15.2007.70
Fallimento. Revocazione della donazione di un immobile del fallito. Realizzazione del fondo senza nuova intestazione del medesimo a nome del fallito
3 luglio 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
15.2007.70
Data decisione, Autorità:
03.07.2007, CEF
Titolo:
Fallimento. Revocazione della donazione di un immobile del fallito. Realizzazione del fondo senza nuova intestazione del medesimo a nome del fallito
REVOCA PER DONAZIONE
art. 291 cpv. 1 LEF
Incarto n.
15.2007.70
Lugano
3 luglio 2007
CJ/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 19 giugno 2007 di
RI 1
rappr. dall’ RA 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro le istanze 24
maggio 2007 d’iscrizione a registro fondiario quale nuova proprietaria delle
part. n° __________ e __________ RFD __________ e n° __________ RFD __________
di
PI 1
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che
il 1° luglio 1999 si è aperta la liquidazione in via fallimentare dell’eredità
giacente fu PI 1;
che
il 24 marzo 2005, la Segretaria assessore della Pretura __________ ha accolto
le azioni presentate il 28 giugno 2001 da alcuni cessionari dei diritti della
massa (__________, __________, __________ e __________) tendenti alla revoca di
due donazioni immobiliari effettuate dal defunto a favore della figlia RI 1, e ha
di conseguenza ordinato a quest’ultima la retrocessione alla massa fallimentare
dei fondi part. n° __________ e __________ RFD __________ e n° __________ RFD __________
(inc. OA.2001.453/454, doc. B e C);
che
la II Camera civile del Tribunale d’appello ha respinto gli appelli presentati
contro dette sentenze il 18 agosto 2006 (inc. 12.2005.90/91, doc. D e E), mentre
Fatti
i ricorsi per riforma sono stati respinti dal Tribunale federale il 16 maggio
2007 (inc. 5C.231 e 323/2006, doc. F e G);
che
sulla base di queste decisioni, l’CO 1, il 24 maggio 2007, ha chiesto agli
uffici del registro fondiario competenti l’iscrizione della massa fallimentare
quale nuova proprietaria delle menzionate particelle;
che
RI 1 ha contestato le avvenute iscrizioni sia con il ricorso qui in esame sia
con istanze di rettifica del registro fondiario giusta l’art. 977 CC;
che
l’Ufficiale dei registri di __________, il 25 giugno 2007, ha sospeso la
procedura di rettifica in attesa della decisione dell’autorità di vigilanza;
che
giusta l’art. 291 cpv. 1 LEF, chi per un atto rivocabile avesse acquistato beni
del debitore è tenuto a restituirli;
che
il termine di “restituzione” è improprio, nella misura in cui il beneficiario
dell’atto revocabile è tenuto solo a tollerare la realizzazione forzata del
diritto patrimoniale trasferitogli (Peter,
Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco
2005, n. 3 ad art. 291);
che
la pretesa della massa fallimentare contro il beneficiario è di natura
personale e non reale (Schüpbach,
Droit et actions révocatoires, Basilea/Francoforte sul Meno 1997, n. 13
e 17 ad art. 291; Bauer, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. I Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 12 ad art. 291),
gli effetti civili del negozio giuridico revocato rimanendo impregiudicati (DTF 98 III 46; Bauer,
op. cit., n. 10 ad art. 291);
che
il diritto patrimoniale trasferito in modo revocabile non fa quindi ritorno nel
patrimonio del fallito/defunto, ma rimane in quello del beneficiario fino
all’aggiudicazione (cfr. Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 16 ad art. 291);
che
quando la revocazione verte su un immobile, la sua realizzazione forzata
avviene pertanto senza preventiva rettifica del registro fondiario (DTF 55 III
167; Peter, op. cit., loc. cit.);
che
di conseguenza i provvedimenti impugnati vanno annullati;
che
l’ufficio dei fallimenti, onde prevenire un’eventuale alienazione dell’immobile
a un terzo in buona fede che potesse danneggiare la massa in caso
d’insolvibilità del beneficiario, può solo chiedere al giudice civile di
ordinare l’annotazione di una restrizione del diritto di disporre ai sensi
dell’art. 960 cpv. 1 CC (cfr. Schüpbach,
op. cit., n. 153 e segg. ad art. 289; Gilliéron,
op. cit. loc. cit.), ritenuto che questa norma concerne sia le pretese
contestate che quelle – come nel caso di specie – esecutive;
che
in concreto – perché non è oggetto dell’impugnazione – rientra nella competenza
dell’Ufficio la decisione di eventualmente chiedere l’annotazione di tale
misura conservativa, ricordato che la pretesa dei cessionari del diritto di
revocazione risulta comunque tuttora oggetto di un’annotazione provvisoria in
virtù dell’art. 961 CC (dg __________, risp. __________);
che
il ricorso va pertanto accolto;
che
non si preleva tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 291 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso 19 giugno 2007 di RI 1, __________, è accolto.
1.1. Di
conseguenza, le istanze 24 maggio 2007 agli uffici del registro fondiario di __________
e di __________ sono annullate.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a:
– avv. RA 1, __________;
– avv. __________, __________,
per __________, __________, __________ e __________.
Comunicazione a:
– CO 1;
– Ufficio del registro
fondiario del Distretto __________, sede;
– Ufficio del registro
fondiario del Distretto __________, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro
la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla
notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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