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Decisione

15.2007.38

Pignoramento di salario. Minimo di esistenza. Premi della cassa malati non riconosciuti perché non pagati. Differimento della realizzazione.

8 giugno 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2007.38

Data decisione, Autorità:

08.06.2007, CEF

Titolo:

Pignoramento di salario. Minimo di esistenza. Premi della cassa malati non riconosciuti perché non pagati. Differimento della realizzazione.

art. 93 LEF

art. 123 LEF

Incarto n.

15.2007.38

Lugano

8 giugno 2007

CJ/sc/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 10 marzo 2007 di

RI 1

contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro il verbale di

pignoramento allestito il 1° febbraio 2007 a favore del gruppo di esecuzione

composto dei seguenti creditori:

1. PI 1

Considerandi

2.

PI 2

entrambi rappr. dall’RA

1.

3.

PI 3

rappr. da RA 2

4.

PI 4

rappr. dal suo

Municipio

viste le

osservazioni 30 marzo 2007 dell’RA 1, 3 aprile 2007 del PI 4 e 13 aprile 2007

dell’CO 1;

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che la tempestività

del ricorso appare dubbia;

che non è

necessario approfondire la questione, dal momento che se il provvedimento

impugnato dovesse, come pare sostenere il ricorrente, ledere il suo minimo di

esistenza, esso sarebbe da considerare nullo e andrebbe annullato d’ufficio

(art. 22 LEF);

che anche

la ricevibilità formale del ricorso si presta a dubbi, visto che il ricorrente,

contrariamente a quanto esige l’art. art. 7 cpv. 3 lett. a e b LPR, non indica

esplicitamente le sue domande (ossia l’importo del suo minimo d’esistenza che

ritiene corretto) né motiva l’impugnativa, neanche sommariamente, specificando

quali siano le violazioni della legge e/o gli errori d’apprezzamento di cui

l’Ufficio si sarebbe reso responsabile;

che come

detto in ingresso il calcolo dell’Ufficio va nondimeno verificato d’ufficio;

che a

questo riguardo, i parametri utilizzati dall’Ufficio sono quelli riconosciuti

dalla giurisprudenza e corrispondono in particolare a quelli contenuti nella Tabella

per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, del

1° gennaio 2001 (Foglio ufficiale cantonale n° 2001/2, p. 74 ss.);

che va da

sé che qualora dovesse effettivamente cessare di convivere con la moglie, l’escusso

potrebbe chiedere la riconsiderazione della decisione impugnata (art. 93 cpv. 3

LEF);

che i

premi correnti della cassa malati possono essere presi in considerazione nel

minimo di esistenza solo se vengono effettivamente e regolarmente pagati, ciò

che l’escusso deve dimostrare (cfr. DTF 121 III 22, cons. 3a; vonder Mühll,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 25

ad art. 93; Guidicelli/Piccirilli, op.

cit., n. 125; Ochsner, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/

Monaco 2005, n. 82 ad art. 93);

che un

differimento della realizzazione è possibile al massimo per un anno, qualora

l’escusso renda verosimile di essere in grado, in quell’intervallo di tempo, di

estinguere tutti i suoi debiti oggetto di un’esecuzione pervenuta allo stadio

della domanda di realizzazione (art. 123 LEF; Bettschard,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 13

e 17 ad art. 123);

che nel caso concreto,

l’importo delle rate proposto dal ricorrente (fr. 500.--/mese) è insufficiente ad

estinguere i suoi debiti (pari a fr. 8'181,25 alla data del verbale di

pignoramento) nel termine di un anno;

che il

ricorso va pertanto respinto;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 93, 123 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso 10 marzo 2007 di RI 1, __________, è respinto.

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a: – RI 1, __________;

– RA

1, __________;

– RA

2, __________;

– PI

4, sede.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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