15.2007.15
Pignoramento di redditi. Minimo di esistenza. Alimenti. Spese di riscaldamento.
24 aprile 2007Italiano7 min
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Numero d'incarto:
15.2007.15
Data decisione, Autorità:
24.04.2007, CEF
Titolo:
Pignoramento di redditi. Minimo di esistenza. Alimenti. Spese di riscaldamento.
MINIMO DI ESISTENZA
art. 93 LEF
Incarto n.
15.2007.15
Lugano
24 aprile
2007
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 9 febbraio 2007 di
RI 1
contro
l’operato dell'CO 1, e meglio contro il verbale di
pignoramento di salario allestito il 1-2 febbraio 2007 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse contro
il ricorrente da
1. PI 1 (L)
rappr. dall’ RA 1
2. PI 2
rappr. dall’ RA 2
richiamata l’ordinanza presidenziale 13 febbraio 2007
con la quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo parziale, nel senso
che il pignoramento è stato limitato ai redditi del ricorrente che eccedono
l’importo mensile di fr. 6'190.--;
viste le osservazioni 12 marzo 2007 dell’CO 1;
ritenuto
Fatti
A. PI 1
e PI 2 procedono per l’incasso di crediti di fr. 786'803,60, rispettivamente di
fr. 836'347.--, oltre accessori.
B. Il 25
gennaio 2005, l’CO 1 allestiva il seguente calcolo dell’eccedenza pignorabile a
carico dell’escusso:
Introiti
Totale
mensile fr. 31'044,25
Minimo
esistenza
minimo
base fr. 1'100.--
cassa
malati fr. 749,90
trasferte
+ pasti fuori domicilio fr. 340.--
Totale fr. 2'189,90
C. Con
ricorso 9 febbraio 2007 RI 1 si è aggravato contro tale calcolo rimproverando
all’Ufficio di non aver preso in considerazione l’importo di € 12'000.-- (pari
a fr. 19'830.--), che egli pretende di pagare a titolo di alimenti a sua moglie
e suo figlio, che vivono in Spagna, né dei costi relativi alla sua abitazione,
“non da ultimo quelli di riscaldamento, pari a fr. 14'000.-- all’anno (fr.
1'166.-- mensili)”.
D. Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, per quanto
necessario ai fini del giudizio, nei seguenti considerandi.
Considerandi
in
diritto:
1.
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le
autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze
determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia
il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III
21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della
situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento
(DTF 108 III 13).
2.
Sotto
riserva di un’eccezione non realizzata in concreto (cfr. CEF 3 luglio 2002
[15.02.70], cons. 2.1 e 2.2), gli alimenti del diritto di famiglia a carico
dell’escusso devono essere presi in considerazione nel calcolo del minimo di
esistenza alla (doppia) condizione che essi siano indispensabili al creditore
degli alimenti ai sensi dell’art. 93 LEF e che siano (e saranno) effettivamente
pagati dall’escusso durante l’intero periodo del pignoramento (cfr. DTF 107 III
76.
s. cons. 1; 111 III 19, cons. 6; 121 III 22, cons. 3a; vonder Mühll, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 25 e 29 ad art. 93; Ochsner, Commentaire romand de la LP,
Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 128 ad art. 93).
2.1
Nel caso concreto, da
un esame dell’incarto più approfondito rispetto a quello compiuto in sede di
decisione della domanda di effetto sospensivo, si evincono dubbi sul fatto che il
ricorrente paghi effettivamente l’importo di € 12'000.-- a sua moglie e al
figlio. E ciò, da una parte, perché non vi è la prova certa che gli addebiti di
circa € 12'000.-- (registrati con la dicitura “ordine di pagamento permanente”
nell’estratto relativo al conto n ° __________ EUR dell’escusso presso __________)
siano stati bonificati a favore della moglie e del figlio, in assenza di prova
che l’ordine permanente 24 luglio 2006 a favore di __________ sia stato
veramente spedito alla banca, e d’altra parte perché ad ogni addebito di circa
€ 12'000.-- corrisponde, quasi simultaneamente, un accredito di € 12'000.--.
Inoltre, la somma delle
entrate sui due conti per i quali il ricorrente ha prodotto un estratto (n° __________
EUR e __________ CHF), in media mensile, supera di quasi fr. 15'000.-- il
salario mensile di fr. 31'044,25 da lui dichiarato in sede di pignoramento. La
censura di RI 1 va pertanto respinta, anche se dalle cifre testé citate gli
alimenti da lui asseritamente pagati (ovvero € 12'000.-- pari a fr. 19'830.--), non risultano interamente coperti: come si
vedrà al prossimo considerando, solo una parte degli alimenti possono infatti
essere presi in considerazione nel calcolo del minimo di esistenza.
2.2
Non può essere seguito
l’Ufficio laddove si oppone al ricorso perché la convenzione tra l’escusso e la
moglie sugli alimenti non è convalidata da alcuna sentenza giudiziaria. In
effetti, qualora l’escusso alleghi di essere tenuto al
pagamento di alimenti in virtù del diritto di famiglia, l’Ufficio, se essi non
sono stabiliti in una decisione giudiziaria, deve tenerne conto d’ufficio (cfr.
supra cons. 1) nel calcolo del minimo di esistenza, purché l’escusso dimostri
che ne sono realizzati i presupposti di legge (vincolo matrimoniale, nesso di
filiazione, separazione effettiva, ecc.). Tuttavia, secondo la giurisprudenza
federale (DTF 130 III 45 ss.), l’Ufficio non è vincolato dagli accordi delle
parti sulla determinazione dell’importo degli alimenti, ma deve considerare
solo la parte degli alimenti necessaria al creditore per coprire il suo proprio
minimo di esistenza ai sensi dell’art. 93 LEF. Nel caso di specie, già si è
detto, nel decreto di effetto sospensivo, che il minimo di esistenza della
moglie e del figlio dell’escusso non dovrebbe superare i fr. 4'000.--. Tenuto
conto che i redditi effettivi dell’escusso superano di ben più di fr. 4'000.--
il salario dichiarato (cfr. cons. 2.1), la decisione dell’Ufficio va
confermata, ancorché per altro motivo. Stante il divieto della reformatio in
peius (art. 22 LPR), la Camera rinuncia ad assumere altre prove non già agli
atti onde determinare se, come sembra, il ricorrente dispone di altre fonti di
reddito non rivelate all’Ufficio e in quale misura alimenti che egli dovesse
versare effettivamente e regolarmente potrebbero essere computati nel minimo di
esistenza. In ogni caso, rimane salvo il potere dell’Ufficio di completare il
pignoramento e di segnalare eventuali reati penali alla competente autorità come
quello di riesaminare queste questioni in occasione di una revisione del
pignoramento (segnatamente se il ricorrente dovesse nuovamente chiedere il
computo di alimenti nel calcolo del minimo di esistenza in base agli esiti
della causa di divorzio, cfr. scritto 21 febbraio di RI 1) o di ulteriori
pignoramenti.
3.
È
principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel
calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento
effettivo e regolare è dimostrato (cfr. DTF 121 III 22, cons. 3a; vonder Mühll, op. cit., n. 25 ad art.
93; Guidicelli/Piccirilli, Il
pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n. 125;
Ochsner, op. cit., n. 82 ad
art. 93). Nel caso di specie, il ricorrente non ha prodotto nessun
giustificativo in merito agli asseriti costi relativi alla sua abitazione, se
non una tabella intitolata “gasolio __________ e serra 2005 / 2006 /2007”,
redatta di proprio pugno e che in quanto tale non assume nessun valore
probatorio. Anche questa censura va pertanto respinta.
4.
Ne
consegue la reiezione del gravame.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF, art. 61 e 62
OTLEF;
pronuncia:
1.
Il ricorso 9 febbraio 2007 di RI 1, __________, è respinto.
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione a:
– RI 1, __________;
– avv. RA
1, __________;
– avv. RA
2, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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