15.2007.56
Ricorso contro la comminatoria di fallimento. Passaggio in giudicato della sentenza di rigetto dell'opposizione nel regime della LTF
7 settembre 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2007.56
Data decisione, Autorità:
07.09.2007, CEF
Titolo:
Ricorso contro la comminatoria di fallimento. Passaggio in giudicato della sentenza di rigetto dell'opposizione nel regime della LTF
COMMINATORIA DI FALLIMENTO
art. 159 LEF
art. 74 LTF
art. 113 LTF
Incarto n.
15.2007.56
Lugano
7 settembre
2007
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 9 maggio 2007 di
RI 1
rappr. dall’amministratore unico RA 1 ,
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro la comminatoria
di fallimento emessa il 4 maggio 2007 nell’esecuzione n° __________ promossa
contro la ricorrente da
PI 1
rappr. dall’avv. __________, __________;
viste le osservazioni 21 e 22 maggio 2007 dell’CO 1 e 21 maggio 2007
dell’arch. PI 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1. Un
ricorso all'autorità di vigilanza può essere formulato contro la notifica della
comminatoria di fallimento unicamente per ragioni formali (cfr.
Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und
Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99, n. 3 ad art. 160; Ottomann, Basler Kommentar
zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 6 ad art. 160; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF), ad
esempio quando:
– l'escusso
reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e
40 LEF);
– l'esecuzione
è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
– è
pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto
provvisorio dell'opposizione;
– la
decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora
esecutiva;
– l'escusso
sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio
d'esecuzione territorialmente incompetente (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2).
Per
questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
Considerandi
2.
Nel
caso concreto, la ricorrente chiede anzitutto all’autorità di vigilanza di
verificare se la o le sentenze prodotte dall’escutente con la domanda di
prosecuzione dell’esecuzione siano effettivamente passate in giudicato. Ancorché
solo implicitamente, RI 1 pare così contestare il carattere definitivo del
precetto esecutivo, questione che le autorità esecutive devono comunque
esaminare d’ufficio. Nel caso concreto, il procedente ha prodotto con la
domanda di prosecuzione dell’esecuzione la sentenza 15 marzo 2007 della Seconda
Camera civile del Tribunale d’appello (inc. 12.2006.9) che rigetta in via
definitiva l’opposizione interposta dalla ricorrente all’esecuzione in esame
(n. __________) limitatamente all’importo di fr. 3'894,90 oltre interessi al 5%
dal 1° dicembre 2000. Tale sentenza, sprovvista di attestazione di passaggio in
giudicato, risulta essere stata intimata alle parti il 20 marzo 2007. Che
l’escussa ne abbia avuto conoscenza è ovvio, dal momento che, come accertato
d’ufficio presso la cancelleria civile del Tribunale d’appello, la stessa l’ha
impugnata il 10 maggio 2007 con ricorso in materia civile al Tribunale
federale. Visto che il valore litigioso è inferiore a quello necessario alla
presentazione di un ricorso in materia civile (fr. 30'000.--, cfr. art. 72 cpv.
2.
lett. a e 74 cpv. 1 lett. b LTF) e che non appare data un’eccezione ai sensi
dell’art. 74 cpv. 2 LTF, l’unico rimedio giuridico possibile sul piano federale
è il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF), il cui
carattere straordinario si evince, a contrario, dal titolo del capitolo 3 che
precede gli art. 72 e segg. LTF. Si tratta del resto di un rimedio non
sospensivo (art. 103 cpv. 1 e 117 LTF) ed incompleto (limitato all’esame delle
violazioni di diritti costituzionali, art. 116 LTF). Di
conseguenza, la sentenza del 15 marzo 2007 è formalmente passata in giudicato
alla data della sua notificazione (Staehelin, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 33
ad art. 79 e n. 79 ad art. 84; cfr. pure STF del 9
novembre 2006 [5C.161/2006]). RI 1 non ha infatti dimostrato – e nemmeno allegato – che al suo
ricorso sia stato concesso effetto sospensivo né tale circostanza risulta dagli
atti trasmessi dal Tribunale federale al Tribunale d’appello.
4.
Con
riferimento all’art. 64 CPC, la ricorrente contesta inoltre la legittimazione
della società RA 2 a rappresentare PI 1 nell’esecuzione in esame, in quanto la
stessa non sarebbe una persona giuridica bensì un “nome astratto”.
In
realtà, questa società è regolarmente iscritta a registro di commercio quale
società anonima e ha pertanto personalità giuridica, godimento ed esercizio dei
diritti civili (art. 52 a 54 CC). Poiché il Canton Ticino non ha fatto uso della
competenza – riconosciuta all'art. 27 LEF – di disciplinare la funzione di
rappresentante a titolo professionale delle persone interessate nel
procedimento esecutivo, la rappresentanza, anche professionale, davanti agli
Uffici del Cantone è libera. Il rinvio dell'art. 25 LALEF al Codice di
procedura civile, e in particolare agli art. 64 e 64a CPC, vale solo per le
procedure sommarie in tema di esecuzione e fallimento (CEF 21 ottobre 2004
[15.04.139], cons. 3, RtiD I-2005 887 n. 109c [riassunto]). Anche la seconda
censura ricorsuale si rivela pertanto infondata.
5.
Il
ricorso va di conseguenza respinto.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 166 LEF; 52 a 54 CC; 72 e segg., 113 LTF; 61, 62
OTLEF;
pronuncia:
1.
Il ricorso 9 maggio 2007 di RI 1, __________, è respinto.
2.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a:
– RI
1, __________, unitamente alle osservazioni 21 maggio 2007 dell’avv. __________;
– avv.
__________, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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