15.2007.69
Pignoramento di redditi. Rendita LPP asseritamente ceduta, per una metà, alla moglie dell'escusso. Minimo di esistenza. Spese mediche. Spese di alimentazione speciale. Premi della cassa malati pagati
19 settembre 2007Italiano8 min
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Numero d'incarto:
15.2007.69
Data decisione, Autorità:
19.09.2007, CEF
Titolo:
Pignoramento di redditi. Rendita LPP asseritamente ceduta, per una metà, alla moglie dell'escusso. Minimo di esistenza. Spese mediche. Spese di alimentazione speciale. Premi della cassa malati pagati dal Cantone
MINIMO DI ESISTENZA
art. 93 LEF
Incarto n.
15.2007.69
Lugano
19 settembre
2007
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 29 maggio 2007 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro il pignoramento
effettuato nell’esecuzione n° __________, promossa contro il ricorrente da:
PI 1
rappr. dall’ RA 1
viste le
osservazioni 6 giugno 2007 di PI 1 e 15 giugno 2007 dell’CO 1;
richiamata l’ordinanza presidenziale 26 giugno 2007
con la quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo;
ritenuto in fatto
e considerato in diritto:
1. Nelle
sue osservazioni, il procedente ritiene che il ricorso in esame sia tardivo. La
censura è irrilevante. Infatti, se i pignoramenti intaccano il minimo vitale
dell'escusso, sono nulli, ciò che va rilevato d'ufficio anche quando il
provvedimento non sia stato impugnato (cfr. art. 22 LEF; DTF 114 III 82; 97 III
11; Cometta, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 13 ad art. 22 LEF). Questa
Camera deve pertanto esaminare le censure del ricorrente senza riguardo alla
loro tempestività.
2. Il 15 maggio 2007 l’UEF di Bellinzona ha allestito il seguente
calcolo dell’eccedenza pignorabile a carico dell’escusso:
Introiti:
debitore fr. 2'608.-- 67%
coniuge fr. 1'282.-- 33%
fr. 3'890.--
Minimo
di esistenza:
Importo
di base fr. 1'550.--
Affitto
fr. 1'200.--
Riscaldamento fr. 180.--
AVS fr. 50.--
Spese
alim. spec. fr. 209.--
Totale fr. 3'180.--
fr. 2'130.60 67%
3. RI
1 si aggrava contro tale calcolo, sostenendo di sopportare spese di
sostentamento per un importo superiore a quello di fr. 200.-- calcolato
dall’Ufficio, ovvero pari a fr. 4'800.--/anno (fr. 400.--/mese), in quanto, a
causa di problemi cardiaci, il suo medico gli ha prescritto un dieta che
comporta l’acquisto di prodotti alimentari dietetici più costosi di quelli
ordinari.
Il
ricorrente chiede inoltre che vengano computati nel suo minimo di esistenza le
spese di fisioterapia e di trasferta riferite alla cura della sua spalla
destra, la fattura di oltre fr. 7'000.-- del suo dentista, le spese di
fornitura elettrica e i premi della cassa malati, dell’AVS (di fr. 86.-- invece
di fr. 50.-- computato dall’Ufficio) e dell’assicurazione di responsabilità
civile.
3.1. Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21), fermo restando
l’obbligo delle parti di collaborare alla procedura probatoria (art. 20a cpv. 2
n. 2 LEF; 19 cpv. 2 e 4 LPR; DTF 123 III 328).
3.2. Secondo
il punto II/8 della Tabella dei minimi di esistenza (FUC 2001/2, 74 ss.),
l’Ufficio deve riconoscere all’escusso un importo medio mensile per spese
legate alla salute (spese mediche, dentistiche, farmaceutiche e ospedaliere)
che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o sopporteranno durante il periodo
di validità del pignoramento, nella misura in cui le stesse sono imminenti (o
comunque prevedibili) al momento del pignoramento e indipendentemente dal loro
importo, ritenuto che solo le spese di automedicazione sono da considerare
incluse nel minimo vitale di base (DTF 129 III 244 s., cons. 4.2 e 4.3). Possono
però essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza solo le spese
indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (cfr. DTF 121
III 22, cons. 3a).
a) Nel
caso concreto, il ricorrente, con l’atto ricorsuale, non ha provato di pagare
regolarmente le spese legate alla sua salute di cui chiede la presa in
considerazione nel proprio minimo di esistenza (spese
farmaceutiche, spese di trasferta indispensabili dal punto di vista medico,
cure dentistiche in corso) né ha dimostrato che tali
spese non sono a carico dell’assicurazione malattia o infortunio. Ed egli
nemmeno ha prodotto tali prove nel termine di 30 giorni impartitogli dalla
Camera con ordinanza 26 giugno 2007 con la comminatoria dell’art. 19 cpv. 4 LPR.
b) Va
peraltro ribadito che nel minimo di base di fr. 1'550.-- applicato dall’Ufficio,
le spese di alimentazione sono già prese in considerazione a concorrenza del
42% dell’importo totale (cfr. Meier/Zweifel/
Zaborowski/Jent-Sørensen, Lohnpfändung - Optimales Existenzminimum und
Neuanfang ?, Zurigo 1999, p. 354, alla voce “NAHRTOT”/ “SKOS”, cifra
determinante anche in ambito esecutivo, dal momento che la Conferenza Svizzera
degli Ufficiali di esecuzione e fallimenti ha ripreso quali minimi di base le
cifre delle Direttive [“SKOS-Richtlinien”], cfr. BlSchK 2000, p. 73 ad b e
BlSchK 2001, 13), ovvero per fr. 651.--/mese (42% di fr. 1'550.--) pari a fr.
7'812.--/anno. Tenuto conto poi del supplemento di fr. 200.-- computato
dall’Ufficio, l’importo di fr. 4'800.-- allegato dal ricorrente appare comunque
coperto.
c) Il
ricorrente non ha prodotto la fattura di oltre fr. 7'000.-- del suo dentista,
che non figura agli atti dell’Ufficio. Occorre comunque ricordare che nel
minimo di esistenza non possono essere computate spese mediche (o paramediche)
riferite a trattamenti o prestazioni anteriori al pignoramento (DTF 85 III 67;
CEF 11 settembre 2007 [15.07.86]; Ochsner,
Commentaire romand de la LP, n. 146 ad art. 93), dal momento che dette
prestazioni già sono state fornite (e quindi non sono più indispensabili giusta
l’art. 93 LEF) e che per legge i relativi crediti non sono privilegiati
rispetto ad altri.
d) Per
quanto riguarda i premi della cassa malati, è d’uopo osservare, a titolo
aggiuntivo, come lo stesso ricorrente ammetta che essi vengono saldati
direttamente dalla Cassa cantonale di compensazione. Ciò corrisponde a quanto
si evince dalla “tabella di calcolo PC” contenuta nell’incarto dell’Ufficio,
con la precisazione che parte del premio è a carico dell’Istituto delle
assicurazioni sociali (IAS) quale sussidio cantonale. In ogni caso, sono
importi versati in più dei redditi computati dall’Ufficio e che quindi non
gravano il minimo di esistenza dell’escusso.
3.3. Dallo
scritto 3 novembre 2006 dell’IAS risulta che, come rettamente accertato dall’Ufficio,
Fatti
i contributi personali AVS dell’escusso ammontano a fr. 50.--/mese e non a fr.
86.--. Ci sarebbe del resto da chiedersi se, poiché essi vengono trattenuti
alla fonte dall’IAS, non sarebbe il caso di stralciare dal minimo di esistenza persino
l’importo di fr. 50.--. Stante il divieto della reformatio in peius (art. 22
LPR), la questione può rimanere indecisa.
3.4. Secondo
il punto I della Tabella dei minimi di esistenza, le spese di elettricità sono
già comprese nel minimo di base.
3.5. L’assicurazione
di responsabilità civile non essendo obbligatoria, i relativi premi non vanno
computati nel minimo di esistenza (punto II/3 della Tabella dei minimi di
esistenza a contrario).
4. Il
ricorrente rimprovera infine all’Ufficio di non aver tenuto conto del contratto
di separazione di beni concluso nel 1993, secondo cui la metà dell’utile della
LPP spetterebbe a sua moglie. L’accordo si applicherebbe anche alla rendita
trimestrale di fr. 2'102,30 percepita dall’escusso.
Il
contratto non figura agli atti. Non è pertanto possibile verificare cosa sia da
intendere con l’espressione “utile della LPP”. Va però rilevato che, giusta
l’art. 39 cpv. 1 LPP, il diritto alle prestazioni non
può essere ceduto prima dell’esigibilità, le convenzioni contrarie essendo
riputate nulle (cpv. 3). Inoltre, il ricorrente figura sia come assicurato che
come beneficiario dell’assicurazione in questione (cfr. “Steuerbescheinigung”
del 28 gennaio 2007). L’Ufficio ha pertanto correttamente pignorato la rendita
intera e non solo la metà. In questo senso la decisione impugnata va
confermata. Tuttavia, l’Ufficio la completerà con la menzione sul verbale di
pignoramento dell’allegazione del ricorrente secondo cui la metà della rendita
versata dalla fondazione Z__________ spetterebbe alla moglie (art. 106 cpv. 1
LEF) ed impartirà al procedente un termine di dieci giorni per contestare la
pretesa di quest’ultima (art. 107 cpv. 1 e 2 LEF).
5. Il ricorso va pertanto parzialmente accolto.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett.
a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF, 61 e 62
OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 8 giugno 2007 di RI 1, __________, è parzialmente
accolto.
1.1. L’CO
1 completerà il verbale di pignoramento con la menzione della pretesa della moglie
di RI 1 sulla metà della rendita versata dalla fondazione Z__________ ed
impartirà a PI 1 un termine di dieci giorni per contestarla.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione a:
– RI 1, __________;
– avv. RA
1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente: Il
segretario:
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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