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Decisione

15.2007.15

Pignoramento di redditi. Minimo di esistenza. Alimenti. Spese di riscaldamento.

24 aprile 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1

e PI 2 procedono per l’incasso di crediti di fr. 786'803,60, rispettivamente di

fr. 836'347.--, oltre accessori.

B. Il 25

gennaio 2005, l’CO 1 allestiva il seguente calcolo dell’eccedenza pignorabile a

carico dell’escusso:

Introiti

Totale

mensile fr. 31'044,25

Minimo

esistenza

minimo

base fr. 1'100.--

cassa

malati fr. 749,90

trasferte

+ pasti fuori domicilio fr. 340.--

Totale fr. 2'189,90

C. Con

ricorso 9 febbraio 2007 RI 1 si è aggravato contro tale calcolo rimproverando

all’Ufficio di non aver preso in considerazione l’importo di € 12'000.-- (pari

a fr. 19'830.--), che egli pretende di pagare a titolo di alimenti a sua moglie

e suo figlio, che vivono in Spagna, né dei costi relativi alla sua abitazione,

“non da ultimo quelli di riscaldamento, pari a fr. 14'000.-- all’anno (fr.

1'166.-- mensili)”.

D. Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, per quanto

necessario ai fini del giudizio, nei seguenti considerandi.

Considerandi

in

diritto:

1.

Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le

autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze

determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia

il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III

21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della

situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento

(DTF 108 III 13).

2.

Sotto

riserva di un’eccezione non realizzata in concreto (cfr. CEF 3 luglio 2002

[15.02.70], cons. 2.1 e 2.2), gli alimenti del diritto di famiglia a carico

dell’escusso devono essere presi in considerazione nel calcolo del minimo di

esistenza alla (doppia) condizione che essi siano indispensabili al creditore

degli alimenti ai sensi dell’art. 93 LEF e che siano (e saranno) effettivamente

pagati dall’escusso durante l’intero periodo del pignoramento (cfr. DTF 107 III

76.

s. cons. 1; 111 III 19, cons. 6; 121 III 22, cons. 3a; vonder Mühll, Basler Kommentar zum

SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 25 e 29 ad art. 93; Ochsner, Commentaire romand de la LP,

Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 128 ad art. 93).

2.1

Nel caso concreto, da

un esame dell’incarto più approfondito rispetto a quello compiuto in sede di

decisione della domanda di effetto sospensivo, si evincono dubbi sul fatto che il

ricorrente paghi effettivamente l’importo di € 12'000.-- a sua moglie e al

figlio. E ciò, da una parte, perché non vi è la prova certa che gli addebiti di

circa € 12'000.-- (registrati con la dicitura “ordine di pagamento permanente”

nell’estratto relativo al conto n ° __________ EUR dell’escusso presso __________)

siano stati bonificati a favore della moglie e del figlio, in assenza di prova

che l’ordine permanente 24 luglio 2006 a favore di __________ sia stato

veramente spedito alla banca, e d’altra parte perché ad ogni addebito di circa

€ 12'000.-- corrisponde, quasi simultaneamente, un accredito di € 12'000.--.

Inoltre, la somma delle

entrate sui due conti per i quali il ricorrente ha prodotto un estratto (n° __________

EUR e __________ CHF), in media mensile, supera di quasi fr. 15'000.-- il

salario mensile di fr. 31'044,25 da lui dichiarato in sede di pignoramento. La

censura di RI 1 va pertanto respinta, anche se dalle cifre testé citate gli

alimenti da lui asseritamente pagati (ovvero € 12'000.-- pari a fr. 19'830.--), non risultano interamente coperti: come si

vedrà al prossimo considerando, solo una parte degli alimenti possono infatti

essere presi in considerazione nel calcolo del minimo di esistenza.

2.2

Non può essere seguito

l’Ufficio laddove si oppone al ricorso perché la convenzione tra l’escusso e la

moglie sugli alimenti non è convalidata da alcuna sentenza giudiziaria. In

effetti, qualora l’escusso alleghi di essere tenuto al

pagamento di alimenti in virtù del diritto di famiglia, l’Ufficio, se essi non

sono stabiliti in una decisione giudiziaria, deve tenerne conto d’ufficio (cfr.

supra cons. 1) nel calcolo del minimo di esistenza, purché l’escusso dimostri

che ne sono realizzati i presupposti di legge (vincolo matrimoniale, nesso di

filiazione, separazione effettiva, ecc.). Tuttavia, secondo la giurisprudenza

federale (DTF 130 III 45 ss.), l’Ufficio non è vincolato dagli accordi delle

parti sulla determinazione dell’importo degli alimenti, ma deve considerare

solo la parte degli alimenti necessaria al creditore per coprire il suo proprio

minimo di esistenza ai sensi dell’art. 93 LEF. Nel caso di specie, già si è

detto, nel decreto di effetto sospensivo, che il minimo di esistenza della

moglie e del figlio dell’escusso non dovrebbe superare i fr. 4'000.--. Tenuto

conto che i redditi effettivi dell’escusso superano di ben più di fr. 4'000.--

il salario dichiarato (cfr. cons. 2.1), la decisione dell’Ufficio va

confermata, ancorché per altro motivo. Stante il divieto della reformatio in

peius (art. 22 LPR), la Camera rinuncia ad assumere altre prove non già agli

atti onde determinare se, come sembra, il ricorrente dispone di altre fonti di

reddito non rivelate all’Ufficio e in quale misura alimenti che egli dovesse

versare effettivamente e regolarmente potrebbero essere computati nel minimo di

esistenza. In ogni caso, rimane salvo il potere dell’Ufficio di completare il

pignoramento e di segnalare eventuali reati penali alla competente autorità come

quello di riesaminare queste questioni in occasione di una revisione del

pignoramento (segnatamente se il ricorrente dovesse nuovamente chiedere il

computo di alimenti nel calcolo del minimo di esistenza in base agli esiti

della causa di divorzio, cfr. scritto 21 febbraio di RI 1) o di ulteriori

pignoramenti.

3.

È

principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel

calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento

effettivo e regolare è dimostrato (cfr. DTF 121 III 22, cons. 3a; vonder Mühll, op. cit., n. 25 ad art.

93; Guidicelli/Piccirilli, Il

pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n. 125;

Ochsner, op. cit., n. 82 ad

art. 93). Nel caso di specie, il ricorrente non ha prodotto nessun

giustificativo in merito agli asseriti costi relativi alla sua abitazione, se

non una tabella intitolata “gasolio __________ e serra 2005 / 2006 /2007”,

redatta di proprio pugno e che in quanto tale non assume nessun valore

probatorio. Anche questa censura va pertanto respinta.

4.

Ne

consegue la reiezione del gravame.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF, art. 61 e 62

OTLEF;

pronuncia:

1.

Il ricorso 9 febbraio 2007 di RI 1, __________, è respinto.

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione a:

– RI 1, __________;

– avv. RA

1, __________;

– avv. RA

2, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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