15.2007.48
Differimento della realizzazione. Decadenza della dilazione
3 ottobre 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
15.2007.48
Data decisione, Autorità:
03.10.2007, CEF
Titolo:
Differimento della realizzazione. Decadenza della dilazione
DIFFERIMENTO DELLA REALIZZAZIONE
art. 123 cpv. 1 LEF
art. 123 cpv. 5 LEF
art. 156 cpv. 1 LEF
Incarto n.
15.2007.48
Lugano
3 ottobre
2007
EC/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 7 maggio 2007 di
RI 1
rappr. dall’ RA 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro la
fissazione della vendita dei beni vincolati da diritto di ritenzione del
locatore del __________ 2007 nell’esecuzione n. __________ promossa contro la
ricorrente da
PI 1 composta di
__________, __________
__________, __________
__________, __________
__________, __________
tutti rappr. da: __________, __________
viste le osservazioni 31 maggio 2007 dell’CO 1;
richiamata l’ordinanza presidenziale 9 maggio 2007 di non
concessione dell’effetto sospensivo;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
Fatti
A. Il 24 marzo 2006 la CC 1 ha chiesto all’CO
1la formazione di un inventario degli oggetti vincolati al diritto di
ritenzione del locatore che si trovavano presso l’immobile in via __________,
locato a RI 1, per un credito di complessivi fr. 17'500.— corrispondenti alle
pigioni dal mese di settembre 2005 al 31 marzo 2006.
B. Il
27 marzo 2006 l’Ufficio ha inventariato presso i vani locati i seguenti beni:
-
una macchina per la __________,
-
un quadro elettrico per l’utilizzo di tale macchina,
-
due sollevatori per il trasporto di palette,
-
circa 240 palette in legno.
C. Con
ricorso 5 aprile 2006 RI 1 si è aggravata contro l’inventario degli oggetti
vincolati dal diritto di ritenzione del locatore, postulandone la nullità
limitatamente alla macchina per __________, al quadro elettrico per l’utilizzo
della stessa e ai due sollevatori, perché tali beni sarebbero impignorabili
conformemente all’art. 92 cpv. 1 cifra 3 LEF. Il ricorso di RI 1 è stato
respinto con pronunciato 4 agosto 2006 di questa Camera (inc. n. 15.2006.61)
perché le persone giuridiche e le società commerciali non beneficiano della
protezione legale degli art. 92 e 93 LEF, essendo le stesse soggette
all’esecuzione con tutto il loro patrimonio.
D. Con
PE in via di realizzazione di un pegno manuale n. __________ del 4/6 aprile
2006 a convalida dell’inventario la PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di
fr. 17'500.-- oltre accessori. L’opposizione interposta dall’escussa al
precetto esecutivo in occasione della notifica, è stata in seguito dalla stessa
ritirata.
E. Il
15 settembre 2006 la creditrice ha chiesto la vendita dei beni inventariati e
il 4 ottobre 2006 l’Ufficio ha comunicato all’escussa l’avvenuta richiesta di
vendita.
F. Con
provvedimento __________ 2006 l’Ufficio ha poi fissato per il __________ 2006
alle ore 10.30 la vendita dei beni inventariati (cfr. FUC n. __________),
atteso che l’escussa non ha effettuato il pagamento dell’importo richiesto.
G. Il
17 ottobre 2006 la debitrice ha chiesto all’Ufficio il differimento della
realizzazione (art. 123 LEF). Avendo RI 1 eseguito un primo versamento di fr. 5'000.--
il 24 ottobre 2006, con provvedimento di stessa data l’Ufficio ha differito la
vendita, stabilendo il pagamento di ulteriori 12 rate mensili di fr. 1250.--
cadauna entro il 30 di ogni mese, la prima volta per il 30 novembre 2006.
H. Il
16 aprile 2007 l’Ufficio ha richiamato all’escussa il pagamento entro cinque
giorni della rata scaduta il 30 marzo 2007. Non avendo l’escussa dato seguito a
quanto richiesto, con provvedimento __________ 2007 l’Ufficio ha fissato per il
__________ 2007 alle ore 14.00 la vendita dei beni inventariati (cfr. FUC n. __________).
I. Con
tempestivo ricorso 7 maggio 2007 RI 1 chiede di annullare la vendita dei beni
inventariati. L’escussa evidenzia di aver pagato il primo acconto e tutte le
successive rate fino al mese di febbraio 2007. Essa non avrebbe poi versato le
ulteriori rate perché confidava che ad inizio aprile il Pretore avrebbe deciso
sulla concessione a suo favore della moratoria concordataria richiesta 17
ottobre 2006.
L. Delle
osservazioni 31 maggio 2007 dell’CO 1, postulanti la reiezione del gravame, si
dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
Per l’art. 123 cpv. 1 LEF, applicabile anche nell’esecuzione in via
di realizzazione del pegno per il rinvio dell’art. 156 cpv. 1 LEF, se il
debitore rende verosimile di essere in grado di estinguere con pagamenti
rateali il suo debito e si impegna a versare congrui e regolari acconti
all’ufficio di esecuzione, l’ufficiale, dopo pagamento della prima rata, può
differire la realizzazione di dodici mesi al massimo.
2.
Indipendentemente
dalla causa del ritardo, se una rata non viene pagata puntualmente, la dilazione
concessa al debitore decade senza ulteriori formalità e l’Ufficio deve
procedere immediatamente alla realizzazione di quanto pignorato (art. 123 cpv. 5 LEF; Suter, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea,
Ginevra, Monaco 1998, n. 35 ad art. 123; Bettschart,
Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 21 ad art. 123; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. ed., Vol. I, Zurigo 1997, n. 25 ad
art. 123).
3.
Nel
caso di specie la ricorrente ammette di non aver pagato le
rate di marzo e di aprile 2007, fissate nel provvedimento del 24 ottobre 2006.
A
seguito del mancato pagamento di queste rate, la dilazione concessa per
l’estinzione del debito è divenuta caduca (cfr. art. 123 cpv. 5 LEF), per cui nulla
osta alla realizzazione di quanto inventariato. Non avendo la ricorrente
neppure ottenuto la moratoria concordataria richiesta al Pretore del Distretto
di __________, dal profilo del diritto esecutivo l’CO 1, procedendo alla
fissazione della nuova data per l’incanto, si è quindi correttamente
determinato.
4.
Il ricorso 7 maggio 2007 di RI 1, __________, è respinto.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17,
123 cpv. 1 e 5, 156 cpv. 1 LEF;
61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso 7 maggio 2007 di RI 1, __________, è respinto.
2. Non si prelevano tasse e non si assegnano indennità.
3. Intimazione
a:
-
__________ RA 1, __________;
-
__________, __________.
Comunicazione
all’CO 1, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro
la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla
notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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