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Decisione

15.2007.55

Avviso di pignoramento. Incompetenza dell'autorità di vigilanza per esaminare il fondamento materiale del credito posto in esecuzione.

9 agosto 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2007.55

Data decisione, Autorità:

09.08.2007, CEF

Titolo:

Avviso di pignoramento. Incompetenza dell'autorità di vigilanza per esaminare il fondamento materiale del credito posto in esecuzione.

art. 17 LEF

art. 89 LEF

Incarto n.

15.2007.55

Lugano

9 agosto 2007

CJ/sc/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 2 maggio 2007 di

RI 1

contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro l’avviso di

pignoramento emesso il 17 aprile 2007 nell’esecuzione n. __________ promossa

contro la ricorrente da

PI 1

rappr. dall’ RA 1 ;

viste le osservazioni 15 maggio 2007 di PI 1 e 21 maggio 2007 dell’CO

1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che

PI 1 procede contro la ricorrente per l’incasso di fr. 3'565.-- oltre spese ed

interessi a titolo di ripetibili concessele con decreto di sfratto 20 giugno

2005 della Pretura di __________ e con sentenze 31 gennaio 2006 della II Camera

civile del Tribunale d’appello e 19 settembre 2006 della I Corte civile del

Tribunale federale;

che

il 26 marzo 2007, sulla base delle decisioni testé menzionate, il Pretore __________

ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta da RI 1;

che

l’CO 1 ha emesso l’avviso di pignoramento il 17 aprile 2007;

che

RI 1, con un ricorso la cui tempestività – ancorché dubbia – non può essere

smentita in quanto l’avviso di pignoramento le è stato comunicato con invio

semplice, si aggrava contro tale atto esecutivo, facendo valere che la causa

dell’esecuzione in oggetto sarebbe da imputare ad “un’invenzione” del Pretore __________,

che avrebbe “invalidato” (convalidato ?) un inesistente, rispettivamente falso

contratto di locazione mai firmato né dalla ricorrente né da suo padre;

che

così facendo la ricorrente tenta, sebbene indirettamente, di rimettere in

discussione il decreto di sfratto 20 giugno 2005, che essa ha invano impugnato

fino al Tribunale federale e che è quindi indiscutibilmente passato in

giudicato;

che

questa Camera non è comunque competente per esaminare il fondamento materiale

del credito posto in esecuzione ma unicamente per verificare che i

provvedimenti degli uffici esecuzione e fallimenti non ledano norme di diritto

esecutivo né siano viziate da errori d’apprezzamento (art. 17 cpv. 1 LEF);

che

nel caso concreto, l’CO 1, dopo aver constatato che l’opposizione interposta

dalla ricorrente era stata rigettata in via definitiva da una decisione

regolarmente cresciuta in giudicato, ha correttamente proceduto senza indugio

all’emissione dell’avviso di pignoramento impugnato (art. 89 e 90 LEF);

che

del resto la ricorrente non invoca alcuna lesione di norme della legge sulla

esecuzione e sul fallimento (LEF) o della legislazione federale o cantonale di

applicazione;

che

il ricorso va pertanto respinto;

che

non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv.

2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF), il ricorso, interposto da persona in apparenza

non cognita di diritto, non potendo – questa volta – essere ritenuto abusivo ai

sensi dell’art. 20a cpv. 1 LEF.

Richiamati gli art. 17, 20a, 89, 90 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso 2 maggio 2007 di RI 1, __________, è respinto.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a: – RI 1, __________;

– avv.

RA 1, __________.

Comunicazione all’Ufficio

esecuzione e fallimenti del Distretto di Riviera, per il tramite dell’UEF di

Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro

la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla

notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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