15.2007.27
Estromissione dagli atti di scritto irrito. Ricorso contro l'avviso di pignoramento. Contestazione di merito
20 luglio 2007Italiano5 min
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2007.27
Data decisione, Autorità:
20.07.2007, CEF
Titolo:
Estromissione dagli atti di scritto irrito. Ricorso contro l'avviso di pignoramento. Contestazione di merito
AVVISO DI PIGNORAMENTO
art. 17 LEF
art. 19 LEF
art. 85a LEF
Incarto n.
15.2007.27
Lugano
20 luglio
2007
EC/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Walser e Lardelli, quest’ultimo in sostituzione di
Pellegrini, assente
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 4 febbraio 2007 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’avviso di
pignoramento nell’esecuzione n. __________ a convalida di sequestro, promossa
contro la ricorrente da
__________, __________
rappr. da: PI 1, __________
viste le osservazioni 9 marzo 2007 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Il Giudice di pace del Circolo del __________ con decreto 9 giugno 2006
ha sequestrato per un credito di fr. 210.-- oltre accessori
__________ nei confronti di RI 1, la “quota parte di
proprietà della debitrice del fondo __________ PPP __________ sito nel Comune
di __________”.
B. L’11 maggio 2006
l’CO 1 ha eseguito il decreto.
C. Il
31 maggio 2006, l’Ufficio ha emesso il precetto esecutivo n. __________ a
convalida del sequestro, al quale l’escussa ha interposto opposizione,
rigettata in via definitiva dal Giudice di pace del Circolo
del __________ con decisione 13 settembre 2006.
D. Il 24 ottobre
2006 il creditore ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione e il 4 gennaio
2007 l’Ufficio ha emesso l’avviso di pignoramento per il 12 gennaio 2007.
E. Il 12 gennaio
2007 l’Ufficio ha pignorato l’interessenza spettante all’escussa nella
comunione ereditaria comproprietaria in ragione di un mezzo della PPP n. __________,
corrispondente ad una quota di valore di 17.140/1000 di comproprietà del fondo
base particella n. __________ RFD di __________.
F. Con ricorso 4
febbraio 2007 RI 1 rileva di aver ricevuto l’avviso di pignoramento del 4
gennaio 2007 solo il 31 gennaio 2007 e chiede o di annullare lo stesso o di sospendere
l’esecuzione, perché l’ente non vanterebbe alcun credito contro di lei, che non
avrebbe ricevuto la sentenza sulla base della quale quest’ultimo fonda il
proprio credito.
G. Delle osservazioni
9 marzo 2007 dell’CO 1, chiedenti la reiezione del ricorso si dirà, per quanto
necessario, in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
Il ricorso
contro i provvedimenti degli organi di esecuzione forzata deve indicare le
domande, la motivazione, i mezzi di prova (art. 7 cpv. 3 LPR) e deve essere
presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del
provvedimento (art. 17 cpv. 2 LEF). Nel caso di specie, successivamente al
ricorso del 4 febbraio 2007, la ricorrente ha trasmesso all’Ufficio un ulteriore
scritto datato 17 febbraio 2007, in cui essa motiva ulteriormente il ricorso.
Tale scritto, trasmesso quando il termine di dieci
giorni per formulare e argomentare il ricorso era oramai decorso, risulta tardivo e va quindi estromesso dagli
atti poiché proceduralmente irrito.
2.
Il ricorso dell’art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto non l'accertamento con giudizio di merito di un
diritto materiale posto a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il
provvedimento di un organo amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di
natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la
proporzionalità di una misura esecutiva (Cometta, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1ss. ad art. 17; Cometta,
Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14s; DTF 109 III 100 cons.
2.
).
L'escusso
è di conseguenza nella possibilità di ricorrere contro la continuazione
dell'esecuzione solo quando il precetto esecutivo è scaduto, non è stata fatta
domanda di prosecuzione o l'opposizione non è stata rigettata in via definitiva
(cfr. Lebrecht, Basler Kommentar zum
SchKG, Vol. II, 1998, n. 6 ad art. 88).
3.
La contestazione sollevata dalla ricorrente, secondo cui la pretesa
dedotta in esecuzione con il PE n. __________ sarebbe inesistente concerne
unicamente una questione di merito, sottratta al potere di cognizione di questa
Autorità di vigilanza. Tale eccezione avrebbe dovuto essere fatte valere, dopo
aver interposto opposizione, nell’ambito della procedura di rigetto definitivo dell’opposizione
oppure, anche a questo stadio procedurale, adendo il giudice competente conformemente
all’art. 85a LEF, nell’ipotesi che in concreto ne fossero realizzati i
presupposti.
4.
Il
ricorso 4 febbraio 2007 di RI 1 è di conseguenza respinto.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 19, 85a LEF; 7 cpv. 3 LPR;
61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 4 febbraio 2007 di RI 1, __________, è respinto.
2. Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione a:
- RI 1, __________;
- PI 1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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