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Decisione

15.2007.35

Pignoramento di salario. Privilegi di determinati creditori. Spese per l'abbigliamento, accessorie alla locazione e conguaglio, per il trasloco, per la salute, per l'uso dell'autovettura. Spese sosten

27 settembre 2007Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

23 marzo 2007 l’CO 1 ha proceduto al pignoramento del reddito nei confronti di RI

1, __________, determinando il minimo d’esistenza mensile del debitore in fr. 1672.--,

sulla base del seguente conteggio:

Minimo

di esistenza:

persona

sola fr. 1100.--

Cassa

malati fr. 327.--

Spese

accessorie giustificate fr. 245.--

Totale

deduzioni fr. 1672.--

Quali

spese accessorie giustificate l’Ufficio ha riconosciuto fr. 120.-- per le spese

di trasferta, fr. 65.-- per gli occhiali non pagati dalla cassa malati e fr.

60.-- per le spese degli abiti professionali.

B.

Con tempestivo ricorso 30 marzo 2007 RI 1 insorge

contro il pignoramento. Egli argomenta che il proprio minimo vitale

assommerebbe a fr. 2997.16 mensili e sarebbe così composto:

-

fr. 1100.-- fabbisogno per una persona

sola,

-

fr. 327.40 premi LAMal,

-

fr. 500.-- imposte arretrate del

Canton __________,

-

fr. 309.71 veicolo a motore (fr. 36.83

per l’imposta di circolazione, fr. 112.88 per l’assicurazione e fr. 160.-- per

la benzina),

-

fr. 180.-- imposte (fr. 75.-- per le

comunali, fr. 75.-- per le cantonali e fr. 30.-- per le federali),

-

fr. 40.84 fiori per la tomba della

moglie,

-

fr. 65.83 occhiali non pagati dalla

cassa malati,

-

fr. 35.90 operazione laser agli occhi,

-

fr. 104.15 spese accessorie locazione,

-

fr. 83.33 abiti da cuoco,

-

fr. 250.-- spese per il trasloco dal Canton

__________ al Canton Ticino, avvuto nell’aprile-maggio 2006 con un costo di fr.

3000.--.

Il

ricorrente spiega di essere cuoco e gerente della pensione __________ di __________

e di necessitare l’autovettura per recarsi ogni giorno a fare la spesa. In

merito alle spese per il trasloco egli non produce alcun documento

giustificativo, reputando che la cifra indicata rispecchierebbe la comune

esperienza e sarebbe un fatto notorio che non necessita di essere provato.

RI

1 postula infine l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e la

concessione del gratuito patrocinio.

C. Delle

osservazioni dell’CO 1 e di PI 1, chiedenti la reiezione del gravame, si dirà, per

quanto necessario, in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Nel procedere al sequestro o al

pignoramento del reddito del debitore le autorità di esecuzione sono tenute ad

accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del

sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo

o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühll, Basler

Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 17 ad art. 93), ritenuto

che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto

soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

2.

Nell’esecuzione del pignoramento o del sequestro di salario l’organo

di esecuzione forzata allestisce il relativo verbale tenendo conto dei ricavi e

delle spese effettivi mensili.

3.

Per il calcolo del minimo di esistenza va

considerato il minimo di esistenza concreto ed oggettivo del debitore e della

sua famiglia, non quello confacente al loro ceto e tenore di vita abituale.

Solo in questo modo è infatti possibile tenere conto sia degli interessi del

debitore che del creditore (DTF

119.

III 71 cons. 3b e rif. ivi).

4.

In

merito alle singole censure rivolte dal ricorrente al verbale di pignoramento

allestito dall’Ufficio va rilevato.

4.1

Perché si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espressa norma di legge in tale senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF 112 III 18).

Tale indirizzo

giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare all’escusso

e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile in base agli articoli

92.

e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.

E’ di tutta evidenza

che la deduzione prospettata dal ricorrente per il pagamento di fr. 500.-- mensili

per le imposte arretrate dovute al Canton __________, di fr. 180.-- mensili per

le imposte federali, cantonali e comunali correnti, di fr. 490.10 annui per le

spese avute per la cura e la manutenzione della tomba della moglie non possono

entrare in linea di conto per il calcolo del minimo vitale: alla luce dei

principi giurisprudenziali richiamati, nulla giustifica il privilegio che il

debitore pretende sia concesso a Confederazione, Cantoni e Comune,

rispettivamente a chi si è occupato della cura della tomba della moglie.

Abbondanzialmente si

rileva altresì che non vi sarebbe alcuna garanzia che gli importi di cui si

chiede la deduzione vengano effettivamente versati ai creditori.

4.2

L’importo base mensile per persona sola di

fr. 1’100.-- di cui al punto I.1. della Tabella per il

calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, pubblica

sul FUCT n. 2/2001 del 5 gennaio 2001 pag. 74 seg., contiene

già i costi che il debitore deve affrontare per l’abbigliamento alfine di poter

mantenere un aspetto dignitoso.

Al punto II.4.c) è comunque previsto che all’escusso,

attivo in determinati settori lavorativi in cui è necessario indossare

particolari abiti, va riconosciuto un importo massimo di fr. 60.-- al mese.

Nel caso di specie l’Ufficio ha già riconosciuto al ricorrente l’importo

massimo consentito dalla Tabella, per cui la richiesta di RI 1 di fr. 83.33 deve

essere respinta.

4.3

Dallo stipendio

di RI 1 la datrice di lavoro deduce fr. 980.-- a titolo di locazione. Come

emerge dal contratto di locazione agli atti questo importo si compone di fr.

880.

-- per il canone di locazione e di fr. 100.-- per l’anticipo delle spese accessorie.

Orbene dal conteggio delle spese accessorie per il 2006 emerge che

all’appartamento locato all’escusso sono addebitati fr. 104.15 al mese per le

spese accessorie. Ritenuto che il ricorrente paga ogni mese fr. 100.-- di

acconto a tal riguardo, a RI 1 vanno ancora riconosciuti fr. 4.15 mensili per

il pagamento del conguaglio.

4.4

Quando, a

pignoramento già avvenuto, l’escusso cambia abitazione per quanto riguarda le

spese del trasloco egli ha la facoltà di chiedere un riesame del pignoramento (art.

93.

cpv. 3 LEF), dimostrando all’Ufficio le sue effettive necessità. Nel caso di

specie l’escusso ha traslocato dal Canton __________ a __________ nel mese di

aprile - maggio 2006 per poter iniziare la propria attività lavorativa il 1°

maggio 2006 presso la Pensione __________. Essendo determinanti le circostanze

al momento dell’esecuzione del pignoramento, avvenuta solo il 23 marzo 2007,

ossia quasi un anno dopo il trasloco, le spese che l’escusso avrebbe sostenuto

a tale scopo non possono essere considerate nella determinazione del suo minimo

vitale al momento del pignoramento.

4.5

Le

spese legate alla salute che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o

sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento devono essere

incluse nel minimo vitale se non sono prese a carico dall’assicurazione

malattia: anche le spese per le cure dentarie e l’ammontare della franchigia,

ossia di quella parte di costi medici integralmente a carico dell’assicurato,

può essere incluso nel minimo vitale, dopo che l’importo annuale è stato

suddiviso per i dodici mesi dell’anno, quando è certo che durante il

pignoramento il debitore dovrà assumersi dei costi medici che superano

l’ammontare della franchigia ad esempio a causa di una malattia cronica (DTF 129 III

244.

s.; Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art 93 LEF

nella pratica ticinese, Lugano 2002, n. 203 p. 62; Ochsner,

Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 144 e 145 ad art.

93).

L’escusso richiede di conteggiare nella determinazione del minimo

vitale, l’importo di fr. 35.90 per un’operazione laser che egli avrebbe

effettuato agli occhi. Dal conteggio delle prestazioni emesso

dalla cassa malattia il 17 marzo 2007 per il periodo intercorrente tra il 23

gennaio 2007 ed il 9 febbraio 2007 riferito all’escusso emerge che egli ha

effettivamente sostenuto costi legati alla salute per complessivi fr. 430.85,

importo composto di parte dell’ammontare complessivo della franchigia 2007 a

carico dell’assicurato. Tale importo non può però essere conteggiato nella

determinazione del minimo vitale dell’escusso, in quanto la spesa è stata

sostenuta prima del pignoramento, ossia nei mesi di gennaio - febbraio 2007.

4.6

È principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese

fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di

esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in

virtù dell’art. 92 n. 3 LEF, ossia se gli è necessario per l’esercizio della

sua professione (cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Guidicelli/Piccirilli, op. cit., n. 171

ss).

RI

1.

postula il riconoscimento dell’importo di fr. 309.71 per le spese connesse

all’uso dell’autoveicolo e così composto: fr. 36.83 (doc. B) per l’imposta di

circolazione, fr. 112.88 (doc. B) per i costi d’assicurazione e fr. 160.-- per

la benzina. Egli argomenta di necessitare, quale cuoco e gerente della

pensione in cui lavora, l’autovettura per recarsi ogni giorno a fare la spesa. Dalla documentazione agli atti è emerso che il veicolo privato è

effettivamente necessario all’escusso per l’esercizio della sua professione:

infatti con scritto 15 marzo 2007 (doc. B) la datrice di lavoro ha

dichiarato che egli senza l’autovettura perderebbe il lavoro. Dal conteggio di

salario del 22 febbraio 2007 emerge poi che nessun costo viene

rimborsato al ricorrente per l’utilizzo della propria autovettura. Le spese

correnti per l'autovettura, necessaria a RI 1 per l'esercizio della sua

professione, devono quindi essere riconosciute. Nel calcolo del suo minimo di

esistenza vanno di conseguenza computate le spese per l’assicurazione

dell’auto di fr. 112.90, per la tassa di circolazione di fr. 36.85, per la benzina

di fr. 160.--. Considerato che tutte le spese notificate dall’escusso in

relazione all’utilizzo dell’autovettura sono riconosciute, dal suo minimo

vitale deve essere di conseguenza stralciato l’importo di fr. 120.-- che l’Ufficio

aveva conteggiato a titolo di spese di trasferta.

5.

Sulla base delle considerazioni espresse precedentemente il

calcolo del minimo di esistenza del debitore è determinato in fr. 1865.86, così calcolati:

Minimo

di esistenza:

persona

sola fr. 1100.--

Cassa

malati fr. 327.--

Spese

abbigliamento fr. 60.--

Spese

accessorie locazione fr. 4.15

Occhiali fr.

65.

--

Spese

autovettura fr. 309.75

Totale

deduzioni fr. 1865.90

E’

pertanto pignorata la quota del reddito eccedente il minimo di esistenza di PI

1, determinato in fr. 1865.90. Considerato che oggetto del pignoramento è ogni

provento del lavoro (art. 93 cpv. 1 LEF) e che quindi anche la tredicesima e le

gratifiche, se percepite, fanno parte del salario e vanno anch'esse prese in

considerazione nel calcolo di un’eccedenza pignorabile, nel pignoramento della

quota eccedente fr. 1865.86 sono comprese anche le gratifiche e la tredicesima

mensilità.

6.

Il

ricorso 30 marzo 2007 di RI 1, __________, è quindi parzialmente accolto.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

7.

RI

1.

chiede l’ammissione al beneficio dell’assistenza

giudiziaria e la concessione del gratuito patrocinio.

7.1

L’assistenza giudiziaria può essere concessa, visto il principio

della gratuità della procedura di ricorso, solo nella forma del gratuito

patrocinio.

Risulta dalla legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e

sull’assistenza giudiziaria (Lag, RL 3.1.1.7) che l’assistenza giudiziaria è

concessa alle condizioni cumulative seguenti:

– il richiedente

è una persona fisica indigente (art. 3);

– la procedura

per la persona richiedente presenta probabilità di esito favorevole e una

persona ragionevole e di condizioni agiate non rinuncerebbe alla procedura a

causa delle spese che questa comporta (art. 14 cpv. 1 a contrario);

– per

il gratuito patrocinio vi è necessità oggettiva di patrocinio (art. 14 cpv. 2 a

contrario), ossia:

– la

persona richiedente non è in grado di procedere con

atti

propri, o

– la

designazione di un patrocinatore è necessaria alla

corretta

tutela dei suoi interessi, oppure;

– la causa

presenta difficoltà particolari.

La necessità oggettiva

di un patrocinio è data quando il ricorrente, privo di nozioni giuridiche

adeguate, è colpito in modo rilevante dal provvedimento impugnato e le

questioni di diritto da risolvere sono complesse.

7.2

L’assistenza

di un avvocato è di regola superflua nella procedura di ricorso dell’art. 17

LEF, che è retta dalla massima inquisitoria (cfr. DTF 122

I 10, cons. 2c; Cometta,

Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 14 ad art.

20a). Ne consegue che – salvo casi particolari – un ricorso concernente il calcolo del minimo vitale di un salariato

rispettivamente di un pensionato o di un invalido non necessita di patrocinio (DTF 122 I 10 cons. 2c i.f.; Cometta, Commentario alla LPR, Lugano

1998, n. 2.4.1. ad art. 15a LPR, p. 230 e rif. ivi), l’interessato essendo in grado di procedere con atti propri, solo che lo voglia. In concreto

non sono dunque date le condizioni per giustificare la concessione del gratuito

patrocinio: la richiesta formulata al riguardo da RI 1 deve così essere

respinta.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

gli art. 17, 92, 93 LEF; 3, 14 cpv. 1 e 2 Lag; 61 cpv.

2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso 30 marzo 2007 di RI 1, __________, è parzialmente accolto.

1.1. Di conseguenza è ordinato all’CO 1 di pignorare la quota del reddito

di RI 1 eccedente il suo minimo vitale determinato in fr. 1'865.90.

2. L’istanza

di ammissione al gratuito patrocinio è respinta.

3. Non si prelevano tasse e non si assegnano indennità.

4. Intimazione

a:

- __________ RA 1, __________;

- PI 1, __________.

Comunicazione all’CO

1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente: Il

segretario:

Contro la presente

decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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