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Decisione

15.2007.37

Minimo di esistenza di un escusso che vive in concubinato. Presa in considerazione dei redditi del convivente

6 agosto 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

15.2007.37

Data decisione, Autorità:

06.08.2007, CEF

Titolo:

Minimo di esistenza di un escusso che vive in concubinato. Presa in considerazione dei redditi del convivente

MINIMO DI ESISTENZA

art. 93 LEF

Incarto n.

15.2007.37

Lugano

6 agosto 2007

CJ/sc/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 6 aprile 2007 di

RI 1

rappr. dall’ RA 1

contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro il pignoramento

di salario eseguito il 23 marzo 2007 a favore del gruppo di esecuzioni n. 9

(es. __________, __________, __________ e __________), composta da:

1. PI 1

Considerandi

2.

PI 2

rappr. dall’RA 2

3.

PI 3

rappr. da RA 3 ;

viste le osservazioni preliminari 10 aprile 2007 dell’CO

1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

1.

Con decreto 13 aprile 2007, il Presidente della Camera ha concesso al

ricorso effetto sospensivo parziale, nel senso che ha limitato l’eccedenza

mensile pignorabile a fr. 3'246.-- invece di fr. 3'821.--, tenendo conto del

fatto che l’Ufficio aveva indicato nelle sue osservazioni preliminari di essere

disposto a rivedere il calcolo del pignoramento di salario, ammettendo le

seguenti spese (ora documentate): fr. 309.40 Cassa malati, fr. 83.30 per

riscaldamento e fr. 182.20 per trasporto, ovvero in totale fr. 574.90.

La decisione provvisionale può ora essere confermata anche nel merito,

dal momento che il ricorrente ha dimostrato, ancorché solo in sede di ricorso,

di pagare spese indispensabili ai sensi dell’art. 93 LEF per fr. 574.90 che non

sono potute essere prese in considerazione dall’Ufficio nel provvedimento

impugnato.

2.

Il

ricorrente ha inoltre chiesto che il suo minimo di esistenza di base venisse

aumentato da fr. 1'100.-- a fr. 1'550.--, allegando di convivere da oltre 10

anni con la signora S__________, che non esercita attività lucrativa.

2.1

Questa

domanda, ancorché sia stata abbandonata dal ricorrente nella misura in cui, con

scritto 17 aprile 2007, ha dichiarato di aderire al calcolo contenuto nel

decreto 13 aprile 2007, va nondimeno esaminata d’ufficio (cfr. DTF 112 III 21;

108.

III 12; 106 III 13).

2.2

Secondo

la più recente giurisprudenza federale (DTF 130 III 765 ss.), l’importo base

del minimo vitale di un debitore che vive in concubinato, qualora i concubini

non abbiano figli in comune, corrisponde di regola alla metà di quello previsto

per coniugi, ovvero ammonta a fr. 775.--. Nel caso concreto l’Ufficio ha

tuttavia ritenuto di determinare il minimo di esistenza di base dell’escusso in

fr. 1'100.--, pari al minimo riconosciuto per una persona sola, per tenere

conto del fatto che la convivente non esercita attività lucrativa ed ha a suo

carico attestati di carenza di beni per quasi fr. 300'000.--.

2.3

In passato, parte della

dottrina e alcuni tribunali cantonali avevano ritenuto determinante in tale

situazione il minimo di esistenza di base per una “persona singola che vive

presso parenti” (cfr. i rif. in: Guidicelli/

Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella

pratica ticinese, Lugano 2002, n. 68). Tale prassi si fondava

su precedenti versioni della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza

agli effetti del diritto esecutivo, in cui si distingueva tra “persona

singola che vive da sola” (fr. 1'025.--) e “persona singola che vive presso

parenti” (fr. 925.--). Orbene, questa distinzione non è stata ripresa nella tabella

in vigore attualmente (dal 1° gennaio 2001, cfr. Foglio ufficiale cantonale n°

2001/2, p. 74 ss.), la quale, alla cifra I/3, determina in fr. 1'550.-- il

minimo di base mensile per “coniugi o due altre persone adulte che formano una

durevole comunione domestica”. La precedente prassi è pertanto superata (in tal

senso: Vonder Mühll, nota in

BlSchK 2002, 128 s.; scritto 1/6/2001 dell’autorità di vigilanza di Lucerna,

BlSchK 2003, 89), ciò che è sfuggito a una parte della dottrina (cfr. Guidicelli/Piccirilli, op. cit., loc.

cit.; Bühler, Betreibungs- und

prozessrechtliches Existenzminimum, AJP 2002, 646 s., ad 2/C).

2.4

Fondandosi

sul nuovo testo della tabella attualmente in vigore, nonché sul principio

giurisprudenziale secondo cui il contributo al

mantenimento comune che si può esigere dal convivente dell’escusso non può

superare la metà delle spese, stante l’assenza di obbligo legale di mutuo

mantenimento (DTF 128 III 159, cons. 3b; 109 III 102, cons. 2), il Tribunale

federale ha precisato, come detto, che per un debitore che vive in concubinato

l’importo base corrisponde fondamentalmente – ma al minimo – alla metà di

quello previsto per coniugi, ossia fr. 775.-- (DTF 130 III 768, cons. 2.4). Da

questa sentenza si evince che la quota parte del mantenimento comune da porre a

carico dell’escusso deve essere determinata secondo criteri meramente

economici, ossia dipende dalla misura in cui egli effettivamente vi partecipa,

fermo restando che tale quota ammonta almeno alla metà del minimo di base.

Contrariamente a quanto pare sostenere Ochsner

(Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 96 ad art. 93),

non è possibile in tutti i casi tenere conto solo della metà del minimo vitale

comune. Ciò è ammissibile solo nell’ipotesi in cui il convivente, con i propri

redditi, è in grado di far fronte almeno all’altra metà delle spese comuni. Se

non è il caso, il contributo da porre a carico dell’escusso deve essere

aumentato nella debita proporzione, altrimenti esso verrebbe ingiustamente

penalizzato rispetto ai debitori che vivono da soli (l’escusso che convive con

una persona senza redditi dovrebbe mantenersi con un importo effettivo di fr.

775.

-- invece di fr. 1'100.--). D’altra parte, dal momento che l’escusso deve

sopportare almeno la metà delle spese comuni per il motivo che il convivente

non ha obblighi di mantenimento nei suoi confronti, viceversa anche il

convivente non deve poter pretendere che l’escusso si assuma da solo tutti gli

oneri indispensabili comuni. Appare quindi adeguato, seppure il convivente non

percepisca redditi, limitare l’importo del minimo di base dell’escusso al

massimo all’importo riconosciuto per una persona sola (ossia fr. 1'100.--). In

tal senso si può inoltre rilevare che il convivente, sebbene non percepisca

redditi, sia comunque tenuto a mettere a frutto la sua capacità lavorativa

(cfr. DTF 106 III 16, cons. 3c) oppure a chiedere gli aiuti sociali a cui avrebbe

diritto.

2.5

La

decisione dell’Ufficio di determinare in fr. 1'100.-- il minimo di esistenza di

base dell’escusso va pertanto confermata.

3.

Di

conseguenza, il ricorso va parzialmente accolto.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso 6 aprile 2007 di RI 1, __________, è parzialmente accolto.

1.1

Di

conseguenza, l’eccedenza mensile pignorabile a favore del gruppo di esecuzioni n. 9 è

determinata in fr. 3'246.--.

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a: – avv. RA 1, __________;

– PI

1, __________ (GE);

RA 2, __________;

RA 3, __________.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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