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Decisione

15.2007.46

Ricorso contro l'emissione della comminatoria di fallimento

7 settembre 2007Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito

dell’esecuzione n. __________, il 16 aprile 2007 l’CO 1 ha emesso, su richiesta

di PI 1, contro RI 1 la comminatoria di fallimento per un credito di fr. 1’883.--

oltre accessori.

L’atto esecutivo è

stato notificato alla debitrice il 17 aprile 2007.

B. Con tempestivo

ricorso 21 aprile 2007 RI 1 chiede di annullare la comminatoria di fallimento,

argomentando che il credito vantato dalla procedente nei suoi confronti sarebbe

inesistente.

C. Delle

osservazioni 3 maggio 2007 del’CO 1, postulanti la reiezione del gravame, si

dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Contro la

notifica della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso all'autorità

di vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung

und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99, n. 3 ad art. 160;

Ottomann, Basler Kommentar zum

SchKG, vol. II, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 6 ad

art. 160; Gilliéron, Commentaire

de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF), ad esempio quando:

– l'escusso

reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art.

39.

e 40 LEF);

– l'esecuzione è

riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

– è pendente

azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto

provvisorio dell'opposizione;

– la decisione

(sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutiva;

– l'escusso

sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio

d'esecuzione incompetente territorialmente (DTF

118.

III 6; 96 III 33 cons. 2).

2.

Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.

3.

Argomentando che il credito della

procedente sarebbe inesistente, la debitrice allega unicamente una questione di

merito. Il ricorso deve quindi essere respinto per carenza di competenza materiale

dell’Autorità cantonale di vigilanza.

4.

Il ricorso 21

aprile 2007 di RI 1 è quindi respinto.

Non si prelevano

spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.

2.

OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi;

richiamati gli art. 17, 39, 40, 43 LEF; 61 cpv. 2 lett. a 62 cpv. 2

OTLEF

pronuncia: 1. Il

ricorso 21 aprile 2007 di RI 1, __________, è respinto.

2. Non si

prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Intimazione:

- __________, __________,

per RI 1;

- __________, __________.

Comunicazione

all'CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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