15.2007.35
Pignoramento di salario. Privilegi di determinati creditori. Spese per l'abbigliamento, accessorie alla locazione e conguaglio, per il trasloco, per la salute, per l'uso dell'autovettura. Spese sosten
27 settembre 2007Italiano13 min
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Numero d'incarto:
15.2007.35
Data decisione, Autorità:
27.09.2007, CEF
Titolo:
Pignoramento di salario. Privilegi di determinati creditori. Spese per l'abbigliamento, accessorie alla locazione e conguaglio, per il trasloco, per la salute, per l'uso dell'autovettura. Spese sostenute prima del pignoramento. Assistenza giudiziaria
IMPIGNORABILITÀ
art. 3 LAG
art. 14 cpv. 1 LAG
art. 14 cpv. 2 LAG
art. 92 LEF
art. 93 LEF
Incarto n.
15.2007.35
Lugano
27 settembre
2007
EC/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 30 marzo 2007 di
RI 1
rappr. da RA 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro il calcolo del
minimo d’esistenza del debitore nell’ambito dell’esecuzione n. __________
promossa contro il ricorrente da
PI 1
viste
le osservazioni:
- 12
aprile 2007 di PI 1, __________;
- 3
aprile 2007 e 23 aprile 2007 dell’CO 1;
richiamata
l’ordinanza presidenziale 4 aprile 2007 di concessione dell’effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Il
23 marzo 2007 l’CO 1 ha proceduto al pignoramento del reddito nei confronti di RI
1, __________, determinando il minimo d’esistenza mensile del debitore in fr. 1672.--,
sulla base del seguente conteggio:
Minimo
di esistenza:
persona
sola fr. 1100.--
Cassa
malati fr. 327.--
Spese
accessorie giustificate fr. 245.--
Totale
deduzioni fr. 1672.--
Quali
spese accessorie giustificate l’Ufficio ha riconosciuto fr. 120.-- per le spese
di trasferta, fr. 65.-- per gli occhiali non pagati dalla cassa malati e fr.
60.-- per le spese degli abiti professionali.
B.
Con tempestivo ricorso 30 marzo 2007 RI 1 insorge
contro il pignoramento. Egli argomenta che il proprio minimo vitale
assommerebbe a fr. 2997.16 mensili e sarebbe così composto:
-
fr. 1100.-- fabbisogno per una persona
sola,
-
fr. 327.40 premi LAMal,
-
fr. 500.-- imposte arretrate del
Canton __________,
-
fr. 309.71 veicolo a motore (fr. 36.83
per l’imposta di circolazione, fr. 112.88 per l’assicurazione e fr. 160.-- per
la benzina),
-
fr. 180.-- imposte (fr. 75.-- per le
comunali, fr. 75.-- per le cantonali e fr. 30.-- per le federali),
-
fr. 40.84 fiori per la tomba della
moglie,
-
fr. 65.83 occhiali non pagati dalla
cassa malati,
-
fr. 35.90 operazione laser agli occhi,
-
fr. 104.15 spese accessorie locazione,
-
fr. 83.33 abiti da cuoco,
-
fr. 250.-- spese per il trasloco dal Canton
__________ al Canton Ticino, avvuto nell’aprile-maggio 2006 con un costo di fr.
3000.--.
Il
ricorrente spiega di essere cuoco e gerente della pensione __________ di __________
e di necessitare l’autovettura per recarsi ogni giorno a fare la spesa. In
merito alle spese per il trasloco egli non produce alcun documento
giustificativo, reputando che la cifra indicata rispecchierebbe la comune
esperienza e sarebbe un fatto notorio che non necessita di essere provato.
RI
1 postula infine l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e la
concessione del gratuito patrocinio.
C. Delle
osservazioni dell’CO 1 e di PI 1, chiedenti la reiezione del gravame, si dirà, per
quanto necessario, in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
Nel procedere al sequestro o al
pignoramento del reddito del debitore le autorità di esecuzione sono tenute ad
accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del
sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo
o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühll, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 17 ad art. 93), ritenuto
che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto
soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
2.
Nell’esecuzione del pignoramento o del sequestro di salario l’organo
di esecuzione forzata allestisce il relativo verbale tenendo conto dei ricavi e
delle spese effettivi mensili.
3.
Per il calcolo del minimo di esistenza va
considerato il minimo di esistenza concreto ed oggettivo del debitore e della
sua famiglia, non quello confacente al loro ceto e tenore di vita abituale.
Solo in questo modo è infatti possibile tenere conto sia degli interessi del
debitore che del creditore (DTF
119.
III 71 cons. 3b e rif. ivi).
4.
In
merito alle singole censure rivolte dal ricorrente al verbale di pignoramento
allestito dall’Ufficio va rilevato.
4.1
Perché si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espressa norma di legge in tale senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF 112 III 18).
Tale indirizzo
giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare all’escusso
e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile in base agli articoli
92.
e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.
E’ di tutta evidenza
che la deduzione prospettata dal ricorrente per il pagamento di fr. 500.-- mensili
per le imposte arretrate dovute al Canton __________, di fr. 180.-- mensili per
le imposte federali, cantonali e comunali correnti, di fr. 490.10 annui per le
spese avute per la cura e la manutenzione della tomba della moglie non possono
entrare in linea di conto per il calcolo del minimo vitale: alla luce dei
principi giurisprudenziali richiamati, nulla giustifica il privilegio che il
debitore pretende sia concesso a Confederazione, Cantoni e Comune,
rispettivamente a chi si è occupato della cura della tomba della moglie.
Abbondanzialmente si
rileva altresì che non vi sarebbe alcuna garanzia che gli importi di cui si
chiede la deduzione vengano effettivamente versati ai creditori.
4.2
L’importo base mensile per persona sola di
fr. 1’100.-- di cui al punto I.1. della Tabella per il
calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, pubblica
sul FUCT n. 2/2001 del 5 gennaio 2001 pag. 74 seg., contiene
già i costi che il debitore deve affrontare per l’abbigliamento alfine di poter
mantenere un aspetto dignitoso.
Al punto II.4.c) è comunque previsto che all’escusso,
attivo in determinati settori lavorativi in cui è necessario indossare
particolari abiti, va riconosciuto un importo massimo di fr. 60.-- al mese.
Nel caso di specie l’Ufficio ha già riconosciuto al ricorrente l’importo
massimo consentito dalla Tabella, per cui la richiesta di RI 1 di fr. 83.33 deve
essere respinta.
4.3
Dallo stipendio
di RI 1 la datrice di lavoro deduce fr. 980.-- a titolo di locazione. Come
emerge dal contratto di locazione agli atti questo importo si compone di fr.
880.
-- per il canone di locazione e di fr. 100.-- per l’anticipo delle spese accessorie.
Orbene dal conteggio delle spese accessorie per il 2006 emerge che
all’appartamento locato all’escusso sono addebitati fr. 104.15 al mese per le
spese accessorie. Ritenuto che il ricorrente paga ogni mese fr. 100.-- di
acconto a tal riguardo, a RI 1 vanno ancora riconosciuti fr. 4.15 mensili per
il pagamento del conguaglio.
4.4
Quando, a
pignoramento già avvenuto, l’escusso cambia abitazione per quanto riguarda le
spese del trasloco egli ha la facoltà di chiedere un riesame del pignoramento (art.
93.
cpv. 3 LEF), dimostrando all’Ufficio le sue effettive necessità. Nel caso di
specie l’escusso ha traslocato dal Canton __________ a __________ nel mese di
aprile - maggio 2006 per poter iniziare la propria attività lavorativa il 1°
maggio 2006 presso la Pensione __________. Essendo determinanti le circostanze
al momento dell’esecuzione del pignoramento, avvenuta solo il 23 marzo 2007,
ossia quasi un anno dopo il trasloco, le spese che l’escusso avrebbe sostenuto
a tale scopo non possono essere considerate nella determinazione del suo minimo
vitale al momento del pignoramento.
4.5
Le
spese legate alla salute che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o
sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento devono essere
incluse nel minimo vitale se non sono prese a carico dall’assicurazione
malattia: anche le spese per le cure dentarie e l’ammontare della franchigia,
ossia di quella parte di costi medici integralmente a carico dell’assicurato,
può essere incluso nel minimo vitale, dopo che l’importo annuale è stato
suddiviso per i dodici mesi dell’anno, quando è certo che durante il
pignoramento il debitore dovrà assumersi dei costi medici che superano
l’ammontare della franchigia ad esempio a causa di una malattia cronica (DTF 129 III
244.
s.; Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art 93 LEF
nella pratica ticinese, Lugano 2002, n. 203 p. 62; Ochsner,
Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 144 e 145 ad art.
93).
L’escusso richiede di conteggiare nella determinazione del minimo
vitale, l’importo di fr. 35.90 per un’operazione laser che egli avrebbe
effettuato agli occhi. Dal conteggio delle prestazioni emesso
dalla cassa malattia il 17 marzo 2007 per il periodo intercorrente tra il 23
gennaio 2007 ed il 9 febbraio 2007 riferito all’escusso emerge che egli ha
effettivamente sostenuto costi legati alla salute per complessivi fr. 430.85,
importo composto di parte dell’ammontare complessivo della franchigia 2007 a
carico dell’assicurato. Tale importo non può però essere conteggiato nella
determinazione del minimo vitale dell’escusso, in quanto la spesa è stata
sostenuta prima del pignoramento, ossia nei mesi di gennaio - febbraio 2007.
4.6
È principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese
fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di
esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in
virtù dell’art. 92 n. 3 LEF, ossia se gli è necessario per l’esercizio della
sua professione (cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Guidicelli/Piccirilli, op. cit., n. 171
ss).
RI
1.
postula il riconoscimento dell’importo di fr. 309.71 per le spese connesse
all’uso dell’autoveicolo e così composto: fr. 36.83 (doc. B) per l’imposta di
circolazione, fr. 112.88 (doc. B) per i costi d’assicurazione e fr. 160.-- per
la benzina. Egli argomenta di necessitare, quale cuoco e gerente della
pensione in cui lavora, l’autovettura per recarsi ogni giorno a fare la spesa. Dalla documentazione agli atti è emerso che il veicolo privato è
effettivamente necessario all’escusso per l’esercizio della sua professione:
infatti con scritto 15 marzo 2007 (doc. B) la datrice di lavoro ha
dichiarato che egli senza l’autovettura perderebbe il lavoro. Dal conteggio di
salario del 22 febbraio 2007 emerge poi che nessun costo viene
rimborsato al ricorrente per l’utilizzo della propria autovettura. Le spese
correnti per l'autovettura, necessaria a RI 1 per l'esercizio della sua
professione, devono quindi essere riconosciute. Nel calcolo del suo minimo di
esistenza vanno di conseguenza computate le spese per l’assicurazione
dell’auto di fr. 112.90, per la tassa di circolazione di fr. 36.85, per la benzina
di fr. 160.--. Considerato che tutte le spese notificate dall’escusso in
relazione all’utilizzo dell’autovettura sono riconosciute, dal suo minimo
vitale deve essere di conseguenza stralciato l’importo di fr. 120.-- che l’Ufficio
aveva conteggiato a titolo di spese di trasferta.
5.
Sulla base delle considerazioni espresse precedentemente il
calcolo del minimo di esistenza del debitore è determinato in fr. 1865.86, così calcolati:
Minimo
di esistenza:
persona
sola fr. 1100.--
Cassa
malati fr. 327.--
Spese
abbigliamento fr. 60.--
Spese
accessorie locazione fr. 4.15
Occhiali fr.
65.
--
Spese
autovettura fr. 309.75
Totale
deduzioni fr. 1865.90
E’
pertanto pignorata la quota del reddito eccedente il minimo di esistenza di PI
1, determinato in fr. 1865.90. Considerato che oggetto del pignoramento è ogni
provento del lavoro (art. 93 cpv. 1 LEF) e che quindi anche la tredicesima e le
gratifiche, se percepite, fanno parte del salario e vanno anch'esse prese in
considerazione nel calcolo di un’eccedenza pignorabile, nel pignoramento della
quota eccedente fr. 1865.86 sono comprese anche le gratifiche e la tredicesima
mensilità.
6.
Il
ricorso 30 marzo 2007 di RI 1, __________, è quindi parzialmente accolto.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
7.
RI
1.
chiede l’ammissione al beneficio dell’assistenza
giudiziaria e la concessione del gratuito patrocinio.
7.1
L’assistenza giudiziaria può essere concessa, visto il principio
della gratuità della procedura di ricorso, solo nella forma del gratuito
patrocinio.
Risulta dalla legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e
sull’assistenza giudiziaria (Lag, RL 3.1.1.7) che l’assistenza giudiziaria è
concessa alle condizioni cumulative seguenti:
– il richiedente
è una persona fisica indigente (art. 3);
– la procedura
per la persona richiedente presenta probabilità di esito favorevole e una
persona ragionevole e di condizioni agiate non rinuncerebbe alla procedura a
causa delle spese che questa comporta (art. 14 cpv. 1 a contrario);
– per
il gratuito patrocinio vi è necessità oggettiva di patrocinio (art. 14 cpv. 2 a
contrario), ossia:
– la
persona richiedente non è in grado di procedere con
atti
propri, o
– la
designazione di un patrocinatore è necessaria alla
corretta
tutela dei suoi interessi, oppure;
– la causa
presenta difficoltà particolari.
La necessità oggettiva
di un patrocinio è data quando il ricorrente, privo di nozioni giuridiche
adeguate, è colpito in modo rilevante dal provvedimento impugnato e le
questioni di diritto da risolvere sono complesse.
7.2
L’assistenza
di un avvocato è di regola superflua nella procedura di ricorso dell’art. 17
LEF, che è retta dalla massima inquisitoria (cfr. DTF 122
I 10, cons. 2c; Cometta,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 14 ad art.
20a). Ne consegue che – salvo casi particolari – un ricorso concernente il calcolo del minimo vitale di un salariato
rispettivamente di un pensionato o di un invalido non necessita di patrocinio (DTF 122 I 10 cons. 2c i.f.; Cometta, Commentario alla LPR, Lugano
1998, n. 2.4.1. ad art. 15a LPR, p. 230 e rif. ivi), l’interessato essendo in grado di procedere con atti propri, solo che lo voglia. In concreto
non sono dunque date le condizioni per giustificare la concessione del gratuito
patrocinio: la richiesta formulata al riguardo da RI 1 deve così essere
respinta.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
gli art. 17, 92, 93 LEF; 3, 14 cpv. 1 e 2 Lag; 61 cpv.
2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso 30 marzo 2007 di RI 1, __________, è parzialmente accolto.
1.1. Di conseguenza è ordinato all’CO 1 di pignorare la quota del reddito
di RI 1 eccedente il suo minimo vitale determinato in fr. 1'865.90.
2. L’istanza
di ammissione al gratuito patrocinio è respinta.
3. Non si prelevano tasse e non si assegnano indennità.
4. Intimazione
a:
- __________ RA 1, __________;
- PI 1, __________.
Comunicazione all’CO
1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente: Il
segretario:
Contro la presente
decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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