15.2007.6
Onorari dell'amministrazione fallimentare speciale e della delegazione dei creditori. Eccezioni al principio che essi vengono determinati dall'autorità di vigilanza.
21 marzo 2007Italiano16 min
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Numero d'incarto:
15.2007.6
Data decisione, Autorità:
21.03.2007, CEF
Titolo:
Onorari dell'amministrazione fallimentare speciale e della delegazione dei creditori. Eccezioni al principio che essi vengono determinati dall'autorità di vigilanza.
SPESE ESECUTIVE
art. 270 LEF
art. 47 OTLEF
Incarto n.
15.2007.6
Lugano
21 marzo 2007
CJ/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sull’istanza 21 dicembre 2006 di
RI 1
tendente
alla determinazione della sua remunerazione quale Amministrazione speciale e
alla proroga del termine per chiudere il fallimento di
CO 1
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto:
A. Il
fallimento in oggetto è aperto dal 2 gennaio 1995.
Il 30 aprile 1996 la prima assemblea dei creditori ha nominato la
società RI 1 quale amministrazione speciale del fallimento.
Nella
stessa occasione è stata designata una delegazione dei creditori composta degli
avv. __________, __________, __________ e del signor __________.
Per
evitare la sospensione del fallimento per mancanza di attivo, i maggiori
creditori ipotecari (__________ e __________ si sono dichiarati disposti a
garantire le spese di liquidazione.
B. In
occasione della seconda adunanza del 16 settembre 1998, i creditori presenti o
validamente rappresentati (23 su 38) hanno accettato il conto dei costi
dell’amministrazione fallimentare (stato al 31 luglio 1998), pari a fr.
665'157,20 (ossia fr. 571'070,70 per ATAG, fr. 88'035,60 per la delegazione dei
creditori e fr. 6’050,90 per spese diverse), preso atto che la nota
dell’amministrazione, dopo deduzione degli anticipi versati dalle banche,
rimaneva scoperta nella misura di fr. 149'816,30 (trattanda 4, doc. K).
Inoltre, essi hanno rifiutato di autorizzare l’amministrazione a compensare i
suoi onorari e i costi con i ricavi per gli affitti, ma hanno accettato che il
pool di banche che già garantivano i costi del fallimento versasse
all’amministrazione degli anticipi rateizzati (“Abschlagszahlungen”),
quest’ultima avendo precisato di applicare la fascia media-bassa della tariffa
fiduciaria svizzera (ovvero fr. 170-180.--/ora) e di riconoscere per la delegazione
dei creditori una remunerazione oraria di fr. 200.-- (trattande 15-16).
L’assemblea ha d’altronde anche deciso di sostituire la delegazione dei
creditori con una nuova delegazione composta del signor __________ (__________),
dell’avv. __________ (in rappresentanza della creditrice __________) e del
signor __________ (__________, in rappresentanza della creditrice __________).
C. Il
31 ottobre 2000, in seguito alla cessione dei crediti ipotecari delle banche
alla società P__________ e al consecutivo ritiro dei loro rappresentanti in
seno alla delegazione dei creditori, l’amministrazione speciale ha proposto ai
creditori in via di circolare una nuova delegazione composta degli avv. __________
(in rappresentanza di P__________), __________ (per la signora __________ e per
il proprio credito) e del signor __________ (per i creditori chirografari
tedeschi). Nella seduta del 10 novembre 2000, la nuova delegazione dei
creditori ha autorizzato l’amministrazione a prelevare i suoi onorari scoperti
(fr. 272'377,40) e gli onorari di avvocati esterni (fr. 36'869,75) dal conto
affitti e l’avv. __________, a nome di P__________, si è impegnato a garantire
lo scoperto nella misura dei ricavi realizzati all’asta (trattanda 3, doc. S).
D. Con
lettera circolare 13 agosto 2004 (doc. U), l’amministrazione speciale ha comunicato
ai creditori l’importo dell’offerta globale 22 luglio 2004 (doc. Z) proposta da
P__________ e da altre società e persone fisiche vicine al presidente del suo
consiglio d’amministrazione, __________, per l’acquisto di tutti i fondi e di
parte dell’inventario della fallita, ovvero per fr. 15'341'251,26 (pari grosso
modo al valore di stima peritale dei fondi), precisando che gli aggiudicatari
avrebbero pagato le spese della liquidazione (fr. 1'107'550,26), compreso un dividendo
di fr. 60'000.-- a favore dei creditori chirografari (corrispondente circa al
6% dei loro crediti), e avrebbero compensato la rimanenza del prezzo con parte
dei propri crediti garantiti da pegno (per un importo complessivo di fr. 28'993'480,36,
cfr. doc. Z). E’ stato impartito un termine ai creditori per formulare offerte
superiori. L’aggiudicazione ha avuto luogo il 15 settembre 2004 alle condizioni
stabilite nell’offerta 22 luglio 2004 (doc. Y).
E. L’importo
di fr. 60'000.-- è poi stato distribuito ai creditori chirografari – esclusi
alcuni di essi vicini agli aggiudicatari giacché avevano rinunciato al loro
dividendo – secondo la tabella di cui al doc. BB. Dall’offerta 22 luglio 2004
(doc. Z) si evince che i costi dell’amministrazione speciale sono stati
concordati forfetariamente con i creditori ipotecari in fr. 1'410'771,15 per il
periodo 1996-2004 e sono stati pagati in parte con gli anticipi versati dal
pool delle banche e in parte con gli affitti dei fondi della fallita. Gli aggiudicatari
hanno inoltre versato fr. 79'363,15.-- supplementari (compresi nell’importo di
fr. 1'107'550,26 di cui sopra) a copertura dei costi di chiusura del
fallimento.
F. Con
l’istanza in esame, RI 1 chiede “la piena conferma della distinta degli onorari
e spese maturati nel fallimento CO 1”, allegata quale doc. CC, da cui si evince
che il totale degli onorari e spese dal 30 aprile 1996 al 15 dicembre 2006
ammonta a fr. 2'503'640,39 (ripartiti in fr. 1'442'088,35 di onorari e fr.
1'061'552,14 di spese), escluso un “margine per onorari e costi futuri fino
alla chiusura del fallimento” di fr. 20'260,39. L’istante sottolinea come il
fallimento sia stato interamente autofinanziato dalle banche (con mezzi liquidi
esterni al fallimento) e dal creditore pignoratizio aggiudicatario degli
immobili (con i mezzi liquidi che gli sarebbero spettati).
G. Visto
che la distinta presentata (doc. CC) comprendeva anche spese e onorari di terzi
(delegazione dei creditori, perito immobiliare, avvocati, notai, ecc.), la Camera
ha richiesto l’allestimento di una nuova distinta, impostata in modo da
indicare gli onorari riferiti solo all’operato dell’amministrazione speciale,
da una parte, e della delegazione dei creditori dall’altra. L’istante ha
prodotto il documento l’8 gennaio 2007. Ne risulta che gli onorari per i
delegati ammontano a fr. 74'991.-- e quelli dell’amministrazione speciale a fr.
1'382'809,80.
Considerando in
diritto
1. Giusta l’art. 84 RUF, applicabile alle amministrazioni speciali per
il rinvio dell’art. 97 RUF, ove l'amministrazione del fallimento
(eventualmente la delegazione dei creditori) creda di aver
diritto a una speciale indennità in base all'articolo 48 OTLEF (recte art. 47),
dovrà, prima di compilare lo stato definitivo di riparto, sottoporre alla
competente autorità di vigilanza, unitamente all'incarto, una distinta
particolareggiata delle operazioni per le quali la tariffa federale non prevede
tassa alcuna. L'autorità di vigilanza fissa l'indennità da corrispondere.
Il suo giudizio – che non è preceduto da alcun
provvedimento autonomo degli organi d'esecuzione forzata, i quali si devono
limitare all'invio di una proposta di tassazione (cfr. Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.2.4.4 ad
art. 1, nota 78, p. 43) – è impugnabile al Tribunale federale con il ricorso
dell'art. 19 aLEF (ora dell’art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) (art. 2 OTLEF).
2. L’art.
47 OTLEF disciplina la remunerazione straordinaria dovuta nelle procedure
complesse, in deroga alla tariffa ordinaria di cui agli art. 44 a 46 OTLEF.
2.1. Giusta
l’art. 47 OTLEF, se la procedura richiede particolari indagini della
fattispecie o studi giuridici, si dovrà tener conto in particolare delle
difficoltà e della rilevanza del caso, del volume del lavoro e del tempo
impiegato (art. 47 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che per queste procedure si potrà
aumentare la tariffa delle indennità dell'amministrazione sia ordinaria che
speciale, come pure dei membri della delegazione dei creditori (art. 47 cpv. 2
OTLEF).
2.2. Con
“tempo impiegato” si intende quello dovuto ragionevolmente, avuto riguardo alla
complessità del caso e usando la diligenza richiesta, senza indulgere in
attività dispersive e antieconomiche che non tengono in giusto conto il
rapporto costi/benefici (DTF 111 III 90). Parametri di valutazione saranno, tra
altri, le somme e gli interessi in causa come pure le spese comprovate, purché
necessarie. Inoltre, è un dato della comune esperienza che, anche nell’ipotesi
che si tratti di una procedura fallimentare complessa, non si pongono in linea
di principio solo questioni complicate: di regola è opportuno eseguire un
calcolo misto, che distingua almeno tra lavori “esigenti” (qualificati) e
lavori di segretariato (cfr. DTF 120 III 100, cons. 2 i.f.). La suddivisione in
categorie di attività e la relativa determinazione della tariffa oraria rientra
nel potere di apprezzamento dell’autorità cantonale di vigilanza (cfr. DTF 130
III 617 ss., cons. 3.3 e 4.1). Questa Camera distingue tra prestazioni di
complessità accresciuta (con una graduazione dipendente dal tipo di
formazione), mansioni contabili e lavori di segretariato (cfr. per tutte CEF 29
aprile 2004 [15.2000.44], cons. 4e e 4f; Cometta,
op. cit., n. 3.2.4.4.c ad art. 1, p. 44 s.).
2.3. L’autorità
di vigilanza gode di un ampio potere di apprezzamento per determinare se si
giustifica l’applicazione dell’art. 47 OTLEF, nonché l’importo della remunerazione.
Deve tuttavia tenere conto del carattere sociale della normativa della OTLEF
che vieta che siano poste a carico della massa in modo illimitato spese elevate
(DTF 130 III 615 s., cons. 1.2 e 3.1; 130 III 180, cons. 1.2; 120 III 100,
cons. 2; 114 III 44, cons. 2; 108 III 69 cons. 2; 103 III 67 ad 3 e 68 ad 4).
2.4. Riservata
la facoltà di ricorso prevista dagli art. 17 LEF e 2 OTLEF, non spetta
all’autorità di vigilanza statuire d’ufficio sulle spese esposte
dall’amministrazione speciale.
3. Nel
caso concreto, la procedura può essere qualificata come complessa ai sensi
dell’art. 47 OTLEF, in considerazione dell’elevato numero di fondi da
realizzare (4 particelle in proprietà, 21 quote di comproprietà e 26 particelle
in proprietà per piani) e della loro natura, che ne ha complicato la
realizzazione (cfr. doc. E), dell’esistenza di blocchi LAFE, della necessità di
sorvegliare la gestione alberghiera affidata alla società C__________ SA e
delle numerose cause giudiziarie a cui l’amministrazione speciale ha dovuto far
fronte (cfr. doc. L).
3.1. La
tariffa oraria esposta dagli amministratori, che sembra corrispondere alla
fascia media-bassa della tariffa fiduciaria svizzera (ovvero fr.
170-180.--/ora: cfr. doc. K) (le distinte prodotte indicano tuttavia solo
importi in franchi senza menzione del dispendio di tempo lavorativo in ore), è conforme
a quella massima ammessa dalla giurisprudenza cantonale per le prestazioni di
complessità accresciuta. La documentazione allegata all’istanza non permette
però di determinare se l’amministrazione speciale ha correttamente calcolato i
suoi onorari ripartendo le prestazioni nelle tre categorie di attività definite
dalla giurisprudenza e applicandovi la relativa tariffa oraria (ovvero, per le
mansioni contabili tra fr. 50.--/80.--/ora e per i lavori di segretariato tra
fr. 30.--/50.--, cfr. per tutte CEF 29 aprile 2004 [15.2000.44], cons. 4e e 4f;
Cometta, op. cit., n. 3.2.4.4.c
ad art. 1, p. 44 s.). Già per questo motivo, gli atti andrebbero retrocessi all’istante
affinché producesse una “distinta particolareggiata” conforme a quanto previsto
dall’art. 84 RUF.
3.2. D’altronde,
alcuni importi esposti dall’istante non potrebbero essere integralmente
ammessi: è il caso di operazioni il cui dispendio orario appare eccessivo
rispetto ai criteri di economicità insiti nella OTLEF, come ad esempio l’esame
delle insinuazioni, l’allestimento della graduatoria, degli elenchi oneri e
dell’inventario, il cui costo supera fr. 220'000.--.
Anche le prestazioni per la preparazione e la presenza alla seconda
assemblea dei creditori, fatturate in fr. 38'400.-- (la tassa ordinaria è di fr.
1'000.--, art. 45 OTLEF), così come la presenza alle sedute della delegazione
dei creditori, fatturate in quasi fr. 240'000.--, appaiono ineconomiche, in
particolare per la presenza in talune occasioni di cinque rappresentanti di RI
1 a una singola seduta. D’altronde, la maggior parte dei colloqui avuti con
rappresentanti della Camera o dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano non riguardavano
operazioni necessarie dal punto di vista istituzionale. Non si può nemmeno non
ricordare – come già fatto in precedenza (cfr. CEF 13 marzo 2006 [15.06.3]) –
che gli atti effettuati a favore dell’aggiudicatario dopo l’aggiudicazione non
possono essere posti a carico di tutti i creditori.
3.3. Ciò
nonostante, l’istante sottolinea come il fallimento sia stato interamente
autofinanziato, in una prima fase, dalle banche creditrici ipotecari (con mezzi
liquidi esterni al fallimento) e poi dai creditori pignoratizi aggiudicatari
degli immobili (con mezzi liquidi che gli sarebbero comunque spettati). Ricorda
inoltre che tutti i creditori, nella seconda adunanza, hanno ammesso il conto
degli onorari e delle spese dell’amministrazione fallimentare e della
delegazione dei creditori (doc. K, trattanda 4), e che la maggioranza di essi
ha accettato che l’amministrazione prelevasse i costi non coperti dalle banche
dai ricavi dell’affitto dovuto da C__________ SA, (doc. K, trattande 15 e16). L’istante
ha d’altronde rilevato che nessun creditore si è opposto all’offerta globale
del 22 luglio 2004 la quale già precisava l’importo complessivo degli onorari e
delle spese di amministrazione, né i creditori chirografari si sono opposti al
riparto in loro favore dell’importo di fr. 60'000.--, pur essendo stati
informati che i costi di amministrazione erano stati in parte pagati con i
ricavi della liquidazione.
3.4. Viste
le circostanze concrete del caso, occorre chiedersi se, come implicitamente
sostenuto dall’istante, il consenso unanime dei creditori sia un motivo perché
si possa derogare all’esigenza posta all’art. 47 OTLEF secondo cui nelle
procedure complesse la remunerazione dell’amministrazione fallimentare è
fissata dall’autorità di vigilanza.
a) Al
riguardo, è ovvio che solo un’approvazione unanime ed esplicita dei creditori e
del fallito può entrare in considerazione. La legge impone infatti una verifica
d’ufficio prima del deposito dello stato di riparto: ciò significa che il
controllo ufficiale voluto dal legislatore e inteso a proteggere i creditori e
il fallito contro remunerazione eccessive (cfr. lettera 30 novembre 1977 del
Tribunale federale all’autorità di vigilanza di Ginevra, DTF 103 III 67 ad 2) –
il cosiddetto carattere “sociale” della OTLEF (cfr. DTF 120 III 100, cons. 2;
DTF 108 III 69 cons. 2) – mira anche alla salvaguardia degli interessi dei
creditori minoritari e che l’assenza di contestazione dello stato di riparto
definitivo depositato, in contrasto con l’art. 84 RUF, prima che l’autorità di
vigilanza abbia determinato la remunerazione dell’amministrazione, non può
validamente essere considerata quale approvazione tacita dei costi di
liquidazione.
Nel
caso di specie, se la decisione sulla trattanda 4 adottata nella seconda
adunanza dei creditori potrebbe essere considerata quale valida accettazione
della remunerazione chiesta da RI 1 per le prestazioni fornite fino a quel
momento – ancorché non sia documentato l’accordo dei rappresentanti della
fallita –, manca una simile risoluzione per quanto concerne gli onorari
successivi.
b) Dallo
scopo dell’art. 47 OTLEF va però dedotto che la determinazione degli onorari
dell’amministrazione a cura dell’autorità di vigilanza non ha senso per quanto
concerne quei creditori che non subirebbero comunque nessun danno concreto
anche se la remunerazione dell’amministrazione superasse i limiti posti dalla
stessa norma. Ciò si verifica in particolare per i creditori che non
percepirebbero nessun dividendo anche nell’ipotesi in cui la remunerazione
dell’amministrazione fosse ridotta a quella ammissibile in virtù dell’art. 47
OTLEF.
Nel
caso in esame, l’importo dell’offerta globale per l’acquisto dei fondi gravati
da pegno (di fr. 14'233'701.--, doc. Z ad 2), pari grosso modo al loro valore
di stima peritale, è ben lungi dal coprire i crediti ipotecari iscritti negli
elenchi oneri, il cui importo, al 2 gennaio 1995, ammontava a fr. 28'993'480.36
(doc. Z). In altre parole, qualsiasi riduzione delle spese di amministrazione
non avrebbe comunque permesso alcun versamento di dividendo ai creditori
chirografari. Certo può lasciare perplessi il fatto che i fondi liberi da pegno,
stimati in fr. 1'104'126 (con il rilievo però che il loro valore economico è
strettamente legato alle altre proprietà del complesso), e le altre posizioni
dell’inventario, in particolare le pretese scoperte nei confronti di C__________
SA, pari a fr. 432'344,30, siano stati pagati solo fr. 60'000.-- (cfr. doc. Z, ad
Fatti
I p. 1 terzo punto e p. 2 quinto punto, nonché ad II/5, primo punto: da notare
che gli altri impegni sono relativi a spese che almeno in parte risultavano
verosimilmente a carico dei creditori ipotecari giusta l’art. 262 cpv. 2 LEF). Fatto
sta comunque che i creditori chirografari non hanno contestato l’offerta
globale, né hanno proposto offerte migliori per quanto concerne anche solo gli
attivi non gravati da pegno, sicché un’eventuale riduzione della remunerazione
di RI 1 andrebbe esclusivamente a favore dei creditori ipotecari e non già dei creditori
chirografari.
c) In
queste condizioni, ritenuto che i creditori ipotecari hanno accettato l’offerta
globale con piena cognizione della remunerazione chiesta dall’istante, una
verifica della stessa è inutile, giacché una eventuale modifica della nota di RI
1 lederebbe gli accordi contrattuali senza giustificazione dal punto di vista
della ratio legis dell’art. 47 OTLEF. Né si possono ipotizzare violazioni degli
interessi della società fallita, che verrà cancellata dopo la chiusura del
fallimento. Rimane comunque salva la facoltà dei terzi non parte alla procedura
fallimentare, quali gli amministratori e altri terzi nei confronti dei quali
sono state iscritte nell’inventario (sub n. 67-74) pretese di responsabilità,
di contestare l’accettazione da parte dei creditori ipotecari di onorari
eventualmente non conformi ai dettami dell’art. 47 OTLEF.
4. Le
stesse considerazioni possono essere fatte per quanto riguarda la remunerazione
dei membri della delegazione dei creditori, con riferimento all’art. 47 cpv. 2
OTLEF. Si prescinde pertanto anche in questo caso di controllare gli onorari
versati loro.
5. L’art.
47 OTLEF si applica solo alle prestazioni fornite dai membri
dell’amministrazione speciale e delle delegazione dei creditori. Non appare
direttamente applicabile alle prestazioni delegate a terzi, sebbene la OTLEF ne
determini in linea di principio anche la remunerazione (DTF 103 III 45 e segg.).
In assenza di ricorso, questa Camera non deve pertanto d’ufficio verificare le
note d’onorario esposte da ausiliari dell’amministrazione (cfr. CEF 14 luglio
2005 [15.05.55], cons. 5).
6. In
occasione dell’inoltro dell’istanza, RI 1 ha anche chiesto la proroga del
termine per chiudere il fallimento giusta l’art. 270 LEF. Al di là del fatto
che l’istante abbia rispettato solo in parte le indicazioni contenute nella
precedente decisione di proroga (CEF 13 marzo 2006 [15.06.3]), occorre
concederle un’ultima proroga fino alla fine del corrente anno, affinché depositi
lo stato di riparto definitivo, ne dia avviso ai creditori, allestisca e
spedisca gli attestati di carenza di beni e la relazione finale, presenti al
Pretore che ha pronunciato il fallimento istanza di chiusura del fallimento,
pubblichi la relativa decisione sul FUC e sul FUSC e depositi l’incarto all’__________
(cfr. foglio informativo allegato alla Circolare CEF n° 31/2005 sulle
amministrazioni fallimentari speciali).
Richiamati gli art. 237 cpv. 2, 241 e 270 LEF, 84, 97 RUF, 47 OTLEF;
pronuncia:
1. L’istanza
21 dicembre 2006 di RI 1, __________, è accolta, nel senso che per la
determinazione della remunerazione dell’istante, quale amministrazione speciale
del fallimento di CO 1, e della delegazione dei creditori fa stato la distinta al
15 dicembre 2006 (prodotta quale doc. CC), senza che sia necessaria una
verifica dell’autorità di vigilanza.
Considerandi
2.
L’istanza
di RI 1, tendente alla proroga del termine per chiudere la liquidazione
fallimentare di PI 1, è accolta.
2.1
Il termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 31
dicembre 2007 per l'evasione delle incombenze di cui al considerando 6.
3.
Intimazione
a RI 1, __________.
Comunicazione
all’Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro
la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla
notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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