15.2007.55
Avviso di pignoramento. Incompetenza dell'autorità di vigilanza per esaminare il fondamento materiale del credito posto in esecuzione.
9 agosto 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2007.55
Data decisione, Autorità:
09.08.2007, CEF
Titolo:
Avviso di pignoramento. Incompetenza dell'autorità di vigilanza per esaminare il fondamento materiale del credito posto in esecuzione.
art. 17 LEF
art. 89 LEF
Incarto n.
15.2007.55
Lugano
9 agosto 2007
CJ/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 2 maggio 2007 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro l’avviso di
pignoramento emesso il 17 aprile 2007 nell’esecuzione n. __________ promossa
contro la ricorrente da
PI 1
rappr. dall’ RA 1 ;
viste le osservazioni 15 maggio 2007 di PI 1 e 21 maggio 2007 dell’CO
1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che
PI 1 procede contro la ricorrente per l’incasso di fr. 3'565.-- oltre spese ed
interessi a titolo di ripetibili concessele con decreto di sfratto 20 giugno
2005 della Pretura di __________ e con sentenze 31 gennaio 2006 della II Camera
civile del Tribunale d’appello e 19 settembre 2006 della I Corte civile del
Tribunale federale;
che
il 26 marzo 2007, sulla base delle decisioni testé menzionate, il Pretore __________
ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta da RI 1;
che
l’CO 1 ha emesso l’avviso di pignoramento il 17 aprile 2007;
che
RI 1, con un ricorso la cui tempestività – ancorché dubbia – non può essere
smentita in quanto l’avviso di pignoramento le è stato comunicato con invio
semplice, si aggrava contro tale atto esecutivo, facendo valere che la causa
dell’esecuzione in oggetto sarebbe da imputare ad “un’invenzione” del Pretore __________,
che avrebbe “invalidato” (convalidato ?) un inesistente, rispettivamente falso
contratto di locazione mai firmato né dalla ricorrente né da suo padre;
che
così facendo la ricorrente tenta, sebbene indirettamente, di rimettere in
discussione il decreto di sfratto 20 giugno 2005, che essa ha invano impugnato
fino al Tribunale federale e che è quindi indiscutibilmente passato in
giudicato;
che
questa Camera non è comunque competente per esaminare il fondamento materiale
del credito posto in esecuzione ma unicamente per verificare che i
provvedimenti degli uffici esecuzione e fallimenti non ledano norme di diritto
esecutivo né siano viziate da errori d’apprezzamento (art. 17 cpv. 1 LEF);
che
nel caso concreto, l’CO 1, dopo aver constatato che l’opposizione interposta
dalla ricorrente era stata rigettata in via definitiva da una decisione
regolarmente cresciuta in giudicato, ha correttamente proceduto senza indugio
all’emissione dell’avviso di pignoramento impugnato (art. 89 e 90 LEF);
che
del resto la ricorrente non invoca alcuna lesione di norme della legge sulla
esecuzione e sul fallimento (LEF) o della legislazione federale o cantonale di
applicazione;
che
il ricorso va pertanto respinto;
che
non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv.
2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF), il ricorso, interposto da persona in apparenza
non cognita di diritto, non potendo – questa volta – essere ritenuto abusivo ai
sensi dell’art. 20a cpv. 1 LEF.
Richiamati gli art. 17, 20a, 89, 90 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso 2 maggio 2007 di RI 1, __________, è respinto.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a: – RI 1, __________;
– avv.
RA 1, __________.
Comunicazione all’Ufficio
esecuzione e fallimenti del Distretto di Riviera, per il tramite dell’UEF di
Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro
la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla
notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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