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Decisione

15.2007.44

Notifica in via edittale di atti esecutivi (decreti e verbali di sequestro, precetto esecutivi) destinati a un debitore (alllora) domiciliato all'estero. Successiva consultazione degli atti presso l'u

9 agosto 2007Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 16 novembre 2005, il giudice di pace del circolo di __________ ha

decretato nei confronti di RI 1, indicato come residente in Brasile, il

sequestro del mappale n° __________ RFD di __________ a garanzia di un credito

per alimenti di fr. 600.-- fatto valere dalla figlia PI 1. Il sequestro,

registrato con il n° __________, è stato iscritto a registro fondiario il 18

novembre 2005 e il 21 novembre l’CO 1 ha allestito il relativo verbale. Decreto

e verbale di sequestro sono poi stati pubblicati in via edittale sul Foglio

ufficiale cantonale (FUC) del __________ e sul Foglio ufficiale svizzero di

commercio (FUSC) del __________.

Tali

pubblicazioni indicano però il numero (n° __________) relativo al precetto

esecutivo emesso il 6 dicembre 2005 a convalida del sequestro, sul quale

figura, alla voce “notifica”, la data del 20 gennaio 2006 e l’indicazione

“mediante pubblicazione sul FUSC e FUCT”.

L’avviso

di pignoramento n° __________, che non risulta essere stato notificato

all’escusso, è stato emesso il 6 febbraio 2006 e il verbale di pignoramento

reca la stessa data.

B. Il

19 dicembre 2005, il giudice di pace del circolo di __________ ha decretato un

ulteriore sequestro del mappale già citato a garanzia di un credito per

alimenti di fr. 300.-- fatto valere dalla figlia PI 1. Il sequestro, registrato

con il n° __________, è stato iscritto a registro fondiario il 21 dicembre 2005

e lo stesso giorno l’CO 1 ha allestito il relativo verbale. Decreto e verbale

di sequestro sono poi stati notificati in via edittale con le stesse

pubblicazioni citate sopra.

Anche il

tal caso, le pubblicazioni indicano il numero (n° __________) del precetto

esecutivo (emesso il 3 gennaio 2006) a convalida del sequestro, sul quale

figura, alla voce “notifica”, la data del 20 gennaio 2006 e l’indicazione

“mediante pubblicazione sul FUSC e FUCT”.

L’avviso

di pignoramento n° __________, che non risulta essere stato notificato

all’escusso, è stato emesso il 6 febbraio 2006 e il verbale di pignoramento

reca la stessa data.

C. Il

23 gennaio 2006, il giudice di pace del circolo di __________ ha decretato un

terzo sequestro del mappale già citato a garanzia di un credito per alimenti di

fr. 300.-- fatto valere dalla figlia del ricorrente. Il sequestro, registrato

con il n° __________, è stato iscritto a registro fondiario il 25 gennaio 2006

e il giorno successivo l’CO 1 ha allestito il relativo verbale.

Il

precetto esecutivo (n° __________) emesso il 17 febbraio 2006 a convalida del

sequestro è stato pubblicato in via edittale sul FUC del __________ e sul FUSC

del __________. Le pubblicazioni fanno riferimento al decreto di sequestro 23

gennaio 2006 e menzionano il suo numero (__________).

L’avviso

di pignoramento n° __________, che non risulta essere stato notificato

all’escusso, è stato emesso il 24 aprile 2006; al verbale di pignoramento è

allegato il verbale del 6 febbraio 2006.

D. Il 6

maggio 2006, il giudice di pace del circolo di __________ ha decretato un quarto

sequestro del mappale già citato a garanzia di un credito per alimenti di fr.

1’200.-- fatto valere dalla figlia del ricorrente. Il sequestro, registrato con

il n° __________, è stato iscritto a registro fondiario l’8 maggio 2006 e lo

stesso giorno l’CO 1 ha allestito il relativo verbale. Dall’incarto si evince

che l’Ufficio ha notificato detto verbale all’escusso in via postale (non si sa

però a quale indirizzo) e ha tentato, tramite polizia, d’intimarlo alla madre

del ricorrente, tuttavia senza successo, siccome la stessa ha dichiarato che il

figlio non risiedeva più presso di lei ed era partito per il Brasile con la

moglie.

Il

precetto esecutivo (n° __________) emesso il 17 maggio 2006 a convalida del

sequestro è stato pubblicato in via edittale sul FUC e sul FUSC del 21 luglio

2006. Le pubblicazioni fanno riferimento al decreto di sequestro 6 maggio 2006

e menzionano il suo numero (__________).

L’avviso

di pignoramento n° __________, che non risulta essere stato notificato

all’escusso, è stato emesso il 31 agosto 2006 e il verbale di pignoramento è stato

eseguito il 19 ottobre 2006.

E. L’8

ottobre 2006, il giudice di pace del circolo di __________ ha decretato nei

confronti di RI 1, indicato come domiciliato presso suo padre __________, un quinto

sequestro del mappale già citato a garanzia di un credito per alimenti di fr.

1’500.-- fatto valere da sua figlia. Il sequestro, registrato con il n° __________,

è stato iscritto a registro fondiario l’11 ottobre 2006. Il verbale di

sequestro non figura agli atti.

Il

precetto esecutivo (n° __________) emesso il 24 ottobre 2006 a convalida del

sequestro è stato notificato il 26 ottobre nelle mani del padre dell’escusso, __________.

Pure l’avviso

di pignoramento n° __________ del 16 novembre 2006 è stato comunicato al padre

dell’escusso e il verbale di pignoramento è stato eseguito il 19 ottobre 2006.

Il verbale di pignoramento porta la data del 24 maggio 2006.

F. Il 9

marzo 2007, il giudice di pace del circolo di __________ ha decretato nei

confronti di RI 1, indicato come domiciliato presso suo padre __________, un

sesto sequestro del mappale già citato a garanzia di un credito per alimenti di

fr. 1’500.-- fatto valere da sua figlia. Il sequestro, registrato con il n° __________,

è stato iscritto a registro fondiario il 12 marzo 2007 e lo stesso giorno l’CO

1 ha allestito il relativo verbale e l’ha notificato al domicilio del padre

dell’escusso.

Il 20

marzo 2007, l’avv. __________ ha chiesto all’Ufficio la trasmissione di copia

di tutti gli atti e documenti concernenti i sequestri e le esecuzioni promossi

da PI 1 contro RI 1, producendo una procura firmata da quest’ultimo il 14 marzo

2007.

Il 23

marzo 2007, RI 1 ha interposto opposizione contro il decreto di sequestro del 9

marzo.

Il

precetto esecutivo (n° __________) emesso a convalida del sequestro è stato

notificato nelle mani di RI 1 __________ il 29 marzo 2007. Il 2 aprile 2007,

l’Ufficio ha confermato al patrocinatore dell’escusso di aver preso in

considerazione l’opposizione interposta all’esecuzione n° __________.

All’udienza

indetta dal giudice di pace del circolo di __________ il 17 aprile 2007 per la

discussione dell’opposizione al sequestro, la procedente ne ha chiesto

l’annullamento.

G. Il

30 marzo 2007, RI 1 ha chiesto a questa Camera di accertare la nullità di tutti

gli atti esecutivi emessi a favore di PI 1, subordinatamente di ordinare

all’Ufficio di notificare tutti questi atti a norma di legge. Il ricorrente chiede

inoltre che, in ogni caso, le esecuzioni e i sequestri vengano stralciati dai

registri dell’Ufficio e dal foglio del registro fondiario relativo alla part.

n° __________ RFD __________. RI 1 critica la fondatezza dei crediti posti in

esecuzione e l’irritualità delle notifiche, affermando di essere stato

domiciliato a __________ nel 2005, di essersi poi trasferito in Brasile e di

essere tornato a stabilirsi nel Comune di __________ solo dal 1° febbraio 2007.

Ammette di aver soggiornato presso la madre durante un breve periodo nel 2006,

senza però mai maturare l’intenzione di stabilirsi a __________. Poiché il suo

domicilio brasiliano sarebbe stato noto all’Ufficio, le notifiche in via

edittale sarebbero nulle, così come le notifiche fatte nelle mani di suo padre.

H. Nelle

sue osservazioni, PI 1 rileva che dalle dichiarazioni 20 aprile e 12 giugno

2006 del segretario comunale e dalla presenza del ricorrente all’udienza 14

giugno 2006 della Pretura di __________ si evince incertezza sull’effettiva

dimora del ricorrente, che risulta aver mantenuto strette relazioni con i

genitori. La resistente sostiene che l’eventuale mancata comunicazione del

verbale di sequestro non comporta la nullità dell’atto. D’altronde, il

pignoramento del fondo in questione – una vecchia stalla – non avrebbe

necessitato l’audizione dell’escusso, i cui diritti non sarebbero pertanto

stati compromessi dalla mancata comunicazione degli avvisi di pignoramento. Per

quanto riguarda le notifiche in via edittale, la resistente contesta la

tempestività del ricorso, affermando che il ricorrente sapeva da tempo che il

fondo part. n° __________ RFD __________ potesse diventare oggetto di sequestro

e di pignoramento, dal momento che egli tentò, a fine 2005, di sottrarre tale

bene alla figlia disponendo una donazione in favore del padre. Vista l’ambiguità

relativa al domicilio dell’escusso, l’autorità era legittimata ad interpretarla

come un tentativo di sottrarsi alla notificazione di atti che giustificava la

forma edittale ai sensi dell’art. 66 cpv. 4 n. 2 LEF.

I. Nelle

sue osservazioni 24 aprile 2007, l’Ufficio si è rimesso al giudizio della

Camera.

Considerandi

in diritto:

1.

A

prescindere dal fatto che appare quasi escluso che il ricorrente non abbia

saputo dell’esistenza almeno del primo sequestro già alla fine del 2005 o

all’inizio del 2006, siccome la donazione del fondo part. n° __________ RFD __________

da lui fatta in favore di suo padre non ha potuto essere iscritta a registro

fondiario proprio a causa dell’annotazione di quel sequestro (cfr. plico doc.

10.

e scritto 21/12/2005 dell’avv. __________ all’CO 1 nell’inc. n° __________),

occorre comunque osservare come possibili vizi di comunicazione dei decreti e

verbali di sequestro, che per legge non devono essere notificati (art. 64 LEF)

bensì solo comunicati (art. 34 LEF), non pregiudicano la validità degli atti

stessi. Una ritardata comunicazione ha solo quale conseguenza la posticipazione

dell'inizio del termine di opposizione al sequestro di cui all'art. 278

LEF, questione che rientra nella competenza del giudice del sequestro (CEF 11

luglio 2006 [15.06.63], cons. 1.1; Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über

Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a ed., Zurigo

1997/1999, n. 6 ad art. 276; Stoffel/Chabloz,

Commentaire romand de la LP, Basilea/ Ginevra/Monaco

2005, n. 18 ad art. 276). Il ricorso va quindi respinto

laddove tende all’annullamento dei sequestri e al loro stralcio dai registri

dell’Ufficio e dal registro fondiario.

2.

Il

sesto decreto di sequestro è stato intimato al ricorrente il 12 marzo 2007, che

l’ha ricevuto al più tardi il 14 marzo, giorno in cui ha allestito la procura a

favore del proprio patrocinatore (supra ad F). Il ricorso, interposto solo il

30.

marzo 2007, è quindi tardivo (cfr. art. 17 cpv. 2 LEF). La censura

ricorsuale fondata sull’asserita violazione dell’art. 64 LEF sarebbe comunque

dovuta essere respinta: i decreti e i verbali di sequestro devono infatti

essere solo comunicati e non notificati (cfr. supra ad cons. 1) e in ogni caso

un’eventuale irregolarità non costituisce motivo di nullità qualora, come nella

fattispecie, il destinatario ha effettivamente avuto conoscenza dell’atto

esecutivo.

Il

ricorrente non contesta la validità del precetto esecutivo n° __________ emesso

a convalida del sesto sequestro. Esso risulta del resto essere stato

validamente notificato nelle mani del ricorrente il 29 marzo 2007.

3.

I

primi quattro decreti di sequestro, i relativi verbali e precetti esecutivi

nonché gli avvisi e verbali di pignoramento (supra da A-D) – tranne il quarto

verbale – indicano come domicilio del debitore l’indirizzo “__________/BR”. Non

vi sono peraltro agli atti documenti che dimostrino che l’escusso avrebbe

designato un luogo di notifica in Svizzera. In queste condizioni, l’Ufficio

avrebbe dovuto notificare gli atti all’indirizzo brasiliano del debitore (anche

se si può avere qualche dubbio sulla validità di tale recapito, siccome RI 1 ne

ha indicato un altro nel suo scritto 18 dicembre 2005 alla Pretura del

Distretto di __________ [doc. 9], indicazione che la procedente avrebbe dovuto

comunicare all’Ufficio [cfr. DTF 119 III 60, cons. 2a; Jeanneret/ Lembo, Commentaire romand

de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 20 ad art. 66,

con rif.]). Le notifiche edittali sono quindi da annullare, non ricorrendo nessuna

delle ipotesi dell’art. 66 cpv. 4 LEF, visto che il domicilio del debitore non

era sconosciuto, che non si può dire che si sia sottratto alla notifica (art.

66.

cpv. 4 n. 2 LEF) – non risulta che l’Ufficio abbia provato a intimare gli

atti all’indirizzo brasiliano (e nemmeno al precedente domicilio dell’escusso

in Svizzera) – e neppure che una notifica in via rogatoriale sia stata

impossibile in un termine ragionevole: l’Ufficio federale di giustizia indica

infatti in 9 mesi il tempo necessario per una notifica in Brasile [www.rhf.admin.ch/rhf/ fr/home/ rhf/index/laenderindex/brazil.html],

lasso di tempo ammissibile secondo al giurisprudenza

del Tribunale federale (DTF 129 III 558-559, cons. 4). Il ricorrente ha

tempestivamente contestato le pubblicazioni, di cui ha avuto conoscenza –

secondo gli atti dell’incarto – al più presto il 23 marzo 2007, ovvero quando

il suo patrocinatore ha ricevuto dall’Ufficio gli atti richiesti il 20 marzo.

Non si può, come sostenuto dalla procedente, far risalire la conoscenza delle

pubblicazioni alla data del rilascio della procura all’avv. PA 2 (ovvero al 14

marzo 2007) perché a quella data egli aveva conoscenza solo dell’ultimo

sequestro (cfr. cons. 2). Né può essere seguita la resistente, laddove afferma

che l’escusso sarebbe già stato “avvertito” dell’esistenza delle procedure

esecutive tramite le osservazioni (doc. 7, ad 5) che la procedente formulò il

19.

gennaio 2006 nella procedura di sospensione di contributi alimentari

promossa il 18 dicembre 2005 da RI 1 (cfr. doc. 9), osservazioni che furono poi

ribadite all’udienza del 14 giugno 2006 (doc. 6) in presenza del debitore. Tali

osservazioni fanno infatti riferimento ad un sequestro e ad una sola domanda di

esecuzione. Esse, semmai, potevano attirare l’attenzione di RI 1

sull’esecuzione a convalida del primo sequestro, di cui era verosimilmente già

a conoscenza (cfr. supra ad cons. 1), ma non sulle successive procedure. In

ogni caso, anche per quel primo procedimento gli indizi forniti dalla

resistente non permettono di concludere che il ricorso sia tardivo. Le severe

esigenze poste agli art. 64 e segg. LEF per la notifica dei precetti esecutivi,

che mirano a compensare l’assenza di controllo del credito posto in esecuzione

al momento dell’emissione del precetto esecutivo, non possono essere ridotte,

ammettendo a carico dell’escusso un obbligo di diligenza troppo esteso per

quanto concerne la contestazione di notifiche edittali di cui non è provato che

abbia avuto diretta conoscenza. In particolare, in casi come quello in esame,

in cui l’escusso non è – o meglio non era a quel momento – assistito da

avvocato, non si può esigere che deduca dalla menzione, in udienza, di un

allegato di osservazioni che non risulta essergli stato notificato in

precedenza, l’esistenza di procedure esecutive sulle quali non è stata spesa

una parola nel verbale d’udienza. A fronte della malafede rimproverata al

ricorrente occorre del resto rilevare come la parte procedente abbia accettato

che gli atti venissero pubblicati in via edittale, omettendo di segnalare

all’Ufficio sia l’indirizzo in Brasile indicato sull’istanza 18 dicembre 2005

del ricorrente (doc. 9) sia la presenza di quest’ultimo in Svizzera, che la

resistente fa risalire già all’inizio di marzo 2006 (cfr. doc. 8).

4.

Il

quinto decreto di sequestro e i successivi atti esecutivi correlati (supra ad

E) recano quale domicilio dell’escusso quello brasiliano indicato sui

precedenti atti e quale indirizzo di notifica quello del padre dell’escusso.

Anche in questi casi, però, non risulta che l’escusso abbia conferito procura

al padre giusta l’art. 66 cpv. 1 LEF. Non vengono d’altronde in soccorso della

procedente le due dichiarazioni del segretario comunale del 20 aprile e del 12

giugno 2006 prodotte quali doc. 4 e 5: se una notifica era sì possibile

direttamente nelle mani di RI 1 a prescindere dal suo domicilio brasiliano (DTF

111.

III 5; Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 10 ad art. 64), una notifica

sostitutiva nelle mani di suo padre, come avvenuta nel caso concreto, avrebbe

richiesto per la sua validità che padre e figlio vivessero nella medesima

economia domestica o che il primo fosse l’impiegato del secondo ai sensi

dell’art. 64 cpv. 1 LEF, circostanze che dette dichiarazioni non dimostrano.

Non è infine provato che RI 1 abbia avuto conoscenza degli atti esecutivi

emessi contro di lui durante il o i suoi soggiorni in Svizzera. Per quanto

concerne gli argomenti che la resistente fonda sulle sue osservazioni 19

gennaio 2006 (doc. 7), si può rinviare a quanto esposto al considerando

precedente.

5.

Dall’incarto

si evince che il patrocinatore del ricorrente ha chiesto all’Ufficio, il 20

marzo 2007, “la trasmissione di copia di tutti gli atti e documenti concernenti

i sequestri e le esecuzioni promosse dalla signora PI 1 nei confronti del [suo]

assistito”. Tali atti gli sono stati trasmessi il 22 marzo 2007 e si può

dedurre che essi sono pervenuti al destinatario dalle indicazioni dettagliate

(numeri di esecuzione) riportate nell’atto ricorsuale. Orbene, per costante

giurisprudenza e per dottrina (ad es. Wüthrich/Schoch,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. I

Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 17 ad art. 72; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

I, Losanna 1999, n. 20 ad art. 72), l'atto esecutivo si rivela nullo (recte:

inopponibile) solo qualora l'escusso non abbia mai avuto conoscenza del

precetto esecutivo notificato in modo erroneo; se invece, nonostante il fatto

che non sia avvenuta una notifica conforme alla legge, il precetto è comunque

giunto all'escusso, l'atto esecutivo produce i suoi effetti dal momento in cui

egli ne ha avuto conoscenza (cfr. STF 30 ottobre 2003 [7B.228/2003], cons. 4.2; DTF 128 III 104, cons. 2, 120 III 116, cons. 3b, cons. 2; 110

III 11, cons. 2; CEF 14 gennaio 2004 [15.03.200], RtiD II-2004 725 s. n. 77c; Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 33-35 ad art. 64). Nel caso concreto, non è dato di sapere la data esatta in cui il

patrocinatore ha ricevuto gli atti per conto del cliente, ma si può ritenere che ciò sia avvenuto al più tardi alla

data di stesura del ricorso,

ossia il 30 marzo 2007. In applicazione dei principi sopraesposti, la notifica

di tutti gli atti contestati è da considerare avvenuta a tale data. È

irrilevante il fatto che si sia trattato di copie degli atti originali, dal

momento che il ricorrente non contesta la loro conformità a questi ultimi.

6.

Il

patrocinatore del ricorrente afferma tuttavia di aver preso conoscenza degli

atti esecutivi nell’esclusivo intento di motivare il ricorso e non in qualità

di “rappresentante esecutivo” che dice di non essere; egli fonda la sua

argomentazione su due sentenze del Tribunale federale (ricorso ad 4.2 e 9).

6.1

Nella

DTF 69 III 82 e segg., l’autorità di vigilanza federale ha confermato

l’inefficacia della notifica in Svizzera di un precetto esecutivo al

patrocinatore della società escussa con sede all’estero, in un caso in cui il

patrocinatore si era rifiutato di prendere l’atto in consegna. L’escutente non

ha infatti alcun diritto a che l’escusso si designi un rappresentante in

Svizzera. D’altronde, il mandatario, anche se gli è stata conferita una procura

generale che potrebbe legittimarlo a ricevere atti esecutivi per conto del

cliente, è libero di farne uso o no.

Questa

giurisprudenza è stata confermata in DTF 94 III 42, cons. 4, in cui il

Tribunale federale ha ritenuto che l’avvocato designato da una società escussa

con sede in Italia, per contestare la notifica di un precetto esecutiva

avvenuta in via postale, non deve essere senz’altro considerato quale

procuratore ai sensi dell’art. 66 cpv. 1 LEF.

6.2

La

fattispecie in esame presenta due differenze principali rispetto a quelle sopra

menzionate.

a) Anzitutto,

nei casi sottoposti al Tribunale federale l’escusso era domiciliato all’estero,

mentre il ricorrente, al momento della comunicazione degli atti esecutivi al

suo patrocinatore, era – secondo le sue stesse allegazioni – domiciliato in

Svizzera. Tale differenza ha rilevanza per la questione in esame: allorché la

notificazione di un atto giudiziario o esecutivo a un debitore domiciliato

all’estero che non rispetta le forme previste da trattati internazionali

ratificati dallo Stato in cui egli ha il domicilio viola la sovranità di quello

Stato ed è pertanto assolutamente nulla (Jaques,

Appunti sulla notifica di atti giudiziari all’estero e dall’estero in materia

civile e commerciale, RtiD I-2006, p. 834 ad 9), la notifica ad una persona

domiciliata in Svizzera non è né nulla né annullabile se essa ne ha avuta effettiva

conoscenza, quand’anche in modo irrituale (supra ad 5). Il luogo di domicilio

(all’estero o in Svizzera) dell’escusso è anche determinante per quanto

concerne la questione dell’opponibilità a quest’ultimo di quanto venuto a

conoscenza del suo rappresentante. Nella prima ipotesi, è in linea di principio

escluso ammettere a carico del debitore un obbligo di designarsi un

rappresentante in Svizzera, pena l’elusione dei trattati internazionali in

materia di notificazione e quindi una violazione della sovranità dello Stato

estero in cui l’escusso è domiciliato (la questione è invero discussa, cfr. Donzallaz, La notification en droit

interne suisse, Berna 2002, n. 710). Questo problema non si

pone invece negli stessi termini nelle relazioni interne, in cui non viene leso

nessun interesse pubblico. Se è vero che il debitore può in linea di massima

esigere una notifica nelle proprie mani (riservate le ipotesi particolari degli

art. 64 a 66 LEF), egli deve, quando ha – come nella fattispecie – conoscenza

di procedimenti diretti contro di lui, informarsi presso l’ufficio di

esecuzione competente (cfr. Donzallaz,

op. cit., n. 1205 e 1213 ss.; DTF 114 III 119, cons. 2; Gilliéron, op. cit., n. 36 ad art. 276).

Se lo fa tramite un suo rappresentante, che come nel caso di specie agisce a

nome dell’escusso, si può in buona fede opporre a quest’ultimo la notifica

avvenuta nelle mani del procuratore.

b) D’altra

parte, contrariamente a quanto verificatosi nella causa di cui alla DTF 69 III

82.

e segg., non è l’Ufficio ad aver tentato di notificare gli atti al

rappresentante dell’escusso contro il suo volere, ma è l’escusso stesso,

tramite il suo patrocinatore, ad aver chiesto la comunicazione degli atti

esecutivi, peraltro senza specificare limitazioni all’ampio potere di

rappresentanza conferito al suo avvocato (cfr. procura del 14 marzo 2007

allegata allo scritto 20 marzo 2007 dell’avv. PA 2) né indicare gli estremi del

suo domicilio attuale o altro luogo di notifica.

c) In

queste condizioni, il principio di buona fede che regge le relazioni tra

privati ed autorità (art. 5 cpv. 3 Cost.) vieta sia al ricorrente sia al suo

patrocinatore – tanto più nella sua funzione di ausiliario di giustizia – di

pretendere di poter accedere agli atti esecutivi al solo fine di contestarne la

notifica senza nel contempo ammettere le conseguenze giuridiche connesse al

fatto che ne hanno preso conoscenza, ovvero l’avvenuta notificazione al momento

della ricezione degli atti (fermo restando che non viene loro tolta la facoltà

di contestare che la notifica abbia avuto luogo già in un momento precedente).

Lo scopo dell’istituto della notificazione – la comunicazione effettiva

dell’atto in condizioni tali che il destinatario abbia la possibilità concreta

di far valere le proprie pretese – è infatti stato raggiunto al momento in cui

l’avv. PA 2 ha ricevuto gli atti esecutivi così come autorizzato dal cliente,

sicché l’invocazione d’irregolarità di natura formale – assenza di un mandato

per la ricezione degli atti esecutivi – si rivela manifestamente abusiva e non

merita protezione (art. 2 cpv. 2 CC).

6.3

A

titolo aggiuntivo, occorre poi osservare che il Tribunale federale, in una

recente decisione (STF 11 settembre 2006 [4P.143/2006], SJ 2007 I 87 ss.), ha

ritenuto che l’avvocato di un escusso domiciliato all’estero, che aveva

interposto opposizione per conto di quest’ultimo, non poteva, in occasione

dell’udienza preliminare indetta nella causa di accertamento del credito posto

in esecuzione, chiedere in buona fede al tribunale di accertare la nullità

della citazione notificata al suo studio legale malgrado l’escusso non vi avesse

eletto domicilio, ancorché tale sanzione fosse prevista dal diritto cantonale.

La motivazione di tale sentenza è perfettamente calzante al caso in esame: qualora

vi sia certezza che il destinatario ha ricevuto l’atto, una nuova intimazione

del medesimo non avrebbe nessuna utilità e provocherebbe solo spese e perdita

di tempo supplementari. L’autorità non può dare seguito a una richiesta del

genere, chiaramente abusiva in assenza di lesione dell’interesse pubblico o

degli interessi legittimi del destinatario, senza rendersi colpevole di

formalismo eccessivo. Nel caso concreto, con la trasmissione, il 22 marzo 2007,

degli atti esecutivi impugnati al suo patrocinatore, l’escusso è stato posto

nella stessa situazione che sarebbe stata sua se gli atti fossero stati

notificati a lui direttamente. È quindi abusiva la richiesta di una nuova

notifica, dal momento che non gli porterebbe niente in più (cfr. Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 34 ad art. 64, con rif.), ma al

contrario rischierebbe di compromettere gli interessi della procedente, visti i

frequenti cambiamenti di domicilio dell’escusso (che ancora il 1° aprile 2007

risulta essersi trasferito a __________ senza avvisarne la Camera). Né si verifica

alcuna lesione del suo diritto di essere sentito: egli ha avuto occasione

d’interporre opposizione sia ai sequestri che ai precetti esecutivi – sapere se

lo abbia fatto, rispettivamente se il ricorso può essere considerato quale

opposizione è questione che compete, in prima istanza, al giudice del

sequestro, rispettivamente all’Ufficio – e di formulare ricorsi (art. 17 LEF).

7.

Ciò

posto, vanno respinte sia la domanda tendente alla constatazione della nullità

dei sequestri e dei precetti esecutivi sia quella tendente ad una loro nuova

notificazione. Tali atti devono pertanto rimanere iscritti nei registri

dell’Ufficio così come le relative annotazioni sul foglio del registro

fondiario relativo al mappale n° __________ RFD di __________. Poiché i cinque

primi sequestri e i relativi precetti esecutivi non risultano essere stati

notificati prima del 30 marzo 2007 (cfr. supra cons. 5), gli avvisi e i verbali

di pignoramento impugnati, in quanto recano una data anteriore, sono per contro

da annullare.

Resta

pertanto estraneo a questo ricorso il tema delle eventuali opposizioni ai

precetti esecutivi.

8.

Il

ricorso va pertanto parzialmente accolto.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

9.

In merito

alla richiesta delle parti di essere poste al beneficio dell’assistenza

giudiziaria, si osserva che – nella presente procedura ricorsuale –

l'assistenza giudiziaria può essere concessa solo nella forma del gratuito patrocinio,

visto il principio della gratuità della stessa procedura.

Risulta dalla

legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria (Lag, RL

3.1.1

) che l’assistenza giudiziaria è concessa alle condizioni cumulative

seguenti:

– il

richiedente è una persona fisica indigente (art. 3);

– la

procedura per la persona richiedente presenta probabilità di esito favorevole e

una persona ragionevole e di condizioni agiate non rinuncerebbe alla procedura

a causa delle spese che questa comporta (art. 14 cpv. 1 a contrario);

– per

il gratuito patrocinio vi è necessità oggettiva di patrocinio (art. 14 cpv. 2 a

contrario), ossia:

– la

persona richiedente non è in grado di procedere con atti propri, o

– la

designazione di un patrocinatore è necessaria alla corretta tutela dei suoi

interessi, oppure

– la

causa presenta difficoltà particolari.

9.1

Giusta l’art. 3 cpv. 2 Lag è ritenuta indigente la persona fisica

che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di

procedura o alle spese di patrocinio, ossia che non è in grado di affrontare i

costi della procedura senza dovere utilizzare i mezzi propri (reddito e

sostanza) necessari per soddisfare il suo minimo vitale e quello della sua

famiglia (DTF 128 I 232, cons. 2.5.1, con rif.; DTF 127 I 205, cons. 3b; CRP 20

febbraio 2004 [60.03.409], RtiD I-2004, 33, cons. 2.2). Decisivo è infatti

l’interesse del richiedente di potersi difendere in giudizio senza dover

limitare eccessivamente le sue esigenze di vita e senza indebitarsi ulteriormente

(DTF 127 I 202; DTF 124 I 1). Per stabilire il fabbisogno del richiedente non

occorre applicare schematicamente i criteri del diritto esecutivo, ma si deve

tenere conto di tutte le circostanze individuali del caso (DTF 124 I 2 s.,

cons. 2a; 120 Ia 179; Rep. 1997, 215; Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, Appendice 2002/2004, Lugano 2005, n. 9 ad art. 3 Lag; Bühler, Betreibungs- und

prozessrechtliches Existenzminimum, AJP 2002, 645 ad I). Spetta al richiedente

dimostrare la propria indigenza (DTF 125 V 164 s, cons. 4;

Corboz, Le droit constitutionnel

à l’assistance judiciaire, SJ 2003 III 76 ad 8/A). Nel

computo dei redditi del richiedente occorre anche considerare i redditi delle

persone che hanno obblighi di mantenimento nei suoi confronti, per esempio del coniuge

o dei genitori (CRP 20 febbraio 2004 [60.03.409], RtiD I-2004, 34, cons. 2.2,

con rif.).

9.2

Nel

caso di specie, dai documenti prodotti da RI 1 il 12 luglio 2007, si evince che

egli percepisce un salario netto di fr. 4'027,95, mentre sua moglie non ha

redditi. In difetto di dati più precisi, il loro minimo d’esistenza di base

comune può essere determinato in fr. 1'550.-- (cfr. Tabella per il calcolo del

minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, del 1° gennaio 2001

[Foglio ufficiale cantonale n° 2001/2, p. 74 ss], ad I), al quale si aggiungono

le spese di locazione di fr. 750.--, i premi LAMal (computati per fr. 321,70 +

fr. 286,20, ancorché non ne sia stato dimostrato l’effettivo pagamento e senza

pronunciarsi, visto l’esito della decisione, sulla loro limitazione alla parte

obbligatoria dell’assicurazione, cfr. in proposito Bühler, op. cit., p. 651 ad b/aa) e

gli alimenti trattenuti a favore della figlia PI 1 (fr. 500.--, cfr. decreto 23

aprile 2007 del Pretore del Distretto di Riviera [DI.2007.17] prodotto il 16

luglio 2007 dalla resistente). La parte disponibile del reddito di RI 1 ammonta

pertanto a oltre fr. 600.--/mese, ciò che gli consente di pagare in 2-3 mesi i

presumibili onorari del proprio patrocinatore, il cui intervento si è limitato

ad un unico allegato processuale. L’istanza va pertanto respinta, senza

esaminare gli altri presupposti.

9.3

Dai

documenti prodotti da PI 1 (1991) il 16 luglio 2007 si evince che sua madre

percepisce un salario netto di fr. 3’950,85, una rendita vedovile di fr.

1'039.-- e gli alimenti versati dal padre (fr. 500.--). I redditi dell’economia

domestica ammontano quindi complessivamente a fr. 5'489,85. Sul fronte del

fabbisogno minimo, anche volendo ammettere totalmente le spese che la

resistente ha documentato, pari a fr. 3'438,30 (fr. 1'284,50 +

686,30+376,50+1'091) – senza esame più approfondito della giustificazione, ad

esempio, dei premi di due assicurazioni di previdenza professionale vincolata (terzo

pilastro), di un’assicurazione sulla vita o di assicurazioni malati

complementari – e, a difetto di dati accertati, aggiungervi per la

determinazione dei costi di vitto, vestiario, telefono, ecc. l’importo del

minimo d’esistenza di base risultante dalla Tabella LEF citata sopra, pari a

fr. 1'250.--, oltre al supplemento per figli (fr. 500.--), la parte disponibile

del reddito di PI 1 e RA 1 ammonta a circa fr. 300.--/mese, ciò che consente

loro di pagare in 4-5 mesi gli onorari del proprio patrocinatore, il cui

intervento si è limitato ad un unico allegato processuale. In queste

condizioni, non occorre determinare se il saldo dei conti postali e l’eventuale

valore residuo del fondo n° __________ RFD di __________ (che appare però

sovripotecato) possono o no essere considerati quale “riserva

di soccorso” non computabile ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. Cocchi/Trezzini, Appendice 2002/2004,

Lugano 2005, n. 6 ad art. 3 Lag, con rif.). L’istanza va infatti

comunque respinta.

Richiamati gli art. 17, 20a, 22, 34, 64, 66 LEF; 3

Lag; 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso 30 marzo 2007 di RI 1, __________, è parzialmente accolto.

1.1

Di

conseguenza sono annullati gli avvisi e i verbali di pignoramento emessi nelle

esecuzioni n° __________, __________, __________, __________ e __________ dell’CO

1.

2.

Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Le

domande tendenti alla concessione dell’assistenza giudiziaria formulate da RI 1

e da PI 1 sono respinte.

4.

Intimazione

a: – avv. PA 2, __________;

avv. PA 1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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