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Decisione

15.2007.56

Ricorso contro la comminatoria di fallimento. Passaggio in giudicato della sentenza di rigetto dell'opposizione nel regime della LTF

7 settembre 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

15.2007.56

Data decisione, Autorità:

07.09.2007, CEF

Titolo:

Ricorso contro la comminatoria di fallimento. Passaggio in giudicato della sentenza di rigetto dell'opposizione nel regime della LTF

COMMINATORIA DI FALLIMENTO

art. 159 LEF

art. 74 LTF

art. 113 LTF

Incarto n.

15.2007.56

Lugano

7 settembre

2007

CJ/sc/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 9 maggio 2007 di

RI 1

rappr. dall’amministratore unico RA 1 ,

contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro la comminatoria

di fallimento emessa il 4 maggio 2007 nell’esecuzione n° __________ promossa

contro la ricorrente da

PI 1

rappr. dall’avv. __________, __________;

viste le osservazioni 21 e 22 maggio 2007 dell’CO 1 e 21 maggio 2007

dell’arch. PI 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

1. Un

ricorso all'autorità di vigilanza può essere formulato contro la notifica della

comminatoria di fallimento unicamente per ragioni formali (cfr.

Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und

Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99, n. 3 ad art. 160; Ottomann, Basler Kommentar

zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 6 ad art. 160; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF), ad

esempio quando:

– l'escusso

reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e

40 LEF);

– l'esecuzione

è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

– è

pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto

provvisorio dell'opposizione;

– la

decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora

esecutiva;

– l'escusso

sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio

d'esecuzione territorialmente incompetente (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2).

Per

questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.

Considerandi

2.

Nel

caso concreto, la ricorrente chiede anzitutto all’autorità di vigilanza di

verificare se la o le sentenze prodotte dall’escutente con la domanda di

prosecuzione dell’esecuzione siano effettivamente passate in giudicato. Ancorché

solo implicitamente, RI 1 pare così contestare il carattere definitivo del

precetto esecutivo, questione che le autorità esecutive devono comunque

esaminare d’ufficio. Nel caso concreto, il procedente ha prodotto con la

domanda di prosecuzione dell’esecuzione la sentenza 15 marzo 2007 della Seconda

Camera civile del Tribunale d’appello (inc. 12.2006.9) che rigetta in via

definitiva l’opposizione interposta dalla ricorrente all’esecuzione in esame

(n. __________) limitatamente all’importo di fr. 3'894,90 oltre interessi al 5%

dal 1° dicembre 2000. Tale sentenza, sprovvista di attestazione di passaggio in

giudicato, risulta essere stata intimata alle parti il 20 marzo 2007. Che

l’escussa ne abbia avuto conoscenza è ovvio, dal momento che, come accertato

d’ufficio presso la cancelleria civile del Tribunale d’appello, la stessa l’ha

impugnata il 10 maggio 2007 con ricorso in materia civile al Tribunale

federale. Visto che il valore litigioso è inferiore a quello necessario alla

presentazione di un ricorso in materia civile (fr. 30'000.--, cfr. art. 72 cpv.

2.

lett. a e 74 cpv. 1 lett. b LTF) e che non appare data un’eccezione ai sensi

dell’art. 74 cpv. 2 LTF, l’unico rimedio giuridico possibile sul piano federale

è il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF), il cui

carattere straordinario si evince, a contrario, dal titolo del capitolo 3 che

precede gli art. 72 e segg. LTF. Si tratta del resto di un rimedio non

sospensivo (art. 103 cpv. 1 e 117 LTF) ed incompleto (limitato all’esame delle

violazioni di diritti costituzionali, art. 116 LTF). Di

conseguenza, la sentenza del 15 marzo 2007 è formalmente passata in giudicato

alla data della sua notificazione (Staehelin, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 33

ad art. 79 e n. 79 ad art. 84; cfr. pure STF del 9

novembre 2006 [5C.161/2006]). RI 1 non ha infatti dimostrato – e nemmeno allegato – che al suo

ricorso sia stato concesso effetto sospensivo né tale circostanza risulta dagli

atti trasmessi dal Tribunale federale al Tribunale d’appello.

4.

Con

riferimento all’art. 64 CPC, la ricorrente contesta inoltre la legittimazione

della società RA 2 a rappresentare PI 1 nell’esecuzione in esame, in quanto la

stessa non sarebbe una persona giuridica bensì un “nome astratto”.

In

realtà, questa società è regolarmente iscritta a registro di commercio quale

società anonima e ha pertanto personalità giuridica, godimento ed esercizio dei

diritti civili (art. 52 a 54 CC). Poiché il Canton Ticino non ha fatto uso della

competenza – riconosciuta all'art. 27 LEF – di disciplinare la funzione di

rappresentante a titolo professionale delle persone interessate nel

procedimento esecutivo, la rappresentanza, anche professionale, davanti agli

Uffici del Cantone è libera. Il rinvio dell'art. 25 LALEF al Codice di

procedura civile, e in particolare agli art. 64 e 64a CPC, vale solo per le

procedure sommarie in tema di esecuzione e fallimento (CEF 21 ottobre 2004

[15.04.139], cons. 3, RtiD I-2005 887 n. 109c [riassunto]). Anche la seconda

censura ricorsuale si rivela pertanto infondata.

5.

Il

ricorso va di conseguenza respinto.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 166 LEF; 52 a 54 CC; 72 e segg., 113 LTF; 61, 62

OTLEF;

pronuncia:

1.

Il ricorso 9 maggio 2007 di RI 1, __________, è respinto.

2.

Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a:

– RI

1, __________, unitamente alle osservazioni 21 maggio 2007 dell’avv. __________;

– avv.

__________, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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