15.2007.26
Ricorso per denegata o ritardata giustizia. Trafugamento di beni pignorati. Spese del pignoramento
6 luglio 2007Italiano11 min
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AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2007.26
Data decisione, Autorità:
06.07.2007, CEF
Titolo:
Ricorso per denegata o ritardata giustizia. Trafugamento di beni pignorati. Spese del pignoramento
ATTO DI PIGNORAMENTO
SPESE D'ESECUZIONE
art. 17 cpv. 3 LEF
art. 68 LEF
art. 92 cpv. 2 LEF
art. 20 cpv. 1 OTLEF
art. 20 cpv. 2 OTLEF
art. 23 cpv. 1 OTLEF
art. 23 cpv. 2 OTLEF
Incarto n.
15.2007.26
Lugano
6 luglio 2007
EC/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 2 marzo 2007 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’emissione degli
attestati di carenza beni nelle esecuzioni n.
__________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________,
n. __________ promosse contro
la ricorrente da
PI 1
rappr. da RA 1
es. n. __________, n. __________ e n. __________;
Comune
di __________, __________
rappr.
da __________, __________
es.
n. __________ n. __________, n. __________ e n. __________
viste le osservazioni 22 marzo 2007 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito delle esecuzioni
n. __________, n. __________, n. __________ il 16 dicembre 2004
e nell’esecuzione n. __________ il 28 aprile 2005, l’CO
1 ha pignorato a RI 1 una motosega a benzina, un decespugliatore, un vibratore
elettrico e un box prefabbricato. Tutti i beni pignorati sono stati lasciati in
custodia dell’escussa. Nel verbale di pignoramento l’Ufficio ha precisato che la
motosega e il decespugliatore si trovano in riparazione a __________, il
vibratore elettrico si trova presso l’__________ e il box prefabbricato si
trova a __________.
B. Il 25 ottobre 2005 l’escussa ha comunicato all’Ufficio che il
terreno di __________, sul quale si trovava il box prefabbricato pignorato, è
stato sistemato ma il box non è più lì (doc. B).
C. Il
31 gennaio 2005, il 7 dicembre 2005 e il 30 giugno 2005 il creditore ha chiesto
la realizzazione di quanto pignorato nelle esecuzioni n. __________, n. __________,
n. __________ e n. __________ e l’8 febbraio 2006 e l’Ufficio
ha emesso in queste quattro esecuzioni gli attestati di carenza beni perché i
beni pignorati non hanno potuto essere venduti, atteso che la motosega, il decespugliatore
e il vibratore elettrico non funzionano più mentre il box prefabbricato non è
più reperibile.
D. Il
17 luglio 2006 RI 1 ha comunicato di aver presentato denuncia penale contro
ignoti a seguito della sottrazione del box e ha chiesto all’Ufficio di informarsi
presso gli attuali proprietari della particella di __________ per sapere chi abbia
asportato il bene pignorato (doc. D).
E. Il 5
dicembre 2006 l’escussa, ricevuti gli avvisi di pignoramento nelle esecuzioni
n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________,
n. __________ e n. __________, ha comunicato all’Ufficio che
il pignoramento deve essere eseguito sul box prefabbricato (doc. E). La
ricorrente ha inoltre reso noto che la motosega, il decespugliatore e il vibratore
elettrico non sarebbero più riparabili e che il meccanico presso il quale essi
si trovano avrebbe offerto fr. 400.-- per ritirarli al fine di utilizzarne i
pezzi quali ricambi.
F. Il 14 febbraio 2007
l’CO 1 ha chiesto all’__________ di eseguire in via rogatoriale nei confronti
di RI 1 il pignoramento. Il 19 febbraio 2007 quest’ultimo ufficio ha
comunicato, per quanto di rilevanza nella fattispecie, che la società non ha
nessun bene da pignorare in quanto la motosega ed il decespugliatore sarebbero irriparabili
ed il box prefabbricato sarebbe stato sottratto da ignoti.
G. Nell’ambito delle
esecuzioni n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________,
n. __________ e n. __________, il 24 febbraio 2007 l’Ufficio ha emesso gli
attestati di carenza beni nei confronti di RI 1, in quanto non è stata accertata
presso la debitrice l’esistenza di beni pignorabili.
H. Con ricorso 2 marzo
2007 RI 1 evidenzia che il box prefabbricato pignorato il 28 aprile 2005 era
depositato sul mappale n. __________ RFD di __________ e non poteva essere
trasportato in quanto attorno allo stesso vi era il materiale proveniente dallo
scavo. RI 1 lamenta di non aver ricevuto alcuna risposta alle proprie richieste
scritte del 25 ottobre 2005, del 17 luglio 2006 e del 5 dicembre 2006 e neppure
alle successive richieste telefoniche fatte all’CO 1. La ricorrente chiede
all’Autorità di vigilanza di intervenire presso i proprietari del terreno per
recuperare il box prefabbricato, di vendere lo stesso all’asta, di annullare
gli attestati di carenza beni emessi nelle esecuzioni n. __________,
n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________
e n. __________, di azzerare gli importi percepiti per spese
di pignoramento in quanto di pignoramenti non ne sarebbero stati eseguiti, di
decidere sull’offerta di fr. 400.-- riferita all’acquisto della motosega a
benzina, del decespugliatore e del vibratore elettrico, che non sarebbero più
riparabili.
Fatti
I. Con osservazioni 22
marzo 2007 l’CO 1 rileva che, malgrado la denuncia contro ignoti fatta per la
sottrazione del box, la refurtiva non ha potuto essere recuperata e di
conseguenza la stessa non può essere venduta.
Considerato
Considerandi
1.
a. La ricorrente si
lamenta perché l’Ufficio non avrebbe dato seguito alle proprie richieste, sia
scritte che verbali, di informarsi presso gli attuali
proprietari della particella n. __________ di __________ su chi avesse asportato il box prefabbricato pignorato
nelle esecuzioni n. __________, n. __________, n. __________ e n. __________.
b. Giusta
l’art. 17 cpv. 3 LEF è ammesso in ogni tempo il ricorso per denegata o
ritardata giustizia: la ricorrente avrebbe pertanto potuto chiedere, pendenti
le procedure esecutive a favore delle quali il box prefabbricato è stato
pignorato, all’autorità di vigilanza, mediante un ricorso per ritardata
giustizia, di sanzionare l’inattività dell’Ufficio. Tuttavia l’omissione di
adottare determinate misure di gestione rispettivamente determinati
provvedimenti può dar luogo a un ricorso per ritardata giustizia all’autorità
di vigilanza solo fintanto che l’esecuzione è in corso. Orbene, nel caso in
esame, le esecuzioni n. __________, n. __________, n. __________ e n. __________
hanno avuto termine con l’emissione degli attestati di carenza beni avvenuta
l’8 febbraio 2006 e rimasta inimpugnata da parte della ricorrente. Ne consegue
quindi che in concreto non risulta necessario appurare, mediante complementi istruttori,
se l’Ufficio, reso attento che un bene pignorato è stato trafugato, abbia
realmente omesso qualsiasi approfondimento al riguardo, atteso che non sta più
nel potere di questa Camera di ordinare, sia direttamente che per il tramite
dell’Ufficio, l’adozione di provvedimenti nell’ambito di procedure esecutive ormai
concluse.
2.
a. La
ricorrente chiede all’autorità di vigilanza di intervenire presso i proprietari
del terreno sul quale il box prefabbricato si trovava al momento del
pignoramento per recuperarlo e venderlo, alfine di annullare gli attestati di
carenza beni emessi nelle esecuzioni n. __________, n. __________,
n. __________, n. __________, n. __________, n. __________ e n. __________.
b. Dalla
documentazione agli atti, segnatamente dagli scritti e dalle argomentazioni
della ricorrente, emerge che il box prefabbricato è stato trafugato (da terzi)
già prima del 25 ottobre 2005 e che da allora non è più comparso, sebbene siano
trascorsi quasi due anni e l’escussa abbia pure adito le vie penali. In
siffatte circostanze vi è da ritenere che la possibilità di poter ancora
recuperare il bene sottratto, malgrado il tempo trascorso dal trafugamento e
dall’intervento delle autorità penali, altro non è che una mera aspettativa. Non
potendo però portare il pignoramento su delle semplici aspettative (cfr. Foëx, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. II, n. 18 ad art. 95; de Gottrau, Commentaire
romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 12 ad art. 95 con
riferimenti), la richiesta formulata dalla creditrice non può venir accolta.
3.
Come ben rileva la
ricorrente nelle esecuzioni n. __________, n. __________,
n. __________, n. __________, n. __________, n. __________ e n. __________
l’Ufficio ha conteggiato l’importo di fr. 12.50 per procedura a titolo di spesa
per l’esecuzione del pignoramento quando nulla è stato pignorato per mancanza
di beni pignorabili.
Per
l’esecuzione del pignoramento e per la stesura del verbale di pignoramento per
un credito tra fr. 1'000.-- e fr. 10'000.-- la tassa è di fr. 65.-- (art. 20
cpv. 1 OTLEF). La tassa è dovuta non solo quando il pignoramento è fruttuoso ma
anche quando lo stesso non lo è. In quest’ultima ipotesi l’ufficio percepisce
una tassa pari alla metà di quella prevista al capoverso 1 dell’art. 20 OTLEF,
ma di fr. 10.-- almeno (art. 20 cpv. 2 OTLEF). Il pignoramento simultaneo per
diversi crediti contro il medesimo debitore è considerato pignoramento unico.
La tassa è calcolata sull’ammontare complessivo dei crediti (art. 23 cpv. 1
OTLEF). In questo caso la tassa è ripartita fra le singole esecuzioni in
proporzione all’ammontare dei crediti (art. 23 cpv. 2 OTLEF). Orbene essendo i
crediti posti in esecuzione pari a fr. 235.10, fr. 235.10, fr. 183.85, fr.
496.
, fr. 193.55, fr. 183.35 e a fr. 145.05, la tassa, unica per tutte le
esecuzioni dell’importo complessivo di fr. 1'672.15, è di fr. 65.--, importo
che deve essere dimezzato perché il pignoramento è stato infruttuoso. La somma
di fr. 32.50 deve poi essere suddivisa tra le esecuzioni entranti in linea di
conto in proporzione all’ammontare dei relativi crediti, e quindi nella misura
di fr. 4.50 per l’esecuzione n. __________ e n. __________, di fr. 3.50 per l’esecuzione n. __________, di
fr. 9.90 per l’esecuzione n. __________, di fr. 3.80
per l’esecuzione n. __________, di fr. 3.50 per l’esecuzione
n. __________ e di fr. 2.80 per l’esecuzione n. __________.
In questo senso vanno rettificati gli importi riferiti alle spese per
l’esecuzione del pignoramento.
4.
a. La ricorrente chiede
all’Autorità di vigilanza di decidere sull’offerta di fr.
400.
-- riferita all’acquisto della motosega a benzina, del decespugliatore e
del vibratore elettrico, che non sono più riparabili.
b. I
beni a cui la ricorrente fa riferimento sono stati pignorati nelle esecuzioni
n. __________, n. __________, n. __________ e n. __________, procedure che
hanno avuto termine con l’emissione degli attestati di carenza beni dell’8
febbraio 2006. Essi non sono invece stati oggetto di pignoramento nell’ambito delle
esecuzioni n. __________, n. __________, n. __________, n. __________,
n. __________, n. __________ e n. __________, perché al
momento dell’esecuzione lo stesso l’Ufficio era a conoscenza dell’impossibilità
di ripararli. Omettendo di eseguire il pignoramento, l’Ufficio ha agito
correttamente, atteso che per l’art. 92 cpv. 2 LEF quando, come nel caso di
specie, il valore degli oggetti pignorabili non risulta nemmeno sufficiente a
coprire le spese di realizzazione, l’Ufficio deve rinunciare a pignorarli (art.
92.
cpv. 2 LEF), rispettivamente a realizzarli (Rutz, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/
Ginevra/Monaco 1998, n. 4 ad art. 127), a meno che un
creditore ne chieda la realizzazione anticipandone le relative spese (cfr. art.
68.
LEF). In assenza di beni pignorati, l’Ufficio rispettivamente l’autorità di
vigilanza non sono legittimati a decidere sulle modalità di una loro eventuale
realizzazione.
5.
Il
ricorso 2 marzo 2007 di RI 1, __________, è parzialmente accolto.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett.
a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 cpv. 3, 68, 92 cpv. 2 LEF;
20 cpv. 1 e 2, 23 cpv. 1 e 2, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 2 marzo 2007 di RI 1, __________, è parzialmente
accolto.
1.1. Di
conseguenza la tassa per l’esecuzione del pignoramento è determinata:
- in fr.
4.50 per l’esecuzione n. 702098;
- in fr.
4.50 per l’esecuzione n. 702099;
- in fr.
3.50 per l’esecuzione n. 702100;
- in fr.
9.90 per l’esecuzione n. 704622;
- in fr.
3.80 per l’esecuzione n. 704623;
- in fr.
3.50 per l’esecuzione n. 704624;
- in fr.
2.80 per l’esecuzione n. 704625.
2. Non si prelevano
spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione a:
- RI 1, __________;
- RA 1,
__________;
- __________, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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