15.2007.76
Informazioni relative a dati esecutivi. Giustificativi. Assimilazione di Switch a un'amministrazione pubblica
14 novembre 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
15.2007.76
Data decisione, Autorità:
14.11.2007, CEF
Titolo:
Informazioni relative a dati esecutivi. Giustificativi. Assimilazione di Switch a un'amministrazione pubblica
INFORMAZIONE
art. 8a cpv. 1 LEF
Incarto n.
15.2007.76
Lugano
14 novembre
2007
CJ/sc/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 2 luglio 2007 di
RI 1
rappr. dall’ RA 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro il provvedimento
21 giugno 2007 con cui è stata rifiutata la richiesta d’informazione formulata
dalla ricorrente il 20 giugno 2007;
viste le
osservazioni 4 luglio 2007 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
1. La
ricorrente è una fondazione svizzera di diritto privato, alla quale l’Ufficio
federale delle comunicazioni ha delegato l’amministrazione dei nomi di dominio
Internet con l’estensione “.ch”, sulla base dell’Ordinanza del 6 ottobre 1997
concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT,
RS 784.104) (cfr. www.uvek.admin.ch/dokumentation/ 00474/ 00492/index.html?lang=it&msg-id=10717).
In seguito a un primo
rifiuto da parte dell’CO 1 con scritto del 4 agosto 2006, la ricorrente, il 20
giugno 2007 ha nuovamente chiesto un estratto delle esecuzioni pendenti contro __________
G__________, Biasca, allegando la conferma della registrazione 12 gennaio 2007
del dominio “__________.ch” unitamente all’art. 1.4 delle sue condizioni
generali relativo alla conclusione del contratto di registrazione di domini.
2. Con provvedimento 21
giugno 2007, l’CO 1 ha respinto la domanda d’informazioni con riferimento alla
giurisprudenza del Tribunale federale, segnatamente perché la richiedente non
aveva prodotto “opportuni giustificativi ove risulta un nesso diretto con la
conclusione o la liquidazione del contratto (esempio: bollettino di consegna,
conferma d’ordine, ecc. debitamente firmati dalla controparte)”.
3. Nell’atto
ricorsuale, RI 1 ritiene la decisione dell’Ufficio errata, poiché secondo la
giurisprudenza federale l’esigenza di rendere verosimile un interesse alla
consultazione dei registri degli uffici di esecuzione non è legata a
particolari requisiti di forma e tanto meno è limitata alla presentazione di
documenti controfirmati dalla persona su cui vengono chieste informazioni. Per
la dottrina, le rassicurazioni personali del richiedente potrebbero essere
sufficienti se egli è credibile e se le sue affermazioni sono plausibili.
Orbene, la ricorrente ritiene di essere degna di fiducia, vista la delega
conferitale dall’Ufficio federale delle comunicazioni.
4. Per l’art. 8a cpv. 1
LEF chiunque renda verosimile un interesse può consultare i verbali e i
registri degli uffici di esecuzione e degli uffici dei fallimenti, nonché
chiederne estratti. Tale interesse è in particolare reso verosimile se la
domanda di un estratto risulta da un nesso diretto con la conclusione o la
liquidazione del contratto (art 8a cpv. 2 LEF).
Per
verosimiglianza ai sensi della norma in discussione viene intesa l'impressione
dell'autorità, fondata su elementi oggettivi, che i fatti pertinenti affermati
da una parte siano accaduti, senza però escludere che essi abbiano potuto
verificarsi in modo differente o non del tutto. L'esigenza di rendere
verosimile un interesse non è legata a particolari requisiti di forma e tanto
meno è limitata alla presentazione di documenti controfirmati dalla persona su
cui vengono chieste informazioni (STF del 6 gennaio 2004 [7B.229/2003], cons.
Fatti
4.2).
La verosimiglianza
dell’interesse alla consultazione giusta l’art. 8a cpv. 1 LEF va esaminata caso
per caso sulla base delle peculiarità della vicenda sottoposta ad esame
giudiziale, ritenuto che occorrono indizi oggettivi, non bastando che il
creditore affermi unilateralmente tesi di parte senza che si dia possibilità di
riscontri ancorché con il grado di prova limitato alla verosimiglianza (CEF 15
settembre 2003 [15.03.109]). Una fattura sia su carta intestata che senza
intestazione è da sola inidonea a rendere verosimile l’interesse richiesto
dall’art. 8a LEF (STF del 6 gennaio 2004 [7B.229/2003], cons.
4.3, che conferma la sentenza della CEF citata sopra).
5. Nel caso in esame, la
ricorrente fonda la sua domanda d’informazione sulla registrazione del dominio
“__________.ch”, da lei unilateralmente allestita il 12 gennaio 2007 nonché
sulle proprie condizioni generali.
5.1. Questi atti, non
controfirmati da __________ G__________, non possono dirsi riscontri oggettivi
dell’esistenza di una relazione giuridica con questa persona.
5.2. La ricorrente ritiene
però che, dovendosi considerare degna di fiducia, vista la delega conferitale
dall’Ufficio federale delle comunicazioni, l’informazione chiesta dovrebbe
esserle rilasciata sulla parola, come peraltro preconizzano alcuni autori in
modo generale (Peter, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 13 ad art. 8a; Dallèves, Commentaire romand de la LP,
Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 6 ad art. 8a; più restrittivo: Vonder Mühll, Betreibungsregisterauskünfte,
BlSchK 2007, pag. 177 ad cc, che ammette ciò solo se il funzionario
dell’Ufficio è convinto della credibilità del richiedente per conoscenza
personale o per esperienza).
La tesi ricorsuale può
essere seguita, per due motivi: innanzitutto, in qualità di mandataria di
pubblica funzione, la ricorrente deve essere trattata allo stesso modo delle
amministrazioni pubbliche, alle quali, per uso costante e uniforme nel Canton
Ticino, gli uffici di esecuzione rilasciano informazioni ai sensi dell’art. 8a
LEF senza esigere giustificativi particolari (in tal senso sul piano generale: Peter, n. 11 ad art. 8a; Vonder Mühll, op. cit., pag. 174 ad f).
Tale parificazione s’impone tanto più che la ricorrente, come le
amministrazioni pubbliche, è vincolata al segreto di funzione (cfr. art. 43
della Legge federale sulle telecomunicazioni [LTC], RS 784.10) e alle norme
sulla protezione dei dati (art. 13l cpv. 2 ORAT). In secondo luogo, come
richiesto da questa Camera con ordinanza del 20 settembre 2007, la ricorrente
ha dimostrato con documenti che numerosi uffici di esecuzione della Svizzera (e
più precisamente quelli di Basilea-Città, Bern-Mittelland, Disentis, Ginevra,
Morges-Aubonne, Lucerna, Gaiserwald (SG) e Zürich 10) le rilasciano estratti
esecutivi su semplice domanda, ciò che costituisce un ulteriore indizio della
fiducia che si può riporre nell’istante.
6. Il
ricorso va pertanto accolto.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 8a 17, 20a LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso 2 luglio 2007 diRI 1, __________, è accolto.
1.1. Di
conseguenza, il provvedimento 21 giugno 2007 dell’CO 1 è annullato.
1.2. È
fatto ordine all’CO 1 di rilasciare l’estratto delle esecuzione di __________ G__________,
Biasca.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a: – avv. RA 1, __________;
– __________
G__________, __________.
Comunicazione
all’CO 1
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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