Lexipedia

Decisione

15.2007.17

Notifica di atti esecutivi a società anonima.

19 giugno 2007Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito

delle diverse procedure esecutive promosse contro PI 1 daPI 2 (es. __________ e

n. __________), daPI 1 (es. n. __________) e daPI 4 (es. n. __________),

il 4 aprile 2006 l’CO 1 ha proceduto al pignoramento del reddito

dell’escusso, stabilendo la trattenuta mensile dell’eccedenza del minimo

d’esistenza di fr. 3’000.--, e ciò a partire dal 1° agosto 2006 e non prima, a

causa di precedenti pignoramenti.

B. Il

giorno successivo l’CO 1 ha notificato a mezzo invio postale raccomandato l’avvenuto

pignoramento allaRI 1, datrice di lavoro dell’escusso, indicando che a PI 1 devono

essere versati fr. 3'000.-- mensili mentre l’eccedenza deve essere trasmessa

all’Ufficio.

C. Il 7 novembre

2006 l’Ufficio ha comunicato alla ricorrente per raccomandata di non aver

ricevuto il versamento di quanto pignorato per i mesi di agosto, settembre e

ottobre 2006, invitandola a produrre i conteggi dei salari percepiti

dall’escusso in questi mesi e a versare l’importo trattenuto o che avrebbe

dovuto essere trattenuto.

D. L’8 gennaio

2007 e il 29 gennaio 2007 l’Ufficio, ora per telefax, ha nuovamente richiesto

alla ricorrente la produzione dei conteggi dei salari dall’escusso.

E.

Non avendo ricevuto il versamento di quanto

pignorato per i mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2006 e gennaio

2007 ma un unico versamento di fr. 1'612.80 il 2 dicembre 2006, computato al

mese di agosto 2006, con provvedimento 31 gennaio 2007 l’Ufficio ha chiesto

alla RI 1 di produrre i conteggi dei salari percepiti dall’escusso in questi

mesi e di versargli l’importo trattenuto o che avrebbe dovuto essere

trattenuto.

F. Con

ricorso 12 febbraio 2007 la RI 1 chiede l’annullamento del provvedimento 31

gennaio 2007 argomentando di essere venuta a conoscenza del pignoramento di

salario solo il 1° febbraio 2007, quando ha ricevuto la decisione impugnata. Prima

d’allora tutti gli scritti dell’CO 1 sarebbero stati occultati da PI 1, decesso

il __________ gennaio 2007, che quale incaricato della gestione amministrativa

corrente della ditta era il solo ad occuparsi della corrispondenza in entrata.

A sostegno della propria argomentazione la ricorrente produce un decreto di

accusa del __________ settembre 2006, nel quale PI 1 è stato ritenuto colpevole

di distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale e di

soppressione di documenti per aver “sottratto ed occultato gli scritti

raccomandati (...) mediante i quali l’Ufficio di esecuzione notificava al suo

datore di lavoro “__________” l’avvenuto pignoramento dell’eccedenza al minimo

d’esistenza”. Anche il decreto d’accusa, malgrado lo stesso dovesse essere

intimato alla __________, tramite __________, Via __________, __________, non

sarebbe mai pervenuto allo stesso signor __________, che ne avrebbe presa

conoscenza solo da pochi giorni visionando l’incarto dell’Ufficio. Per la

ricorrente quindi, con ogni probabilità, anche il decreto d’accusa, essendo

comunque destinato alla __________, sarebbe stato “intercettato in qualche

modo” da PI 1.

A mente della

ricorrente l’Ufficio -che aveva denunciato i fatti che hanno portato alla

condanna di PI 1 - era al corrente del comportamento dell’escusso e delle sue

mansioni presso la ricorrente. Malgrado ciò esso avrebbe trasmesso le notifiche

di pignoramento di salario del 5 aprile 2006 e del 16 ottobre 2006

(quest’ultima riferita ad un successivo gruppo di pignoramento) alla datrice di

lavoro a mezzo invii postali raccomandati, entrambi ritirati da PI 1. Visti i

precedenti nonché il mancato versamento del salario trattenuto, l’Ufficio

avrebbe dovuto assicurarsi che la ricorrente fosse effettivamente a conoscenza

del pignoramento: non avendolo fatto,RI 1 ha continuato in buona fede a versare

all’escusso l’intero salario.

G. Con

osservazioni 13 febbraio 2007 e 12 marzo 2007, l’CO 1 chiede che il ricorso

venga respinto.

Considerato

Considerandi

1.

La procedura di

pignoramento è regolata dagli art. 89 a 115 LEF. A norma dell'art. 99 LEF in

caso di pignoramento di crediti l'ufficio “avverte il terzo debitore che d’ora

innanzi non potrà fare un pagamento valido se non all’ufficio”.

2.

Per l’art. 34

LEF tutte le comunicazioni degli uffici d’esecuzione o dei fallimenti si fanno

per iscritto e, salvo contraria disposizione della legge, mediante lettera

raccomandata o consegna contro ricevuta. Gli atti spediti per raccomandata si

reputano notificati nel momento della consegna effettiva al destinatario oppure

a persona autorizzata a riceverli (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna

1999, n. 14 ad art. 34). Ritenuto che l’art. 34 LEF non

indica la persona a cui deve essere notificata la comunicazione, tale questione

va risolta sulla base degli art. 64 - 66 LEF (Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Ergänzungsband, Basilea/Monaco/Ginevra 2005, n. 1 ad art. 34; KGer. GR, PKG 2001,

103).

3.

Se

l'esecuzione è diretta contro una persona giuridica o contro una società, la

notificazione si fa al rappresentante della medesima, e cioè per una società

anonima a qualunque membro dell'amministrazione o della direzione, come pure a

qualunque direttore o procuratore (art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF). Quando queste

persone non si trovano in ufficio, la notificazione si potrà fare ad altro

funzionario o impiegato (art. 65 cpv. 2 LEF).

4.

Nel

caso di specie sia lo scritto del 5 aprile 2006, con il

quale l’Ufficio ha notificato alla datrice di lavoro il

pignoramento del reddito di PI 1, che lo scritto del 7 novembre 2006, con il quale lo stesso Ufficio ha comunicato alla

ricorrente di non aver ricevuto il versamento di quanto pignorato per i mesi di

agosto, settembre e ottobre 2006, sono stati

regolarmente notificati per lettera raccomandata al recapito della RI 1 a __________avosa,

le notifiche risultano pertanto corrette,

indipendentemente dal fatto che gli atti non siano stati trasmessi dal signor

Ferrario (unico incaricato di occuparsi della corrispondenza in entrata) all'amministratore

della datrice di lavoro che sarebbe così venuta a

conoscenza del pignoramento di salario solo il 1° febbraio 2007. La non conoscenza dei fatti da parte

dell’amministratore unico è infatti questione interna alla società,

indifferente alla regolarità della procedura esecutiva. Ne consegue la

correttezza dell’operato dell’CO 1 e la reiezione del gravame.

Indifferente,

al di là di ogni considerazione sulla portata della decisione penale (decreto

d'accusa) a carico di Franco Ferrario sulla validità della notifica, è la condanna

del medesimo -di data 18 settembre 2006- per distrazione di valori patrimoniali

sottoposti a procedimento giudiziale e per soppressione di documenti: e ciò in

base alla sola constatazione che gli scritti raccomandati da lui occultati

secondo la fattispecie della causa penale non sono gli stessi che sono oggetti

della presente decisione.

5.

Non si prelevano

spese (art. 62 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.

2.

OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi;

richiamati gli art. 17

cpv. 2, 34, 65, 99 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

1. Il

ricorso 12 febbraio 2007 di RI 1, __________, è respinto.

2. Non si prelevano

spese e non si assegnano indennità.

3. Intimazione:

-__________RA

1, __________;

-RA 2, __________, __________;

-RA 3, __________;

-PI

4, __________, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster