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Decisione

15.2007.33

Pignoramento di una polizza di assicurazione sulla vita

26 luglio 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

tempestivo ricorso 12 marzo 2007 RI 1 insorge contro il pignoramento chiedendone

la declaratoria di nullità, atteso che stipulante del contratto di

assicurazione non sarebbe lui ma __________, che pure sarebbe la persona

assicurata e la persona beneficiaria. L’escusso figurerebbe come stipulante

unicamente perché il 1° dicembre 2000 egli ha sottoscritto il contratto di

assicurazione, su consiglio e con il consenso di due rappresentanti della

creditrice, “in rappresentanza e a favore” del nipote __________, che all’epoca

era minorenne.

C. Con

osservazioni 23 marzo 2007 PI 1 chiede la reiezione del ricorso argomentando

che, contrariamente a quanto affermato da RI 1, egli ha stipulato in nome proprio

l’assicurazione e di conseguenza è lui il titolare del diritto risultante dalla

polizza. In concreto RI 1 è lo stipulante mentre __________ è la persona

assicurata, ossia la persona sulla cui vita è stato concluso il contratto

d’assicurazione, ma non la persona alla quale appartiene la polizza. E’ quindi

lo stipulante RI 1 ad essere l’avente diritto, ossia la persona che può

disporre liberamente del diritto risultante dall’assicurazione e al quale

spetta la prestazione assicurata. Infatti solo in caso di decesso di RI 1,

tutti i diritti e gli obblighi risultanti dal contratto d’assicurazione passerebbero

alla persona assicurata, ossia a __________.

D. Delle

osservazioni 2 aprile 2007 dell’CO 1, chiedenti che il ricorso venga respinto, si

dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato

in diritto: 1. Secondo l’art. 80 della Legge federale sul contratto d’assicu-razione

(LCA), norma di diritto cogente, se i beneficiari di un’assicurazione di

persone sono il coniuge, il partner registrato o i discendenti dello

stipulante, il diritto d’assicurazione del beneficiario e quello dello

stipulante non soggiacciono, salvo gli eventuali diritti di pegno,

all’esecuzione a vantaggio dei creditori dello stipulante: si tratta di un

caso d'impignorabilità ai sensi dell'art. 92 cpv. 4 LEF e di un’eccezione

a favore della previdenza familiare (Küng,

Basler Kommentar zum VVG, Basilea/Ginevra/

Monaco

2001, n. 1 ad art. 80) in deroga al principio dell’art. 79

cpv. 1 LCA (Küng, op.

cit., n. 4 ad art. 80) secondo cui il beneficio di terzi

nell’assicurazione sulla vita si estingue con il pignoramento del credito

derivante dall’assicurazione. Come qualsiasi terzo non legato da vincoli

famigliari con l’escusso, anche eventuali altri eredi dello stipulante che non

siano il coniuge, il partner registrato o i discendenti (ad es. i genitori)

possono eccepire l’impignorabilità della polizza di cui essi sono stati designati

Considerandi

quali beneficiari solo alle condizioni dell’art. 79 cpv. 2 e 77 cpv. 2 LCA,

ossia se la clausola è irrevocabile e se la polizza è stata consegnata al

beneficiario (Roelli/Jaeger,

Kommentar zum Schweizerisches Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, vol.

III, Berna 1933, n. 68 ad art. 79/80; CEF 30.11.02 [15.01.272], cons. 3.1).

2.

Dalla

polizza di assicurazione sulla vita n. __________ del 5 dicembre 2000 risulta chiaramente

che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, stipulante della stessa è

RI 1 e non il nipote (figlio del fratello, cfr. osservazioni dell’Ufficio

pagina 2 ultima frase), __________, che è stato unicamente indicato come la persona

assicurata, ossia la persona sulla cui vita è stato concluso il contratto

d’assicurazione. Nella polizza è poi previsto che in caso di decesso dello

stipulante RI 1, tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto passano

all’assicurato, ossia a __________. In concreto quindi è lo stipulante ad essere

titolare del diritto alla prestazione assicurativa, atteso che ogni pretesa del

nipote è subordinata alla sua morte. Ne consegue che, non avendo lo zio

designato il nipote quale primo beneficiario del diritto assicurativo e non

avendo neppure, conseguentemente, rinunciato alla revoca del beneficio, la

polizza assicurativa appartiene ancora al patrimonio dello stipulante ed è pertanto

soggetta all’esecuzione da parte dei suoi creditori.

3.

Il

ricorso 12 marzo 2007 di RI 1, __________, è respinto.

Non

si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità

(art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per

questi motivi;

richiamati gli art. 17, 92 cpv. 4 LEF; 77 cpv. 2, 79, 80 LCA; 61

cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia: 1. Il ricorso

12.

marzo 2007 di RI 1, __________, è respinto.

2.

Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3.

Intimazione:

–RI

1, __________;

PI 1, __________.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il

presidente

Il segretario

Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e

segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il

termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione

impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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