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Decisione

15.2007.63

Ricorso contro l'emissione della comminatoria di fallimento

3 ottobre 2007Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito

dell’esecuzione n. __________, il 10 maggio 2007

l’CO

1 ha emesso, su richiesta di PI 1, contro RI 1 la comminatoria di fallimento

per un credito di fr. 997.20 oltre accessori.

L’atto

esecutivo è stato notificato alla debitrice l’11 maggio 2007.

B. Con

tempestivo ricorso 18 maggio 2007 RI 1 chiede di annullare la comminatoria di

fallimento, in sostanza perché essa non riconosce le pretese avanzate dalla

procedente.

C. Delle

osservazioni 31 maggio 2007 di PI 1 e 12 giugno 2007 dell’CO 1, postulanti la

reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Contro

la notifica della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso all'autorità

di vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz betreffend

Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99,

n. 3 ad art. 160; Ottomann,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/

Ginevra/Monaco 1998, n. 6 ad art. 160; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF), ad

esempio quando:

l'escusso reputa di non essere soggetto all'esecuzione

ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

l'esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico

(art. 43 LEF);

è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a

decisione

di rigetto provvisorio dell'opposizione;

la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione

non è ancora esecutiva;

l'escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata

emessa da un ufficio d'esecuzione incompetente

territorialmente (DTF 118

III 6; 96 III 33 cons. 2).

2.

Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.

3.

Non riconoscendo in sostanza le pretese avanzate dalla procedente,

la debitrice allega unicamente una questione di merito. Il ricorso deve quindi

essere respinto per carenza di competenza materiale dell’Autorità cantonale di

vigilanza.

4.

Non

si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità

(art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi;

richiamati gli art. 17,

39, 40, 43 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

1. Il ricorso 18 maggio 2007 di RI 1, __________, è respinto.

2. Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Intimazione:

-

RI 1, __________;

- PI 1, __________.

Comunicazione all’CO 1, __________.

Per la Camera di

esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di

vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro

la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla

notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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