15.2007.54
Calcolo del minimo di esistenza di un escusso che vive in concubinato. Spese di locazione. Quota a carico del convivente
9 agosto 2007Italiano8 min
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Numero d'incarto:
15.2007.54
Data decisione, Autorità:
09.08.2007, CEF
Titolo:
Calcolo del minimo di esistenza di un escusso che vive in concubinato. Spese di locazione. Quota a carico del convivente
MINIMO DI ESISTENZA
art. 93 LEF
Incarto n.
15.2007.54
Lugano
9 agosto 2007
CJ/sc/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 26 aprile 2007 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro il verbale del
pignoramento di salario eseguito il 23 aprile 2007 a favore del gruppo n. __________,
composto di
1. PI 1 (es. n. __________ e __________)
rappr. dall’Ufficio esazione e condoni,
Bellinzona
2. PI 2
rappr. dall’RA 1 (es. n. 551'885 e 554’548) e da RA 3 (es. n. 534'754);
viste le
osservazioni 9 maggio 2007 dell’RA 1 e 21 maggio 2007 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
1. Tenendo
conto del fatto che la ricorrente convive con un’altra persona, l’CO 1 ha
computato nel suo minimo di esistenza solo la metà del canone di locazione
mensile, ovvero fr. 565.-- invece di fr. 1'130.--. RI 1 contesta tale
decisione, facendo valere che il contratto di locazione è intestato solo a suo
nome e che soltanto lei paga le pigioni mediante un ordine di pagamento
permanente relativo a un conto aperto a suo nome.
1.1. Stante
l’assenza di obbligo legale di mutuo mantenimento tra concubini (DTF 128 III
159, cons. 3b; 109 III 102, cons. 2), il Tribunale federale ha stabilito che
per un debitore che vive in concubinato l’importo base corrisponde
fondamentalmente – ma al minimo – alla metà di quello previsto per coniugi,
ossia fr. 775.-- (DTF 130 III 768, cons. 2.4). Da questa sentenza si
evince inoltre che la quota parte del mantenimento comune da porre a carico
dell’escusso deve essere determinata secondo criteri meramente economici, ossia
dipende dalla misura in cui egli effettivamente vi partecipa, fermo restando
che tale quota ammonta almeno alla metà del minimo di base. Non in tutti i casi
è possibile tenere conto solo della metà del minimo vitale comune. Ciò è
ammissibile solo nell’ipotesi in cui il convivente dell’escusso, con i propri
redditi, è in grado di far fronte almeno all’altra metà delle spese comuni. Se
non è il caso, il contributo da porre a carico dell’escusso deve essere
aumentato nella debita proporzione, altrimenti esso verrebbe ingiustamente
penalizzato rispetto ai debitori che vivono soli (l’escusso che convive con una
persona senza redditi dovrebbe mantenersi con un importo effettivo di fr.
775.-- invece di fr. 1'100.--). D’altra parte, dal momento che l’escusso deve
sopportare almeno la metà delle spese comuni per il motivo che il convivente
non ha obblighi di mantenimento nei suoi confronti, viceversa nemmeno il
convivente deve poter pretendere che l’escusso si assuma da solo tutti gli
oneri indispensabili comuni. Da questi principi, la Camera ha stabilito che, nell’ipotesi
in cui il convivente non percepisce redditi, l’importo del minimo di base
dell’escusso deve essere limitato al massimo all’importo riconosciuto per una
persona sola (ossia fr. 1'100.--) (CEF 6 agosto 2007 [15.07.37], cons. 2.4). In
sintesi, il minimo di base di un debitore che vive in concubinato varia tra fr.
775.-- e fr. 1'100.-- (o fr. 1'250.-- se convive con un figlio che non è anche
figlio del convivente), a dipendenza dell’importo dei redditi del concubino.
1.2. Le
spese locative relative all’abitazione comune dei conviventi devono essere computate
nel minimo di esistenza dell’escusso secondo gli stessi principi di quelli testé
esposti per la determinazione del minimo di base (cons. 1). Tali spese devono
quindi essere di regola ripartite a metà tra i concubini (cfr. DTF 109 III 102;
vonder Mühll, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 26 ad art. 93). Quando però i redditi del convivente dell’escusso sono
insufficienti a coprire la sua quota parte alle spese comuni, la quota
dell’escusso deve essere aumentata di conseguenza, ma non oltre l’importo delle
spese che fossero sue se vivesse da solo. Di conseguenza, a dipendenza dell’
importo dei redditi del convivente, la pigione computabile nel minimo di
esistenza dell’escusso varia tra la metà del canone locativo effettivo (purché
esso sia conforme all’uso locale riferito a un alloggio per due persone) e
l’intero canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si
possa pretendere che un debitore che vive da solo si accontenti in circostanze
analoghe a quelle del caso in esame.
1.3. Nel
caso concreto, RI 1 non nega di convivere con un’altra persona, ma si limita a
sostenere che il suo “convivente” non paga l’affitto (ricorso, p. 1). Non è
rilevante che, come affermato nello scritto 30 maggio 2007 (atto comunque
tardivo), la ricorrente sia “formalmente” una persona sola, dal momento che,
come ricordato sopra (cons. 1.1), il calcolo del minimo di esistenza va
eseguito secondo criteri meramente economici. Per il medesimo motivo, poco
importa a chi sia intestato il contratto di locazione, poichè conta solo la
disponibilità reddituale complessiva dei conviventi. Le convenzioni interne sul
riparto delle spese comuni non sono opponibili ai creditori.
1.4. L’Ufficio
ha preso in considerazione nel calcolo del minimo di esistenza dell’escussa
solo la metà del canone di locazione riferito all’abitazione comune, senza
verificare se il convivente avesse mezzi finanziari sufficienti per far fronte
al pagamento dell’altra metà delle spese locative. L’incarto va pertanto
retrocesso all’Ufficio affinché accerti questa circostanza e determini
l’importo da computare nel minimo vitale in conformità dei principi esposti in
questa sentenza. Qualora il convivente non dovesse avere redditi sufficienti e
s’imponesse di tenere conto di una pigione inferiore a quella attualmente
corrisposta dall’escussa, la decurtazione potrà essere concretamente attuata
solo nel rispetto dei termini contrattuali (cfr. DTF 119 III 73; Guidicelli/ Piccirilli, Il pignoramento
di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n. 130 p. 41),
salvo che essi siano eccessivamente lunghi (cfr. DTF 129 III 526 e segg.; Ochsner, Comm. romand de la LP, 2005,
n. 115 s. ad art. 93).
2. La
ricorrente contesta inoltre l’importo del suo salario indicato sul verbale di
pignoramento, facendo valere che lo stesso non è fisso ma varia da un mese
all’altro a dipendenza dell’ammontare della trattenuta effettuata dal suo
datore di lavoro per le spese delle comunicazioni private, eseguite con il
cellulare della ditta. A prescindere dal fatto che le spese telefoniche sono
già prese in considerazione nel minimo vitale di base (cfr. Vonder Mühll, op. cit., n. 23 ad art. 93), la censura è comunque da ritenere irricevibile per carenza
d’interesse, poiché l’importo del reddito riportato sul verbale di
pignoramento, così come l’eccedenza mensile pignorabile menzionata (in fr.
500,45), hanno valore unicamente indicativo, ovvero servono per dare
un’indicazione dell’importo scoperto per il quale il verbale di pignoramento
potrà valere quale attestato di carenza di beni provvisorio ai sensi dell’art.
115 cpv. 2 LEF (CEF 22 settembre 2005 [15.05.88], cons. 4). In realtà, il
pignoramento verte sulla quota di salario “eccedente il minimo di esistenza
fissato in fr. 2'892.00 mensile” (cfr. avviso di notificazione di pignoramento
di salario indirizzato a __________ SA). In altri termini, l’esito del
pignoramento non dipende dalla cifra del salario riportato sul verbale di
pignoramento.
3. Il
ricorso va pertanto parzialmente accolto.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 93 LEF; 21 cpr. 4 LPR; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso 26 aprile 2007 di RI 1, __________, è parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza, il pignoramento di salario eseguito dall’CO 1 il 23 aprile 2007 a
favore del gruppo n. __________ è annullato.
1.2. L’incarto
è retrocesso all’CO 1 per nuova decisione nel senso dei considerandi 1.2 e 1.4.
Fatti
2. Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Intimazione
a: – RI 1, __________;
– RA
1, __________;
– RA
3, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
Considerandi
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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