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Decisione

15.2007.76

Informazioni relative a dati esecutivi. Giustificativi. Assimilazione di Switch a un'amministrazione pubblica

14 novembre 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

4.2).

La verosimiglianza

dell’interesse alla consultazione giusta l’art. 8a cpv. 1 LEF va esaminata caso

per caso sulla base delle peculiarità della vicenda sottoposta ad esame

giudiziale, ritenuto che occorrono indizi oggettivi, non bastando che il

creditore affermi unilateralmente tesi di parte senza che si dia possibilità di

riscontri ancorché con il grado di prova limitato alla verosimiglianza (CEF 15

settembre 2003 [15.03.109]). Una fattura sia su carta intestata che senza

intestazione è da sola inidonea a rendere verosimile l’interesse richiesto

dall’art. 8a LEF (STF del 6 gennaio 2004 [7B.229/2003], cons.

4.3, che conferma la sentenza della CEF citata sopra).

5. Nel caso in esame, la

ricorrente fonda la sua domanda d’informazione sulla registrazione del dominio

“__________.ch”, da lei unilateralmente allestita il 12 gennaio 2007 nonché

sulle proprie condizioni generali.

5.1. Questi atti, non

controfirmati da __________ G__________, non possono dirsi riscontri oggettivi

dell’esistenza di una relazione giuridica con questa persona.

5.2. La ricorrente ritiene

però che, dovendosi considerare degna di fiducia, vista la delega conferitale

dall’Ufficio federale delle comunicazioni, l’informazione chiesta dovrebbe

esserle rilasciata sulla parola, come peraltro preconizzano alcuni autori in

modo generale (Peter, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 13 ad art. 8a; Dallèves, Commentaire romand de la LP,

Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 6 ad art. 8a; più restrittivo: Vonder Mühll, Betreibungsregisterauskünfte,

BlSchK 2007, pag. 177 ad cc, che ammette ciò solo se il funzionario

dell’Ufficio è convinto della credibilità del richiedente per conoscenza

personale o per esperienza).

La tesi ricorsuale può

essere seguita, per due motivi: innanzitutto, in qualità di mandataria di

pubblica funzione, la ricorrente deve essere trattata allo stesso modo delle

amministrazioni pubbliche, alle quali, per uso costante e uniforme nel Canton

Ticino, gli uffici di esecuzione rilasciano informazioni ai sensi dell’art. 8a

LEF senza esigere giustificativi particolari (in tal senso sul piano generale: Peter, n. 11 ad art. 8a; Vonder Mühll, op. cit., pag. 174 ad f).

Tale parificazione s’impone tanto più che la ricorrente, come le

amministrazioni pubbliche, è vincolata al segreto di funzione (cfr. art. 43

della Legge federale sulle telecomunicazioni [LTC], RS 784.10) e alle norme

sulla protezione dei dati (art. 13l cpv. 2 ORAT). In secondo luogo, come

richiesto da questa Camera con ordinanza del 20 settembre 2007, la ricorrente

ha dimostrato con documenti che numerosi uffici di esecuzione della Svizzera (e

più precisamente quelli di Basilea-Città, Bern-Mittelland, Disentis, Ginevra,

Morges-Aubonne, Lucerna, Gaiserwald (SG) e Zürich 10) le rilasciano estratti

esecutivi su semplice domanda, ciò che costituisce un ulteriore indizio della

fiducia che si può riporre nell’istante.

6. Il

ricorso va pertanto accolto.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 8a 17, 20a LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso 2 luglio 2007 diRI 1, __________, è accolto.

1.1. Di

conseguenza, il provvedimento 21 giugno 2007 dell’CO 1 è annullato.

1.2. È

fatto ordine all’CO 1 di rilasciare l’estratto delle esecuzione di __________ G__________,

Biasca.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a: – avv. RA 1, __________;

– __________

G__________, __________.

Comunicazione

all’CO 1

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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