15.2007.57
Notifica di un verbale di sequestro e di un precetto esecutivo in Germania. Contestazione dell'attestazione rilasciata dalle autorità germaniche
7 settembre 2007Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
15.2007.57
Data decisione, Autorità:
07.09.2007, CEF
Titolo:
Notifica di un verbale di sequestro e di un precetto esecutivo in Germania. Contestazione dell'attestazione rilasciata dalle autorità germaniche
NOTIFICA DEL PRECETTO O DELL'ATTO ESECUTIVO
art. 6 CLA 65
art. 66 cpv. 3 LEF
Incarto n.
15.2007.57
Lugano
7 settembre
2007
CJ/fb/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 22 maggio 2007 di
RI
1
rappr.
dall’ RA 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro l’avviso di
pignoramento emesso l’11 maggio 2007 nell’esecuzione n. __________ promossa
contro il ricorrente da
PI
1
rappr. dall’ RA 2 __________,
viste le
osservazioni 8 giugno 2007 di PI 1 e 23 maggio/3 luglio 2007 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
1. Il 19
dicembre 2006, la Pretura __________, ha decretato a favore di PI 1 il
sequestro (n. __________) del fondo part. n. __________ RFD __________, di
proprietà di RI 1. A convalida del sequestro, l’CO 1, il 28 febbraio 2007, ha
emesso il precetto esecutivo n. __________. Entrambi gli atti sono stati notificati
all’escusso in via rogatoriale, tramite l’Amtsgericht G__________ (D), il
quale, con apposita attestazione del 10 aprile 2007, ha confermato di averli
consegnati ad RI 1 il 31 marzo 2007 all’indirizzo “__________”. L’11 maggio
2007, l’UE di Lugano ha emesso l’avviso di pignoramento.
Considerandi
2.
Sennonché
il ricorrente contesta tale attestazione, allegando di non essere stato
presente al recapito indicato dall’autorità tedesca (recapito che peraltro
diverge dall’indirizzo riportato nella domanda rogatoriale) al momento della
notifica. Evidenzia inoltre come la sua firma non figuri sull’attestazione di
notificazione.
3.
La
regolarità della notifica dev’essere verificata alla luce della Convenzione
dell’Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione
all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o
commerciale (CLA65, RS 0.274.131) (art. 66 cpv. 3 LEF). Da questo punto di
vista, l’attestazione in questione è conforme al modulo prescritto dall’art. 6
CLA65. Essa crea una presunzione confutabile di regolarità della notifica (Manuel
pratique sur le fonctionnement de la Convention de la Haye du 15/11/1965, 3a
ed., Montréal 2006, n. 170 p. 66): salvo che il destinatario porti la prova del
contrario, l’autorità può quindi fare affidamento sulle indicazioni
dell’attestazione (STF del 15 giugno 1999, pubblicata in SJ 2000 I 92, cons.
2a). Nel caso concreto, il ricorrente non ha prodotto il benché minimo indizio
che possa far dubitare dell’attestazione rilasciata dall’autorità giudiziaria
tedesca: egli si è limitato ad affermare di non essersi trovato al recapito
indicato dalle autorità germaniche al momento della notifica, senza peraltro
precisare né dimostrare il suo luogo di soggiorno. Il fatto che sull’attestazione
non vi sia la firma del ricorrente non è determinante, perché il modulo prevede
che sia sottoscritto dall’autorità notificatrice e non dal destinatario.
Infine, si può prescindere dall’impartire al ricorrente un termine per produrre
la preannunciata dichiarazione della signora __________: da una parte perché,
non essendo la stessa destinataria degli atti in questione, la sua eventuale
conferma del fatto che ella non ha ricevuto nulla risulta d’acchito
irrilevante, e dall’altra perché il ricorrente stesso, nel suo ricorso
(“Erinnerung”) all’Amtsgericht G__________ del 31 marzo 2007 (ovvero il giorno
della notifica), ha indicato quale suo recapito l’indirizzo che ora contesta
essere stato suo (cfr. doc. 5 allegato alle osservazioni 8 giugno 2007 della
controparte).
4.
Dal
momento che la notifica del precetto esecutivo e del decreto di sequestro è
valida, decade l’unico motivo di contestazione formulato dal ricorrente contro
l’avviso di pignoramento, la cui validità va pertanto confermata. Non torna
conto esaminare la critica ricorsuale diretta contro il decreto di sequestro,
in quanto formulata solo nei motivi del ricorso senza che il ricorrente ne deduca
alcuna conclusione. Del resto, si tratterebbe di questione di esclusiva
competenza del giudice del sequestro.
5.
Il
ricorso va pertanto respinto.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 66 cpv. 3 LEF; 6 CLA65; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso 22 maggio 2007 di RI 1, __________, è respinto.
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a: – avv. RA 1, __________;
– avv.
RA 2, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster