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Decisione

15.2007.18

Istanza di restituzione del termine per interporre opposizione.

26 febbraio 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

PE n. __________ dell’CO 1 PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 960.00

oltre accessori.

B. Il

PE n. __________ è stato emesso il 12 gennaio 2007 ed è stato notificato all’escusso

il 19 gennaio 2007. Al precetto esecutivo non è stata ritualmente interposta

opposizione.

C.

Il 5 febbraio 2007 RI 1 ha contestato il

fondamento delle pretese avanzate dalla procedente nei suoi confronti e ha dichiarato

all’Ufficio di interporre opposizione al precetto.

D. Con

scritto 6 febbraio 2007 l’Ufficio ha comunicato all’escusso di non poter

considerare l’opposizione in quanto tardiva. Il 12 febbraio 2007, a seguito di successiva

richiesta dell’escusso, l’Ufficio ha informato RI 1 della possibilità di

chiedere all’autorità di vigilanza la restituzione del termine per interporre

opposizione.

E. Il

13 febbraio 2007 RI 1 ha presentato all’Autorità di vigilanza un’istanza di

restituzione del termine per interporre opposizione, argomentando che a seguito

dell’assenza di suo padre perdurata sino al 4 febbraio 2007, egli avrebbe

potuto interporre opposizione solo il 5 febbraio 2007. Questo perché sarebbe il

padre a conservare la documentazione riguardante la pretesa in esecuzione.

Considerato:

Considerandi

1.

a. Per

l’art. 74 cpv. 1 LEF se l’escusso intende fare opposizione al precetto, deve

dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il

precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all’ufficio

d’esecuzione. Secondo l’art. 75 cpv. 1 LEF non è necessario motivare

l’opposizione.

In virtù dell’art. 33 cpv. 4 LEF, chi è stato impedito ad agire

entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può

chiedere all’autorità di vigilanza o all’autorità giudiziaria competente la

restituzione del termine; al contempo egli deve, entro il medesimo termine

dalla cessazione dell’impedimento inoltrare la richiesta motivata e compiere

presso l’autorità competente l’atto omesso. Per dottrina e costante

giurisprudenza l’istanza di restituzione del termine può essere accolta se

l’omissione dell’atto è dovuta ad impossibilità oggettiva, a causa di forza

maggiore, a impossibilità personale non causata da colpa dell’escusso o ad un

motivo di ritardo scusabile (Nordmann, Basler

Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 9 e segg.

ad art. 33 e riferimenti ivi citati).

b. Secondo

giurisprudenza e dottrina, tra i motivi di ritardo scusabile non figurano una

breve assenza all’estero o una breve malattia (Nordmann, op. cit., n. 12 ad art. 33; DTF 112 V 255, 87 IV 147), né sovraccarico

di lavoro (DTF 99 II 349 e 87 IV

147), e nemmeno un errato computo del termine (DTF 103 V 157). Sono invece considerati validi motivi un incidente

(Nordmann, op. cit., n. 11 ad

art. 33; DTF 108 V 109), una

repentina e grave malattia (DTF

112.

V 255 e 108 V 109), servizio militare (DTF 104 IV 210), errori di trasmissione (DTF 104 II 61 e 67 III 70) o – in casi

specifici - errori dell’autorità competente nell’informare (DTF 111 Ia 355, 96 II 69, 92 I 73 e 85

II 145).

2.

In concreto il PE n. __________ è stato notificato all’escusso

il 19 gennaio 2007 e il 13 febbraio 2007, quando il termine per interporre

opposizione era oramai scaduto, egli ha presentato istanza di restituzione del

termine conformemente all’art. 33 cpv. 4 LEF. A sostegno della propria richiesta

RI 1 ha argomentato che a seguito dell’assenza del padre per vacanze, egli avrebbe

potuto interporre opposizione solo il 5 febbraio 2007. Questo perché sarebbe il

padre a conservare la documentazione riguardante la pretesa in esecuzione.

Inoltre, a mente dell’istante, la pretesa avanzata dalla procedente sarebbe

ingiustificata.

In

concreto, nonostante l’asserita impossibilità di visionare i documenti

riguardanti la pretesa di PI 1, considerato che l’opposizione non necessita di

alcuna motivazione, va ritenuto che RI 1 era perfettamente in grado di

interporre opposizione al precetto esecutivo entro il termine di dieci giorni

dalla sua notifica. Mancando quindi il presupposto soggettivo dell'assenza di

colpa, avuto riguardo alla circostanza che l’istituto della restituzione dell’

art. 33 cpv. 4 LEF è norma di eccezione che esige rigore e che di conseguenza

impone un’applicazione restrittiva, l'istanza di RI 1 deve essere respinta.

3.

Questa Camera non è invece competente per pronunciarsi sulla censura

– di merito – fondata sull’allegazione secondo cui RI 1 non sarebbe debitore di

PI 1.

4.

Visto l’esito si prescinde per ragioni di economia processuale dalla

notifica dell’istanza alla controparte per le osservazioni.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (61 cpv. 2 lett.

a e 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 33 cpv. 4, 74 cpv. 1,

75.

cpv. 1, 85a LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,

pronuncia:

1.

L’istanza

13.

febbraio 2007 di RI 1, __________, è respinta.

2.

Non

si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione:

-

RI 1, __________;

-

RA 1, __________.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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