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Decisione

15.2007.41

Termine per domandare la realizzazione di beni pignorati. Procedura di rivendicazione. Disposizione di beni pignorati. Misure conservative

7 settembre 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’esecuzione n. __________ promossa contro RI 1 da PI 1, il 22

febbraio 2007 l’CO 1 ha pignorato vari beni mobili che la debitrice ha

dichiarato essere di proprietà di __________, __________.

B. Con

ricorso 4 aprile 2007 RI 1 chiede l’annullamento del pignoramento. La

ricorrente rileva innanzitutto che il verbale di pignoramento violerebbe la

legge laddove indica che la vendita può essere domandata dal 25 marzo 2007:

questo innanzitutto perché il giorno a decorrere dal quale può essere chiesta

la vendita non potrebbe predecere la trasmissione del verbale di pignoramento

alle parti, in concreto avvenuta solo il 27 marzo 2007, e poi anche perché questo

giorno dovrebbe essere determinato in modo tale che non venga a cadere prima che

sia scaduto il termine di ricorso contro il pignoramento.

RI

1 afferma di aver consegnato all’Ufficio copia del contratto di mutuo stipulato

con __________, dal quale risulterebbe che tutti mobili di cui al verbale di

pignoramento sarebbero di proprietà di quest’ultimo e quindi non potrebbero

essere pignorati. La ricorrente sostiene di aver ricevuto nel 2004 da __________

un mutuo di fr. 100'000.-- e che, quale controprestazione, ella avrebbe ceduto

al mutuante la proprietà di tutti i suoi mobili, che comunque lo stesso le avrebbe

lasciato ancora utilizzare. Ora, a richiesta di __________, i mobili sarebbero

stati “rimossi e messi al sicuro a suo favore”.

C. Il

10 aprile 2007 l’Ufficio ha assegnato a PI 1 il termine di 10 giorni per

contestare la rivendicazione di proprietà di __________ sui beni pignorati. Nel

termine assegnatole la creditrice ha contestato la pretesa del rivendicante,

cosicché il 24 aprile 2007 l’Ufficio ha assegnato a quest’ultimo il termine di

20 giorni per promuovere contro PI 1 l’azione di accertamento del suo diritto.

D. Con

osservazioni 23 aprile 2007 PI 1 chiede che il ricorso venga respinto. La

creditrice evidenzia che dal ricorso parrebbe che la debitrice abbia distratto

i mobili oggetto del pignoramento: per questo motivo chiede di verificare se i

mobili pignorati siano tutt’ora a disposizione della debitrice.

E. Delle

osservazioni 24 aprile 2007 dell’CO 1, postulanti la reiezione del gravame, si

dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Per

l’art. 116 cpv. 1 LEF il creditore può domandare la realizzazione dei beni

mobili, crediti e altri diritti pignorati non prima di un mese né più tardi di

un anno dal pignoramento e, quando si tratti di fondi, non prima di sei mesi né

più tardi di due anni dal pignoramento. La domanda di realizzazione può anche

essere formulata oralmente (cfr. Jaeger/Walder/

Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. ed.,

Vol. I, Zurigo 1997, n. 15 ad art. 116). A differenza di quanto preteso dalla

ricorrente il termine per domandare la realizzazione comincia a decorrere dal

momento del pignoramento e non dalla sua comunicazione al creditore o, ancor

dopo, trascorso il termine di ricorso contro lo stesso pignoramento (Frey, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco

1998, n. 32 ad art. 116; DTF

115.

III 109). Ne consegue che

l’Ufficio ha correttamente operato, stabilendo che la creditrice può domandare la realizzazione dei

beni mobili pignorati, decorso un mese dall’avvenuto pignoramento degli stessi.

2.1

RI 1 argomenta che i beni pignorati non sarebbero di sua proprietà e che

pertanto essi non avrebbero potuto essere pignorati.

2.2

La questione della proprietà di quanto

pignorato non può essere decisa dall’organo di esecuzione, non potendosi

quest’ultimo sostituire al giudice civile competente per decidere sul merito. Per gli art. 106 e segg. LEF infatti l’Ufficio deve dare avvio alla

procedura di rivendicazione quando come in concreto il debitore sostiene che

l’oggetto del pignoramento (rispettivamente del sequestro) è proprietà o pegno

di un terzo rispettivamente quando un terzo fa valere sul bene un diritto di

proprietà o di pegno o altro diritto incompatibile con il pignoramento

(rispettivamente con il sequestro) e la pretesa del terzo sia contestata dal

debitore o dal creditore. In concreto quindi l’CO 1 pignorando dapprima tutti i

beni oggetto della rivendizione e avviando poi la procedura di rivendicazione

di cui agli art. 106 e segg. LEF si è determinato correttamente.

3.

Con

riferimento ai beni pignorati al debitore è fatto divieto, sotto minaccia di

pena (art. 169 CP), di disporne senza autorizzazione, atteso che atti di

disposizione compiuti senza autorizzazione sui beni pignorati sono privi di

validità nei confronti del creditore (art. 96 LEF).

Allo scopo di

assicurare i beni pignorati entrano in considerazione le misure cautelari degli

art. 98 e segg. LEF. In particolare per l'art. 98 cpv. 1 LEF il denaro, i

biglietti di banca, i titoli al portatore, le cambiali e i titoli girabili, gli

oggetti di metallo prezioso e gli altri oggetti di valore sono presi in custodia

dall'ufficio. Gli altri beni mobili sono invece di regola lasciati

provvisoriamente nelle mani del debitore, con l'obbligo di tenerli pronti ad

ogni richiesta (art. 98 cpv. 2 LEF), a meno che l'ufficio non reputi opportuno

prendere in custodia anche questi beni, atteso che su questo punto l'ufficio

dispone di un largo potere di apprezzamento, da esercitare tenendo conto delle

particolarità della fattispecie, in particolare anche dell'affidabilità del

debitore (Jaeger/ Walder/ Kull/

Kottmann, op. cit., n. 10 e seg. ad art. 98). I beni pignorati devono

invece essere sempre presi in custodia qualora il creditore ne faccia esplicita

domanda, giustificandone la necessità per garantire i diritti costituiti in suo

favore dal provvedimento esecutivo (art. 98 cpv. 3 LEF) e anticipandone le

spese (art. 68 LEF; Lebrecht, Basler

Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 12 ad

art. 98; Jaeger/ Walder/ Kull/ Kottmann,

op. cit., Vol. I, n. 12 ad art. 98). La marginale dell'art. 98 LEF ("D.

Misure cautelari / 1. Per i beni mobili") indica chiaramente che

l'Ufficiale deve disporre tutte quelle misure conservative a tutela degli

interessi dei creditori, affinché i beni sottoposti a pignoramento restino

nella sfera dell'escusso e non vengano ceduti a terzi in buona fede (cfr. art.

96.

cpv. 2 LEF).

A

fronte dell’affermazione dell’escussa, secondo cui i mobili pignorati sarebbero

stati “rimossi e messi al sicuro”, l’Ufficio deve procedere ad accertare dove essi

attualmente si trovano e ad ordinare, se lo riterrà necessario, le misure

conservative adatte alla fattispecie. In caso di reticenza dell’escussa, l'Ufficio

notificherà il caso al Ministero pubblico, dandone copia all'Autorità di

vigilanza.

4.

Il ricorso 4

aprile 2007 di RI 1, __________, è respinto.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 68, 96, 98, 106 e segg., 116 cpv. 1 LEF; 169

CP; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

1. Il

ricorso 4 aprile 2007 di RI 1, __________, è respinto.

2. È fatto ordine

all'CO 1 di determinarsi come al cons. 3.

3. Intimazione

a:

-

RI 1, __________;

-

__________ RA 1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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