15.2007.25
Opposizione e onere della prova in merito alla stessa
16 aprile 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
15.2007.25
Data decisione, Autorità:
16.04.2007, CEF
Titolo:
Opposizione e onere della prova in merito alla stessa
OPPOSIZIONE
art. 64 cpv. 1 LEF
Incarto n.
15.2007.25
Lugano
16 aprile 2007
EC/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 3 febbraio 2007 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 nell’esecuzione n. __________
promossa contro il ricorrente da
PI 1
PI 2
entrambi rappr.
da: RA 1, __________
in tema di
opposizione a precetto esecutivo;
viste le osservazioni 27 febbraio 2007 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Con
precetto esecutivo n. __________ del 31 ottobre / 16 novembre 2006 dell’CO 1,
lo PI 2 e il PI 1 procedono contro RI 1 per l’incasso di un loro credito di
complessivi fr. 8'603.90 oltre accessori.
B. Così richiesto
dai creditori, il 18 gennaio 2007 l’Ufficio ha emesso l’avviso di pignoramento.
Ciò è avvenuto perché, come emerge dall’esemplare del precetto esecutivo destinato
ai creditori, quest’ultimo sarebbe cresciuto in giudicato per mancata
tempestiva opposizione.
C. Con ricorso 3
febbraio 2007 RI 1 chiede di annullare l’avviso di pignoramento perché, come
risulterebbe dal precetto esecutivo in suo possesso, egli ha interposto
opposizione al PE n. __________. L’escusso ha rilevato che presso l’Ufficio
postale di __________, al momento della notifica, la funzionaria gli avrebbe
presentato “l’originale e la copia” del precetto con gli spazi destinati alla
notifica già completati con i dati necessari (data, nome del debitore e firma
della funzionaria). Egli avrebbe verbalmente interposto opposizione ed inoltre
avrebbe sottolineato la parola opposizione figurante in calce al precetto
esecutivo, che avrebbe pure sottoscritto.
D. A
sostegno della sua tesi, il ricorrente ha prodotto l’esemplare del precetto
esecutivo per il debitore, sul quale figura la firma di RI 1 nella rubrica
“OPPOSIZIONE” e la sottolineatura di tale parola.
E.
Delle osservazioni 27 febbraio 2007 dell’CO
1 si dirà, per quanto necessario, in seguito.
F. Con
scritto 20 aprile 2007 la funzionaria postale che aveva notificato il precetto
esecutivo a RI 1 ha comunicato all’Autorità di vigilanza che, visto il numero
di precetti esecutivi distribuiti ogni giorno e il tempo trascorso dalla
notifica del PE n. __________, ella non ricorda se RI 1 avesse interposto
opposizione al precetto.
Considerato
Considerandi
1.
Per l'art. 74 cpv. 1 LEF se l'escusso intende fare opposizione deve
dichiararlo verbalmente o per iscritto immediatamente a chi gli consegna il
precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all'ufficio di
esecuzione.
2.
L'opposizione al
PE non soggiace a particolari esigenze di forma, ritenuto che è sufficiente che
dalla dichiarazione dell'escusso risulti la sua volontà di interporre
opposizione; l'onere della prova dell'avvenuta
opposizione spetta all'escusso (cfr. Bessenich, Basler Kommentar zum SchKG,
vol. I, Basilea/ Ginevra/ Monaco 1998, n. 27 ad art. 74, con rif.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
I, Losanna 1999, n. 55 ad art. 74 e n. 20 ad art. 76).
3.
Nel caso concreto, la funzionaria postale che ha notificato
il precetto esecutivo all'escusso non è stata in grado di ricordare se quest’ultimo
avesse o non avesse interposto opposizione. RI 1 non ha pertanto portato la
prova che gli spettava, poiché la sottolineatura della parola
“OPPOSIZIONE” e la sua firma nella rubrica “Opposizione” figuranti sul
suo esemplare del precetto esecutivo sarebbero anche potute essere apposte solo
dopo la notifica: e ciò già perché manca, su entrambi gli esemplari, la firma
della funzionaria postale nella casella "opposizione". Infatti il
modulo prevede esplicitamente che l'agente che procede alla notificazione deve
certificare la conformità dell'opposizione con la sua firma, appunto per
evitare che possano poi sorgere contestazioni in merito alla determinazione del
momento in cui l'opposizione è stata interposta. In un caso del genere, il
dubbio va interpretato a scapito di chi sopporta l'onere della prova, quindi a
sfavore dell'escusso (cfr. Bessenich,
op. cit., n. 27 ad art. 74), non essendovi spazio, su questa questione, per
l'applicazione del principio "in dubio pro debitore" che il Tribunale
federale e la dottrina hanno ammesso nella questione – diversa –
dell'interpretazione delle dichiarazioni dell'escusso (cfr. DTF 108 III 9; Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 74; Amonn/ Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 26 ad § 18;
critico: Bessenich, op. cit., n.
21.
ad art. 74). Il principio "in dubio pro debitore" ha infatti la
sua ragione di essere in particolare in materia d'interpretazione della volontà
dell'escusso: ciò non può invece valere in tema di prova dell'avvenuta
opposizione in sé stessa, altrimenti vi sarebbe il rischio che l'istituto
dell'opposizione venga svuotato del suo significato, dal momento che l'escusso
potrebbe sempre rimediare alla sua negligenza, apponendo sul proprio esemplare
del precetto una dichiarazione scritta di opposizione dopo la scadenza del
termine di 10 giorni e facendo poi valere mesi dopo dubbi sull'operato
dell'agente notificatore.
4.
Il ricorso 3 febbraio 2007 di RI 1 è
respinto.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi;
richiamati gli art. 17, 64 cpv. 1 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2
OTLEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 3 febbraio 2007 di RI 1, __________, è respinto.
2. Non si
prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione:
- RI 1, __________;
- RA 1, __________.
Comunicazione all’ CO
1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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