15.2007.8
Fallimento. Avviso d'incanto contenente errori. Annullamento. Indicazione del valore di stima.
2 aprile 2007Italiano9 min
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Numero d'incarto:
15.2007.8
Data decisione, Autorità:
02.04.2007, CEF
Titolo:
Fallimento. Avviso d'incanto contenente errori. Annullamento. Indicazione del valore di stima.
MODALITÀ DI REALIZZAZIONE
art. 227 LEF
art. 257 LEF
Incarto n.
15.2007.8
Lugano
2 aprile 2007
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 24 gennaio 2007 di
RI 1 __________
rappr. dall’ RA 1
contro
l’operato dell’CO 1 , e meglio contro l’avviso
d’incanto pubblicato sul FUC __________ e sul FUSC del __________ relativo alla
vendita di certificati azionari nel fallimento diretto contro la ricorrente;
procedura di cui è parte, quale cessionaria delle
pretese di un creditore della fallita:
PI 1, __________
rappr. dall’avv. RA 2, __________
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto
in
fatto:
Fatti
A. Nell’inventario,
firmato dalla fallita il 22 ottobre 2003, l’CO 1 ha indicato sotto il n. 149 i “certificati azionari da 018 a 023
corrispondenti a 250 azioni, colon costarichense cadauno corrispondenti a
complessivi 250'000.-- colones, della società H__________, __________,
depositati presso l’avv. G__________, __________, brevetto no. 1__________ del
22.10.1999”.
Sotto il
n. 150 sono stati iscritti i “certificati
azionari dal no. 037 a no. 038 corrispondenti a complessivi 1'000'000.-- di
colones, il tutto pari a USD 500'000.-- della società G__________, __________, __________,
certificati azionari di proprietà della società C__________, __________, __________,
depositati presso il notaio l’avv. G__________, __________, brevetto no. __________
del 22.10.1999”;
Entrambe
le posizioni sono state stimate in fr. 0.--.
Le descrizioni dei certificati azionari rispecchiavano, con alcuni
errori per quanto riguarda la posizione 149, quelle indicate nelle insinuazioni
del creditore R__________, che ha rivendicato su di essi un diritto di pegno
manuale.
B. Il 2
ottobre 2006, PI 1, nel frattempo subentrata nei crediti di R__________, ha
trasmesso all’Ufficio gli originali dei certificati azionari.
C. Il
13 ottobre 2006, l’Ufficio ha pubblicato un primo avviso d’incanto relativo a
detti certificati, nel quale essi sono stati descritti in modo un po’ diverso
rispetto a quanto riportato nell’inventario, aggiungendo in particolare
un’indicazione sul valore in dollari dei certificati iscritti al n. 149 manifestamente
illogica se rapportata alle indicazioni relative alla posizione n. 150.
Su
ricorso della fallita, l’Ufficio, con decisione di riconsiderazione del 24
ottobre 2006, ha annullato l’avviso d’incanto impugnato (CEF 15 novembre 2006
[15.06.117]).
D. Il
19 gennaio 2007, l’Ufficio ha pubblicato un secondo avviso d’incanto, il cui
oggetto è stato descritto come segue:
• “certificati azionari da 018 a 023 corrispondenti a 250 azioni cadauno
per un colon costarichense cadauno corrispondenti a complessivi 250'000.00 Colones,
della società H__________, __________, __________, di proprietà della società C__________,
__________;
• “certificati
azionari da 037 a 039 corrispondenti a 100'000 azioni cadauno per un colon
costarichense cadauno corrispondenti a complessivi 1'000'000.00 Colones, della
società G__________, __________, __________, di proprietà della società C__________,
__________”.
E. Il
24 gennaio 2007, RI 1 ha nuovamente ricorso, rilevando come le
indicazioni numeriche sono incongruenti tra di loro e non corrispondono alla
realtà. La ricorrente chiede inoltre che la valutazione dei titoli effettuata a
suo tempo dalle parti venga indicata nella prossima pubblicazione.
F. Con
osservazioni 6 febbraio 2007, PI 1 ha chiesto la reiezione del ricorso. Contesta
che la pubblicazione impugnata contenga errori tali da ledere i diritti della
fallita e della creditrice pignoratizia. Una semplice lettura dei certificati sarebbe
bastata a rilevare le due piccole sviste in cui è incorso l’Ufficio. Il ricorso
avrebbe mero scopo dilatorio, al limite dell’abusivo. D’altronde, la fallita
non sarebbe legittimata a contestare l’avviso d’incanto per l’assenza di
valutazione dei titoli.
G. L’Ufficio
si è rimesso al giudizio della Camera.
H. Con
ordinanza 26 gennaio 2007 è stato concesso effetto sospensivo al ricorso.
Considerandi
in diritto:
1.
Giusta
l’art. 257 cpv. 1 LEF, la pubblicazione dell’avviso d’incanto deve indicare il
luogo, il giorno e l’ora dell’incanto. Secondo Gilliéron (Commentaire de la LP, vol. III,
Losanna 2001, n. 10), la pubblicazione dovrebbe inoltre indicare la natura
degli oggetti messi in vendita, la loro stima e l’identità del fallito (cfr.
pure Foëx, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 5 ad
art. 257). La legge, tuttavia, non lo prescrive
espressamente e l’autorità di vigilanza federale non ha elaborato alcun modello
d’avviso d’incanto, se non per quanto concerne le aste di fondi (mod. n. 8F). È
in ogni caso ovvio che l’avviso d’incanto, per raggiungere il suo scopo, debba
contenere una descrizione degli oggetti posti all’asta. L’ufficio di esecuzione
deve però vegliare al rispetto di una giusta proporzione tra la completezza
della descrizione e i costi della pubblicazione (cfr. Gilliéron, vol. II, n. 18 ad art. 125), ritenuto che
possibili interessati possono comunque ottenere maggiori dettagli presso
l’ufficio. Va da sé che la pubblicazione non deve fornire informazioni errate,
suscettibili di trarre in inganno il pubblico e persino – se sono date le
condizioni dell’art. 23 CO (errore essenziale) – di provocare l’annullamento
dell’asta (cfr. DTF 129 III 365 cons. 5.3, 95 III 21).
Nella
fattispecie, è manifesto e incontestato che la pubblicazione contiene errori.
Anche se essi sarebbero potuti essere facilmente scoperti e sebbene l’ambiguità
poteva essere soppressa con la consultazione dei titoli depositati presso l’CO
1, non è ammissibile che terzi non possano, almeno a quello stadio della
procedura, affidarsi al contenuto della pubblicazione. L’avviso d’incanto
impugnato va pertanto annullato.
2.
Come
visto, la legge non impone – in modo esplicito – l’indicazione, nell’avviso
d’incanto, del valore di stima dell’oggetto posto all’asta, se non quando si
tratta di un immobile (cfr. art. 257 cpv. 3 e mod. n. 8F). È tuttavia usuale
indicarlo anche per i beni mobili. Il Tribunale federale ha del resto avuto
modo di precisare, nell’ambito di un’esecuzione in realizzazione di pegno
manuale, che la menzione del valore di stima non è superflua, almeno per quanto
concerne beni costituiti in pegno (DTF 70 III 17, cons. 3; cfr. pure Gilliéron, op. cit., n. 18 ad art. 125).
In linea di principio, appare perlomeno opportuna, se non obbligatoria, la
pubblicazione di tale valore. Trattandosi di questione che rientra nel potere di
apprezzamento dell’Ufficio (come quella più generale della pubblicità da dare
all’incanto, cfr. Gilliéron, op.
cit., n. 26 e 31 ad art. 125), è ammissibile un ricorso contro la decisione di
non menzionare il valore di stima nell’avviso d’incanto (art. 17 cpv. 1 LEF).
Non vi sono motivi per non ammettere la legittimazione anche del fallito, i cui
interessi possono essere lesi da una pubblicazione inadeguata. Il debitore ha
del resto fondamentalmente un interesse giuridicamente protetto ad uno
svolgimento regolare della procedura esecutiva (cfr. DTF 129 III 598, cons.
3.
). Il riferimento di PI 1 all’opinione asseritamente
contraria Jaeger/Walder/Kull/Kottmann (Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a ed.,
Zurigo 1997/1999, n. 7 ad art. 257) non giustifica un’altra conclusione, perché
questi autori non escludono espressamente la legittimazione del fallito.
Va
tuttavia sottolineato come il valore di stima determinante per la pubblicazione
sia quello stabilito dall’Ufficio, semmai con l’ausilio di periti, ovvero il
valore iscritto nel verbale di pignoramento (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 18 ad art. 125), rispettivamente, in
materia di fallimento, nell’inventario, ciò che del resto risulta implicitamente
dall’art. 227 LEF (cfr. DTF 95 III 24 cons. 4b; Gilliéron, op. cit., n. 11 ad art. 227). Nel caso concreto,
l’CO 1 ha indicato nell’inventario un valore di stima dei certificati azionari
pari a fr. 0.--. Tale decisione è rimasta incontestata. Poiché nessuno pretende
che le azioni siano quotate in borsa, una stima peritale è d’altronde esclusa (DTF
101.
III 34 s. cons. 2b/c). Anche un’eventuale accordo della fallita e della
creditrice pignoratizia sulla valutazione dei titoli – che comunque non è stata
prodotta dalla ricorrente – sarebbe irrilevante: è questione che esula dal
potere di disposizione delle parti, visto che è suscettibile di coinvolgere
anche interessi di terzi, ossia i potenziali aggiudicatari. Inoltre, PI 1 non
chiede l’indicazione del valore commerciale dei titoli (osservazioni, a p. 5). Il
ricorso va quindi respinto su questo punto.
3.
Onde
evitare ulteriori contestazioni, l’Ufficio, nell’allestire il prossimo avviso
d’incanto, adotterà la seguente formulazione degli oggetti messi all’asta:
• certificati azionari da 018 a 023 rappresentanti ciascuno 250 azioni, di
un valore nominale di 1'000 colones ognuna, della società H__________, __________;
proprietaria delle azioni rappresentate è la società C__________;
• “certificati
azionari da 037 a 039 rappresentanti ciascuno 1’000'000 di azioni, di un valore
nominale di 1 colón ognuna, della società G__________, __________;
proprietaria delle azioni rappresentate è la società C__________.
4.
Il
ricorso va pertanto parzialmente accolto, limitatamente all’annullamento
dell’avviso d’incanto 19 gennaio 2007.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 227, 257 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso 24 gennaio 2007 di RI 1, __________, è parzialmente accolto.
1.1
Di
conseguenza, l’avviso d’incanto 19 gennaio 2007 è annullato.
1.2
Nell’allestire
il nuovo avviso di pignoramento, l’Ufficio terrà conto di quanto indicato al
considerando 3.
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a: – avv. RA 1, __________;
– avv.
RA 2, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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