15.2007.41
Termine per domandare la realizzazione di beni pignorati. Procedura di rivendicazione. Disposizione di beni pignorati. Misure conservative
7 settembre 2007Italiano7 min
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Numero d'incarto:
15.2007.41
Data decisione, Autorità:
07.09.2007, CEF
Titolo:
Termine per domandare la realizzazione di beni pignorati. Procedura di rivendicazione. Disposizione di beni pignorati. Misure conservative
CUSTODIA
DIVIETO DI DISPORRE
RIVENDICAZIONE DI TERZI
TERMINE
art. 169 CPS
art. 68 LEF
art. 96 LEF
art. 106 LEF
art. 116 cpv. 1 LEF
Incarto n.
15.2007.41
Lugano
7 settembre
2007
EC/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 4 aprile 2007 di
RI 1 già in, ora in __________
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro il pignoramento nell’esecuzione
n. __________ promossa contro la ricorrente da
PI 1
rappr. da RA 1
viste le osservazioni:
- 23 aprile 2007 di PI 1, __________;
- 24 aprile 2007 dell’CO 1, __________;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Nell’esecuzione n. __________ promossa contro RI 1 da PI 1, il 22
febbraio 2007 l’CO 1 ha pignorato vari beni mobili che la debitrice ha
dichiarato essere di proprietà di __________, __________.
B. Con
ricorso 4 aprile 2007 RI 1 chiede l’annullamento del pignoramento. La
ricorrente rileva innanzitutto che il verbale di pignoramento violerebbe la
legge laddove indica che la vendita può essere domandata dal 25 marzo 2007:
questo innanzitutto perché il giorno a decorrere dal quale può essere chiesta
la vendita non potrebbe predecere la trasmissione del verbale di pignoramento
alle parti, in concreto avvenuta solo il 27 marzo 2007, e poi anche perché questo
giorno dovrebbe essere determinato in modo tale che non venga a cadere prima che
sia scaduto il termine di ricorso contro il pignoramento.
RI
1 afferma di aver consegnato all’Ufficio copia del contratto di mutuo stipulato
con __________, dal quale risulterebbe che tutti mobili di cui al verbale di
pignoramento sarebbero di proprietà di quest’ultimo e quindi non potrebbero
essere pignorati. La ricorrente sostiene di aver ricevuto nel 2004 da __________
un mutuo di fr. 100'000.-- e che, quale controprestazione, ella avrebbe ceduto
al mutuante la proprietà di tutti i suoi mobili, che comunque lo stesso le avrebbe
lasciato ancora utilizzare. Ora, a richiesta di __________, i mobili sarebbero
stati “rimossi e messi al sicuro a suo favore”.
C. Il
10 aprile 2007 l’Ufficio ha assegnato a PI 1 il termine di 10 giorni per
contestare la rivendicazione di proprietà di __________ sui beni pignorati. Nel
termine assegnatole la creditrice ha contestato la pretesa del rivendicante,
cosicché il 24 aprile 2007 l’Ufficio ha assegnato a quest’ultimo il termine di
20 giorni per promuovere contro PI 1 l’azione di accertamento del suo diritto.
D. Con
osservazioni 23 aprile 2007 PI 1 chiede che il ricorso venga respinto. La
creditrice evidenzia che dal ricorso parrebbe che la debitrice abbia distratto
i mobili oggetto del pignoramento: per questo motivo chiede di verificare se i
mobili pignorati siano tutt’ora a disposizione della debitrice.
E. Delle
osservazioni 24 aprile 2007 dell’CO 1, postulanti la reiezione del gravame, si
dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
Per
l’art. 116 cpv. 1 LEF il creditore può domandare la realizzazione dei beni
mobili, crediti e altri diritti pignorati non prima di un mese né più tardi di
un anno dal pignoramento e, quando si tratti di fondi, non prima di sei mesi né
più tardi di due anni dal pignoramento. La domanda di realizzazione può anche
essere formulata oralmente (cfr. Jaeger/Walder/
Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. ed.,
Vol. I, Zurigo 1997, n. 15 ad art. 116). A differenza di quanto preteso dalla
ricorrente il termine per domandare la realizzazione comincia a decorrere dal
momento del pignoramento e non dalla sua comunicazione al creditore o, ancor
dopo, trascorso il termine di ricorso contro lo stesso pignoramento (Frey, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco
1998, n. 32 ad art. 116; DTF
115.
III 109). Ne consegue che
l’Ufficio ha correttamente operato, stabilendo che la creditrice può domandare la realizzazione dei
beni mobili pignorati, decorso un mese dall’avvenuto pignoramento degli stessi.
2.1
RI 1 argomenta che i beni pignorati non sarebbero di sua proprietà e che
pertanto essi non avrebbero potuto essere pignorati.
2.2
La questione della proprietà di quanto
pignorato non può essere decisa dall’organo di esecuzione, non potendosi
quest’ultimo sostituire al giudice civile competente per decidere sul merito. Per gli art. 106 e segg. LEF infatti l’Ufficio deve dare avvio alla
procedura di rivendicazione quando come in concreto il debitore sostiene che
l’oggetto del pignoramento (rispettivamente del sequestro) è proprietà o pegno
di un terzo rispettivamente quando un terzo fa valere sul bene un diritto di
proprietà o di pegno o altro diritto incompatibile con il pignoramento
(rispettivamente con il sequestro) e la pretesa del terzo sia contestata dal
debitore o dal creditore. In concreto quindi l’CO 1 pignorando dapprima tutti i
beni oggetto della rivendizione e avviando poi la procedura di rivendicazione
di cui agli art. 106 e segg. LEF si è determinato correttamente.
3.
Con
riferimento ai beni pignorati al debitore è fatto divieto, sotto minaccia di
pena (art. 169 CP), di disporne senza autorizzazione, atteso che atti di
disposizione compiuti senza autorizzazione sui beni pignorati sono privi di
validità nei confronti del creditore (art. 96 LEF).
Allo scopo di
assicurare i beni pignorati entrano in considerazione le misure cautelari degli
art. 98 e segg. LEF. In particolare per l'art. 98 cpv. 1 LEF il denaro, i
biglietti di banca, i titoli al portatore, le cambiali e i titoli girabili, gli
oggetti di metallo prezioso e gli altri oggetti di valore sono presi in custodia
dall'ufficio. Gli altri beni mobili sono invece di regola lasciati
provvisoriamente nelle mani del debitore, con l'obbligo di tenerli pronti ad
ogni richiesta (art. 98 cpv. 2 LEF), a meno che l'ufficio non reputi opportuno
prendere in custodia anche questi beni, atteso che su questo punto l'ufficio
dispone di un largo potere di apprezzamento, da esercitare tenendo conto delle
particolarità della fattispecie, in particolare anche dell'affidabilità del
debitore (Jaeger/ Walder/ Kull/
Kottmann, op. cit., n. 10 e seg. ad art. 98). I beni pignorati devono
invece essere sempre presi in custodia qualora il creditore ne faccia esplicita
domanda, giustificandone la necessità per garantire i diritti costituiti in suo
favore dal provvedimento esecutivo (art. 98 cpv. 3 LEF) e anticipandone le
spese (art. 68 LEF; Lebrecht, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 12 ad
art. 98; Jaeger/ Walder/ Kull/ Kottmann,
op. cit., Vol. I, n. 12 ad art. 98). La marginale dell'art. 98 LEF ("D.
Misure cautelari / 1. Per i beni mobili") indica chiaramente che
l'Ufficiale deve disporre tutte quelle misure conservative a tutela degli
interessi dei creditori, affinché i beni sottoposti a pignoramento restino
nella sfera dell'escusso e non vengano ceduti a terzi in buona fede (cfr. art.
96.
cpv. 2 LEF).
A
fronte dell’affermazione dell’escussa, secondo cui i mobili pignorati sarebbero
stati “rimossi e messi al sicuro”, l’Ufficio deve procedere ad accertare dove essi
attualmente si trovano e ad ordinare, se lo riterrà necessario, le misure
conservative adatte alla fattispecie. In caso di reticenza dell’escussa, l'Ufficio
notificherà il caso al Ministero pubblico, dandone copia all'Autorità di
vigilanza.
4.
Il ricorso 4
aprile 2007 di RI 1, __________, è respinto.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 68, 96, 98, 106 e segg., 116 cpv. 1 LEF; 169
CP; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1. Il
ricorso 4 aprile 2007 di RI 1, __________, è respinto.
2. È fatto ordine
all'CO 1 di determinarsi come al cons. 3.
3. Intimazione
a:
-
RI 1, __________;
-
__________ RA 1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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