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Decisione

15.2007.69

Pignoramento di redditi. Rendita LPP asseritamente ceduta, per una metà, alla moglie dell'escusso. Minimo di esistenza. Spese mediche. Spese di alimentazione speciale. Premi della cassa malati pagati

19 settembre 2007Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi personali AVS dell’escusso ammontano a fr. 50.--/mese e non a fr.

86.--. Ci sarebbe del resto da chiedersi se, poiché essi vengono trattenuti

alla fonte dall’IAS, non sarebbe il caso di stralciare dal minimo di esistenza persino

l’importo di fr. 50.--. Stante il divieto della reformatio in peius (art. 22

LPR), la questione può rimanere indecisa.

3.4. Secondo

il punto I della Tabella dei minimi di esistenza, le spese di elettricità sono

già comprese nel minimo di base.

3.5. L’assicurazione

di responsabilità civile non essendo obbligatoria, i relativi premi non vanno

computati nel minimo di esistenza (punto II/3 della Tabella dei minimi di

esistenza a contrario).

4. Il

ricorrente rimprovera infine all’Ufficio di non aver tenuto conto del contratto

di separazione di beni concluso nel 1993, secondo cui la metà dell’utile della

LPP spetterebbe a sua moglie. L’accordo si applicherebbe anche alla rendita

trimestrale di fr. 2'102,30 percepita dall’escusso.

Il

contratto non figura agli atti. Non è pertanto possibile verificare cosa sia da

intendere con l’espressione “utile della LPP”. Va però rilevato che, giusta

l’art. 39 cpv. 1 LPP, il diritto alle prestazioni non

può essere ceduto prima dell’esigibilità, le convenzioni contrarie essendo

riputate nulle (cpv. 3). Inoltre, il ricorrente figura sia come assicurato che

come beneficiario dell’assicurazione in questione (cfr. “Steuerbescheinigung”

del 28 gennaio 2007). L’Ufficio ha pertanto correttamente pignorato la rendita

intera e non solo la metà. In questo senso la decisione impugnata va

confermata. Tuttavia, l’Ufficio la completerà con la menzione sul verbale di

pignoramento dell’allegazione del ricorrente secondo cui la metà della rendita

versata dalla fondazione Z__________ spetterebbe alla moglie (art. 106 cpv. 1

LEF) ed impartirà al procedente un termine di dieci giorni per contestare la

pretesa di quest’ultima (art. 107 cpv. 1 e 2 LEF).

5. Il ricorso va pertanto parzialmente accolto.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett.

a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF, 61 e 62

OTLEF;

pronuncia:

1. Il ricorso 8 giugno 2007 di RI 1, __________, è parzialmente

accolto.

1.1. L’CO

1 completerà il verbale di pignoramento con la menzione della pretesa della moglie

di RI 1 sulla metà della rendita versata dalla fondazione Z__________ ed

impartirà a PI 1 un termine di dieci giorni per contestarla.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione a:

– RI 1, __________;

– avv. RA

1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente: Il

segretario:

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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