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Decisione

15.2007.59

Aggiudicazione di un credito. Indicazione del debitore

7 settembre 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2007.59

Data decisione, Autorità:

07.09.2007, CEF

Titolo:

Aggiudicazione di un credito. Indicazione del debitore

PROCEDURA DI RICORSO

art. 17 LEF

Incarto n.

15.2007.59

Lugano

7 settembre

2007

CJ/sc/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 4 maggio 2007 di

RI 1

rappr. dall’ RA 1

contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro l’aggiudicazione a

suo favore, il 13 febbraio 2007, di un credito vantato dalla società PI 1, ,

ora cancellata dal registro di commercio, nei confronti di PI 2;

viste le

osservazioni 21 maggio 2007 di PI 3, __________, e 25 maggio 2007 dell’CO 1;

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che il 13

novembre 2006, è stata decretata la sospensione per mancanza di attivo della

procedura fallimentare a carico della società PI 1, __________;

che il 13

febbraio 2007, nell’ambito della successiva continuazione – giusta l’art. 230

cpv. 4 LEF – di diverse esecuzioni (es. __________, ecc.) promosse contro detta

società prima del fallimento, l’CO 1 ha aggiudicato a favore della ricorrente RI

1 il “credito contestato di fr. 27'800.00 vantato [dalla PI 1] nei confronti

dello Studio PI 2, , come da precetto esecutivo del 12 dicembre 2005 [n. __________]”;

che il 15

marzo 2007, la società PI 1 è stata cancellata dal registro di commercio in

applicazione dell’art. 66 cpv. 2 ORC;

che il 12

aprile 2007, la ricorrente ha chiesto all’Ufficio di completare il verbale

d’incanto 13 febbraio 2007, indicando quale debitore del credito aggiudicato,

oltre alla direzione lavori PI 2 anche il committente PI 3;

che con

provvedimento 25 aprile 2007, l’CO 1 ha comunicato alla ricorrente di non poter

dare seguito alla sua domanda stante la chiusura dell’incanto;

che RI 1

si aggrava contro tale provvedimento, affermando che esso vanificherebbe il

recupero del credito in questione e che l’Ufficio sarebbe comunque tenuto ad

incassarlo presso il committente o la direzione lavori nell’ambito del

fallimento della PI 1;

che in

quanto diretto contro l’aggiudicazione (avvenuta già il 13 febbraio 2007), il

ricorso è manifestamente tardivo;

che

l’Ufficio, nelle condizioni d’asta, ha escluso ogni garanzia sui beni messi

all’incanto e non risponde pertanto dell’esistenza del credito che la

ricorrente ha acquistato a suo rischio e pericolo;

che la

ricorrente non fa d’altronde parte del gruppo di creditori a favore dei quali è

stato eseguito l’incanto, sicché le mancherebbe ogni legittimazione per

chiedere l’aggiudicazione di eventuali altri crediti dell’escussa;

che in

ogni caso ulteriori atti esecutivi dell’Ufficio sono esclusi, dal momento che

le esecuzioni si sono estinte con la cancellazione dell’escussa a registro di

commercio (CEF 1° marzo 2001 [15.00.208], cons. 2.1);

che la

ricorrente avrebbe semmai dovuto presentare le sue richieste d’incasso o di

cessione del credito in questione nella procedura fallimentare a carico della PI

1, la quale è però stata chiusa già a fine del 2006;

che il

ricorso va pertanto respinto;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 230 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso 4 maggio 2007 di RI 1, __________, è respinto.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

all’avv. RA 1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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