15.2007.79
Istanza di restituzione termine per opposizione. Notifica di precetto esecutivo a società
7 gennaio 2008Italiano9 min
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Numero d'incarto:
15.2007.79
Data decisione, Autorità:
07.01.2008, CEF
Titolo:
Istanza di restituzione termine per opposizione. Notifica di precetto esecutivo a società
NOTIFICA DEL PRECETTO O DELL'ATTO ESECUTIVO
RESTITUZIONE TERMINI
art. 33 cpv. 1 CO
art. 17 LEF
art. 33 cpv. 4 LEF
art. 64 cpv. 1 LEF
art. 65 cpv. 1 LEF
art. 65 cpv. 2 LEF
art. 74 cpv. 1 LEF
art. 74 cpv. 2 LEF
Incarto n.
15.2007.79
Lugano
7 gennaio 2008
EC/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sull’istanza 3 luglio 2007 di restituzione
del termine (art. 33 cpv. 4 LEF) per interporre opposizione al precetto
esecutivo, presentata da
IS 1
nell’ambito
della procedura esecutiva dipendente dal PE n. __________del 20/22 febbraio 2007
dell’CO 1, fatto spiccare contro di lei da
PI 1
rappr. da: RA 1
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A.Con PE n. __________dell’CO 1PI 1 procede
contro RI 1per l’incasso di un proprio credito.
B. Il precetto
esecutivo è stato emesso dall’CO 1 il 20 febbraio 2007 ed è stato notificato il
22 febbraio 2007 al recapito della società in Via __________ __________, c/o __________
a __________. Al precetto esecutivo non è stata interposta opposizione.
C.
Il 3 luglio 2007 RI 1presenta all’Autorità
di vigilanza un’istanza di restituzione del termine per interporre opposizione,
argomentando di essere venuta a conoscenza dell’esecuzione in occasione di un
colloquio telefonico con l’Ufficio ma di non aver mai ricevuto né l’originale
né una copia del precetto esecutivo. Questo perché l’__________ presso cui la
società ha il proprio recapito, avrebbe ritirato il precetto esecutivo senza
fare opposizione e senza darne comunicazione all’istante.
Considerato:
Considerandi
1.
Se l'esecuzione è diretta contro una persona giuridica o contro una
società, la notificazione si fa al rappresentante della medesima, e cioè per
una società anonima a qualunque membro dell'amministrazione o della direzione,
come pure a qualunque direttore o procuratore (art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF). Quando
queste persone non si trovano in ufficio, la notificazione si potrà fare ad
altro funzionario o impiegato (art. 65 cpv. 2 LEF).
2.
Gli atti
esecutivi devono di regola essere notificati presso gli uffici della società
escussa. Qualora le persone menzionate all’art. 65 cpv. 1 LEF non si trovino in
ufficio, la notifica può anche essere effettuata al domicilio del
rappresentante della società o nel luogo in cui suole esercitare la sua attività
nelle mani di persona adulta della sua famiglia o a un suo impiegato (cfr. art.
64.
cpv. 1 LEF; DTF 72 III 71 ss.; Angst,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco
1998, vol. I, n. 9 ad art. 65; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 45
s. ad art. 65). La notifica è inoltre da considerare valida notifica
sostitutiva ai sensi dell’art. 65 cpv. 2 LEF, quando avviene alla sede della
società escussa in assenza del socio gerente. Certo, quali possibili
consegnatari questa norma menziona solo i funzionari e gli impiegati della persona
giuridica escussa. Tale elencazione non risulta però esaustiva, dal momento che
il Tribunale federale ha per esempio ammesso la validità della notificazione
sostitutiva fatta a un impiegato di un’altra società che esercita la propria
attività negli stessi locali dell’escussa (cfr. DTF 96 III 4 ss., cons. 1; 96
III 62 ss. cons. 2), il criterio determinante essendo quello secondo cui il
consegnatario sia in grado di trasmettere l’atto senza ritardo al
rappresentante dell’escussa. Da questo profilo, la notificazione sostitutiva di
un atto esecutivo alla persona presso la quale la società escussa risulta avere
il proprio recapito appare a maggior ragione giustificata, irrilevante essendo
che questa persona non abbia il diritto di firma, perché tale circostanza è
inerente alla nozione di notifica sostitutiva (nel caso contrario la
notificazione avviene infatti in virtù dell’art. 65 cpv. 1 LEF).
3.
Nel caso di specie, il precetto esecutivo è stato regolarmente
notificato al recapito della ricorrente indicato nel registro di commercio
ossia in via __________ __________ e nelle mani dello stesso __________. Ne
consegue che la notificazione del precetto esecutivo in esame al recapito della
società è stata corretta e che la non conoscenza dei fatti da parte
dell’amministratore unico è questione interna alla società, indifferente alla
regolarità della procedura esecutiva.
4.
Per l’art. 74 cpv. 1 LEF se l’escusso intende fare opposizione al
precetto, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli
consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto,
all’ufficio d’esecuzione. Secondo l’art. 75 cpv. 1 LEF non è necessario
motivare l’opposizione.
5.
In virtù dell’art. 33 cpv. 4 LEF, chi è stato impedito ad
agire entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può
chiedere all’autorità di vigilanza o all’autorità giudiziaria competente la
restituzione del termine; al contempo egli deve, entro il medesimo termine
dalla cessazione dell’impedimento inoltrare la richiesta motivata e compiere
presso l’autorità competente l’atto omesso. Per dottrina e costante
giurisprudenza l’istanza di restituzione del termine può essere accolta se
l’omissione dell’atto è dovuta ad impossibilità oggettiva, a causa di forza
maggiore, a impossibilità personale non causata da colpa dell’escusso o ad un
motivo di ritardo scusabile (Nordmann, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 9 ss. ad art. 33 e riferimenti ivi citati).
6.
Secondo giurisprudenza e dottrina, tra i motivi di ritardo scusabile
non figurano una breve assenza all’estero o una breve malattia (Nordmann, op. cit., n. 12 ad art. 33;
DTF 112 V 255, 87 IV 147), né
il sovraccarico di lavoro (DTF 99
II 349 e 87 IV 147), e nemmeno un errato computo del termine (DTF 103 V 157). Sono invece considerati
validi motivi un incidente (Nordmann,
op. cit., n. 11 ad art. 33; DTF
108.
V 109), una repentina e grave malattia (DTF
112.
V 255 e 108 V 109), il servizio militare (DTF 104 IV 210), errori di trasmissione (DTF 104 II 61 e 67 III 70) o – in casi
specifici - errori dell’autorità competente nell’informare (DTF 111 Ia 355, 96 II 69, 92 I 73 e 85
II 145).
7.
Sull’istanza di
restituzione del termine di opposizione (art. 33 cpv. 4 LEF) va evidenziato che
è irrilevante che – come asserisce la ricorrente – __________ riferito all’amministratore
unico dell’escussa dell’esecuzione. L’esistenza stessa dell’istituto della
notifica sostitutiva (art. 64 cpv. 1 e 65 cpv. 2 LEF) esclude che si possa
considerare l’asserita assenza di comunicazione del precetto esecutivo al
destinatario quale motivo generale di restituzione del termine di opposizione.
Salvo circostanze particolari, l’escusso risponde della colpa del membro della
sua economia domestica o del suo impiegato che ha omesso di trasmettergli
tempestivamente il precetto esecutivo e/o di interporre opposizione, e ciò per
non averlo correttamente istruito sul comportamento da adottare in caso di
notifica di un atto esecutivo. Infatti, la relazione
tra escusso e ausiliario deve essere considerata come un caso di rappresentanza
legale, la cui estensione è regolata dalla legge di diritto pubblico che
l’istituisce (cfr. art. 33 cpv. 1 CO), ossia, in concreto, dall’art. 65 cpv. 2
LEF. Orbene, questa norma non prevede restrizioni al potere delle persone ivi
indicate di ricevere atti esecutivi per conto dell’escusso. Gli atti e le
omissioni dell’ausiliario devono quindi sempre essere considerati come se
fossero stati compiuti dalla parte. Nella misura in cui il comportamento
dell’ausiliario, qualora fosse stato assunto dall’escusso, sia da ritenere
colpevole ai sensi dell’art. 33 cpv. 4 LEF, il termine scaduto non deve essere
restituito. Questa regola è del resto esplicitamente enunciata nell’ipotesi in
cui l’inosservanza del termine è dovuta a colpa di un mandatario scelto
dall’escusso (cfr. Erard,
Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 21 ad art. 33;
DTF 119 II 87 cons. 2a; 114 Ib 70, cons. 2c [decisioni relative all’art. 35
OG]). Eccezioni sono ammesse solo nel caso di un conflitto d’interessi tra
ausiliario ed escusso, ossia quando l’ausiliario è pure il creditore procedente
o quando la legge esige una notifica personale al destinatario dell’atto (cfr. Erard, op. cit., n. 26 ad art. 64). Per
il resto, l’esigenza di sicurezza del diritto e di prevedibilità delle
notifiche richiedono che il debitore non possa discolparsi allegando carenze
imputabili esclusivamente ai suoi impiegati.
8.
Nel
caso concreto non si giustifica la restituzione del termine per interporre
opposizione e ciò pur tenendo conto che -nel caso concreto- IS 1 invoca l’esistenza di una circostanza particolare, ossia il fatto
che l’__________ avrebbe problemi di salute, atteso che la debitrice non spiega
per quale motivo questa circostanza costituirebbe un impedimento pertinente dal
profilo dell’art. 33 cpv. 4 LEF.
9.
Visto
l’esito dell’istanza può rimanere irrisolta la questione a sapere se la
formulazione contenuta nella stessa, in base alla quale IS 1 avrebbe l’”intenzione
di fare opposizione al precetto esecutivo” sia sufficiente affinché si possa
ritenere che l’istante abbia adempiuto il proprio onere di compiere entro il
termine stabilito l’atto omesso presso l’autorità competente.
10.
L’istanza di
restituzione del termine di IS 1 è quindi respinta.
Visto l’esito si
prescinde, per ragioni di economia processuale, dalla notifica dell’istanza alla
controparte per le osservazioni.
Non si preleva la
tassa di giustizia e non si assegnano indennità (61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2
OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
gli art. 17, 33 cpv. 4, 64 cpv. 1, 65 cpv. 1 e 2, 74 cpv. 1 e 2 LEF; 33 cpv. 1
CO; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
1. L’istanza
di restituzione del termine del 3 luglio 2007 di IS 1, __________,
è respinta.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Intimazione
a:
- IS
1, __________;
- RA
1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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