15.2007.37
Minimo di esistenza di un escusso che vive in concubinato. Presa in considerazione dei redditi del convivente
6 agosto 2007Italiano7 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2007.37
Data decisione, Autorità:
06.08.2007, CEF
Titolo:
Minimo di esistenza di un escusso che vive in concubinato. Presa in considerazione dei redditi del convivente
MINIMO DI ESISTENZA
art. 93 LEF
Incarto n.
15.2007.37
Lugano
6 agosto 2007
CJ/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 6 aprile 2007 di
RI 1
rappr. dall’ RA 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro il pignoramento
di salario eseguito il 23 marzo 2007 a favore del gruppo di esecuzioni n. 9
(es. __________, __________, __________ e __________), composta da:
1. PI 1
Considerandi
2.
PI 2
rappr. dall’RA 2
3.
PI 3
rappr. da RA 3 ;
viste le osservazioni preliminari 10 aprile 2007 dell’CO
1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Con decreto 13 aprile 2007, il Presidente della Camera ha concesso al
ricorso effetto sospensivo parziale, nel senso che ha limitato l’eccedenza
mensile pignorabile a fr. 3'246.-- invece di fr. 3'821.--, tenendo conto del
fatto che l’Ufficio aveva indicato nelle sue osservazioni preliminari di essere
disposto a rivedere il calcolo del pignoramento di salario, ammettendo le
seguenti spese (ora documentate): fr. 309.40 Cassa malati, fr. 83.30 per
riscaldamento e fr. 182.20 per trasporto, ovvero in totale fr. 574.90.
La decisione provvisionale può ora essere confermata anche nel merito,
dal momento che il ricorrente ha dimostrato, ancorché solo in sede di ricorso,
di pagare spese indispensabili ai sensi dell’art. 93 LEF per fr. 574.90 che non
sono potute essere prese in considerazione dall’Ufficio nel provvedimento
impugnato.
2.
Il
ricorrente ha inoltre chiesto che il suo minimo di esistenza di base venisse
aumentato da fr. 1'100.-- a fr. 1'550.--, allegando di convivere da oltre 10
anni con la signora S__________, che non esercita attività lucrativa.
2.1
Questa
domanda, ancorché sia stata abbandonata dal ricorrente nella misura in cui, con
scritto 17 aprile 2007, ha dichiarato di aderire al calcolo contenuto nel
decreto 13 aprile 2007, va nondimeno esaminata d’ufficio (cfr. DTF 112 III 21;
108.
III 12; 106 III 13).
2.2
Secondo
la più recente giurisprudenza federale (DTF 130 III 765 ss.), l’importo base
del minimo vitale di un debitore che vive in concubinato, qualora i concubini
non abbiano figli in comune, corrisponde di regola alla metà di quello previsto
per coniugi, ovvero ammonta a fr. 775.--. Nel caso concreto l’Ufficio ha
tuttavia ritenuto di determinare il minimo di esistenza di base dell’escusso in
fr. 1'100.--, pari al minimo riconosciuto per una persona sola, per tenere
conto del fatto che la convivente non esercita attività lucrativa ed ha a suo
carico attestati di carenza di beni per quasi fr. 300'000.--.
2.3
In passato, parte della
dottrina e alcuni tribunali cantonali avevano ritenuto determinante in tale
situazione il minimo di esistenza di base per una “persona singola che vive
presso parenti” (cfr. i rif. in: Guidicelli/
Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella
pratica ticinese, Lugano 2002, n. 68). Tale prassi si fondava
su precedenti versioni della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza
agli effetti del diritto esecutivo, in cui si distingueva tra “persona
singola che vive da sola” (fr. 1'025.--) e “persona singola che vive presso
parenti” (fr. 925.--). Orbene, questa distinzione non è stata ripresa nella tabella
in vigore attualmente (dal 1° gennaio 2001, cfr. Foglio ufficiale cantonale n°
2001/2, p. 74 ss.), la quale, alla cifra I/3, determina in fr. 1'550.-- il
minimo di base mensile per “coniugi o due altre persone adulte che formano una
durevole comunione domestica”. La precedente prassi è pertanto superata (in tal
senso: Vonder Mühll, nota in
BlSchK 2002, 128 s.; scritto 1/6/2001 dell’autorità di vigilanza di Lucerna,
BlSchK 2003, 89), ciò che è sfuggito a una parte della dottrina (cfr. Guidicelli/Piccirilli, op. cit., loc.
cit.; Bühler, Betreibungs- und
prozessrechtliches Existenzminimum, AJP 2002, 646 s., ad 2/C).
2.4
Fondandosi
sul nuovo testo della tabella attualmente in vigore, nonché sul principio
giurisprudenziale secondo cui il contributo al
mantenimento comune che si può esigere dal convivente dell’escusso non può
superare la metà delle spese, stante l’assenza di obbligo legale di mutuo
mantenimento (DTF 128 III 159, cons. 3b; 109 III 102, cons. 2), il Tribunale
federale ha precisato, come detto, che per un debitore che vive in concubinato
l’importo base corrisponde fondamentalmente – ma al minimo – alla metà di
quello previsto per coniugi, ossia fr. 775.-- (DTF 130 III 768, cons. 2.4). Da
questa sentenza si evince che la quota parte del mantenimento comune da porre a
carico dell’escusso deve essere determinata secondo criteri meramente
economici, ossia dipende dalla misura in cui egli effettivamente vi partecipa,
fermo restando che tale quota ammonta almeno alla metà del minimo di base.
Contrariamente a quanto pare sostenere Ochsner
(Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 96 ad art. 93),
non è possibile in tutti i casi tenere conto solo della metà del minimo vitale
comune. Ciò è ammissibile solo nell’ipotesi in cui il convivente, con i propri
redditi, è in grado di far fronte almeno all’altra metà delle spese comuni. Se
non è il caso, il contributo da porre a carico dell’escusso deve essere
aumentato nella debita proporzione, altrimenti esso verrebbe ingiustamente
penalizzato rispetto ai debitori che vivono da soli (l’escusso che convive con
una persona senza redditi dovrebbe mantenersi con un importo effettivo di fr.
775.
-- invece di fr. 1'100.--). D’altra parte, dal momento che l’escusso deve
sopportare almeno la metà delle spese comuni per il motivo che il convivente
non ha obblighi di mantenimento nei suoi confronti, viceversa anche il
convivente non deve poter pretendere che l’escusso si assuma da solo tutti gli
oneri indispensabili comuni. Appare quindi adeguato, seppure il convivente non
percepisca redditi, limitare l’importo del minimo di base dell’escusso al
massimo all’importo riconosciuto per una persona sola (ossia fr. 1'100.--). In
tal senso si può inoltre rilevare che il convivente, sebbene non percepisca
redditi, sia comunque tenuto a mettere a frutto la sua capacità lavorativa
(cfr. DTF 106 III 16, cons. 3c) oppure a chiedere gli aiuti sociali a cui avrebbe
diritto.
2.5
La
decisione dell’Ufficio di determinare in fr. 1'100.-- il minimo di esistenza di
base dell’escusso va pertanto confermata.
3.
Di
conseguenza, il ricorso va parzialmente accolto.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso 6 aprile 2007 di RI 1, __________, è parzialmente accolto.
1.1
Di
conseguenza, l’eccedenza mensile pignorabile a favore del gruppo di esecuzioni n. 9 è
determinata in fr. 3'246.--.
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a: – avv. RA 1, __________;
– PI
1, __________ (GE);
–
RA 2, __________;
–
RA 3, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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