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Decisione

15.2007.31

Proroga del termine per ultimare la liquidazione fallimentare

17 marzo 2008Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

15.2007.31

Data decisione, Autorità:

17.03.2008, CEF

Titolo:

Proroga del termine per ultimare la liquidazione fallimentare

TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLA PROCEDURA DI FALLIMENTO

art. 270 LEF

Incarto n.

15.2007.31

Lugano

17 marzo 2008

CJ/sc/sc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sull’istanza 22 marzo 2007 di

IS 1

tendente alla proroga del termine dell’art. 270 LEF

nella procedura fallimentare diretta contro

PI 1

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto

che la procedura fallimentare è aperta dal 25 novembre

Considerandi

2005, l’istante essendo stato nominato quale amministrazione speciale in

occasione della prima assemblea dei creditori del 26 gennaio 2006;

che il 22 marzo 2007, l’istante ha chiesto

di prorogare il termine per ultimare il fallimento fino al 31 dicembre 2007,

esponendo che, grazie all’utile di fr. 36'192,68 realizzato durante l’esercizio

2006.

e alle previsioni ottimistiche per l’esercizio in corso, si contava di

poter risanare la società entro la fine del 2007;

che sollecitato a produrre i documenti

relativi ai principali atti procedurali compiuti nel 2006 con scritti 11 aprile

(smarrito dalla posta) e 14 giugno 2007, l’istante ha prodotto il 12 luglio

2007.

il conto cassa del 2006;

che in seguito ad ulteriori scambi

telefonici, il 5 novembre 2007 l’avv. __________ ha confermato per scritto di

aver ricevuto fr. 130'000.-- dall’amministrazione fallimentare allo scopo di

trattare con i creditori in vista della revoca del fallimento;

che il 22 gennaio 2008, l’avv. __________

ha comunicato che il totale dei crediti insinuati pari a fr. 209'326,80 si era

nel frattempo ridotto, in seguito a pagamenti e rinunce, a fr. 34'258,45, i

creditori avendo peraltro già dato la loro adesione per una liquidazione globale

di tale saldo con fr. 17'422.09;

che nuovamente sollecitato a produrre la

graduatoria, l’istante ha trasmesso l’11 marzo 2008 la “distinta riepilogativa

della situazione delle insinuazioni”, evidenziando come tutti i crediti

insinuati fossero stati saldati e chiedendo lo stralcio della procedura di

fallimento;

che in virtù dell’art. 270 LEF la procedura

di fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del

medesimo, l’autorità di vigilanza cantonale potendo, in caso di bisogno, prorogare

tale termine;

che in concreto, la procedura fallimentare, secondo l’istante, risulterebbe

essere giunta al suo termine, in seguito all’estinzione di tutti i crediti

insinuati;

che non spetta tuttavia a questa Camera statuire su una domanda di

revoca del fallimento bensì al giudice del fallimento, ossia nel caso concreto

la Pretura del Distretto di Bellinzona (art. 195 LEF);

che visto quanto precede, occorre prorogare il termine per ultimare

la procedura di fallimento, ovvero per chiederne la revoca ai sensi dell’art. 195

LEF.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 270 LEF,

decreta:

1. L’istanza

22 marzo 2007 dello studio commerciale IS 1, amministratore speciale del

fallimento di PI 1, tendente alla proroga del termine per chiudere la liquidazione

fallimentare, è accolta.

1.1. Il

termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 31 luglio 2008.

2. Intimazione

allo studio commerciale IS 1, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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