15.2007.38
Pignoramento di salario. Minimo di esistenza. Premi della cassa malati non riconosciuti perché non pagati. Differimento della realizzazione.
8 giugno 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2007.38
Data decisione, Autorità:
08.06.2007, CEF
Titolo:
Pignoramento di salario. Minimo di esistenza. Premi della cassa malati non riconosciuti perché non pagati. Differimento della realizzazione.
art. 93 LEF
art. 123 LEF
Incarto n.
15.2007.38
Lugano
8 giugno 2007
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 10 marzo 2007 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro il verbale di
pignoramento allestito il 1° febbraio 2007 a favore del gruppo di esecuzione
composto dei seguenti creditori:
1. PI 1
Considerandi
2.
PI 2
entrambi rappr. dall’RA
1.
3.
PI 3
rappr. da RA 2
4.
PI 4
rappr. dal suo
Municipio
viste le
osservazioni 30 marzo 2007 dell’RA 1, 3 aprile 2007 del PI 4 e 13 aprile 2007
dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che la tempestività
del ricorso appare dubbia;
che non è
necessario approfondire la questione, dal momento che se il provvedimento
impugnato dovesse, come pare sostenere il ricorrente, ledere il suo minimo di
esistenza, esso sarebbe da considerare nullo e andrebbe annullato d’ufficio
(art. 22 LEF);
che anche
la ricevibilità formale del ricorso si presta a dubbi, visto che il ricorrente,
contrariamente a quanto esige l’art. art. 7 cpv. 3 lett. a e b LPR, non indica
esplicitamente le sue domande (ossia l’importo del suo minimo d’esistenza che
ritiene corretto) né motiva l’impugnativa, neanche sommariamente, specificando
quali siano le violazioni della legge e/o gli errori d’apprezzamento di cui
l’Ufficio si sarebbe reso responsabile;
che come
detto in ingresso il calcolo dell’Ufficio va nondimeno verificato d’ufficio;
che a
questo riguardo, i parametri utilizzati dall’Ufficio sono quelli riconosciuti
dalla giurisprudenza e corrispondono in particolare a quelli contenuti nella Tabella
per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, del
1° gennaio 2001 (Foglio ufficiale cantonale n° 2001/2, p. 74 ss.);
che va da
sé che qualora dovesse effettivamente cessare di convivere con la moglie, l’escusso
potrebbe chiedere la riconsiderazione della decisione impugnata (art. 93 cpv. 3
LEF);
che i
premi correnti della cassa malati possono essere presi in considerazione nel
minimo di esistenza solo se vengono effettivamente e regolarmente pagati, ciò
che l’escusso deve dimostrare (cfr. DTF 121 III 22, cons. 3a; vonder Mühll,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 25
ad art. 93; Guidicelli/Piccirilli, op.
cit., n. 125; Ochsner, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/
Monaco 2005, n. 82 ad art. 93);
che un
differimento della realizzazione è possibile al massimo per un anno, qualora
l’escusso renda verosimile di essere in grado, in quell’intervallo di tempo, di
estinguere tutti i suoi debiti oggetto di un’esecuzione pervenuta allo stadio
della domanda di realizzazione (art. 123 LEF; Bettschard,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 13
e 17 ad art. 123);
che nel caso concreto,
l’importo delle rate proposto dal ricorrente (fr. 500.--/mese) è insufficiente ad
estinguere i suoi debiti (pari a fr. 8'181,25 alla data del verbale di
pignoramento) nel termine di un anno;
che il
ricorso va pertanto respinto;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 93, 123 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso 10 marzo 2007 di RI 1, __________, è respinto.
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a: – RI 1, __________;
– RA
1, __________;
– RA
2, __________;
– PI
4, sede.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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