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Decisione

15.2007.32

Precetto esecutivo. Notifica al figlio dell'escussa. Prova notifica.

13 giugno 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 6 novembre 2006, l’CO 1 ha emesso il precetto esecutivo n° __________

contro RI 1 tendente all’incasso di fr. 8’050.--, oltre interessi e spese.

L’atto esecutivo è stato consegnato al figlio dell’escussa, __________ C__________,

il 28 dicembre 2006 dall’usciere del Comune di Lamone, TE 1.

B. Il 5

marzo 2007, l’CO 1 ha emesso nella stessa esecuzione un avviso di pignoramento,

sulla base della domanda di proseguire l’esecuzione inoltrata dal procedente il

27 gennaio 2007, alla quale era stato allegato l’esemplare per il creditore del

precetto esecutivo n° __________, dal quale risultava che l’escussa non aveva

interposto opposizione.

C. Lo

stesso 5 marzo 2007, RI 1 ha interposto opposizione all’esecuzione, allegando

di esserne venuta a conoscenza il giorno stesso. Il 12 marzo 2007, l’Ufficio ha

confermato la validità dell’avviso di pignoramento, allegando alla sua risposta

una copia del precetto esecutivo.

D. Il

14 marzo 2007, RI 1 ha nuovamente chiesto l’accoglimento della sua opposizione,

precisando di contestare anche la correttezza della procedura di notifica, nel

senso che l’usciere comunale avrebbe fermato il figlio dell’escussa in un posteggio

e gli avrebbe chiesto di poter lasciare i suoi atti nella cassetta delle

lettere, senza informarlo che tra di essi vi era anche un precetto esecutivo

destinato a sua madre.

E. Il

23 marzo 2007, l’escussa ha presentato formale atto di ricorso contro il

provvedimento 12 marzo 2007 dell’Ufficio e ha chiesto l’annullamento della

procedura esecutiva n° __________.

F. La

Camera ha sentito come teste TE 1, il quale, in sostanza, ha dichiarato di ricordare

di avere, nel dicembre 2006, consegnato nelle mani del figlio della ricorrente

il precetto esecutivo oggetto del ricorso nonché un altro precetto esecutivo

destinato al figlio personalmente. Il teste ha affermato che quest’ultimo aveva

guardato gli atti consegnatigli e, perché stava uscendo, gli aveva chiesto di

metterli nella cassetta delle lettere.

Considerandi

in diritto:

1.

Secondo

l’art. 72 LEF la notificazione è fatta dall’ufficiale, da un impiegato

dell’ufficio o per posta.

1.1

La

forma qualificata di notificazione – espressamente imposta dal legislatore all'art.

72.

cpv. 2 LEF per il precetto esecutivo – esige l'atto formale della consegna

dell'atto esecutivo da parte di chi procede alla notificazione nelle mani dell'escusso

o di chi è legittimato a ricevere l'atto. Decisiva è la dazione fisica, con

possibilità per il ricevente di interporre immediata opposizione e con

l'obbligo in tal caso per il notificante di attestare sugli esemplari del

precetto siffatta dichiarazione di volontà (Wüthrich/Schoch,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 11–13 ad art. 72 LEF). L'attestazione dell'avvenuta

notificazione deve aver luogo ad opera di chi ha effettivamente eseguito la

consegna (DTF 120 III 118 s.; Vonder

Mühll, Anmerkung, in: BlSchK 1996, p. 13).

1.2

Contro la notificazione di un atto esecutivo in una forma contraria

alla legge il debitore può ricorrere all'Autorità di vigilanza e pretenderne

l’annullamento.

2.

La

prova dell’avvenuta regolare notificazione del precetto esecutivo spetta

all’ufficio di esecuzione (DTF 120 III 118, cons. 2; Wüthrich/Schoch, op. cit., n. 14 ad

art. 72; Gilliéron, Commentaire

de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 18 ad art. 72).

2.1

Come pubblico documento ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 CC,

l'esemplare del precetto esecutivo costituisce piena prova dei fatti che

attesta, finché non sia dimostrata l'inesattezza del suo contenuto (DTF 120 III

118, cons. 2; DTF 117 III 13, cons. 5c; CEF 30 agosto 2002 [15.02.93], cons.

2a). La controprova non è soggetta ad alcuna forma speciale (art. 9 cpv. 2 CC).

Essa deve essere ammessa già quando siano dati fondati motivi per dubitare

della veridicità del contenuto del documento (sentenza 9 giugno 1986

dell'Autorità cantonale di vigilanza del Cantone Zurigo, in: BlSchK 1988, p.

231.

cons. 2).

2.2

Nel

caso in esame, l’usciere comunale TE 1, nella sua deposizione del 30 maggio

2007, ha confermato quanto indicato sul precetto esecutivo, ossia il fatto di

aver consegnato il precetto esecutivo n° __________ al figlio dell’escussa, __________

C__________. Ha ammesso di averlo riposto nella cassetta delle lettere – come

sostiene __________ C__________ – ma solo dopo che quest’ultimo lo aveva avuto

in mano e aveva confermato il suo accordo a riceverlo per conto di sua madre :

“Dopo aver mostrato i precetti esecutivi ed essermi assicurato

che il figlio non voleva interporre opposizione ho messo gli atti nella

bucalettere su domanda del figlio, che stava uscendo” [...] Preciso di aver

chiesto al figlio se era disposto a prendere in consegna anche il precetto

esecutivo destinato a suo madre”.

2.3

Di

fronte a una simile testimonianza, che non lascia spazio a dubbi in merito

all’effettiva consegna del precetto esecutivo al figlio dell’escusso, le

determinazioni di quest’ultimo, così come riportate nel ricorso, non costituiscono motivo per dubitare della veridicità del contenuto

del documento ufficiale. In queste condizioni, la Camera non ritiene necessario

sentire __________ C__________, la cui testimonianza non potrebbe comunque

inficiare l’attendibilità di quella di TE 1. Quest’ultimo era infatti per legge

tenuto ad attestare le circostanze della notifica (data, nome del destinatario,

firma dell’agente notificatore) e l’ha effettivamente fatto, sia sull’esemplare

per il creditore che – circostanza da evidenziare – su quello per il debitore,

ciò che prevale sulla tesi ricorsuale secondo cui l’usciere comunale avrebbe

incontrato casualmente il figlio dell’escusso dopo aver depositato il precetto

esecutivo in busta chiusa nella cassetta delle lettere. Occorre inoltre

rilevare che il valore probatorio di un’eventuale deposizione di __________ C__________

sarebbe comunque pregiudicato a causa del suo legame di parentela con la

ricorrente.

2.4

Quando

l’agente notificatore non incontra l’escusso nella sua abitazione o sul luogo

del suo lavoro, è autorizzato a consegnare l’atto esecutivo a persona adulta

della sua famiglia o a uno dei suoi impiegati (art. 64 cpv. 1 LEF). Nel caso di

specie, la ricorrente non contesta che __________ C__________ sia suo figlio e

faccia parte della sua comunione domestica. La notifica del precetto esecutivo

n° __________ nelle mani di quest’ultimo è pertanto valida.

2.5

Il

fatto che la notificazione è avvenuta durante le ferie natalizie (art. 56 n. 2

LEF) non ne compromette la validità. L’unica conseguenza è che il termine di

opposizione (di 10 giorni, art. 74 LEF) ha iniziato a decorrere solo dal 2

gennaio 2007 (DTF 121 III 285; 127 III 176, cons. 3b; CEF 21 ottobre

2004.

[15.04.139], cons. 2, RtiD I-2005, 887 n. 109c).

3.

Poiché

è stato accertato che il precetto esecutivo è stato regolarmente notificato il 28

dicembre 2006, l’opposizione interposta dall’escusso soltanto il 5 marzo 2007 è

ampiamente tardiva. L’avviso di pignoramento e la decisione 12 ottobre 2007

dell’Ufficio che non accoglie l’opposizione vanno pertanto confermati.

4.

Il

ricorso è respinto.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 72, 74 LEF, 25 LALEF

e 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso 23 marzo 2007 di RI 1, __________, è respinto.

2.

Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a: – avv. RA 1, __________;

RA 2, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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