15.2007.3
Ricorso contro comminatoria di fallimento. Cancellazione dal registro di commercio di socio gerente di Sagl
14 maggio 2007Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2007.3
Data decisione, Autorità:
14.05.2007, CEF
Titolo:
Ricorso contro comminatoria di fallimento. Cancellazione dal registro di commercio di socio gerente di Sagl
COMMINATORIA DI FALLIMENTO
art. 17 LEF
art. 39 LEF
art. 40 LEF
art. 43 LEF
Incarto n.
15.2007.3
Lugano
14 maggio
2007
EC/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 23 dicembre 2006 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro la comminatoria di
fallimento emessa nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente
da
PI 1
viste le osservazioni:
- 12 gennaio 2007 di PI 1 __________;
- 8 gennaio 2007 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ il 14 dicembre 2006 l’CO 1 ha emesso, su
richiesta di PI 1, contro RI 1 la comminatoria di fallimento per un credito di
fr. 1'514.40 oltre accessori.
L’atto esecutivo è
stato notificato al debitore il 15 dicembre 2006.
B.
Con tempestivo ricorso 23 dicembre 2006 RI 1
si è opposto all’emissione della comminatoria di fallimento perché egli il 22
dicembre 2006 sarebbe stato cancellato dal registro di commercio .
C. Delle
osservazioni 8 gennaio 2007 dell’CO 1 e 12 gennaio 2007 diPI 1, entrambe postulanti
la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
Contro la
notifica della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso all'autorità
di vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz betreffend
Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99,
n. 3 ad art. 160; Ottomann,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/
Ginevra/Monaco 1998, n. 6 ad art. 160; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160), ad esempio
quando:
– l'escusso
reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art.
39.
e 40 LEF);
– l'esecuzione è
riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
– è pendente
azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto
provvisorio dell'opposizione;
– la decisione
(sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutiva;
– l'escusso
sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio
d'esecuzione incompetente territorialmente (DTF 118 III 6; 96 III 33
cons. 2).
2.
Per
questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
3.
RI 1 allega ritualmente una questione
di forma, sostenendo di non essere soggetto all’esecuzione in via di fallimento
perché dal __________ 2006 non sarebbe più iscritto nel registro di commercio.
4.
Per i combinati art. 39 cpv. 1 n. 5 e 40 cpv. 1 LEF, il socio gerente
di una società a garanzia limitata resta soggetto alla procedura di fallimento
anche dopo la cancellazione dal registro di commercio, per sei mesi dalla
pubblicazione della cancellazione nel Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio
(FUSC). Se prima dello scadere di questo termine il creditore ha chiesto la
continuazione dell’esecuzione, l’esecuzione si prosegue in via di fallimento
(art. 40 cpv. 2 LEF).
5.
Dall’estratto del registro di commercio si evince che la società a
garanzia limitata __________, di cui il ricorrente era socio e gerente con
diritto di firma individuale, è stata radiata d’ufficio il __________ 2006 con
pubblicazione sul FUSC n. __________ di __________ __________ 2006. Per gli
art. 39 cpv. 1 n. 5 e 40 cpv. 1 LEF RI 1 è rimasto soggetto all’esecuzione in
via di fallimento per un termine di sei mesi dalla pubblicazione sul FUSC e
pertanto fino al __________ 2006. Avendo la creditrice chiesto di proseguire
l’esecuzione con domanda dell’__________ dicembre 2006, ossia prima dello
scadere del predetto termine di sei mesi, l’CO 1 si è correttamente determinato
proseguendo l’esecuzione in via di fallimento. La comminatoria di fallimento
del 14 dicembre 2006 è pertanto conforme ai prescritti di diritto esecutivo.
6.
Il ricorso 23 dicembre
2006.
di RI 1 è respinto.
Non si prelevano spese
(art. 62 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2
OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi;
richiamati gli art. 17, 39, 40, 43 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2
OTLEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 23 dicembre 2006 di RI 1, __________, è respinto.
2. Non si
prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione:
- RI 1, __________;
- PI 1, __________.
Comunicazione all’CO
1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster