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Decisione

15.2007.42

Precetto risp. comminatoria di fallimento emessi da Ufficio territorialmente incompetente. Foro dell'azienda di società in Svizzera

9 ottobre 2007Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

PE n. __________ del 2/4 agosto 2006 dell’CO 1 PI 1 procede contro RI 1 per

l’incasso di fr. 39'862.53 oltre accessori, indicando quale titolo di credito:

“sentenza di condanna esecutiva; fatture n. 483 del 30.09.2003, n. 484 del

30.09.2003, n. 485 del 30.09.2003”.

B. Con

decisione 17 ottobre 2006, cresciuta in giudicato, il Segretario assessore

della Pretura di __________ ha rigettato in via definitiva l’opposizione

interposta dall’escussa al precetto esecutivo.

C. Il

22 febbraio 2007 la creditrice ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione e il

16 aprile 2007 l’Ufficio ha emesso la comminatoria di fallimento, notificata

all’escussa il successivo 19 aprile 2007

D. Con

tempestivo ricorso 25 aprile 2007 RI 1 chiede di annullare la comminatoria di

fallimento perché l’CO 1 non sarebbe competente territorialmente. Essa infatti ha

sede nel __________ e non disporrebbe di succursali in Svizzera. Inoltre nel

nostro paese nemmeno avrebbe un’azienda ai sensi dell’art. 50 cpv. 1 LEF. A

mente della ricorrente non sarebbe poi provato che il credito in esecuzione riguardi

lo stabilimento di __________.

Il

giudice del rigetto e l’ufficiale dei fallimenti avrebbero concluso che a __________

vi è un’azienda dell’escussa in base alla lettera 15 settembre 2003 recante la

dicitura “L’Amministrazione”. Tale dicitura non potrebbe però costituire prova

dell’esistenza di un’azienda, ritenuto che la ricorrente a __________ non

avrebbe né uffici né dipendenti, ma unicamente un recapito postale (nel

frattempo revocato) presso il signor __________.

Sebbene

la corrispondenza a lei indirizzata giungeva a __________ e venisse evasa dal

signor __________, ciò non sarebbe sufficiente per ritenere che in tale località

vi fosse un’azienda della ricorrente.

E. Con

osservazioni 16 maggio 2007 PI 1 chiede che il ricorso venga respinto. A mente

dell’osservante il fax speditole il 15 settembre 2003 sarebbe prova sufficiente

per stabilire che la debitrice ha un’azienda in Svizzera e meglio a __________,

operativa al momento dell’esecuzione.

F. Con

osservazioni 2 maggio 2007 e 22 maggio 2007 l’CO 1 ha chiesto la reiezione del

gravame con motivazioni che, se del caso, verranno riprese in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Un precetto esecutivo spiccato da un ufficio territorialmente incompetente

non è nullo ma solamente annullabile. Se contro l'atto esecutivo non ci si

aggrava tramite ricorso, il PE mantiene la sua validità. Una comminatoria di

fallimento emessa da un ufficio incompetente è invece nulla poiché viola

prescrizioni emanate nell'interesse di persone che non sono parte nel

procedimento (cfr. art. 22 LEF; DTF 118 III 6; Cometta, Basler Kommentar zum SchKG,

Vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 13 ad art. 22; Schmid, Basler

Kommentar zum SchKG, Vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.

25.

ss. ad art. 46 e giurisprudenza ivi citata; Ottomann, Basler Kommentar zum SchKG,

Vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 9 ad art. 159; Gilliéron, Commentaire

de la LP, Vol. I, Losanna 1999, n. 33 e 34 remarques introductives ad art.

46-55; Gilliéron,

Commentaire de la LP, Vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 159). Ne consegue che questa Camera deve esaminare la validità

della comminatoria di fallimento dal profilo della competenza territoriale

anche se l’escussa avrebbe già potuto, avvalendosi delle argomentazioni ora

sollevate, ricorrere contro l’emissione del precetto esecutivo.

2.

Per l’art. 46 cpv. 2 LEF le persone giuridiche e le società iscritte

nel registro di commercio sono escusse alla loro sede; le persone giuridiche

non iscritte, alla sede principale della loro amministrazione. Il debitore con

domicilio all'estero non dispone invece di un foro esecutivo ordinario: in

Svizzera egli può essere escusso soltanto a uno dei fori speciali d'esecuzione

previsti dagli art. da 50 a 52 LEF, sempreché ne ricorrano tutte le condizioni (Amonn/ Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, § 10

n. 12). Essendo la RI 1 iscritta nel registro di commercio di uno Stato estero

quale società anonima, essa non può essere escussa in Svizzera a meno che qui

vi sia un foro speciale.

3.

L’art. 50 cpv. 1 LEF stabilisce che per le obbligazioni assunte a

conto di una loro azienda nella Svizzera i debitori domiciliati all’estero

possono essere escussi alla sede della medesima. Due condizioni cumulative

devono dunque essere realizzate affinché vi possa essere il foro esecutivo dell’art.

50.

cpv. 1 LEF: la prima è l’esistenza di un’azienda in Svizzera di un debitore

domiciliato all’estero, la seconda è che le pretese per le quali si vuole

procedere in via esecutiva siano state assunte per conto dell’azienda svizzera.

Unicamente la questione relativa all’esistenza di un’azienda in Svizzera di un

debitore domiciliato all’estero può essere sottoposta all’Autorità di vigilanza

in via di ricorso, atteso che quella a sapere se le pretese per le quali si

vuole procedere in via esecutiva siano state assunte per conto dell’azienda Svizzera

è di esclusiva competenza del giudice nella procedura sommaria di rigetto

dell’opposizione (DTF 114 III 8 e rif. ivi; Schmid, op. cit., n. 30 ad art. 50; Gilliéron, Commentaire

de la LP, Vol. I, Losanna 1999, n. 27 ad art. 50; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, § 11 n. 15). La censura sollevata dalla ricorrente, secondo cui

le pretese della procedente non riguarderebbero l’azienda di __________,

risulta pertanto inammissibile in questa sede.

Per

creare il foro dell’esecuzione dell’art. 50 cpv. 1 LEF non occorre che

l’azienda in Svizzera del debitore domiciliato all’estero sia iscritta nel

registro di commercio (DTF 114 III 7, 9 e rif. ivi; Schmid, op. cit., n. 10 ad art. 50).

4.

L’unico

documento agli atti attestante uno scambio di corrispondenza tra le parti è lo

scritto del 15 settembre 2003 inviato da RI 1 a PI 1. Tale scritto è stato redatto

a __________ su carta portante il logo dell’escussa, intestata a “__________, __________,

Casella Postale __________, TI __________ (CH)” e indicante un numero

telefonico e un numero di fax aventi il prefisso della regione di __________.

Con questo scritto la ricorrente ha chiesto a PI 1 di “rifare” tre fatture originariamente

intestate a certa __________ “a nome della Spettabile Società: __________, CP __________,

__________”: questo alfine di poter pagare, in tempi brevissimi, le stesse

fatture. Dallo scritto del 15 settembre 2003 emerge dunque chiaramente che il

signor __________, allora presidente del consiglio di amministrazione di RI 1,

domiciliato a __________ e unica persona che poteva vincolare la ricorrente con

diritto di firma individuale, dirigeva la stessa da __________ e più

precisamente dai locali menzionati nella propria carta intestata di __________.

Questo fatto dimostra da solo perlomeno l’esistenza di un’azienda della

reclamante a __________. Volendo andare oltre, come ha fatto il Tribunale

federale in DTF 114 III 12, ci si

potrebbe anche chiedere se la sede sociale della RI 1 nel __________ non sia

addirittura fittizia. In concreto tale questione, essendo irrilevante ai fini

del giudizio, non deve essere approfondita e può rimanere aperta. Essendovi, conformemente

all’art. 50 cpv. 1 LEF, un foro esecutivo a __________, l’emissione del PE n. __________

da parte dell’CO 1 è stata corretta.

5.

Sebbene

il ricorso dell’escussa, nella misura in cui è ammissibile, deve essere

respinto, la comminatoria di fallimento va comunque annullata per ragioni

diverse da quelle sostenute con il gravame. Infatti quando l’azienda in

Svizzera del debitore domiciliato all’estero non è iscritta nel registro di

commercio, l’esecuzione deve essere proseguita in via di pignoramento: solo

quando l’azienda è iscritta nel registro di commercio l’esecuzione può continuare

in via di fallimento (Schmid, op.

cit., n. 25 e 26 ad art. 50). In concreto l’azienda di __________ della RI 1

non risulta essere iscritta nel registro di commercio. L’CO 1 dovrà quindi

emettere contro RI 1, in luogo della comminatoria di fallimento annullata con

la presente decisione, l’avviso di pignoramento.

6.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 22, 46 cpv. 2, 50 cpv. 1 LEF; 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

1. Il ricorso 25 aprile 2007 di RI 1, __________, nella misura in

cui è ammissibile, è respinto.

1.1. La comminatoria di fallimento emessa il 16 aprile 2007 contro RI 1, __________,

dall’CO 1 nell’esecuzione n. __________ è annullata.

1.2. È fatto ordine all’CO 1 di emettere contro RI 1, __________, l’avviso

di pignoramento nell’esecuzione n. __________.

2. Non si prelevano tasse e non si assegnano indennità.

3. Intimazione

a:

-

__________ RA 1, __________;

-

__________ RA 2, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro

la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla

notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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