15.2007.18
Istanza di restituzione del termine per interporre opposizione.
26 febbraio 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
15.2007.18
Data decisione, Autorità:
26.02.2007, CEF
Titolo:
Istanza di restituzione del termine per interporre opposizione.
RESTITUZIONE TERMINI
art. 33 cpv. 4 LEF
art. 74 cpv. 1 LEF
art. 75 cpv. 1 LEF
art. 85a LEF
Incarto n.
15.2007.18
Lugano
26 febbraio
2007
EC/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sull’istanza 13
febbraio 2007 di restituzione
del termine per interporre opposizione (art. 33 cpv. 4 LEF) di
RI 1
nell’ambito della procedura esecutiva dipendente dal
PE n. __________ del 12 / 19 gennaio 2007 dell’CO 1, fatto spiccare contro di
lui da
PI 1
rappr. da RA 1
esaminati atti
e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Con
PE n. __________ dell’CO 1 PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 960.00
oltre accessori.
B. Il
PE n. __________ è stato emesso il 12 gennaio 2007 ed è stato notificato all’escusso
il 19 gennaio 2007. Al precetto esecutivo non è stata ritualmente interposta
opposizione.
C.
Il 5 febbraio 2007 RI 1 ha contestato il
fondamento delle pretese avanzate dalla procedente nei suoi confronti e ha dichiarato
all’Ufficio di interporre opposizione al precetto.
D. Con
scritto 6 febbraio 2007 l’Ufficio ha comunicato all’escusso di non poter
considerare l’opposizione in quanto tardiva. Il 12 febbraio 2007, a seguito di successiva
richiesta dell’escusso, l’Ufficio ha informato RI 1 della possibilità di
chiedere all’autorità di vigilanza la restituzione del termine per interporre
opposizione.
E. Il
13 febbraio 2007 RI 1 ha presentato all’Autorità di vigilanza un’istanza di
restituzione del termine per interporre opposizione, argomentando che a seguito
dell’assenza di suo padre perdurata sino al 4 febbraio 2007, egli avrebbe
potuto interporre opposizione solo il 5 febbraio 2007. Questo perché sarebbe il
padre a conservare la documentazione riguardante la pretesa in esecuzione.
Considerato:
Considerandi
1.
a. Per
l’art. 74 cpv. 1 LEF se l’escusso intende fare opposizione al precetto, deve
dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il
precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all’ufficio
d’esecuzione. Secondo l’art. 75 cpv. 1 LEF non è necessario motivare
l’opposizione.
In virtù dell’art. 33 cpv. 4 LEF, chi è stato impedito ad agire
entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può
chiedere all’autorità di vigilanza o all’autorità giudiziaria competente la
restituzione del termine; al contempo egli deve, entro il medesimo termine
dalla cessazione dell’impedimento inoltrare la richiesta motivata e compiere
presso l’autorità competente l’atto omesso. Per dottrina e costante
giurisprudenza l’istanza di restituzione del termine può essere accolta se
l’omissione dell’atto è dovuta ad impossibilità oggettiva, a causa di forza
maggiore, a impossibilità personale non causata da colpa dell’escusso o ad un
motivo di ritardo scusabile (Nordmann, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 9 e segg.
ad art. 33 e riferimenti ivi citati).
b. Secondo
giurisprudenza e dottrina, tra i motivi di ritardo scusabile non figurano una
breve assenza all’estero o una breve malattia (Nordmann, op. cit., n. 12 ad art. 33; DTF 112 V 255, 87 IV 147), né sovraccarico
di lavoro (DTF 99 II 349 e 87 IV
147), e nemmeno un errato computo del termine (DTF 103 V 157). Sono invece considerati validi motivi un incidente
(Nordmann, op. cit., n. 11 ad
art. 33; DTF 108 V 109), una
repentina e grave malattia (DTF
112.
V 255 e 108 V 109), servizio militare (DTF 104 IV 210), errori di trasmissione (DTF 104 II 61 e 67 III 70) o – in casi
specifici - errori dell’autorità competente nell’informare (DTF 111 Ia 355, 96 II 69, 92 I 73 e 85
II 145).
2.
In concreto il PE n. __________ è stato notificato all’escusso
il 19 gennaio 2007 e il 13 febbraio 2007, quando il termine per interporre
opposizione era oramai scaduto, egli ha presentato istanza di restituzione del
termine conformemente all’art. 33 cpv. 4 LEF. A sostegno della propria richiesta
RI 1 ha argomentato che a seguito dell’assenza del padre per vacanze, egli avrebbe
potuto interporre opposizione solo il 5 febbraio 2007. Questo perché sarebbe il
padre a conservare la documentazione riguardante la pretesa in esecuzione.
Inoltre, a mente dell’istante, la pretesa avanzata dalla procedente sarebbe
ingiustificata.
In
concreto, nonostante l’asserita impossibilità di visionare i documenti
riguardanti la pretesa di PI 1, considerato che l’opposizione non necessita di
alcuna motivazione, va ritenuto che RI 1 era perfettamente in grado di
interporre opposizione al precetto esecutivo entro il termine di dieci giorni
dalla sua notifica. Mancando quindi il presupposto soggettivo dell'assenza di
colpa, avuto riguardo alla circostanza che l’istituto della restituzione dell’
art. 33 cpv. 4 LEF è norma di eccezione che esige rigore e che di conseguenza
impone un’applicazione restrittiva, l'istanza di RI 1 deve essere respinta.
3.
Questa Camera non è invece competente per pronunciarsi sulla censura
– di merito – fondata sull’allegazione secondo cui RI 1 non sarebbe debitore di
PI 1.
4.
Visto l’esito si prescinde per ragioni di economia processuale dalla
notifica dell’istanza alla controparte per le osservazioni.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (61 cpv. 2 lett.
a e 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 33 cpv. 4, 74 cpv. 1,
75.
cpv. 1, 85a LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,
pronuncia:
1.
L’istanza
13.
febbraio 2007 di RI 1, __________, è respinta.
2.
Non
si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione:
-
RI 1, __________;
-
RA 1, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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