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Decisione

15.2007.62

Sospensione dell'esecuzione. Minimo di esistenza. Premi della cassa malati. Prova successiva alla decisione impugnata.

14 giugno 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

2. Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Intimazione

a: – avv. RA 1, __________, con le osservazioni preliminari dell’Ufficio;

– PI

1, Zurigo, con il ricorso e le osservazioni preliminari dell’Ufficio;

– RA

2, __________, con il ricorso e le osservazioni preliminari dell’Ufficio.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

Considerandi

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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