15.2007.17
Notifica di atti esecutivi a società anonima.
19 giugno 2007Italiano8 min
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Numero d'incarto:
15.2007.17
Data decisione, Autorità:
19.06.2007, CEF
Titolo:
Notifica di atti esecutivi a società anonima.
NOTIFICA DEL PRECETTO O DELL'ATTO ESECUTIVO
art. 34 LEF
art. 65 LEF
art. 99 LEF
Incarto n.
15.2007.17
Lugano
11 giugno 2007
EC/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 12 febbraio 2007 di
RI 1
rappr. da RA 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro il provvedimento
31 gennaio 2007 con il quale l’Ufficio ha chiesto alla ricorrente quale datrice
di lavoro il versamento del salario pignorato nelle esecuzioni n. __________,
n. __________, n. __________ e n. __________ (gruppo n. __________) promosse
contro
PI 1, già in __________, ora decesso
da
PI 2
rappr.
da: RA 2 __________, __________
es.
n. __________ e n. __________;
PI 3
rappr. da: RA 3
es.
n. __________;
PI 4
es.
n. __________;
viste le osservazioni preliminari 13 febbraio 2007 e
le osservazioni 12 marzo 2007 dell’CO 1;
richiamata
l’ordinanza vicepresidenziale 13 febbraio 2007 di concessione dell’effetto
sospensivo;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Nell’ambito
delle diverse procedure esecutive promosse contro PI 1 daPI 2 (es. __________ e
n. __________), daPI 1 (es. n. __________) e daPI 4 (es. n. __________),
il 4 aprile 2006 l’CO 1 ha proceduto al pignoramento del reddito
dell’escusso, stabilendo la trattenuta mensile dell’eccedenza del minimo
d’esistenza di fr. 3’000.--, e ciò a partire dal 1° agosto 2006 e non prima, a
causa di precedenti pignoramenti.
B. Il
giorno successivo l’CO 1 ha notificato a mezzo invio postale raccomandato l’avvenuto
pignoramento allaRI 1, datrice di lavoro dell’escusso, indicando che a PI 1 devono
essere versati fr. 3'000.-- mensili mentre l’eccedenza deve essere trasmessa
all’Ufficio.
C. Il 7 novembre
2006 l’Ufficio ha comunicato alla ricorrente per raccomandata di non aver
ricevuto il versamento di quanto pignorato per i mesi di agosto, settembre e
ottobre 2006, invitandola a produrre i conteggi dei salari percepiti
dall’escusso in questi mesi e a versare l’importo trattenuto o che avrebbe
dovuto essere trattenuto.
D. L’8 gennaio
2007 e il 29 gennaio 2007 l’Ufficio, ora per telefax, ha nuovamente richiesto
alla ricorrente la produzione dei conteggi dei salari dall’escusso.
E.
Non avendo ricevuto il versamento di quanto
pignorato per i mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2006 e gennaio
2007 ma un unico versamento di fr. 1'612.80 il 2 dicembre 2006, computato al
mese di agosto 2006, con provvedimento 31 gennaio 2007 l’Ufficio ha chiesto
alla RI 1 di produrre i conteggi dei salari percepiti dall’escusso in questi
mesi e di versargli l’importo trattenuto o che avrebbe dovuto essere
trattenuto.
F. Con
ricorso 12 febbraio 2007 la RI 1 chiede l’annullamento del provvedimento 31
gennaio 2007 argomentando di essere venuta a conoscenza del pignoramento di
salario solo il 1° febbraio 2007, quando ha ricevuto la decisione impugnata. Prima
d’allora tutti gli scritti dell’CO 1 sarebbero stati occultati da PI 1, decesso
il __________ gennaio 2007, che quale incaricato della gestione amministrativa
corrente della ditta era il solo ad occuparsi della corrispondenza in entrata.
A sostegno della propria argomentazione la ricorrente produce un decreto di
accusa del __________ settembre 2006, nel quale PI 1 è stato ritenuto colpevole
di distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale e di
soppressione di documenti per aver “sottratto ed occultato gli scritti
raccomandati (...) mediante i quali l’Ufficio di esecuzione notificava al suo
datore di lavoro “__________” l’avvenuto pignoramento dell’eccedenza al minimo
d’esistenza”. Anche il decreto d’accusa, malgrado lo stesso dovesse essere
intimato alla __________, tramite __________, Via __________, __________, non
sarebbe mai pervenuto allo stesso signor __________, che ne avrebbe presa
conoscenza solo da pochi giorni visionando l’incarto dell’Ufficio. Per la
ricorrente quindi, con ogni probabilità, anche il decreto d’accusa, essendo
comunque destinato alla __________, sarebbe stato “intercettato in qualche
modo” da PI 1.
A mente della
ricorrente l’Ufficio -che aveva denunciato i fatti che hanno portato alla
condanna di PI 1 - era al corrente del comportamento dell’escusso e delle sue
mansioni presso la ricorrente. Malgrado ciò esso avrebbe trasmesso le notifiche
di pignoramento di salario del 5 aprile 2006 e del 16 ottobre 2006
(quest’ultima riferita ad un successivo gruppo di pignoramento) alla datrice di
lavoro a mezzo invii postali raccomandati, entrambi ritirati da PI 1. Visti i
precedenti nonché il mancato versamento del salario trattenuto, l’Ufficio
avrebbe dovuto assicurarsi che la ricorrente fosse effettivamente a conoscenza
del pignoramento: non avendolo fatto,RI 1 ha continuato in buona fede a versare
all’escusso l’intero salario.
G. Con
osservazioni 13 febbraio 2007 e 12 marzo 2007, l’CO 1 chiede che il ricorso
venga respinto.
Considerato
Considerandi
1.
La procedura di
pignoramento è regolata dagli art. 89 a 115 LEF. A norma dell'art. 99 LEF in
caso di pignoramento di crediti l'ufficio “avverte il terzo debitore che d’ora
innanzi non potrà fare un pagamento valido se non all’ufficio”.
2.
Per l’art. 34
LEF tutte le comunicazioni degli uffici d’esecuzione o dei fallimenti si fanno
per iscritto e, salvo contraria disposizione della legge, mediante lettera
raccomandata o consegna contro ricevuta. Gli atti spediti per raccomandata si
reputano notificati nel momento della consegna effettiva al destinatario oppure
a persona autorizzata a riceverli (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna
1999, n. 14 ad art. 34). Ritenuto che l’art. 34 LEF non
indica la persona a cui deve essere notificata la comunicazione, tale questione
va risolta sulla base degli art. 64 - 66 LEF (Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Ergänzungsband, Basilea/Monaco/Ginevra 2005, n. 1 ad art. 34; KGer. GR, PKG 2001,
103).
3.
Se
l'esecuzione è diretta contro una persona giuridica o contro una società, la
notificazione si fa al rappresentante della medesima, e cioè per una società
anonima a qualunque membro dell'amministrazione o della direzione, come pure a
qualunque direttore o procuratore (art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF). Quando queste
persone non si trovano in ufficio, la notificazione si potrà fare ad altro
funzionario o impiegato (art. 65 cpv. 2 LEF).
4.
Nel
caso di specie sia lo scritto del 5 aprile 2006, con il
quale l’Ufficio ha notificato alla datrice di lavoro il
pignoramento del reddito di PI 1, che lo scritto del 7 novembre 2006, con il quale lo stesso Ufficio ha comunicato alla
ricorrente di non aver ricevuto il versamento di quanto pignorato per i mesi di
agosto, settembre e ottobre 2006, sono stati
regolarmente notificati per lettera raccomandata al recapito della RI 1 a __________avosa,
le notifiche risultano pertanto corrette,
indipendentemente dal fatto che gli atti non siano stati trasmessi dal signor
Ferrario (unico incaricato di occuparsi della corrispondenza in entrata) all'amministratore
della datrice di lavoro che sarebbe così venuta a
conoscenza del pignoramento di salario solo il 1° febbraio 2007. La non conoscenza dei fatti da parte
dell’amministratore unico è infatti questione interna alla società,
indifferente alla regolarità della procedura esecutiva. Ne consegue la
correttezza dell’operato dell’CO 1 e la reiezione del gravame.
Indifferente,
al di là di ogni considerazione sulla portata della decisione penale (decreto
d'accusa) a carico di Franco Ferrario sulla validità della notifica, è la condanna
del medesimo -di data 18 settembre 2006- per distrazione di valori patrimoniali
sottoposti a procedimento giudiziale e per soppressione di documenti: e ciò in
base alla sola constatazione che gli scritti raccomandati da lui occultati
secondo la fattispecie della causa penale non sono gli stessi che sono oggetti
della presente decisione.
5.
Non si prelevano
spese (art. 62 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.
2.
OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi;
richiamati gli art. 17
cpv. 2, 34, 65, 99 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1. Il
ricorso 12 febbraio 2007 di RI 1, __________, è respinto.
2. Non si prelevano
spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione:
-__________RA
1, __________;
-RA 2, __________, __________;
-RA 3, __________;
-PI
4, __________, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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