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Decisione

15.2007.39

Ricorso contro l'emissione della comminatoria di fallimento

15 giugno 2007Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito

dell’esecuzione n. __________, il 9 marzo 2007 l’ CO 1 ha emesso, su richiesta

di PI 1, contro RI 1 la comminatoria di fallimento per un credito di

complessivi fr. 2’000.-- oltre accessori.

L’atto esecutivo è

stato notificato alla debitrice il 13 marzo 2007.

B. Con tempestivo

ricorso 21 marzo 2007 RI 1 chiede di annullare la comminatoria di fallimento,

argomentando che il credito per risarcimento danni vantato dalla procedente nei

suoi confronti sarebbe inesistente.

C. Delle

osservazioni 5 aprile 2007 di PI 1, postulanti la reiezione del gravame, si

dirà, per quanto necessario in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Contro la

notifica della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso all'autorità

di vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz betreffend

Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99,

n. 3 ad art. 160; Ottomann,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/

Ginevra/Monaco 1998, n. 6 ad art. 160; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF), ad

esempio quando:

– l'escusso

reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art.

39.

e 40 LEF);

– l'esecuzione è

riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

– è pendente

azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto

provvisorio dell'opposizione;

– la decisione

(sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutiva;

– l'escusso

sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio

d'esecuzione incompetente territorialmente (DTF

118.

III 6; 96 III 33 cons. 2).

2.

Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.

3.

Argomentando che il credito della

procedente sarebbe inesistente, la debitrice allega unicamente una questione di

merito. Il ricorso deve quindi essere respinto per carenza di competenza

materiale dell’Autorità cantonale di vigilanza.

4.

Il ricorso 21

marzo 2007 di RI 1 è quindi respinto.

Non si prelevano

spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.

2.

OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi;

richiamati gli art. 17, 39, 40, 43 LEF; 61 cpv. 2 lett. a 62 cpv. 2

OTLEF

pronuncia: 1. Il

ricorso 21 marzo 2007 di RI 1, __________, è respinto.

2. Non si

prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Intimazione:

- RI 1, __________;

- __________. RA 1,

__________.

Comunicazione

all'CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro

la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla

notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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