15.2007.44
Notifica in via edittale di atti esecutivi (decreti e verbali di sequestro, precetto esecutivi) destinati a un debitore (alllora) domiciliato all'estero. Successiva consultazione degli atti presso l'u
9 agosto 2007Italiano28 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
15.2007.44
Data decisione, Autorità:
09.08.2007, CEF
Titolo:
Notifica in via edittale di atti esecutivi (decreti e verbali di sequestro, precetto esecutivi) destinati a un debitore (alllora) domiciliato all'estero. Successiva consultazione degli atti presso l'ufficio tramite un avvocato designato allo scopo
NOTIFICA DEL PRECETTO O DELL'ATTO ESECUTIVO
art. 64 LEF
art. 66 cpv. 1 LEF
art. 66 cpv. 3 LEF
art. 66 cpv. 4 LEF
Incarto n.
15.2007.44
Lugano
9 agosto 2007
CJ/sc/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 30 marzo 2007 di
RI 1
patrocinato dall’ PA 2
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro i sequestri n° __________,
__________, __________, __________, __________ e __________ e contro le esecuzioni
n° __________, __________, __________, __________, __________ e __________
promosse contro il ricorrente da
PI 1
rappr. da RA 1
patrocinata dall’ PA 1
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
Fatti
A. Il 16 novembre 2005, il giudice di pace del circolo di __________ ha
decretato nei confronti di RI 1, indicato come residente in Brasile, il
sequestro del mappale n° __________ RFD di __________ a garanzia di un credito
per alimenti di fr. 600.-- fatto valere dalla figlia PI 1. Il sequestro,
registrato con il n° __________, è stato iscritto a registro fondiario il 18
novembre 2005 e il 21 novembre l’CO 1 ha allestito il relativo verbale. Decreto
e verbale di sequestro sono poi stati pubblicati in via edittale sul Foglio
ufficiale cantonale (FUC) del __________ e sul Foglio ufficiale svizzero di
commercio (FUSC) del __________.
Tali
pubblicazioni indicano però il numero (n° __________) relativo al precetto
esecutivo emesso il 6 dicembre 2005 a convalida del sequestro, sul quale
figura, alla voce “notifica”, la data del 20 gennaio 2006 e l’indicazione
“mediante pubblicazione sul FUSC e FUCT”.
L’avviso
di pignoramento n° __________, che non risulta essere stato notificato
all’escusso, è stato emesso il 6 febbraio 2006 e il verbale di pignoramento
reca la stessa data.
B. Il
19 dicembre 2005, il giudice di pace del circolo di __________ ha decretato un
ulteriore sequestro del mappale già citato a garanzia di un credito per
alimenti di fr. 300.-- fatto valere dalla figlia PI 1. Il sequestro, registrato
con il n° __________, è stato iscritto a registro fondiario il 21 dicembre 2005
e lo stesso giorno l’CO 1 ha allestito il relativo verbale. Decreto e verbale
di sequestro sono poi stati notificati in via edittale con le stesse
pubblicazioni citate sopra.
Anche il
tal caso, le pubblicazioni indicano il numero (n° __________) del precetto
esecutivo (emesso il 3 gennaio 2006) a convalida del sequestro, sul quale
figura, alla voce “notifica”, la data del 20 gennaio 2006 e l’indicazione
“mediante pubblicazione sul FUSC e FUCT”.
L’avviso
di pignoramento n° __________, che non risulta essere stato notificato
all’escusso, è stato emesso il 6 febbraio 2006 e il verbale di pignoramento
reca la stessa data.
C. Il
23 gennaio 2006, il giudice di pace del circolo di __________ ha decretato un
terzo sequestro del mappale già citato a garanzia di un credito per alimenti di
fr. 300.-- fatto valere dalla figlia del ricorrente. Il sequestro, registrato
con il n° __________, è stato iscritto a registro fondiario il 25 gennaio 2006
e il giorno successivo l’CO 1 ha allestito il relativo verbale.
Il
precetto esecutivo (n° __________) emesso il 17 febbraio 2006 a convalida del
sequestro è stato pubblicato in via edittale sul FUC del __________ e sul FUSC
del __________. Le pubblicazioni fanno riferimento al decreto di sequestro 23
gennaio 2006 e menzionano il suo numero (__________).
L’avviso
di pignoramento n° __________, che non risulta essere stato notificato
all’escusso, è stato emesso il 24 aprile 2006; al verbale di pignoramento è
allegato il verbale del 6 febbraio 2006.
D. Il 6
maggio 2006, il giudice di pace del circolo di __________ ha decretato un quarto
sequestro del mappale già citato a garanzia di un credito per alimenti di fr.
1’200.-- fatto valere dalla figlia del ricorrente. Il sequestro, registrato con
il n° __________, è stato iscritto a registro fondiario l’8 maggio 2006 e lo
stesso giorno l’CO 1 ha allestito il relativo verbale. Dall’incarto si evince
che l’Ufficio ha notificato detto verbale all’escusso in via postale (non si sa
però a quale indirizzo) e ha tentato, tramite polizia, d’intimarlo alla madre
del ricorrente, tuttavia senza successo, siccome la stessa ha dichiarato che il
figlio non risiedeva più presso di lei ed era partito per il Brasile con la
moglie.
Il
precetto esecutivo (n° __________) emesso il 17 maggio 2006 a convalida del
sequestro è stato pubblicato in via edittale sul FUC e sul FUSC del 21 luglio
2006. Le pubblicazioni fanno riferimento al decreto di sequestro 6 maggio 2006
e menzionano il suo numero (__________).
L’avviso
di pignoramento n° __________, che non risulta essere stato notificato
all’escusso, è stato emesso il 31 agosto 2006 e il verbale di pignoramento è stato
eseguito il 19 ottobre 2006.
E. L’8
ottobre 2006, il giudice di pace del circolo di __________ ha decretato nei
confronti di RI 1, indicato come domiciliato presso suo padre __________, un quinto
sequestro del mappale già citato a garanzia di un credito per alimenti di fr.
1’500.-- fatto valere da sua figlia. Il sequestro, registrato con il n° __________,
è stato iscritto a registro fondiario l’11 ottobre 2006. Il verbale di
sequestro non figura agli atti.
Il
precetto esecutivo (n° __________) emesso il 24 ottobre 2006 a convalida del
sequestro è stato notificato il 26 ottobre nelle mani del padre dell’escusso, __________.
Pure l’avviso
di pignoramento n° __________ del 16 novembre 2006 è stato comunicato al padre
dell’escusso e il verbale di pignoramento è stato eseguito il 19 ottobre 2006.
Il verbale di pignoramento porta la data del 24 maggio 2006.
F. Il 9
marzo 2007, il giudice di pace del circolo di __________ ha decretato nei
confronti di RI 1, indicato come domiciliato presso suo padre __________, un
sesto sequestro del mappale già citato a garanzia di un credito per alimenti di
fr. 1’500.-- fatto valere da sua figlia. Il sequestro, registrato con il n° __________,
è stato iscritto a registro fondiario il 12 marzo 2007 e lo stesso giorno l’CO
1 ha allestito il relativo verbale e l’ha notificato al domicilio del padre
dell’escusso.
Il 20
marzo 2007, l’avv. __________ ha chiesto all’Ufficio la trasmissione di copia
di tutti gli atti e documenti concernenti i sequestri e le esecuzioni promossi
da PI 1 contro RI 1, producendo una procura firmata da quest’ultimo il 14 marzo
2007.
Il 23
marzo 2007, RI 1 ha interposto opposizione contro il decreto di sequestro del 9
marzo.
Il
precetto esecutivo (n° __________) emesso a convalida del sequestro è stato
notificato nelle mani di RI 1 __________ il 29 marzo 2007. Il 2 aprile 2007,
l’Ufficio ha confermato al patrocinatore dell’escusso di aver preso in
considerazione l’opposizione interposta all’esecuzione n° __________.
All’udienza
indetta dal giudice di pace del circolo di __________ il 17 aprile 2007 per la
discussione dell’opposizione al sequestro, la procedente ne ha chiesto
l’annullamento.
G. Il
30 marzo 2007, RI 1 ha chiesto a questa Camera di accertare la nullità di tutti
gli atti esecutivi emessi a favore di PI 1, subordinatamente di ordinare
all’Ufficio di notificare tutti questi atti a norma di legge. Il ricorrente chiede
inoltre che, in ogni caso, le esecuzioni e i sequestri vengano stralciati dai
registri dell’Ufficio e dal foglio del registro fondiario relativo alla part.
n° __________ RFD __________. RI 1 critica la fondatezza dei crediti posti in
esecuzione e l’irritualità delle notifiche, affermando di essere stato
domiciliato a __________ nel 2005, di essersi poi trasferito in Brasile e di
essere tornato a stabilirsi nel Comune di __________ solo dal 1° febbraio 2007.
Ammette di aver soggiornato presso la madre durante un breve periodo nel 2006,
senza però mai maturare l’intenzione di stabilirsi a __________. Poiché il suo
domicilio brasiliano sarebbe stato noto all’Ufficio, le notifiche in via
edittale sarebbero nulle, così come le notifiche fatte nelle mani di suo padre.
H. Nelle
sue osservazioni, PI 1 rileva che dalle dichiarazioni 20 aprile e 12 giugno
2006 del segretario comunale e dalla presenza del ricorrente all’udienza 14
giugno 2006 della Pretura di __________ si evince incertezza sull’effettiva
dimora del ricorrente, che risulta aver mantenuto strette relazioni con i
genitori. La resistente sostiene che l’eventuale mancata comunicazione del
verbale di sequestro non comporta la nullità dell’atto. D’altronde, il
pignoramento del fondo in questione – una vecchia stalla – non avrebbe
necessitato l’audizione dell’escusso, i cui diritti non sarebbero pertanto
stati compromessi dalla mancata comunicazione degli avvisi di pignoramento. Per
quanto riguarda le notifiche in via edittale, la resistente contesta la
tempestività del ricorso, affermando che il ricorrente sapeva da tempo che il
fondo part. n° __________ RFD __________ potesse diventare oggetto di sequestro
e di pignoramento, dal momento che egli tentò, a fine 2005, di sottrarre tale
bene alla figlia disponendo una donazione in favore del padre. Vista l’ambiguità
relativa al domicilio dell’escusso, l’autorità era legittimata ad interpretarla
come un tentativo di sottrarsi alla notificazione di atti che giustificava la
forma edittale ai sensi dell’art. 66 cpv. 4 n. 2 LEF.
I. Nelle
sue osservazioni 24 aprile 2007, l’Ufficio si è rimesso al giudizio della
Camera.
Considerandi
in diritto:
1.
A
prescindere dal fatto che appare quasi escluso che il ricorrente non abbia
saputo dell’esistenza almeno del primo sequestro già alla fine del 2005 o
all’inizio del 2006, siccome la donazione del fondo part. n° __________ RFD __________
da lui fatta in favore di suo padre non ha potuto essere iscritta a registro
fondiario proprio a causa dell’annotazione di quel sequestro (cfr. plico doc.
10.
e scritto 21/12/2005 dell’avv. __________ all’CO 1 nell’inc. n° __________),
occorre comunque osservare come possibili vizi di comunicazione dei decreti e
verbali di sequestro, che per legge non devono essere notificati (art. 64 LEF)
bensì solo comunicati (art. 34 LEF), non pregiudicano la validità degli atti
stessi. Una ritardata comunicazione ha solo quale conseguenza la posticipazione
dell'inizio del termine di opposizione al sequestro di cui all'art. 278
LEF, questione che rientra nella competenza del giudice del sequestro (CEF 11
luglio 2006 [15.06.63], cons. 1.1; Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a ed., Zurigo
1997/1999, n. 6 ad art. 276; Stoffel/Chabloz,
Commentaire romand de la LP, Basilea/ Ginevra/Monaco
2005, n. 18 ad art. 276). Il ricorso va quindi respinto
laddove tende all’annullamento dei sequestri e al loro stralcio dai registri
dell’Ufficio e dal registro fondiario.
2.
Il
sesto decreto di sequestro è stato intimato al ricorrente il 12 marzo 2007, che
l’ha ricevuto al più tardi il 14 marzo, giorno in cui ha allestito la procura a
favore del proprio patrocinatore (supra ad F). Il ricorso, interposto solo il
30.
marzo 2007, è quindi tardivo (cfr. art. 17 cpv. 2 LEF). La censura
ricorsuale fondata sull’asserita violazione dell’art. 64 LEF sarebbe comunque
dovuta essere respinta: i decreti e i verbali di sequestro devono infatti
essere solo comunicati e non notificati (cfr. supra ad cons. 1) e in ogni caso
un’eventuale irregolarità non costituisce motivo di nullità qualora, come nella
fattispecie, il destinatario ha effettivamente avuto conoscenza dell’atto
esecutivo.
Il
ricorrente non contesta la validità del precetto esecutivo n° __________ emesso
a convalida del sesto sequestro. Esso risulta del resto essere stato
validamente notificato nelle mani del ricorrente il 29 marzo 2007.
3.
I
primi quattro decreti di sequestro, i relativi verbali e precetti esecutivi
nonché gli avvisi e verbali di pignoramento (supra da A-D) – tranne il quarto
verbale – indicano come domicilio del debitore l’indirizzo “__________/BR”. Non
vi sono peraltro agli atti documenti che dimostrino che l’escusso avrebbe
designato un luogo di notifica in Svizzera. In queste condizioni, l’Ufficio
avrebbe dovuto notificare gli atti all’indirizzo brasiliano del debitore (anche
se si può avere qualche dubbio sulla validità di tale recapito, siccome RI 1 ne
ha indicato un altro nel suo scritto 18 dicembre 2005 alla Pretura del
Distretto di __________ [doc. 9], indicazione che la procedente avrebbe dovuto
comunicare all’Ufficio [cfr. DTF 119 III 60, cons. 2a; Jeanneret/ Lembo, Commentaire romand
de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 20 ad art. 66,
con rif.]). Le notifiche edittali sono quindi da annullare, non ricorrendo nessuna
delle ipotesi dell’art. 66 cpv. 4 LEF, visto che il domicilio del debitore non
era sconosciuto, che non si può dire che si sia sottratto alla notifica (art.
66.
cpv. 4 n. 2 LEF) – non risulta che l’Ufficio abbia provato a intimare gli
atti all’indirizzo brasiliano (e nemmeno al precedente domicilio dell’escusso
in Svizzera) – e neppure che una notifica in via rogatoriale sia stata
impossibile in un termine ragionevole: l’Ufficio federale di giustizia indica
infatti in 9 mesi il tempo necessario per una notifica in Brasile [www.rhf.admin.ch/rhf/ fr/home/ rhf/index/laenderindex/brazil.html],
lasso di tempo ammissibile secondo al giurisprudenza
del Tribunale federale (DTF 129 III 558-559, cons. 4). Il ricorrente ha
tempestivamente contestato le pubblicazioni, di cui ha avuto conoscenza –
secondo gli atti dell’incarto – al più presto il 23 marzo 2007, ovvero quando
il suo patrocinatore ha ricevuto dall’Ufficio gli atti richiesti il 20 marzo.
Non si può, come sostenuto dalla procedente, far risalire la conoscenza delle
pubblicazioni alla data del rilascio della procura all’avv. PA 2 (ovvero al 14
marzo 2007) perché a quella data egli aveva conoscenza solo dell’ultimo
sequestro (cfr. cons. 2). Né può essere seguita la resistente, laddove afferma
che l’escusso sarebbe già stato “avvertito” dell’esistenza delle procedure
esecutive tramite le osservazioni (doc. 7, ad 5) che la procedente formulò il
19.
gennaio 2006 nella procedura di sospensione di contributi alimentari
promossa il 18 dicembre 2005 da RI 1 (cfr. doc. 9), osservazioni che furono poi
ribadite all’udienza del 14 giugno 2006 (doc. 6) in presenza del debitore. Tali
osservazioni fanno infatti riferimento ad un sequestro e ad una sola domanda di
esecuzione. Esse, semmai, potevano attirare l’attenzione di RI 1
sull’esecuzione a convalida del primo sequestro, di cui era verosimilmente già
a conoscenza (cfr. supra ad cons. 1), ma non sulle successive procedure. In
ogni caso, anche per quel primo procedimento gli indizi forniti dalla
resistente non permettono di concludere che il ricorso sia tardivo. Le severe
esigenze poste agli art. 64 e segg. LEF per la notifica dei precetti esecutivi,
che mirano a compensare l’assenza di controllo del credito posto in esecuzione
al momento dell’emissione del precetto esecutivo, non possono essere ridotte,
ammettendo a carico dell’escusso un obbligo di diligenza troppo esteso per
quanto concerne la contestazione di notifiche edittali di cui non è provato che
abbia avuto diretta conoscenza. In particolare, in casi come quello in esame,
in cui l’escusso non è – o meglio non era a quel momento – assistito da
avvocato, non si può esigere che deduca dalla menzione, in udienza, di un
allegato di osservazioni che non risulta essergli stato notificato in
precedenza, l’esistenza di procedure esecutive sulle quali non è stata spesa
una parola nel verbale d’udienza. A fronte della malafede rimproverata al
ricorrente occorre del resto rilevare come la parte procedente abbia accettato
che gli atti venissero pubblicati in via edittale, omettendo di segnalare
all’Ufficio sia l’indirizzo in Brasile indicato sull’istanza 18 dicembre 2005
del ricorrente (doc. 9) sia la presenza di quest’ultimo in Svizzera, che la
resistente fa risalire già all’inizio di marzo 2006 (cfr. doc. 8).
4.
Il
quinto decreto di sequestro e i successivi atti esecutivi correlati (supra ad
E) recano quale domicilio dell’escusso quello brasiliano indicato sui
precedenti atti e quale indirizzo di notifica quello del padre dell’escusso.
Anche in questi casi, però, non risulta che l’escusso abbia conferito procura
al padre giusta l’art. 66 cpv. 1 LEF. Non vengono d’altronde in soccorso della
procedente le due dichiarazioni del segretario comunale del 20 aprile e del 12
giugno 2006 prodotte quali doc. 4 e 5: se una notifica era sì possibile
direttamente nelle mani di RI 1 a prescindere dal suo domicilio brasiliano (DTF
111.
III 5; Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 10 ad art. 64), una notifica
sostitutiva nelle mani di suo padre, come avvenuta nel caso concreto, avrebbe
richiesto per la sua validità che padre e figlio vivessero nella medesima
economia domestica o che il primo fosse l’impiegato del secondo ai sensi
dell’art. 64 cpv. 1 LEF, circostanze che dette dichiarazioni non dimostrano.
Non è infine provato che RI 1 abbia avuto conoscenza degli atti esecutivi
emessi contro di lui durante il o i suoi soggiorni in Svizzera. Per quanto
concerne gli argomenti che la resistente fonda sulle sue osservazioni 19
gennaio 2006 (doc. 7), si può rinviare a quanto esposto al considerando
precedente.
5.
Dall’incarto
si evince che il patrocinatore del ricorrente ha chiesto all’Ufficio, il 20
marzo 2007, “la trasmissione di copia di tutti gli atti e documenti concernenti
i sequestri e le esecuzioni promosse dalla signora PI 1 nei confronti del [suo]
assistito”. Tali atti gli sono stati trasmessi il 22 marzo 2007 e si può
dedurre che essi sono pervenuti al destinatario dalle indicazioni dettagliate
(numeri di esecuzione) riportate nell’atto ricorsuale. Orbene, per costante
giurisprudenza e per dottrina (ad es. Wüthrich/Schoch,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. I
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 17 ad art. 72; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
I, Losanna 1999, n. 20 ad art. 72), l'atto esecutivo si rivela nullo (recte:
inopponibile) solo qualora l'escusso non abbia mai avuto conoscenza del
precetto esecutivo notificato in modo erroneo; se invece, nonostante il fatto
che non sia avvenuta una notifica conforme alla legge, il precetto è comunque
giunto all'escusso, l'atto esecutivo produce i suoi effetti dal momento in cui
egli ne ha avuto conoscenza (cfr. STF 30 ottobre 2003 [7B.228/2003], cons. 4.2; DTF 128 III 104, cons. 2, 120 III 116, cons. 3b, cons. 2; 110
III 11, cons. 2; CEF 14 gennaio 2004 [15.03.200], RtiD II-2004 725 s. n. 77c; Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 33-35 ad art. 64). Nel caso concreto, non è dato di sapere la data esatta in cui il
patrocinatore ha ricevuto gli atti per conto del cliente, ma si può ritenere che ciò sia avvenuto al più tardi alla
data di stesura del ricorso,
ossia il 30 marzo 2007. In applicazione dei principi sopraesposti, la notifica
di tutti gli atti contestati è da considerare avvenuta a tale data. È
irrilevante il fatto che si sia trattato di copie degli atti originali, dal
momento che il ricorrente non contesta la loro conformità a questi ultimi.
6.
Il
patrocinatore del ricorrente afferma tuttavia di aver preso conoscenza degli
atti esecutivi nell’esclusivo intento di motivare il ricorso e non in qualità
di “rappresentante esecutivo” che dice di non essere; egli fonda la sua
argomentazione su due sentenze del Tribunale federale (ricorso ad 4.2 e 9).
6.1
Nella
DTF 69 III 82 e segg., l’autorità di vigilanza federale ha confermato
l’inefficacia della notifica in Svizzera di un precetto esecutivo al
patrocinatore della società escussa con sede all’estero, in un caso in cui il
patrocinatore si era rifiutato di prendere l’atto in consegna. L’escutente non
ha infatti alcun diritto a che l’escusso si designi un rappresentante in
Svizzera. D’altronde, il mandatario, anche se gli è stata conferita una procura
generale che potrebbe legittimarlo a ricevere atti esecutivi per conto del
cliente, è libero di farne uso o no.
Questa
giurisprudenza è stata confermata in DTF 94 III 42, cons. 4, in cui il
Tribunale federale ha ritenuto che l’avvocato designato da una società escussa
con sede in Italia, per contestare la notifica di un precetto esecutiva
avvenuta in via postale, non deve essere senz’altro considerato quale
procuratore ai sensi dell’art. 66 cpv. 1 LEF.
6.2
La
fattispecie in esame presenta due differenze principali rispetto a quelle sopra
menzionate.
a) Anzitutto,
nei casi sottoposti al Tribunale federale l’escusso era domiciliato all’estero,
mentre il ricorrente, al momento della comunicazione degli atti esecutivi al
suo patrocinatore, era – secondo le sue stesse allegazioni – domiciliato in
Svizzera. Tale differenza ha rilevanza per la questione in esame: allorché la
notificazione di un atto giudiziario o esecutivo a un debitore domiciliato
all’estero che non rispetta le forme previste da trattati internazionali
ratificati dallo Stato in cui egli ha il domicilio viola la sovranità di quello
Stato ed è pertanto assolutamente nulla (Jaques,
Appunti sulla notifica di atti giudiziari all’estero e dall’estero in materia
civile e commerciale, RtiD I-2006, p. 834 ad 9), la notifica ad una persona
domiciliata in Svizzera non è né nulla né annullabile se essa ne ha avuta effettiva
conoscenza, quand’anche in modo irrituale (supra ad 5). Il luogo di domicilio
(all’estero o in Svizzera) dell’escusso è anche determinante per quanto
concerne la questione dell’opponibilità a quest’ultimo di quanto venuto a
conoscenza del suo rappresentante. Nella prima ipotesi, è in linea di principio
escluso ammettere a carico del debitore un obbligo di designarsi un
rappresentante in Svizzera, pena l’elusione dei trattati internazionali in
materia di notificazione e quindi una violazione della sovranità dello Stato
estero in cui l’escusso è domiciliato (la questione è invero discussa, cfr. Donzallaz, La notification en droit
interne suisse, Berna 2002, n. 710). Questo problema non si
pone invece negli stessi termini nelle relazioni interne, in cui non viene leso
nessun interesse pubblico. Se è vero che il debitore può in linea di massima
esigere una notifica nelle proprie mani (riservate le ipotesi particolari degli
art. 64 a 66 LEF), egli deve, quando ha – come nella fattispecie – conoscenza
di procedimenti diretti contro di lui, informarsi presso l’ufficio di
esecuzione competente (cfr. Donzallaz,
op. cit., n. 1205 e 1213 ss.; DTF 114 III 119, cons. 2; Gilliéron, op. cit., n. 36 ad art. 276).
Se lo fa tramite un suo rappresentante, che come nel caso di specie agisce a
nome dell’escusso, si può in buona fede opporre a quest’ultimo la notifica
avvenuta nelle mani del procuratore.
b) D’altra
parte, contrariamente a quanto verificatosi nella causa di cui alla DTF 69 III
82.
e segg., non è l’Ufficio ad aver tentato di notificare gli atti al
rappresentante dell’escusso contro il suo volere, ma è l’escusso stesso,
tramite il suo patrocinatore, ad aver chiesto la comunicazione degli atti
esecutivi, peraltro senza specificare limitazioni all’ampio potere di
rappresentanza conferito al suo avvocato (cfr. procura del 14 marzo 2007
allegata allo scritto 20 marzo 2007 dell’avv. PA 2) né indicare gli estremi del
suo domicilio attuale o altro luogo di notifica.
c) In
queste condizioni, il principio di buona fede che regge le relazioni tra
privati ed autorità (art. 5 cpv. 3 Cost.) vieta sia al ricorrente sia al suo
patrocinatore – tanto più nella sua funzione di ausiliario di giustizia – di
pretendere di poter accedere agli atti esecutivi al solo fine di contestarne la
notifica senza nel contempo ammettere le conseguenze giuridiche connesse al
fatto che ne hanno preso conoscenza, ovvero l’avvenuta notificazione al momento
della ricezione degli atti (fermo restando che non viene loro tolta la facoltà
di contestare che la notifica abbia avuto luogo già in un momento precedente).
Lo scopo dell’istituto della notificazione – la comunicazione effettiva
dell’atto in condizioni tali che il destinatario abbia la possibilità concreta
di far valere le proprie pretese – è infatti stato raggiunto al momento in cui
l’avv. PA 2 ha ricevuto gli atti esecutivi così come autorizzato dal cliente,
sicché l’invocazione d’irregolarità di natura formale – assenza di un mandato
per la ricezione degli atti esecutivi – si rivela manifestamente abusiva e non
merita protezione (art. 2 cpv. 2 CC).
6.3
A
titolo aggiuntivo, occorre poi osservare che il Tribunale federale, in una
recente decisione (STF 11 settembre 2006 [4P.143/2006], SJ 2007 I 87 ss.), ha
ritenuto che l’avvocato di un escusso domiciliato all’estero, che aveva
interposto opposizione per conto di quest’ultimo, non poteva, in occasione
dell’udienza preliminare indetta nella causa di accertamento del credito posto
in esecuzione, chiedere in buona fede al tribunale di accertare la nullità
della citazione notificata al suo studio legale malgrado l’escusso non vi avesse
eletto domicilio, ancorché tale sanzione fosse prevista dal diritto cantonale.
La motivazione di tale sentenza è perfettamente calzante al caso in esame: qualora
vi sia certezza che il destinatario ha ricevuto l’atto, una nuova intimazione
del medesimo non avrebbe nessuna utilità e provocherebbe solo spese e perdita
di tempo supplementari. L’autorità non può dare seguito a una richiesta del
genere, chiaramente abusiva in assenza di lesione dell’interesse pubblico o
degli interessi legittimi del destinatario, senza rendersi colpevole di
formalismo eccessivo. Nel caso concreto, con la trasmissione, il 22 marzo 2007,
degli atti esecutivi impugnati al suo patrocinatore, l’escusso è stato posto
nella stessa situazione che sarebbe stata sua se gli atti fossero stati
notificati a lui direttamente. È quindi abusiva la richiesta di una nuova
notifica, dal momento che non gli porterebbe niente in più (cfr. Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 34 ad art. 64, con rif.), ma al
contrario rischierebbe di compromettere gli interessi della procedente, visti i
frequenti cambiamenti di domicilio dell’escusso (che ancora il 1° aprile 2007
risulta essersi trasferito a __________ senza avvisarne la Camera). Né si verifica
alcuna lesione del suo diritto di essere sentito: egli ha avuto occasione
d’interporre opposizione sia ai sequestri che ai precetti esecutivi – sapere se
lo abbia fatto, rispettivamente se il ricorso può essere considerato quale
opposizione è questione che compete, in prima istanza, al giudice del
sequestro, rispettivamente all’Ufficio – e di formulare ricorsi (art. 17 LEF).
7.
Ciò
posto, vanno respinte sia la domanda tendente alla constatazione della nullità
dei sequestri e dei precetti esecutivi sia quella tendente ad una loro nuova
notificazione. Tali atti devono pertanto rimanere iscritti nei registri
dell’Ufficio così come le relative annotazioni sul foglio del registro
fondiario relativo al mappale n° __________ RFD di __________. Poiché i cinque
primi sequestri e i relativi precetti esecutivi non risultano essere stati
notificati prima del 30 marzo 2007 (cfr. supra cons. 5), gli avvisi e i verbali
di pignoramento impugnati, in quanto recano una data anteriore, sono per contro
da annullare.
Resta
pertanto estraneo a questo ricorso il tema delle eventuali opposizioni ai
precetti esecutivi.
8.
Il
ricorso va pertanto parzialmente accolto.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
9.
In merito
alla richiesta delle parti di essere poste al beneficio dell’assistenza
giudiziaria, si osserva che – nella presente procedura ricorsuale –
l'assistenza giudiziaria può essere concessa solo nella forma del gratuito patrocinio,
visto il principio della gratuità della stessa procedura.
Risulta dalla
legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria (Lag, RL
3.1.1
) che l’assistenza giudiziaria è concessa alle condizioni cumulative
seguenti:
– il
richiedente è una persona fisica indigente (art. 3);
– la
procedura per la persona richiedente presenta probabilità di esito favorevole e
una persona ragionevole e di condizioni agiate non rinuncerebbe alla procedura
a causa delle spese che questa comporta (art. 14 cpv. 1 a contrario);
– per
il gratuito patrocinio vi è necessità oggettiva di patrocinio (art. 14 cpv. 2 a
contrario), ossia:
– la
persona richiedente non è in grado di procedere con atti propri, o
– la
designazione di un patrocinatore è necessaria alla corretta tutela dei suoi
interessi, oppure
– la
causa presenta difficoltà particolari.
9.1
Giusta l’art. 3 cpv. 2 Lag è ritenuta indigente la persona fisica
che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di
procedura o alle spese di patrocinio, ossia che non è in grado di affrontare i
costi della procedura senza dovere utilizzare i mezzi propri (reddito e
sostanza) necessari per soddisfare il suo minimo vitale e quello della sua
famiglia (DTF 128 I 232, cons. 2.5.1, con rif.; DTF 127 I 205, cons. 3b; CRP 20
febbraio 2004 [60.03.409], RtiD I-2004, 33, cons. 2.2). Decisivo è infatti
l’interesse del richiedente di potersi difendere in giudizio senza dover
limitare eccessivamente le sue esigenze di vita e senza indebitarsi ulteriormente
(DTF 127 I 202; DTF 124 I 1). Per stabilire il fabbisogno del richiedente non
occorre applicare schematicamente i criteri del diritto esecutivo, ma si deve
tenere conto di tutte le circostanze individuali del caso (DTF 124 I 2 s.,
cons. 2a; 120 Ia 179; Rep. 1997, 215; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Appendice 2002/2004, Lugano 2005, n. 9 ad art. 3 Lag; Bühler, Betreibungs- und
prozessrechtliches Existenzminimum, AJP 2002, 645 ad I). Spetta al richiedente
dimostrare la propria indigenza (DTF 125 V 164 s, cons. 4;
Corboz, Le droit constitutionnel
à l’assistance judiciaire, SJ 2003 III 76 ad 8/A). Nel
computo dei redditi del richiedente occorre anche considerare i redditi delle
persone che hanno obblighi di mantenimento nei suoi confronti, per esempio del coniuge
o dei genitori (CRP 20 febbraio 2004 [60.03.409], RtiD I-2004, 34, cons. 2.2,
con rif.).
9.2
Nel
caso di specie, dai documenti prodotti da RI 1 il 12 luglio 2007, si evince che
egli percepisce un salario netto di fr. 4'027,95, mentre sua moglie non ha
redditi. In difetto di dati più precisi, il loro minimo d’esistenza di base
comune può essere determinato in fr. 1'550.-- (cfr. Tabella per il calcolo del
minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, del 1° gennaio 2001
[Foglio ufficiale cantonale n° 2001/2, p. 74 ss], ad I), al quale si aggiungono
le spese di locazione di fr. 750.--, i premi LAMal (computati per fr. 321,70 +
fr. 286,20, ancorché non ne sia stato dimostrato l’effettivo pagamento e senza
pronunciarsi, visto l’esito della decisione, sulla loro limitazione alla parte
obbligatoria dell’assicurazione, cfr. in proposito Bühler, op. cit., p. 651 ad b/aa) e
gli alimenti trattenuti a favore della figlia PI 1 (fr. 500.--, cfr. decreto 23
aprile 2007 del Pretore del Distretto di Riviera [DI.2007.17] prodotto il 16
luglio 2007 dalla resistente). La parte disponibile del reddito di RI 1 ammonta
pertanto a oltre fr. 600.--/mese, ciò che gli consente di pagare in 2-3 mesi i
presumibili onorari del proprio patrocinatore, il cui intervento si è limitato
ad un unico allegato processuale. L’istanza va pertanto respinta, senza
esaminare gli altri presupposti.
9.3
Dai
documenti prodotti da PI 1 (1991) il 16 luglio 2007 si evince che sua madre
percepisce un salario netto di fr. 3’950,85, una rendita vedovile di fr.
1'039.-- e gli alimenti versati dal padre (fr. 500.--). I redditi dell’economia
domestica ammontano quindi complessivamente a fr. 5'489,85. Sul fronte del
fabbisogno minimo, anche volendo ammettere totalmente le spese che la
resistente ha documentato, pari a fr. 3'438,30 (fr. 1'284,50 +
686,30+376,50+1'091) – senza esame più approfondito della giustificazione, ad
esempio, dei premi di due assicurazioni di previdenza professionale vincolata (terzo
pilastro), di un’assicurazione sulla vita o di assicurazioni malati
complementari – e, a difetto di dati accertati, aggiungervi per la
determinazione dei costi di vitto, vestiario, telefono, ecc. l’importo del
minimo d’esistenza di base risultante dalla Tabella LEF citata sopra, pari a
fr. 1'250.--, oltre al supplemento per figli (fr. 500.--), la parte disponibile
del reddito di PI 1 e RA 1 ammonta a circa fr. 300.--/mese, ciò che consente
loro di pagare in 4-5 mesi gli onorari del proprio patrocinatore, il cui
intervento si è limitato ad un unico allegato processuale. In queste
condizioni, non occorre determinare se il saldo dei conti postali e l’eventuale
valore residuo del fondo n° __________ RFD di __________ (che appare però
sovripotecato) possono o no essere considerati quale “riserva
di soccorso” non computabile ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. Cocchi/Trezzini, Appendice 2002/2004,
Lugano 2005, n. 6 ad art. 3 Lag, con rif.). L’istanza va infatti
comunque respinta.
Richiamati gli art. 17, 20a, 22, 34, 64, 66 LEF; 3
Lag; 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso 30 marzo 2007 di RI 1, __________, è parzialmente accolto.
1.1
Di
conseguenza sono annullati gli avvisi e i verbali di pignoramento emessi nelle
esecuzioni n° __________, __________, __________, __________ e __________ dell’CO
1.
2.
Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Le
domande tendenti alla concessione dell’assistenza giudiziaria formulate da RI 1
e da PI 1 sono respinte.
4.
Intimazione
a: – avv. PA 2, __________;
–
avv. PA 1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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