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Decisione

15.2007.48

Differimento della realizzazione. Decadenza della dilazione

3 ottobre 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 24 marzo 2006 la CC 1 ha chiesto all’CO

1la formazione di un inventario degli oggetti vincolati al diritto di

ritenzione del locatore che si trovavano presso l’immobile in via __________,

locato a RI 1, per un credito di complessivi fr. 17'500.— corrispondenti alle

pigioni dal mese di settembre 2005 al 31 marzo 2006.

B. Il

27 marzo 2006 l’Ufficio ha inventariato presso i vani locati i seguenti beni:

-

una macchina per la __________,

-

un quadro elettrico per l’utilizzo di tale macchina,

-

due sollevatori per il trasporto di palette,

-

circa 240 palette in legno.

C. Con

ricorso 5 aprile 2006 RI 1 si è aggravata contro l’inventario degli oggetti

vincolati dal diritto di ritenzione del locatore, postulandone la nullità

limitatamente alla macchina per __________, al quadro elettrico per l’utilizzo

della stessa e ai due sollevatori, perché tali beni sarebbero impignorabili

conformemente all’art. 92 cpv. 1 cifra 3 LEF. Il ricorso di RI 1 è stato

respinto con pronunciato 4 agosto 2006 di questa Camera (inc. n. 15.2006.61)

perché le persone giuridiche e le società commerciali non beneficiano della

protezione legale degli art. 92 e 93 LEF, essendo le stesse soggette

all’esecuzione con tutto il loro patrimonio.

D. Con

PE in via di realizzazione di un pegno manuale n. __________ del 4/6 aprile

2006 a convalida dell’inventario la PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di

fr. 17'500.-- oltre accessori. L’opposizione interposta dall’escussa al

precetto esecutivo in occasione della notifica, è stata in seguito dalla stessa

ritirata.

E. Il

15 settembre 2006 la creditrice ha chiesto la vendita dei beni inventariati e

il 4 ottobre 2006 l’Ufficio ha comunicato all’escussa l’avvenuta richiesta di

vendita.

F. Con

provvedimento __________ 2006 l’Ufficio ha poi fissato per il __________ 2006

alle ore 10.30 la vendita dei beni inventariati (cfr. FUC n. __________),

atteso che l’escussa non ha effettuato il pagamento dell’importo richiesto.

G. Il

17 ottobre 2006 la debitrice ha chiesto all’Ufficio il differimento della

realizzazione (art. 123 LEF). Avendo RI 1 eseguito un primo versamento di fr. 5'000.--

il 24 ottobre 2006, con provvedimento di stessa data l’Ufficio ha differito la

vendita, stabilendo il pagamento di ulteriori 12 rate mensili di fr. 1250.--

cadauna entro il 30 di ogni mese, la prima volta per il 30 novembre 2006.

H. Il

16 aprile 2007 l’Ufficio ha richiamato all’escussa il pagamento entro cinque

giorni della rata scaduta il 30 marzo 2007. Non avendo l’escussa dato seguito a

quanto richiesto, con provvedimento __________ 2007 l’Ufficio ha fissato per il

__________ 2007 alle ore 14.00 la vendita dei beni inventariati (cfr. FUC n. __________).

I. Con

tempestivo ricorso 7 maggio 2007 RI 1 chiede di annullare la vendita dei beni

inventariati. L’escussa evidenzia di aver pagato il primo acconto e tutte le

successive rate fino al mese di febbraio 2007. Essa non avrebbe poi versato le

ulteriori rate perché confidava che ad inizio aprile il Pretore avrebbe deciso

sulla concessione a suo favore della moratoria concordataria richiesta 17

ottobre 2006.

L. Delle

osservazioni 31 maggio 2007 dell’CO 1, postulanti la reiezione del gravame, si

dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Per l’art. 123 cpv. 1 LEF, applicabile anche nell’esecuzione in via

di realizzazione del pegno per il rinvio dell’art. 156 cpv. 1 LEF, se il

debitore rende verosimile di essere in grado di estinguere con pagamenti

rateali il suo debito e si impegna a versare congrui e regolari acconti

all’ufficio di esecuzione, l’ufficiale, dopo pagamento della prima rata, può

differire la realizzazione di dodici mesi al massimo.

2.

Indipendentemente

dalla causa del ritardo, se una rata non viene pagata puntualmente, la dilazione

concessa al debitore decade senza ulteriori formalità e l’Ufficio deve

procedere immediatamente alla realizzazione di quanto pignorato (art. 123 cpv. 5 LEF; Suter, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea,

Ginevra, Monaco 1998, n. 35 ad art. 123; Bettschart,

Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 21 ad art. 123; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz

über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. ed., Vol. I, Zurigo 1997, n. 25 ad

art. 123).

3.

Nel

caso di specie la ricorrente ammette di non aver pagato le

rate di marzo e di aprile 2007, fissate nel provvedimento del 24 ottobre 2006.

A

seguito del mancato pagamento di queste rate, la dilazione concessa per

l’estinzione del debito è divenuta caduca (cfr. art. 123 cpv. 5 LEF), per cui nulla

osta alla realizzazione di quanto inventariato. Non avendo la ricorrente

neppure ottenuto la moratoria concordataria richiesta al Pretore del Distretto

di __________, dal profilo del diritto esecutivo l’CO 1, procedendo alla

fissazione della nuova data per l’incanto, si è quindi correttamente

determinato.

4.

Il ricorso 7 maggio 2007 di RI 1, __________, è respinto.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17,

123 cpv. 1 e 5, 156 cpv. 1 LEF;

61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso 7 maggio 2007 di RI 1, __________, è respinto.

2. Non si prelevano tasse e non si assegnano indennità.

3. Intimazione

a:

-

__________ RA 1, __________;

-

__________, __________.

Comunicazione

all’CO 1, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro

la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla

notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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