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Decisione

15.2007.43

Fallimento. Cessione di diritti della massa già proposti in cessione in precedenza. Abuso di diritto

6 luglio 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con circolare del 23 agosto 2006 ai creditori della fallita PI 1, l’CO

1 ha proposto loro di rinunciare al “diritto di agire sia civilmente che

penalmente nei confronti degli organi della fallita a norma degli art. 754/757

CO”, e a due crediti di fr. 542,55 e di fr. 1'091,75 da essa vantati contro G__________

e M__________, così come al diritto di continuare la causa promossa dalla

ricorrente RI 1 contro la fallita dinanzi la Pretura del Distretto di Lugano,

Sezione 1 (inc. OA.2005.900), e, salvo contrario avviso della maggioranza dei

creditori, ha offerto loro la facoltà di chiedere la cessione di queste pretese

giusta l’art. 260 LEF (doc. 1).

B. Il

31 agosto 2006, RI 1 ha chiesto la cessione del diritto di agire contro gli

organi della fallita, ribadendo nel contempo le sue richieste 14 aprile e 23

giugno 2006 che tendevano a che venissero poste in cessione anche le pretese

revocatorie ai sensi degli art. 285 e segg. LEF nei confronti dei beneficiari

di prestazioni nell’ambito della liquidazione pre-fallimentare (doc. 3).

C. Con

circolare 6 marzo 2007 – che esplicitamente annullava e sostituiva la

precedente circolare del 23 agosto 2006 –, l’Ufficio ha nuovamente posto in

cessione i crediti già indicati nella circolare del 23 agosto 2006 nonché il

“diritto di revoca ai sensi degli art. 286 e segg. LEF nei confronti dei

beneficiari di prestazioni nell’ambito della liquidazione pre-fallimentare”

(doc. 4).

D. Il

7 marzo 2007, RI 1 ha comunicato all’Ufficio di ritenere errata la

riassignazione di termini già assegnati in precedenza e chiesto, “al di là dei

menzionati problemi procedurali”, la cessione del diritto di revoca (doc. 5).

E. Il

16 aprile 2007, l’Ufficio ha autorizzato la ricorrente, così come i creditori __________,

avv. __________ e __________, a far valere il diritto di agire contro gli organi

della fallita in luogo e vece della massa in virtù dell’art. 260 LEF. Ha inoltre

autorizzato la ricorrente a far valere il diritto di revoca.

F. Il

27 aprile 2007, RI 1 ha interposto ricorso contro il provvedimento 16 aprile

2007 nella misura in cui l’autorizzazione veniva estesa ai tre suddetti

creditori, ribadendo che a suo parere l’unica valida cessione delle pretese

contro gli organi era quella avvenuta nell’agosto 2006.

G. Delle

osservazioni 10 maggio 2007 degli altri cessionari e 29 maggio 2007

dell’Ufficio si dirà, se necessario, nei seguenti considerandi.

Considerandi

in diritto:

1.

Il

ricorso, nella misura in cui è diretto contro le autorizzazioni del 16 aprile

2007, è tempestivo. Tuttavia, la censura principale di RI 1 non è in sostanza

rivolta a questi provvedimenti bensì alla decisione dell’Ufficio – emessa già

il 6 marzo 2007 – di annullare la circolare 23 agosto 2006 e di nuovamente assegnare

i termini già assegnati con il provvedimento annullato. Su questo punto, il

ricorso formulato il 27 aprile 2007 è – come sostengono i resistenti e l’Ufficio

– tardivo (cfr. art. 17 cpv. 2 LEF).

2.

Contrariamente

a quanto implicitamente sostenuto dalla ricorrente, il suo scritto 7 marzo 2007

non può essere considerato ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF, perché essa non

vi ha espresso la volontà di ricorrere né ha chiesto l’annullamento del

provvedimento del 6 marzo (cfr. art. 7 cpv. 3 lett. a LPR): in particolare,

essa si era limitata ad osservare: “Ritengo che per errore avete riassegnato

termini già assegnati il 23 agosto 2006”. Di conseguenza, una riconsiderazione

di questa decisione, anche se la si volesse ritenere errata, non è ora più

possibile, siccome il termine d’impugnazione è scaduto (cfr. Lorandi, Betreibungsrechtliche

Beschwerde und Nichtigkeit, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, n. 310 ad art. 17).

3.

Non

si può nemmeno ritenere impossibili le autorizzazioni concesse il 16 aprile

2006, nel senso che l’Ufficio avrebbe ceduto diritti che non sarebbero più

stati nella sua disponibilità, in quanto già trasferiti alla ricorrente. In

effetti, prima di revocare la circolare 23 agosto 2006, l’Ufficio non ha mai

autorizzato la ricorrente, con l’apposito formulario n° 7F, ad esercitare per

conto della massa le pretese dirette contro gli organi della fallita.

4.

Le

considerazioni espresse dalla ricorrente sull’asserita “manovra” che i

resistenti, in funzione di relazioni personali particolari con la fallita,

avrebbero messo in atto con la richiesta di cessione onde impedire ad RI 1 di

far valere le proprie pretese “nei confronti di chi ha tentato di danneggiare

un creditore e di privilegiarne alcuni a scapito di altri”, non possono venire

esaminate in questa sede: è questione che compete esclusivamente al giudice che

verrà eventualmente adito sul merito delle pretese litigiose (cfr. DTF 107 III 96-97,

cons. 4, Jeanneret/ Carron, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 17 ad

art. 260).

5.

Il

ricorso va pertanto respinto.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17,

20a, 260 LEF, 7 LPR, 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso 27 aprile 2007 di RI 1, __________, è respinto.

2.

Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a: – avv. RA 1, __________;

avv. RA 2, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro

la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla

notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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