15.2007.46
Ricorso contro l'emissione della comminatoria di fallimento
7 settembre 2007Italiano3 min
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Numero d'incarto:
15.2007.46
Data decisione, Autorità:
07.09.2007, CEF
Titolo:
Ricorso contro l'emissione della comminatoria di fallimento
COMMINATORIA DI FALLIMENTO
art. 39 LEF
art. 40 LEF
art. 43 LEF
Incarto n.
15.2007.46
Lugano
7 settembre
2007
EC/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 21 aprile 2007 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 nell’esecuzione n. __________
promossa contro la ricorrente da
PI
1
rappr.
da: RA 1
in tema di comminatoria
di fallimento;
viste le osservazioni 3
maggio 2007 dell’CO 1;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
Fatti
A. Nell’ambito
dell’esecuzione n. __________, il 16 aprile 2007 l’CO 1 ha emesso, su richiesta
di PI 1, contro RI 1 la comminatoria di fallimento per un credito di fr. 1’883.--
oltre accessori.
L’atto esecutivo è
stato notificato alla debitrice il 17 aprile 2007.
B. Con tempestivo
ricorso 21 aprile 2007 RI 1 chiede di annullare la comminatoria di fallimento,
argomentando che il credito vantato dalla procedente nei suoi confronti sarebbe
inesistente.
C. Delle
osservazioni 3 maggio 2007 del’CO 1, postulanti la reiezione del gravame, si
dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
Contro la
notifica della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso all'autorità
di vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung
und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99, n. 3 ad art. 160;
Ottomann, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. II, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 6 ad
art. 160; Gilliéron, Commentaire
de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF), ad esempio quando:
– l'escusso
reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art.
39.
e 40 LEF);
– l'esecuzione è
riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
– è pendente
azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto
provvisorio dell'opposizione;
– la decisione
(sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutiva;
– l'escusso
sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio
d'esecuzione incompetente territorialmente (DTF
118.
III 6; 96 III 33 cons. 2).
2.
Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
3.
Argomentando che il credito della
procedente sarebbe inesistente, la debitrice allega unicamente una questione di
merito. Il ricorso deve quindi essere respinto per carenza di competenza materiale
dell’Autorità cantonale di vigilanza.
4.
Il ricorso 21
aprile 2007 di RI 1 è quindi respinto.
Non si prelevano
spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.
2.
OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi;
richiamati gli art. 17, 39, 40, 43 LEF; 61 cpv. 2 lett. a 62 cpv. 2
OTLEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 21 aprile 2007 di RI 1, __________, è respinto.
2. Non si
prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione:
- __________, __________,
per RI 1;
- __________, __________.
Comunicazione
all'CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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