo base

Considerandi

assommerebbe a fr. 2'100.-- mensili (fr. 1'100.-- minimo base e fr. 1'000.-- affitto).

6.

La

ricorrente lamenta una violazione del diritto di essere sentita perché non

avrebbe potuto partecipare agli atti dell’Ufficio tendenti alla determinazione

del reddito e dei beni pignorabili dell’escusso e perché non si sarebbe potuta

esprimere prima del rilascio dell’attestato di carenza beni.

Per

l’art. 90 LEF il debitore deve essere avvisato del pignoramento almeno il

giorno prima. L'avviso richiamerà le disposizioni dell'articolo 91 LEF. Il

creditore viene informato solo con l'atto di pignoramento (art. 112 LEF) sul

risultato del pignoramento. Egli non ha in via di principio alcun diritto di

essere precedentemente informato in merito al momento in cui verrà effettuato

il pignoramento, di partecipare all'esecuzione del medesimo oppure ancora di

essere preventivamente interpellato in merito al risultato dello stesso. Il suo

diritto di partecipare all'esecuzione del pignoramento è infatti limitato a

dare informazioni al funzionario dell'Ufficio esecuzione riguardanti oggetti

pignorabili (Lebrecht, op. cit., n. 13 ad art. 90). Ne consegue che le modalità con cui l’CO 1 ha eseguito il pignoramento contro PI 1 sono state corrette, ritenuto che anche nello scritto trasmesso

il 25 settembre 2007 alla ricorrente, l’Ufficio non le ha garantito né la

partecipazione all’esecuzione del pignoramento né la possibilità di esprimersi

preventivamente sulle risultanze dello stesso.

7.

Il ricorso 12 novembre 2007 di RI 1 è dunque respinto.

Non si prelevano spese

(art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2

OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi;

richiamati gli art. 17, 90, 91, 93, 112 LEF; 61 cpv. 2 lett.

a, 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia: 1. Il

ricorso 12 novembre 2007 di RI 1, __________, è respinto.

2. Non si prelevano

spese e non si assegnano indennità.

3. Intimazione:

- __________

RA 1, __________;

- PI

1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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