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Decisione

15.2007.79

Istanza di restituzione termine per opposizione. Notifica di precetto esecutivo a società

7 gennaio 2008Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A.Con PE n. __________dell’CO 1PI 1 procede

contro RI 1per l’incasso di un proprio credito.

B. Il precetto

esecutivo è stato emesso dall’CO 1 il 20 febbraio 2007 ed è stato notificato il

22 febbraio 2007 al recapito della società in Via __________ __________, c/o __________

a __________. Al precetto esecutivo non è stata interposta opposizione.

C.

Il 3 luglio 2007 RI 1presenta all’Autorità

di vigilanza un’istanza di restituzione del termine per interporre opposizione,

argomentando di essere venuta a conoscenza dell’esecuzione in occasione di un

colloquio telefonico con l’Ufficio ma di non aver mai ricevuto né l’originale

né una copia del precetto esecutivo. Questo perché l’__________ presso cui la

società ha il proprio recapito, avrebbe ritirato il precetto esecutivo senza

fare opposizione e senza darne comunicazione all’istante.

Considerato:

Considerandi

1.

Se l'esecuzione è diretta contro una persona giuridica o contro una

società, la notificazione si fa al rappresentante della medesima, e cioè per

una società anonima a qualunque membro dell'amministrazione o della direzione,

come pure a qualunque direttore o procuratore (art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF). Quando

queste persone non si trovano in ufficio, la notificazione si potrà fare ad

altro funzionario o impiegato (art. 65 cpv. 2 LEF).

2.

Gli atti

esecutivi devono di regola essere notificati presso gli uffici della società

escussa. Qualora le persone menzionate all’art. 65 cpv. 1 LEF non si trovino in

ufficio, la notifica può anche essere effettuata al domicilio del

rappresentante della società o nel luogo in cui suole esercitare la sua attività

nelle mani di persona adulta della sua famiglia o a un suo impiegato (cfr. art.

64.

cpv. 1 LEF; DTF 72 III 71 ss.; Angst,

Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco

1998, vol. I, n. 9 ad art. 65; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 45

s. ad art. 65). La notifica è inoltre da considerare valida notifica

sostitutiva ai sensi dell’art. 65 cpv. 2 LEF, quando avviene alla sede della

società escussa in assenza del socio gerente. Certo, quali possibili

consegnatari questa norma menziona solo i funzionari e gli impiegati della persona

giuridica escussa. Tale elencazione non risulta però esaustiva, dal momento che

il Tribunale federale ha per esempio ammesso la validità della notificazione

sostitutiva fatta a un impiegato di un’altra società che esercita la propria

attività negli stessi locali dell’escussa (cfr. DTF 96 III 4 ss., cons. 1; 96

III 62 ss. cons. 2), il criterio determinante essendo quello secondo cui il

consegnatario sia in grado di trasmettere l’atto senza ritardo al

rappresentante dell’escussa. Da questo profilo, la notificazione sostitutiva di

un atto esecutivo alla persona presso la quale la società escussa risulta avere

il proprio recapito appare a maggior ragione giustificata, irrilevante essendo

che questa persona non abbia il diritto di firma, perché tale circostanza è

inerente alla nozione di notifica sostitutiva (nel caso contrario la

notificazione avviene infatti in virtù dell’art. 65 cpv. 1 LEF).

3.

Nel caso di specie, il precetto esecutivo è stato regolarmente

notificato al recapito della ricorrente indicato nel registro di commercio

ossia in via __________ __________ e nelle mani dello stesso __________. Ne

consegue che la notificazione del precetto esecutivo in esame al recapito della

società è stata corretta e che la non conoscenza dei fatti da parte

dell’amministratore unico è questione interna alla società, indifferente alla

regolarità della procedura esecutiva.

4.

Per l’art. 74 cpv. 1 LEF se l’escusso intende fare opposizione al

precetto, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli

consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto,

all’ufficio d’esecuzione. Secondo l’art. 75 cpv. 1 LEF non è necessario

motivare l’opposizione.

5.

In virtù dell’art. 33 cpv. 4 LEF, chi è stato impedito ad

agire entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può

chiedere all’autorità di vigilanza o all’autorità giudiziaria competente la

restituzione del termine; al contempo egli deve, entro il medesimo termine

dalla cessazione dell’impedimento inoltrare la richiesta motivata e compiere

presso l’autorità competente l’atto omesso. Per dottrina e costante

giurisprudenza l’istanza di restituzione del termine può essere accolta se

l’omissione dell’atto è dovuta ad impossibilità oggettiva, a causa di forza

maggiore, a impossibilità personale non causata da colpa dell’escusso o ad un

motivo di ritardo scusabile (Nordmann, Basler Kommentar zum SchKG,

Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 9 ss. ad art. 33 e riferimenti ivi citati).

6.

Secondo giurisprudenza e dottrina, tra i motivi di ritardo scusabile

non figurano una breve assenza all’estero o una breve malattia (Nordmann, op. cit., n. 12 ad art. 33;

DTF 112 V 255, 87 IV 147), né

il sovraccarico di lavoro (DTF 99

II 349 e 87 IV 147), e nemmeno un errato computo del termine (DTF 103 V 157). Sono invece considerati

validi motivi un incidente (Nordmann,

op. cit., n. 11 ad art. 33; DTF

108.

V 109), una repentina e grave malattia (DTF

112.

V 255 e 108 V 109), il servizio militare (DTF 104 IV 210), errori di trasmissione (DTF 104 II 61 e 67 III 70) o – in casi

specifici - errori dell’autorità competente nell’informare (DTF 111 Ia 355, 96 II 69, 92 I 73 e 85

II 145).

7.

Sull’istanza di

restituzione del termine di opposizione (art. 33 cpv. 4 LEF) va evidenziato che

è irrilevante che – come asserisce la ricorrente – __________ riferito all’amministratore

unico dell’escussa dell’esecuzione. L’esistenza stessa dell’istituto della

notifica sostitutiva (art. 64 cpv. 1 e 65 cpv. 2 LEF) esclude che si possa

considerare l’asserita assenza di comunicazione del precetto esecutivo al

destinatario quale motivo generale di restituzione del termine di opposizione.

Salvo circostanze particolari, l’escusso risponde della colpa del membro della

sua economia domestica o del suo impiegato che ha omesso di trasmettergli

tempestivamente il precetto esecutivo e/o di interporre opposizione, e ciò per

non averlo correttamente istruito sul comportamento da adottare in caso di

notifica di un atto esecutivo. Infatti, la relazione

tra escusso e ausiliario deve essere considerata come un caso di rappresentanza

legale, la cui estensione è regolata dalla legge di diritto pubblico che

l’istituisce (cfr. art. 33 cpv. 1 CO), ossia, in concreto, dall’art. 65 cpv. 2

LEF. Orbene, questa norma non prevede restrizioni al potere delle persone ivi

indicate di ricevere atti esecutivi per conto dell’escusso. Gli atti e le

omissioni dell’ausiliario devono quindi sempre essere considerati come se

fossero stati compiuti dalla parte. Nella misura in cui il comportamento

dell’ausiliario, qualora fosse stato assunto dall’escusso, sia da ritenere

colpevole ai sensi dell’art. 33 cpv. 4 LEF, il termine scaduto non deve essere

restituito. Questa regola è del resto esplicitamente enunciata nell’ipotesi in

cui l’inosservanza del termine è dovuta a colpa di un mandatario scelto

dall’escusso (cfr. Erard,

Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 21 ad art. 33;

DTF 119 II 87 cons. 2a; 114 Ib 70, cons. 2c [decisioni relative all’art. 35

OG]). Eccezioni sono ammesse solo nel caso di un conflitto d’interessi tra

ausiliario ed escusso, ossia quando l’ausiliario è pure il creditore procedente

o quando la legge esige una notifica personale al destinatario dell’atto (cfr. Erard, op. cit., n. 26 ad art. 64). Per

il resto, l’esigenza di sicurezza del diritto e di prevedibilità delle

notifiche richiedono che il debitore non possa discolparsi allegando carenze

imputabili esclusivamente ai suoi impiegati.

8.

Nel

caso concreto non si giustifica la restituzione del termine per interporre

opposizione e ciò pur tenendo conto che -nel caso concreto- IS 1 invoca l’esistenza di una circostanza particolare, ossia il fatto

che l’__________ avrebbe problemi di salute, atteso che la debitrice non spiega

per quale motivo questa circostanza costituirebbe un impedimento pertinente dal

profilo dell’art. 33 cpv. 4 LEF.

9.

Visto

l’esito dell’istanza può rimanere irrisolta la questione a sapere se la

formulazione contenuta nella stessa, in base alla quale IS 1 avrebbe l’”intenzione

di fare opposizione al precetto esecutivo” sia sufficiente affinché si possa

ritenere che l’istante abbia adempiuto il proprio onere di compiere entro il

termine stabilito l’atto omesso presso l’autorità competente.

10.

L’istanza di

restituzione del termine di IS 1 è quindi respinta.

Visto l’esito si

prescinde, per ragioni di economia processuale, dalla notifica dell’istanza alla

controparte per le osservazioni.

Non si preleva la

tassa di giustizia e non si assegnano indennità (61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2

OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

gli art. 17, 33 cpv. 4, 64 cpv. 1, 65 cpv. 1 e 2, 74 cpv. 1 e 2 LEF; 33 cpv. 1

CO; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia:

1. L’istanza

di restituzione del termine del 3 luglio 2007 di IS 1, __________,

è respinta.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Intimazione

a:

- IS

1, __________;

- RA

1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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