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Decisione

15.2007.27

Estromissione dagli atti di scritto irrito. Ricorso contro l'avviso di pignoramento. Contestazione di merito

20 luglio 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il Giudice di pace del Circolo del __________ con decreto 9 giugno 2006

ha sequestrato per un credito di fr. 210.-- oltre accessori

__________ nei confronti di RI 1, la “quota parte di

proprietà della debitrice del fondo __________ PPP __________ sito nel Comune

di __________”.

B. L’11 maggio 2006

l’CO 1 ha eseguito il decreto.

C. Il

31 maggio 2006, l’Ufficio ha emesso il precetto esecutivo n. __________ a

convalida del sequestro, al quale l’escussa ha interposto opposizione,

rigettata in via definitiva dal Giudice di pace del Circolo

del __________ con decisione 13 settembre 2006.

D. Il 24 ottobre

2006 il creditore ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione e il 4 gennaio

2007 l’Ufficio ha emesso l’avviso di pignoramento per il 12 gennaio 2007.

E. Il 12 gennaio

2007 l’Ufficio ha pignorato l’interessenza spettante all’escussa nella

comunione ereditaria comproprietaria in ragione di un mezzo della PPP n. __________,

corrispondente ad una quota di valore di 17.140/1000 di comproprietà del fondo

base particella n. __________ RFD di __________.

F. Con ricorso 4

febbraio 2007 RI 1 rileva di aver ricevuto l’avviso di pignoramento del 4

gennaio 2007 solo il 31 gennaio 2007 e chiede o di annullare lo stesso o di sospendere

l’esecuzione, perché l’ente non vanterebbe alcun credito contro di lei, che non

avrebbe ricevuto la sentenza sulla base della quale quest’ultimo fonda il

proprio credito.

G. Delle osservazioni

9 marzo 2007 dell’CO 1, chiedenti la reiezione del ricorso si dirà, per quanto

necessario, in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Il ricorso

contro i provvedimenti degli organi di esecuzione forzata deve indicare le

domande, la motivazione, i mezzi di prova (art. 7 cpv. 3 LPR) e deve essere

presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del

provvedimento (art. 17 cpv. 2 LEF). Nel caso di specie, successivamente al

ricorso del 4 febbraio 2007, la ricorrente ha trasmesso all’Ufficio un ulteriore

scritto datato 17 febbraio 2007, in cui essa motiva ulteriormente il ricorso.

Tale scritto, trasmesso quando il termine di dieci

giorni per formulare e argomentare il ricorso era oramai decorso, risulta tardivo e va quindi estromesso dagli

atti poiché proceduralmente irrito.

2.

Il ricorso dell’art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto non l'accertamento con giudizio di merito di un

diritto materiale posto a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il

provvedimento di un organo amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di

natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la

proporzionalità di una misura esecutiva (Cometta, Basler

Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1ss. ad art. 17; Cometta,

Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14s; DTF 109 III 100 cons.

2.

).

L'escusso

è di conseguenza nella possibilità di ricorrere contro la continuazione

dell'esecuzione solo quando il precetto esecutivo è scaduto, non è stata fatta

domanda di prosecuzione o l'opposizione non è stata rigettata in via definitiva

(cfr. Lebrecht, Basler Kommentar zum

SchKG, Vol. II, 1998, n. 6 ad art. 88).

3.

La contestazione sollevata dalla ricorrente, secondo cui la pretesa

dedotta in esecuzione con il PE n. __________ sarebbe inesistente concerne

unicamente una questione di merito, sottratta al potere di cognizione di questa

Autorità di vigilanza. Tale eccezione avrebbe dovuto essere fatte valere, dopo

aver interposto opposizione, nell’ambito della procedura di rigetto definitivo dell’opposizione

oppure, anche a questo stadio procedurale, adendo il giudice competente conformemente

all’art. 85a LEF, nell’ipotesi che in concreto ne fossero realizzati i

presupposti.

4.

Il

ricorso 4 febbraio 2007 di RI 1 è di conseguenza respinto.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 19, 85a LEF; 7 cpv. 3 LPR;

61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia:

1. Il ricorso 4 febbraio 2007 di RI 1, __________, è respinto.

2. Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione a:

- RI 1, __________;

- PI 1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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