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Decisione

15.2007.3

Ricorso contro comminatoria di fallimento. Cancellazione dal registro di commercio di socio gerente di Sagl

14 maggio 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito

dell’esecuzione n. __________ il 14 dicembre 2006 l’CO 1 ha emesso, su

richiesta di PI 1, contro RI 1 la comminatoria di fallimento per un credito di

fr. 1'514.40 oltre accessori.

L’atto esecutivo è

stato notificato al debitore il 15 dicembre 2006.

B.

Con tempestivo ricorso 23 dicembre 2006 RI 1

si è opposto all’emissione della comminatoria di fallimento perché egli il 22

dicembre 2006 sarebbe stato cancellato dal registro di commercio .

C. Delle

osservazioni 8 gennaio 2007 dell’CO 1 e 12 gennaio 2007 diPI 1, entrambe postulanti

la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Contro la

notifica della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso all'autorità

di vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz betreffend

Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99,

n. 3 ad art. 160; Ottomann,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/

Ginevra/Monaco 1998, n. 6 ad art. 160; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160), ad esempio

quando:

– l'escusso

reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art.

39.

e 40 LEF);

– l'esecuzione è

riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

– è pendente

azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto

provvisorio dell'opposizione;

– la decisione

(sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutiva;

– l'escusso

sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio

d'esecuzione incompetente territorialmente (DTF 118 III 6; 96 III 33

cons. 2).

2.

Per

questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.

3.

RI 1 allega ritualmente una questione

di forma, sostenendo di non essere soggetto all’esecuzione in via di fallimento

perché dal __________ 2006 non sarebbe più iscritto nel registro di commercio.

4.

Per i combinati art. 39 cpv. 1 n. 5 e 40 cpv. 1 LEF, il socio gerente

di una società a garanzia limitata resta soggetto alla procedura di fallimento

anche dopo la cancellazione dal registro di commercio, per sei mesi dalla

pubblicazione della cancellazione nel Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio

(FUSC). Se prima dello scadere di questo termine il creditore ha chiesto la

continuazione dell’esecuzione, l’esecuzione si prosegue in via di fallimento

(art. 40 cpv. 2 LEF).

5.

Dall’estratto del registro di commercio si evince che la società a

garanzia limitata __________, di cui il ricorrente era socio e gerente con

diritto di firma individuale, è stata radiata d’ufficio il __________ 2006 con

pubblicazione sul FUSC n. __________ di __________ __________ 2006. Per gli

art. 39 cpv. 1 n. 5 e 40 cpv. 1 LEF RI 1 è rimasto soggetto all’esecuzione in

via di fallimento per un termine di sei mesi dalla pubblicazione sul FUSC e

pertanto fino al __________ 2006. Avendo la creditrice chiesto di proseguire

l’esecuzione con domanda dell’__________ dicembre 2006, ossia prima dello

scadere del predetto termine di sei mesi, l’CO 1 si è correttamente determinato

proseguendo l’esecuzione in via di fallimento. La comminatoria di fallimento

del 14 dicembre 2006 è pertanto conforme ai prescritti di diritto esecutivo.

6.

Il ricorso 23 dicembre

2006.

di RI 1 è respinto.

Non si prelevano spese

(art. 62 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2

OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi;

richiamati gli art. 17, 39, 40, 43 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2

OTLEF

pronuncia: 1. Il

ricorso 23 dicembre 2006 di RI 1, __________, è respinto.

2. Non si

prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Intimazione:

- RI 1, __________;

- PI 1, __________.

Comunicazione all’CO

1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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