15.2007.49
Pignoramento di redditi. Minimo di esistenza. Spese di affitto di un locale commerciale. Spese di cassa malati e di trasporto. Rivendicazione dei beni pignorati dalla moglie dell'escusso
9 agosto 2007Italiano8 min
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Numero d'incarto:
15.2007.49
Data decisione, Autorità:
09.08.2007, CEF
Titolo:
Pignoramento di redditi. Minimo di esistenza. Spese di affitto di un locale commerciale. Spese di cassa malati e di trasporto. Rivendicazione dei beni pignorati dalla moglie dell'escusso
MINIMO DI ESISTENZA
art. 93 LEF
art. 109 LEF
Incarto n.
15.2007.49
Lugano
9 agosto 2007
CJ/sc/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 16 maggio 2007 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro il pignoramento di
salario e di mobili eseguito il 14 febbraio 2007 a favore del gruppo di
creditori n. 1, composta di:
1. PI 1 Basilea
(es. n. __________)
rappr. da: RA 2
2. PI 2 (es. n. __________)
rappr. da RA 1
3. PI 3 (es.
n. __________)
viste le
osservazioni 15 giugno 2007 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
1. Il
14 febbraio 2007, l’CO 1 ha allestito il seguente calcolo dell’eccedenza
pignorabile a carico dell’escusso:
Introiti
debitore fr. 6'000.--
Minimo
base fr. 1'550.--
Figli
minorenni fr. 350.--
Locazione
fr. 1'400.--
Totale fr. 3'300.--
Eccedenza
pignorabile: fr. 2'700.--
Il
ricorrente chiede che la trattenuta venga diminuita da fr. 2'700.-- a fr.
674.--, in funzione del seguente calcolo:
Minimo
base fr. 1'550.--
Figli
minorenni fr. 350.--
Locazione fr. 2'500.--
Cassa
malati fr. 826.--
Trasporti fr. 100.--
Totale fr. 5'326.--
2. Per
quanto riguarda le proprie spese di locazione, RI 1 sostiene che l’importo preso
in considerazione dall’Ufficio sia insufficiente, nella misura in cui, avendo
un’attività lucrativa indipendente, l’appartamento gli servirebbe anche come
ufficio.
2.1. Dal
calcolo allegato all’avviso di “pignoramento di salario in proprio” spedito al
ricorrente il 22 febbraio 2007, si evince che l’Ufficio ha ritenuto la pigione
di fr. 2'500.-- (oltre fr. 250.-- di spese) attualmente corrisposta
dall’escusso sproporzionata alle sue possibilità finanziarie e l’ha ridotta a
fr. 1'400.-- ai fini del calcolo del suo minimo di esistenza in applicazione
della giurisprudenza federale (DTF 104 III 38 e segg.). Non risulta dagli atti,
e nemmeno dalle osservazioni dell’Ufficio, che esso si sia esplicitamente
determinato sulle allegazioni di RI 1. Orbene, secondo giurisprudenza (DTF 112
III 18, cons. 4; CEF 6 marzo 2001 [15.00.200], cons.
3.3) e dottrina (Vonder Mühll,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 26 ad art. 93), le spese di affitto di un locale commerciale
indispensabile all’attività professionale dell’escusso, qualora essa sia
razionale e concorrenziale (Vonder Mühll,
op. cit., loc. cit. e il rinvio al n. 18 ad art. 92), sono da considerare
necessarie ai sensi dell’art. 93 LEF. D’altronde, il debitore non può essere
costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente
ai suoi mezzi finanziari: il canone può essere ridotto ad una misura normale se
l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF
114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b) solo
nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; CEF 17 luglio 2006
[15.06.53], cons. 5; Guidicelli/Piccirilli,
Il pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano
2002, n. 130 p. 41), salvo che siano eccessivamente lunghi (cfr. DTF 129 III
526 ss.) o salvo che l’escusso si sia procurato un alloggio troppo costoso
mentre il pignoramento di reddito era in corso o imminente (cfr. DTF 109 III 52
s.; Ochsner, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 117 ad art. 93).
2.2. Occorre
pertanto retrocedere l’incarto all’Ufficio affinché determini se l’escusso
abbia davvero necessità di disporre di un locale supplementare per l’esercizio
della sua attività professionale e, in caso di risposta positiva, se il
relativo costo supplementare non sia già stato dedotto dai suoi redditi
(accertati in fr. 6'000.-- netti). Se così non fosse, l’Ufficio dovrà ancora
stabilire se il canone di fr. 2'500.-- corrisponde al prezzo conforme all’uso
locale per un’abitazione di quattro locali. Infine, qualora il canone pagato
dall’escusso dovesse rivelarsi eccessivo, l’Ufficio modificherà il calcolo del
minimo di esistenza alla data di scadenza del termine di disdetta di 3 mesi
previsto dal contratto di locazione. Nel frattempo, il minimo di esistenza
dell’escusso va determinato in fr. 4'400.-- (= fr. 3'300.-- + [fr. 2'500.-- ./.
fr. 1'400.--), ovvero tenendo conto di un canone di locazione di fr. 2'500.--.
3. Per
quanto riguarda le spese di cassa malati e di trasporto di cui il ricorrente
chiede l’inserimento nel calcolo del suo minimo di esistenza, occorre ricordare
che solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è
dimostrato possono essere prese in considerazione (cfr. DTF 121 III 22, cons.
3a; vonder Mühll, op.
cit., n. 25 ad art. 93; Guidicelli/Piccirilli,
op. cit., n. 125; Ochsner, op. cit., n. 82 ad
art. 93). Nel caso concreto, RI 1 non ha provato di pagare effettivamente i
premi della cassa malati (anzi, ha dichiarato in sede di pignoramento di non
pagarli e non ha dato seguito all’invito dell’ufficio del 24 marzo 2007 di
produrre la prova dell’eventuale pagamento dei premi LAMal) né ha sostanziato
l’importo di fr. 100.-- che allega a titolo di spese di trasporto (importo che
secondo ogni verosimiglianza è già dedotto dai suoi redditi professionali). Di
conseguenza, il ricorso va respinto su tale punto, fermo restando che l’escusso
può in ogni tempo chiedere il riesame del pignoramento producendo la prova di
avere spese indispensabili effettive non prese in considerazione dall’Ufficio
(art. 93 cpv. 3 LEF).
4. Il
ricorrente contesta inoltre il pignoramento di tutti i beni mobili (posizioni
n. 1 a 15), ribadendo la loro appartenenza a terzi, in particolare alla moglie __________
e alla signora M__________. A prescindere dal fatto che l’escusso non ha nessun
interesse degno di protezione a contestare il pignoramento di beni che afferma
non essere di sua proprietà, occorre osservare che l’Ufficio ha correttamente
pignorato beni che non apparivano chiaramente appartenere a terzi e, nel
verbale di pignoramento, ha impartito ai creditori il termine dell’art. 108 LEF
per contestare giudizialmente la rivendicazione. Un’eventuale liberazione dei
beni mobili dal pignoramento è d’altronde senza oggetto, già per il fatto che
essi sono stati lasciati in custodia dell’escusso e di sua moglie. D’altronde,
gli oggetti di cui alle cifre 4, 11, 12, 18, 19 e 21 sono nel frattempo stati
venduti a trattative private a M__________ per fr. 4'600.-- in adempimento di
una rogatoria di realizzazione presentata dall’Ufficio di esecuzione __________.
Per quanto concerne le altre posizioni, non appare determinante che la
rivendicazione sia stata decisa a favore della PI 2 con sentenza 23 maggio 2007
del Giudice di pace del circolo di Locarno (inc. n. 114), con cui è stata
accertata la pignorabilità dei beni elencati sul verbale di pignoramento dal n.
1 al n. 15. In effetti, si evince dagli atti dell’incarto della Giudicatura di
pace che l’azione della PI 2 – che tendeva “all’assegnazione di termine ai
sensi dell’art. 108 LEF” (termine che però l’Ufficio aveva già assegnato ai
creditori nel verbale di pignoramento) – non è stata promossa, in violazione
dell’art. 109 cpv. 2 LEF, contro la persona indicata come rivendicante, ovvero
la moglie dell’escusso, bensì contro quest’ultimo. La petizione non è pertanto
stata notificata alla rivendicante. Poiché essa non è stata messa in condizione
di rispondere, la decisione della Giudicatura di pace sembra assolutamente
nulla nei suoi confronti (art. 142 cpv. 1 lett. b CPC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 2 ad art. 146;
Appendice 2000/2004, n. 3 e 5 ad art. 146), sicché la sua pretesa pare dover
essere riconosciuta nell’esecuzione in atto (art. 108 cpv. 3 LEF). La questione
andrà comunque risolta dall’CO 1 quando si determinerà sulla domanda di
realizzazione formulata dalla PI 2 il 30 maggio 2007.
5. Il
ricorso va pertanto parzialmente accolto.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 93, 109 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso 16 maggio 2007 di RI 1, __________, è parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza, il minimo di esistenza di RI 1 nell’ambito del pignoramento a
favore delle esecuzioni n. __________, __________ e __________ è determinato in fr. 4'400.-- fino ad un’eventuale nuova decisione
dell’CO 1 ai sensi del dispositivo n. 1.2.
1.2. L’CO
1 si determinerà sull’importo delle spese locative da considerare nel minimo di
esistenza in conformità delle indicazioni di cui al considerando 2.2.
Fatti
2. Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Intimazione
a: – RI 1, __________;
– RA
2, __________;
– RA
1, __________;
– PI 3, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
Considerandi
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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