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Decisione

15.2007.8

Fallimento. Avviso d'incanto contenente errori. Annullamento. Indicazione del valore di stima.

2 aprile 2007Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’inventario,

firmato dalla fallita il 22 ottobre 2003, l’CO 1 ha indicato sotto il n. 149 i “certificati azionari da 018 a 023

corrispondenti a 250 azioni, colon costarichense cadauno corrispondenti a

complessivi 250'000.-- colones, della società H__________, __________,

depositati presso l’avv. G__________, __________, brevetto no. 1__________ del

22.10.1999”.

Sotto il

n. 150 sono stati iscritti i “certificati

azionari dal no. 037 a no. 038 corrispondenti a complessivi 1'000'000.-- di

colones, il tutto pari a USD 500'000.-- della società G__________, __________, __________,

certificati azionari di proprietà della società C__________, __________, __________,

depositati presso il notaio l’avv. G__________, __________, brevetto no. __________

del 22.10.1999”;

Entrambe

le posizioni sono state stimate in fr. 0.--.

Le descrizioni dei certificati azionari rispecchiavano, con alcuni

errori per quanto riguarda la posizione 149, quelle indicate nelle insinuazioni

del creditore R__________, che ha rivendicato su di essi un diritto di pegno

manuale.

B. Il 2

ottobre 2006, PI 1, nel frattempo subentrata nei crediti di R__________, ha

trasmesso all’Ufficio gli originali dei certificati azionari.

C. Il

13 ottobre 2006, l’Ufficio ha pubblicato un primo avviso d’incanto relativo a

detti certificati, nel quale essi sono stati descritti in modo un po’ diverso

rispetto a quanto riportato nell’inventario, aggiungendo in particolare

un’indicazione sul valore in dollari dei certificati iscritti al n. 149 manifestamente

illogica se rapportata alle indicazioni relative alla posizione n. 150.

Su

ricorso della fallita, l’Ufficio, con decisione di riconsiderazione del 24

ottobre 2006, ha annullato l’avviso d’incanto impugnato (CEF 15 novembre 2006

[15.06.117]).

D. Il

19 gennaio 2007, l’Ufficio ha pubblicato un secondo avviso d’incanto, il cui

oggetto è stato descritto come segue:

• “certificati azionari da 018 a 023 corrispondenti a 250 azioni cadauno

per un colon costarichense cadauno corrispondenti a complessivi 250'000.00 Colones,

della società H__________, __________, __________, di proprietà della società C__________,

__________;

• “certificati

azionari da 037 a 039 corrispondenti a 100'000 azioni cadauno per un colon

costarichense cadauno corrispondenti a complessivi 1'000'000.00 Colones, della

società G__________, __________, __________, di proprietà della società C__________,

__________”.

E. Il

24 gennaio 2007, RI 1 ha nuovamente ricorso, rilevando come le

indicazioni numeriche sono incongruenti tra di loro e non corrispondono alla

realtà. La ricorrente chiede inoltre che la valutazione dei titoli effettuata a

suo tempo dalle parti venga indicata nella prossima pubblicazione.

F. Con

osservazioni 6 febbraio 2007, PI 1 ha chiesto la reiezione del ricorso. Contesta

che la pubblicazione impugnata contenga errori tali da ledere i diritti della

fallita e della creditrice pignoratizia. Una semplice lettura dei certificati sarebbe

bastata a rilevare le due piccole sviste in cui è incorso l’Ufficio. Il ricorso

avrebbe mero scopo dilatorio, al limite dell’abusivo. D’altronde, la fallita

non sarebbe legittimata a contestare l’avviso d’incanto per l’assenza di

valutazione dei titoli.

G. L’Ufficio

si è rimesso al giudizio della Camera.

H. Con

ordinanza 26 gennaio 2007 è stato concesso effetto sospensivo al ricorso.

Considerandi

in diritto:

1.

Giusta

l’art. 257 cpv. 1 LEF, la pubblicazione dell’avviso d’incanto deve indicare il

luogo, il giorno e l’ora dell’incanto. Secondo Gilliéron (Commentaire de la LP, vol. III,

Losanna 2001, n. 10), la pubblicazione dovrebbe inoltre indicare la natura

degli oggetti messi in vendita, la loro stima e l’identità del fallito (cfr.

pure Foëx, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 5 ad

art. 257). La legge, tuttavia, non lo prescrive

espressamente e l’autorità di vigilanza federale non ha elaborato alcun modello

d’avviso d’incanto, se non per quanto concerne le aste di fondi (mod. n. 8F). È

in ogni caso ovvio che l’avviso d’incanto, per raggiungere il suo scopo, debba

contenere una descrizione degli oggetti posti all’asta. L’ufficio di esecuzione

deve però vegliare al rispetto di una giusta proporzione tra la completezza

della descrizione e i costi della pubblicazione (cfr. Gilliéron, vol. II, n. 18 ad art. 125), ritenuto che

possibili interessati possono comunque ottenere maggiori dettagli presso

l’ufficio. Va da sé che la pubblicazione non deve fornire informazioni errate,

suscettibili di trarre in inganno il pubblico e persino – se sono date le

condizioni dell’art. 23 CO (errore essenziale) – di provocare l’annullamento

dell’asta (cfr. DTF 129 III 365 cons. 5.3, 95 III 21).

Nella

fattispecie, è manifesto e incontestato che la pubblicazione contiene errori.

Anche se essi sarebbero potuti essere facilmente scoperti e sebbene l’ambiguità

poteva essere soppressa con la consultazione dei titoli depositati presso l’CO

1, non è ammissibile che terzi non possano, almeno a quello stadio della

procedura, affidarsi al contenuto della pubblicazione. L’avviso d’incanto

impugnato va pertanto annullato.

2.

Come

visto, la legge non impone – in modo esplicito – l’indicazione, nell’avviso

d’incanto, del valore di stima dell’oggetto posto all’asta, se non quando si

tratta di un immobile (cfr. art. 257 cpv. 3 e mod. n. 8F). È tuttavia usuale

indicarlo anche per i beni mobili. Il Tribunale federale ha del resto avuto

modo di precisare, nell’ambito di un’esecuzione in realizzazione di pegno

manuale, che la menzione del valore di stima non è superflua, almeno per quanto

concerne beni costituiti in pegno (DTF 70 III 17, cons. 3; cfr. pure Gilliéron, op. cit., n. 18 ad art. 125).

In linea di principio, appare perlomeno opportuna, se non obbligatoria, la

pubblicazione di tale valore. Trattandosi di questione che rientra nel potere di

apprezzamento dell’Ufficio (come quella più generale della pubblicità da dare

all’incanto, cfr. Gilliéron, op.

cit., n. 26 e 31 ad art. 125), è ammissibile un ricorso contro la decisione di

non menzionare il valore di stima nell’avviso d’incanto (art. 17 cpv. 1 LEF).

Non vi sono motivi per non ammettere la legittimazione anche del fallito, i cui

interessi possono essere lesi da una pubblicazione inadeguata. Il debitore ha

del resto fondamentalmente un interesse giuridicamente protetto ad uno

svolgimento regolare della procedura esecutiva (cfr. DTF 129 III 598, cons.

3.

). Il riferimento di PI 1 all’opinione asseritamente

contraria Jaeger/Walder/Kull/Kottmann (Bundesgesetz

über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a ed.,

Zurigo 1997/1999, n. 7 ad art. 257) non giustifica un’altra conclusione, perché

questi autori non escludono espressamente la legittimazione del fallito.

Va

tuttavia sottolineato come il valore di stima determinante per la pubblicazione

sia quello stabilito dall’Ufficio, semmai con l’ausilio di periti, ovvero il

valore iscritto nel verbale di pignoramento (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 18 ad art. 125), rispettivamente, in

materia di fallimento, nell’inventario, ciò che del resto risulta implicitamente

dall’art. 227 LEF (cfr. DTF 95 III 24 cons. 4b; Gilliéron, op. cit., n. 11 ad art. 227). Nel caso concreto,

l’CO 1 ha indicato nell’inventario un valore di stima dei certificati azionari

pari a fr. 0.--. Tale decisione è rimasta incontestata. Poiché nessuno pretende

che le azioni siano quotate in borsa, una stima peritale è d’altronde esclusa (DTF

101.

III 34 s. cons. 2b/c). Anche un’eventuale accordo della fallita e della

creditrice pignoratizia sulla valutazione dei titoli – che comunque non è stata

prodotta dalla ricorrente – sarebbe irrilevante: è questione che esula dal

potere di disposizione delle parti, visto che è suscettibile di coinvolgere

anche interessi di terzi, ossia i potenziali aggiudicatari. Inoltre, PI 1 non

chiede l’indicazione del valore commerciale dei titoli (osservazioni, a p. 5). Il

ricorso va quindi respinto su questo punto.

3.

Onde

evitare ulteriori contestazioni, l’Ufficio, nell’allestire il prossimo avviso

d’incanto, adotterà la seguente formulazione degli oggetti messi all’asta:

• certificati azionari da 018 a 023 rappresentanti ciascuno 250 azioni, di

un valore nominale di 1'000 colones ognuna, della società H__________, __________;

proprietaria delle azioni rappresentate è la società C__________;

• “certificati

azionari da 037 a 039 rappresentanti ciascuno 1’000'000 di azioni, di un valore

nominale di 1 colón ognuna, della società G__________, __________;

proprietaria delle azioni rappresentate è la società C__________.

4.

Il

ricorso va pertanto parzialmente accolto, limitatamente all’annullamento

dell’avviso d’incanto 19 gennaio 2007.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 227, 257 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso 24 gennaio 2007 di RI 1, __________, è parzialmente accolto.

1.1

Di

conseguenza, l’avviso d’incanto 19 gennaio 2007 è annullato.

1.2

Nell’allestire

il nuovo avviso di pignoramento, l’Ufficio terrà conto di quanto indicato al

considerando 3.

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a: – avv. RA 1, __________;

– avv.

RA 2, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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