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Decisione

15.2007.53

Proroga del termine per ultimare il fallimento.

14 giugno 2007Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

15.2007.53

Data decisione, Autorità:

14.06.2007, CEF

Titolo:

Proroga del termine per ultimare il fallimento.

TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLA PROCEDURA DI FALLIMENTO

art. 270 LEF

Incarto n.

15.2007.53

Lugano

14 giugno

2007

CJ/sc/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sull’istanza 16 maggio 2007 di

IS 1

Considerandi

tendente alla proroga del termine dell’art. 270 LEF

nella procedura fallimentare diretta contro

PI 1

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto

che la procedura fallimentare è aperta dal 2 maggio

2005;

che il 10 ottobre 2006, la Camera ha prorogato il termine per ultimare la liquidazione fino

al 31 maggio 2007 (inc. 15.06.97);

che nel frattempo l’istante ha tenuto la

seconda assemblea dei creditori (il 4 dicembre 2006), ha ceduto ad alcuni

creditori le pretese che la massa aveva rinunciato a far valere (18 aprile

2007), ha realizzato a trattative private il fondo n° __________ RFD di __________

(6 marzo 2007) e ha proceduto ai numerosi atti enumerati nel protocollo delle

operazioni consegnato alla Camera l’8 giugno 2007;

che l’istante ha ricevuto la decisione di

tassazione dell’utile immobiliare risultante dall’ultima aggiudicazione il 23

maggio 2007 e potrà così prossimamente procedere alla compilazione dello stato

di riparto e del conto finale;

che chiede a tale scopo una proroga del

termine dell’art. 270 LEF fino al 30 settembre 2007;

che in virtù dell’art. 270 LEF la procedura

di fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del

medesimo, l’autorità di vigilanza cantonale potendo, in caso di bisogno,

prorogare tale termine;

che visto quanto precede, occorre concedere all’istante una proroga fino

al 31 gennaio 2008, che tenga conto in modo realistico del tempo necessario

all’esecuzione delle ultime operazioni, non da ultimo la determinazione della remunerazione dell’amministratrice

speciale e della delegazione dei creditori (art. 47 OTLEF e 84 RUF), qualora si

discosti dai parametri esposti agli art. 44 a 46 OTLEF.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 270 LEF,

decreta:

1.

L’istanza 16 maggio 2007 dell’avv. IS 1, __________, amministratrice

speciale del fallimento di PI 1, tendente alla proroga del termine per chiudere

la liquidazione fallimentare, è accolta.

1.1. Il

termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 31 gennaio 2008.

2. Intimazione

all’avv. IS 1, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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