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Decisione

15.2007.57

Notifica di un verbale di sequestro e di un precetto esecutivo in Germania. Contestazione dell'attestazione rilasciata dalle autorità germaniche

7 settembre 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

15.2007.57

Data decisione, Autorità:

07.09.2007, CEF

Titolo:

Notifica di un verbale di sequestro e di un precetto esecutivo in Germania. Contestazione dell'attestazione rilasciata dalle autorità germaniche

NOTIFICA DEL PRECETTO O DELL'ATTO ESECUTIVO

art. 6 CLA 65

art. 66 cpv. 3 LEF

Incarto n.

15.2007.57

Lugano

7 settembre

2007

CJ/fb/sc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 22 maggio 2007 di

RI

1

rappr.

dall’ RA 1

contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro l’avviso di

pignoramento emesso l’11 maggio 2007 nell’esecuzione n. __________ promossa

contro il ricorrente da

PI

1

rappr. dall’ RA 2 __________,

viste le

osservazioni 8 giugno 2007 di PI 1 e 23 maggio/3 luglio 2007 dell’CO 1;

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

1. Il 19

dicembre 2006, la Pretura __________, ha decretato a favore di PI 1 il

sequestro (n. __________) del fondo part. n. __________ RFD __________, di

proprietà di RI 1. A convalida del sequestro, l’CO 1, il 28 febbraio 2007, ha

emesso il precetto esecutivo n. __________. Entrambi gli atti sono stati notificati

all’escusso in via rogatoriale, tramite l’Amtsgericht G__________ (D), il

quale, con apposita attestazione del 10 aprile 2007, ha confermato di averli

consegnati ad RI 1 il 31 marzo 2007 all’indirizzo “__________”. L’11 maggio

2007, l’UE di Lugano ha emesso l’avviso di pignoramento.

Considerandi

2.

Sennonché

il ricorrente contesta tale attestazione, allegando di non essere stato

presente al recapito indicato dall’autorità tedesca (recapito che peraltro

diverge dall’indirizzo riportato nella domanda rogatoriale) al momento della

notifica. Evidenzia inoltre come la sua firma non figuri sull’attestazione di

notificazione.

3.

La

regolarità della notifica dev’essere verificata alla luce della Convenzione

dell’Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione

all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o

commerciale (CLA65, RS 0.274.131) (art. 66 cpv. 3 LEF). Da questo punto di

vista, l’attestazione in questione è conforme al modulo prescritto dall’art. 6

CLA65. Essa crea una presunzione confutabile di regolarità della notifica (Manuel

pratique sur le fonctionnement de la Convention de la Haye du 15/11/1965, 3a

ed., Montréal 2006, n. 170 p. 66): salvo che il destinatario porti la prova del

contrario, l’autorità può quindi fare affidamento sulle indicazioni

dell’attestazione (STF del 15 giugno 1999, pubblicata in SJ 2000 I 92, cons.

2a). Nel caso concreto, il ricorrente non ha prodotto il benché minimo indizio

che possa far dubitare dell’attestazione rilasciata dall’autorità giudiziaria

tedesca: egli si è limitato ad affermare di non essersi trovato al recapito

indicato dalle autorità germaniche al momento della notifica, senza peraltro

precisare né dimostrare il suo luogo di soggiorno. Il fatto che sull’attestazione

non vi sia la firma del ricorrente non è determinante, perché il modulo prevede

che sia sottoscritto dall’autorità notificatrice e non dal destinatario.

Infine, si può prescindere dall’impartire al ricorrente un termine per produrre

la preannunciata dichiarazione della signora __________: da una parte perché,

non essendo la stessa destinataria degli atti in questione, la sua eventuale

conferma del fatto che ella non ha ricevuto nulla risulta d’acchito

irrilevante, e dall’altra perché il ricorrente stesso, nel suo ricorso

(“Erinnerung”) all’Amtsgericht G__________ del 31 marzo 2007 (ovvero il giorno

della notifica), ha indicato quale suo recapito l’indirizzo che ora contesta

essere stato suo (cfr. doc. 5 allegato alle osservazioni 8 giugno 2007 della

controparte).

4.

Dal

momento che la notifica del precetto esecutivo e del decreto di sequestro è

valida, decade l’unico motivo di contestazione formulato dal ricorrente contro

l’avviso di pignoramento, la cui validità va pertanto confermata. Non torna

conto esaminare la critica ricorsuale diretta contro il decreto di sequestro,

in quanto formulata solo nei motivi del ricorso senza che il ricorrente ne deduca

alcuna conclusione. Del resto, si tratterebbe di questione di esclusiva

competenza del giudice del sequestro.

5.

Il

ricorso va pertanto respinto.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 66 cpv. 3 LEF; 6 CLA65; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso 22 maggio 2007 di RI 1, __________, è respinto.

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a: – avv. RA 1, __________;

– avv.

RA 2, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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