Lexipedia

Decisione

15.2007.6

Onorari dell'amministrazione fallimentare speciale e della delegazione dei creditori. Eccezioni al principio che essi vengono determinati dall'autorità di vigilanza.

21 marzo 2007Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I p. 1 terzo punto e p. 2 quinto punto, nonché ad II/5, primo punto: da notare

che gli altri impegni sono relativi a spese che almeno in parte risultavano

verosimilmente a carico dei creditori ipotecari giusta l’art. 262 cpv. 2 LEF). Fatto

sta comunque che i creditori chirografari non hanno contestato l’offerta

globale, né hanno proposto offerte migliori per quanto concerne anche solo gli

attivi non gravati da pegno, sicché un’eventuale riduzione della remunerazione

di RI 1 andrebbe esclusivamente a favore dei creditori ipotecari e non già dei creditori

chirografari.

c) In

queste condizioni, ritenuto che i creditori ipotecari hanno accettato l’offerta

globale con piena cognizione della remunerazione chiesta dall’istante, una

verifica della stessa è inutile, giacché una eventuale modifica della nota di RI

1 lederebbe gli accordi contrattuali senza giustificazione dal punto di vista

della ratio legis dell’art. 47 OTLEF. Né si possono ipotizzare violazioni degli

interessi della società fallita, che verrà cancellata dopo la chiusura del

fallimento. Rimane comunque salva la facoltà dei terzi non parte alla procedura

fallimentare, quali gli amministratori e altri terzi nei confronti dei quali

sono state iscritte nell’inventario (sub n. 67-74) pretese di responsabilità,

di contestare l’accettazione da parte dei creditori ipotecari di onorari

eventualmente non conformi ai dettami dell’art. 47 OTLEF.

4. Le

stesse considerazioni possono essere fatte per quanto riguarda la remunerazione

dei membri della delegazione dei creditori, con riferimento all’art. 47 cpv. 2

OTLEF. Si prescinde pertanto anche in questo caso di controllare gli onorari

versati loro.

5. L’art.

47 OTLEF si applica solo alle prestazioni fornite dai membri

dell’amministrazione speciale e delle delegazione dei creditori. Non appare

direttamente applicabile alle prestazioni delegate a terzi, sebbene la OTLEF ne

determini in linea di principio anche la remunerazione (DTF 103 III 45 e segg.).

In assenza di ricorso, questa Camera non deve pertanto d’ufficio verificare le

note d’onorario esposte da ausiliari dell’amministrazione (cfr. CEF 14 luglio

2005 [15.05.55], cons. 5).

6. In

occasione dell’inoltro dell’istanza, RI 1 ha anche chiesto la proroga del

termine per chiudere il fallimento giusta l’art. 270 LEF. Al di là del fatto

che l’istante abbia rispettato solo in parte le indicazioni contenute nella

precedente decisione di proroga (CEF 13 marzo 2006 [15.06.3]), occorre

concederle un’ultima proroga fino alla fine del corrente anno, affinché depositi

lo stato di riparto definitivo, ne dia avviso ai creditori, allestisca e

spedisca gli attestati di carenza di beni e la relazione finale, presenti al

Pretore che ha pronunciato il fallimento istanza di chiusura del fallimento,

pubblichi la relativa decisione sul FUC e sul FUSC e depositi l’incarto all’__________

(cfr. foglio informativo allegato alla Circolare CEF n° 31/2005 sulle

amministrazioni fallimentari speciali).

Richiamati gli art. 237 cpv. 2, 241 e 270 LEF, 84, 97 RUF, 47 OTLEF;

pronuncia:

1. L’istanza

21 dicembre 2006 di RI 1, __________, è accolta, nel senso che per la

determinazione della remunerazione dell’istante, quale amministrazione speciale

del fallimento di CO 1, e della delegazione dei creditori fa stato la distinta al

15 dicembre 2006 (prodotta quale doc. CC), senza che sia necessaria una

verifica dell’autorità di vigilanza.

Considerandi

2.

L’istanza

di RI 1, tendente alla proroga del termine per chiudere la liquidazione

fallimentare di PI 1, è accolta.

2.1

Il termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 31

dicembre 2007 per l'evasione delle incombenze di cui al considerando 6.

3.

Intimazione

a RI 1, __________.

Comunicazione

all’Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro

la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla

notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster