15.2007.53
Proroga del termine per ultimare il fallimento.
14 giugno 2007Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2007.53
Data decisione, Autorità:
14.06.2007, CEF
Titolo:
Proroga del termine per ultimare il fallimento.
TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLA PROCEDURA DI FALLIMENTO
art. 270 LEF
Incarto n.
15.2007.53
Lugano
14 giugno
2007
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sull’istanza 16 maggio 2007 di
IS 1
Considerandi
tendente alla proroga del termine dell’art. 270 LEF
nella procedura fallimentare diretta contro
PI 1
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto
che la procedura fallimentare è aperta dal 2 maggio
2005;
che il 10 ottobre 2006, la Camera ha prorogato il termine per ultimare la liquidazione fino
al 31 maggio 2007 (inc. 15.06.97);
che nel frattempo l’istante ha tenuto la
seconda assemblea dei creditori (il 4 dicembre 2006), ha ceduto ad alcuni
creditori le pretese che la massa aveva rinunciato a far valere (18 aprile
2007), ha realizzato a trattative private il fondo n° __________ RFD di __________
(6 marzo 2007) e ha proceduto ai numerosi atti enumerati nel protocollo delle
operazioni consegnato alla Camera l’8 giugno 2007;
che l’istante ha ricevuto la decisione di
tassazione dell’utile immobiliare risultante dall’ultima aggiudicazione il 23
maggio 2007 e potrà così prossimamente procedere alla compilazione dello stato
di riparto e del conto finale;
che chiede a tale scopo una proroga del
termine dell’art. 270 LEF fino al 30 settembre 2007;
che in virtù dell’art. 270 LEF la procedura
di fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del
medesimo, l’autorità di vigilanza cantonale potendo, in caso di bisogno,
prorogare tale termine;
che visto quanto precede, occorre concedere all’istante una proroga fino
al 31 gennaio 2008, che tenga conto in modo realistico del tempo necessario
all’esecuzione delle ultime operazioni, non da ultimo la determinazione della remunerazione dell’amministratrice
speciale e della delegazione dei creditori (art. 47 OTLEF e 84 RUF), qualora si
discosti dai parametri esposti agli art. 44 a 46 OTLEF.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 270 LEF,
decreta:
1.
L’istanza 16 maggio 2007 dell’avv. IS 1, __________, amministratrice
speciale del fallimento di PI 1, tendente alla proroga del termine per chiudere
la liquidazione fallimentare, è accolta.
1.1. Il
termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 31 gennaio 2008.
2. Intimazione
all’avv. IS 1, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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