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Decisione

15.2007.70

Fallimento. Revocazione della donazione di un immobile del fallito. Realizzazione del fondo senza nuova intestazione del medesimo a nome del fallito

3 luglio 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorsi per riforma sono stati respinti dal Tribunale federale il 16 maggio

2007 (inc. 5C.231 e 323/2006, doc. F e G);

che

sulla base di queste decisioni, l’CO 1, il 24 maggio 2007, ha chiesto agli

uffici del registro fondiario competenti l’iscrizione della massa fallimentare

quale nuova proprietaria delle menzionate particelle;

che

RI 1 ha contestato le avvenute iscrizioni sia con il ricorso qui in esame sia

con istanze di rettifica del registro fondiario giusta l’art. 977 CC;

che

l’Ufficiale dei registri di __________, il 25 giugno 2007, ha sospeso la

procedura di rettifica in attesa della decisione dell’autorità di vigilanza;

che

giusta l’art. 291 cpv. 1 LEF, chi per un atto rivocabile avesse acquistato beni

del debitore è tenuto a restituirli;

che

il termine di “restituzione” è improprio, nella misura in cui il beneficiario

dell’atto revocabile è tenuto solo a tollerare la realizzazione forzata del

diritto patrimoniale trasferitogli (Peter,

Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco

2005, n. 3 ad art. 291);

che

la pretesa della massa fallimentare contro il beneficiario è di natura

personale e non reale (Schüpbach,

Droit et actions révocatoires, Basilea/Francoforte sul Meno 1997, n. 13

e 17 ad art. 291; Bauer, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. I Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 12 ad art. 291),

gli effetti civili del negozio giuridico revocato rimanendo impregiudicati (DTF 98 III 46; Bauer,

op. cit., n. 10 ad art. 291);

che

il diritto patrimoniale trasferito in modo revocabile non fa quindi ritorno nel

patrimonio del fallito/defunto, ma rimane in quello del beneficiario fino

all’aggiudicazione (cfr. Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 16 ad art. 291);

che

quando la revocazione verte su un immobile, la sua realizzazione forzata

avviene pertanto senza preventiva rettifica del registro fondiario (DTF 55 III

167; Peter, op. cit., loc. cit.);

che

di conseguenza i provvedimenti impugnati vanno annullati;

che

l’ufficio dei fallimenti, onde prevenire un’eventuale alienazione dell’immobile

a un terzo in buona fede che potesse danneggiare la massa in caso

d’insolvibilità del beneficiario, può solo chiedere al giudice civile di

ordinare l’annotazione di una restrizione del diritto di disporre ai sensi

dell’art. 960 cpv. 1 CC (cfr. Schüpbach,

op. cit., n. 153 e segg. ad art. 289; Gilliéron,

op. cit. loc. cit.), ritenuto che questa norma concerne sia le pretese

contestate che quelle – come nel caso di specie – esecutive;

che

in concreto – perché non è oggetto dell’impugnazione – rientra nella competenza

dell’Ufficio la decisione di eventualmente chiedere l’annotazione di tale

misura conservativa, ricordato che la pretesa dei cessionari del diritto di

revocazione risulta comunque tuttora oggetto di un’annotazione provvisoria in

virtù dell’art. 961 CC (dg __________, risp. __________);

che

il ricorso va pertanto accolto;

che

non si preleva tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 291 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso 19 giugno 2007 di RI 1, __________, è accolto.

1.1. Di

conseguenza, le istanze 24 maggio 2007 agli uffici del registro fondiario di __________

e di __________ sono annullate.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a:

– avv. RA 1, __________;

– avv. __________, __________,

per __________, __________, __________ e __________.

Comunicazione a:

– CO 1;

– Ufficio del registro

fondiario del Distretto __________, sede;

– Ufficio del registro

fondiario del Distretto __________, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro

la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla

notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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