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Decisione

15.2007.64

Domanda di sospensione dell'esecuzione respinta. Assenza d'indizi giustificanti una denuncia penale

2 luglio 2007Italiano2 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorrenti chiedono la sospensione immediata di ogni atto esecutivo per

motivi di merito;

che

l’ufficio di esecuzione e l’autorità di vigilanza sono competenti ad ordinare

la sospensione di un’esecuzione solo nei casi esplicitamente previsti dalla

legge (cfr. art. 60, 61 e 123 LEF);

che

nel caso concreto i ricorrenti non fanno valere nessun dei motivi di cui alle

predette norme;

che

dalla documentazione prodotta dai ricorrenti non si evincono d’altronde indizi

di reati di azione pubblica che possano giustificare la presentazione di una

denuncia al Ministero pubblico giusta l’art. 181 CPP;

che

il ricorso va pertanto respinto;

che

non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv.

2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a LEF; 181 CPP; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso 11 giugno 2007 di RI 1 e RI 2, __________, è respinto.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a: – RI 1 e RI 2, __________;

– RA

1, sede.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro

la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla

notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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