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Decisione

15.2007.25

Opposizione e onere della prova in merito alla stessa

16 aprile 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

precetto esecutivo n. __________ del 31 ottobre / 16 novembre 2006 dell’CO 1,

lo PI 2 e il PI 1 procedono contro RI 1 per l’incasso di un loro credito di

complessivi fr. 8'603.90 oltre accessori.

B. Così richiesto

dai creditori, il 18 gennaio 2007 l’Ufficio ha emesso l’avviso di pignoramento.

Ciò è avvenuto perché, come emerge dall’esemplare del precetto esecutivo destinato

ai creditori, quest’ultimo sarebbe cresciuto in giudicato per mancata

tempestiva opposizione.

C. Con ricorso 3

febbraio 2007 RI 1 chiede di annullare l’avviso di pignoramento perché, come

risulterebbe dal precetto esecutivo in suo possesso, egli ha interposto

opposizione al PE n. __________. L’escusso ha rilevato che presso l’Ufficio

postale di __________, al momento della notifica, la funzionaria gli avrebbe

presentato “l’originale e la copia” del precetto con gli spazi destinati alla

notifica già completati con i dati necessari (data, nome del debitore e firma

della funzionaria). Egli avrebbe verbalmente interposto opposizione ed inoltre

avrebbe sottolineato la parola opposizione figurante in calce al precetto

esecutivo, che avrebbe pure sottoscritto.

D. A

sostegno della sua tesi, il ricorrente ha prodotto l’esemplare del precetto

esecutivo per il debitore, sul quale figura la firma di RI 1 nella rubrica

“OPPOSIZIONE” e la sottolineatura di tale parola.

E.

Delle osservazioni 27 febbraio 2007 dell’CO

1 si dirà, per quanto necessario, in seguito.

F. Con

scritto 20 aprile 2007 la funzionaria postale che aveva notificato il precetto

esecutivo a RI 1 ha comunicato all’Autorità di vigilanza che, visto il numero

di precetti esecutivi distribuiti ogni giorno e il tempo trascorso dalla

notifica del PE n. __________, ella non ricorda se RI 1 avesse interposto

opposizione al precetto.

Considerato

Considerandi

1.

Per l'art. 74 cpv. 1 LEF se l'escusso intende fare opposizione deve

dichiararlo verbalmente o per iscritto immediatamente a chi gli consegna il

precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all'ufficio di

esecuzione.

2.

L'opposizione al

PE non soggiace a particolari esigenze di forma, ritenuto che è sufficiente che

dalla dichiarazione dell'escusso risulti la sua volontà di interporre

opposizione; l'onere della prova dell'avvenuta

opposizione spetta all'escusso (cfr. Bessenich, Basler Kommentar zum SchKG,

vol. I, Basilea/ Ginevra/ Monaco 1998, n. 27 ad art. 74, con rif.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

I, Losanna 1999, n. 55 ad art. 74 e n. 20 ad art. 76).

3.

Nel caso concreto, la funzionaria postale che ha notificato

il precetto esecutivo all'escusso non è stata in grado di ricordare se quest’ultimo

avesse o non avesse interposto opposizione. RI 1 non ha pertanto portato la

prova che gli spettava, poiché la sottolineatura della parola

“OPPOSIZIONE” e la sua firma nella rubrica “Opposizione” figuranti sul

suo esemplare del precetto esecutivo sarebbero anche potute essere apposte solo

dopo la notifica: e ciò già perché manca, su entrambi gli esemplari, la firma

della funzionaria postale nella casella "opposizione". Infatti il

modulo prevede esplicitamente che l'agente che procede alla notificazione deve

certificare la conformità dell'opposizione con la sua firma, appunto per

evitare che possano poi sorgere contestazioni in merito alla determinazione del

momento in cui l'opposizione è stata interposta. In un caso del genere, il

dubbio va interpretato a scapito di chi sopporta l'onere della prova, quindi a

sfavore dell'escusso (cfr. Bessenich,

op. cit., n. 27 ad art. 74), non essendovi spazio, su questa questione, per

l'applicazione del principio "in dubio pro debitore" che il Tribunale

federale e la dottrina hanno ammesso nella questione – diversa –

dell'interpretazione delle dichiarazioni dell'escusso (cfr. DTF 108 III 9; Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 74; Amonn/ Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 26 ad § 18;

critico: Bessenich, op. cit., n.

21.

ad art. 74). Il principio "in dubio pro debitore" ha infatti la

sua ragione di essere in particolare in materia d'interpretazione della volontà

dell'escusso: ciò non può invece valere in tema di prova dell'avvenuta

opposizione in sé stessa, altrimenti vi sarebbe il rischio che l'istituto

dell'opposizione venga svuotato del suo significato, dal momento che l'escusso

potrebbe sempre rimediare alla sua negligenza, apponendo sul proprio esemplare

del precetto una dichiarazione scritta di opposizione dopo la scadenza del

termine di 10 giorni e facendo poi valere mesi dopo dubbi sull'operato

dell'agente notificatore.

4.

Il ricorso 3 febbraio 2007 di RI 1 è

respinto.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi;

richiamati gli art. 17, 64 cpv. 1 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2

OTLEF

pronuncia: 1. Il

ricorso 3 febbraio 2007 di RI 1, __________, è respinto.

2. Non si

prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Intimazione:

- RI 1, __________;

- RA 1, __________.

Comunicazione all’ CO

1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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