15.2007.62
Sospensione dell'esecuzione. Minimo di esistenza. Premi della cassa malati. Prova successiva alla decisione impugnata.
14 giugno 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
15.2007.62
Data decisione, Autorità:
14.06.2007, CEF
Titolo:
Sospensione dell'esecuzione. Minimo di esistenza. Premi della cassa malati. Prova successiva alla decisione impugnata.
MINIMO DI ESISTENZA
art. 12 LEF
art. 85a cpv. 2 cf. 1 LEF
art. 93 LEF
Incarto n.
15.2007.62
Lugano
14 giugno
2007
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 5 giugno 2007 di
RI 1
rappr. dall’ RA 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro il pignoramento
24 maggio 2007 eseguito nelle esecuzioni n° __________, rispettivamente n° __________
e __________ (gr. 71'159), promosse da:
1. PI 1
2. PI 2
rappr. da RA 2;
viste le
osservazioni preliminari dell’11 giugno 2007 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che il 2
e il 15 gennaio 2007, l’Ufficio ha emesso gli avvisi di pignoramento nelle
esecuzioni sopraccitate;
che il
ricorso interposto dall’escussa contro gli avvisi di pignoramento emessi nelle
esecuzioni n° __________ e __________ è stato respinto dalla Camera con
sentenza del 16 aprile 2007 (inc. 15.06.103, 15.07.10 e 15.07.11);
che il 20
aprile 2007, l’Ufficio ha convocato l’escussa per l’esecuzione del pignoramento
con invio postale semplice;
che la
ricorrente afferma di non aver ricevuto tale atto;
che il 24
aprile 2007 l’Ufficio ha proceduto al pignoramento della somma liquida di fr.
6'492,05 rimasta in deposito sul suo conto a dipendenza di un precedente
pignoramento di reddito eseguito presso il datore di lavoro dell’escussa, la F__________
dal 26 ottobre 2006 al 27 marzo 2007;
che l’Ufficio
ha inoltre pignorato, con effetto immediato, i redditi futuri dell’escussa
presso la stessa F__________ a concorrenza dell’importo eccedente il suo minimo
di esistenza, determinato in fr. 1'799.-- (ossia fr. 1'100.-- [minimo di base]
+ fr. 1'389.-- [affitto] + fr. 200.-- [diversi] ./. fr. 890.-- [rendita di
vedovanza]);
che la F__________
ha versato all’Ufficio fr. 614,20 il 26 aprile 2007 e fr. 944,80 il 29 maggio
2007;
che il 5
giugno 2007, RI 1 ha ricorso contro il pignoramento del 24 aprile 2007,
lamentando la mancata emissione di un avviso di pignoramento;
che, a
prescindere dal fatto che la continua contestazione delle notifiche (cfr. inc.
15.07.10+11, cons. 5) fa sorgere qualche dubbio sulla buona fede della
ricorrente, il modo di comunicazione scelto dall’Ufficio per l’invio della
convocazione 20 aprile 2007 non consente di dimostrare che essa l’abbia
effettivamente ricevuta;
che l’escussa
ha comunque avuto modo di esercitare il suo diritto di essere sentita nell’atto
ricorsuale e lo ha effettivamente esercitato, facendo valere censure che
vengono ora esaminate;
che, a
questo proposito, la promozione – effettiva, rispettivamente prevista – di
un’azione di annullamento delle esecuzioni in questione giusta l’art. 85a LEF
non ne sospende automaticamente il corso;
che la
sospensione provvisoria delle esecuzioni rientra nell’esclusiva competenza del
giudice, che comunque non può ordinarla prima del pignoramento (art. 85a cpv. 2
n. 1 LEF);
che la
ricorrente non pretende che un simile ordine sia già stato emesso;
che le
autorità esecutive non possono nemmeno tenere conto d’ufficio di eventuali
pagamenti non effettuati direttamente presso l’ufficio d’esecuzione (cfr. Dallèves, Commentaire
romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 4 ad art. 12);
che
riguardo all’esecuzione n° __________, occorre del resto evidenziare come PI 2,
nella domanda di proseguimento del 3 maggio 2007, abbia già dedotto l’acconto
di fr. 330,60 a cui si riferisce la ricorrente (doc. C), ciò di cui l’Ufficio
ha correttamente tenuto conto nel verbale di pignoramento (riducendo l’importo
del capitale da fr. 731,20 a fr. 400,60);
che
l’affermazione della ricorrente secondo cui essa pagherebbe regolarmente i
premi della cassa malati non trova riscontro nei documenti da lei prodotti né
negli atti dell’Ufficio;
che
infatti, si evince dai doc. A1 e A2 che i premi per aprile e maggio 2007, con
scadenza al 1° aprile, rispettivamente al 1° maggio 2007, sono stati pagati con
ritardo solo il 3 maggio, rispettivamente il 1° giugno 2007, ovvero dopo
l’emissione del provvedimento impugnato;
che le
esecuzioni n° __________ e __________ sono poi la prova che l’escussa – che
peraltro non ha prodotto i giustificativi di pagamento dei premi da gennaio a
marzo 2007 – non ha sicuramente sempre pagato regolarmente i suoi premi;
che la
decisione dell’Ufficio va pertanto confermata anche su questo punto;
che i
doc. A1 e A2 giustificano tuttavia una riconsiderazione d’ufficio del
pignoramento dei redditi dell’escussa per i mesi di aprile e maggio 2007 (art.
93 cpv. 3 LEF);
che
l’Ufficio preleverà sulle trattenute di questi due mesi (di fr. 614,20 e fr.
944,80) l’equivalente dei premi pagati dall’escussa (ossia fr. 340,70 + fr.
340,70) e glielo restituirà;
che
l’Ufficio, sempre sulla base dell’art. 93 cpv. 3 LEF, riconsidererà inoltre il
calcolo del minimo di esistenza dell’escussa inserendovi i premi LAMal, ma
esigerà da quest’ultima la spontanea produzione, ogni mese, del giustificativo del
pagamento del relativo premio LAMal, al più tardi entro il 5 del mese
corrispondente (salvo per quanto attiene al premio di giugno 2007, il cui
pagamento dovrà essere provato entro 5 giorni dalla notifica della presente
sentenza), pena la riconsiderazione del pignoramento nel senso di nuovamente
escludere i premi LAMal dal conteggio del minimo di esistenza;
che il
ricorso va pertanto respinto, a prescindere dalle incombenze qui indicate
all’ufficio;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 90, 93 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso 5 giugno 2007 di RI 1, __________, è respinto.
§ L’UE di Lugano procederà come ai considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Intimazione
a: – avv. RA 1, __________, con le osservazioni preliminari dell’Ufficio;
– PI
1, Zurigo, con il ricorso e le osservazioni preliminari dell’Ufficio;
– RA
2, __________, con il ricorso e le osservazioni preliminari dell’Ufficio.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
Considerandi
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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