15.2007.31
Proroga del termine per ultimare la liquidazione fallimentare
17 marzo 2008Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2007.31
Data decisione, Autorità:
17.03.2008, CEF
Titolo:
Proroga del termine per ultimare la liquidazione fallimentare
TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLA PROCEDURA DI FALLIMENTO
art. 270 LEF
Incarto n.
15.2007.31
Lugano
17 marzo 2008
CJ/sc/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sull’istanza 22 marzo 2007 di
IS 1
tendente alla proroga del termine dell’art. 270 LEF
nella procedura fallimentare diretta contro
PI 1
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto
che la procedura fallimentare è aperta dal 25 novembre
Considerandi
2005, l’istante essendo stato nominato quale amministrazione speciale in
occasione della prima assemblea dei creditori del 26 gennaio 2006;
che il 22 marzo 2007, l’istante ha chiesto
di prorogare il termine per ultimare il fallimento fino al 31 dicembre 2007,
esponendo che, grazie all’utile di fr. 36'192,68 realizzato durante l’esercizio
2006.
e alle previsioni ottimistiche per l’esercizio in corso, si contava di
poter risanare la società entro la fine del 2007;
che sollecitato a produrre i documenti
relativi ai principali atti procedurali compiuti nel 2006 con scritti 11 aprile
(smarrito dalla posta) e 14 giugno 2007, l’istante ha prodotto il 12 luglio
2007.
il conto cassa del 2006;
che in seguito ad ulteriori scambi
telefonici, il 5 novembre 2007 l’avv. __________ ha confermato per scritto di
aver ricevuto fr. 130'000.-- dall’amministrazione fallimentare allo scopo di
trattare con i creditori in vista della revoca del fallimento;
che il 22 gennaio 2008, l’avv. __________
ha comunicato che il totale dei crediti insinuati pari a fr. 209'326,80 si era
nel frattempo ridotto, in seguito a pagamenti e rinunce, a fr. 34'258,45, i
creditori avendo peraltro già dato la loro adesione per una liquidazione globale
di tale saldo con fr. 17'422.09;
che nuovamente sollecitato a produrre la
graduatoria, l’istante ha trasmesso l’11 marzo 2008 la “distinta riepilogativa
della situazione delle insinuazioni”, evidenziando come tutti i crediti
insinuati fossero stati saldati e chiedendo lo stralcio della procedura di
fallimento;
che in virtù dell’art. 270 LEF la procedura
di fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del
medesimo, l’autorità di vigilanza cantonale potendo, in caso di bisogno, prorogare
tale termine;
che in concreto, la procedura fallimentare, secondo l’istante, risulterebbe
essere giunta al suo termine, in seguito all’estinzione di tutti i crediti
insinuati;
che non spetta tuttavia a questa Camera statuire su una domanda di
revoca del fallimento bensì al giudice del fallimento, ossia nel caso concreto
la Pretura del Distretto di Bellinzona (art. 195 LEF);
che visto quanto precede, occorre prorogare il termine per ultimare
la procedura di fallimento, ovvero per chiederne la revoca ai sensi dell’art. 195
LEF.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 270 LEF,
decreta:
1. L’istanza
22 marzo 2007 dello studio commerciale IS 1, amministratore speciale del
fallimento di PI 1, tendente alla proroga del termine per chiudere la liquidazione
fallimentare, è accolta.
1.1. Il
termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 31 luglio 2008.
2. Intimazione
allo studio commerciale IS 1, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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