15.2007.84
Minimo di esistenza. Economia domestica di cui fanno parte più persone adulte. Ripartizione del canone di locazione. Dovere di accertamento dell'Ufficio. Onere della prova delle spese indispensabili
9 agosto 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
15.2007.84
Data decisione, Autorità:
09.08.2007, CEF
Titolo:
Minimo di esistenza. Economia domestica di cui fanno parte più persone adulte. Ripartizione del canone di locazione. Dovere di accertamento dell'Ufficio. Onere della prova delle spese indispensabili
MINIMO DI ESISTENZA
art. 20 cpv. 2 cf. 2 LEF
art. 93 LEF
Incarto n.
15.2007.84
Lugano
9 agosto 2007
CJ/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 3 agosto 2007 di
RI 1
rappr. dall’ RA 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro il pignoramento
di reddito eseguito il 16 luglio 2007 nei confronti del ricorrente a favore del
gruppo n. __________ composto di:
1. PI 1 (es. n. __________)
rappr. dalla RA 2 sede
2. PI 2 (es. n. __________)
3. PI 3 (es. n. __________)
entrambi rappr. dall’RA 3 ;
viste le osservazioni preliminari formulate il 6 agosto 2007 dall’CO
1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che
RI 1 chiede che venga computata nel suo minimo di esistenza l’intera pigione di
fr. 1'402,55 da lui pagata e non solo l’importo ridotto di fr. 461.-- (circa un
terzo della stessa) preso in considerazione nella decisione impugnata;
che
il motivo di tale riduzione non è indicato nel provvedimento impugnato;
che
risulta però da una nota manoscritta dell’incarto dell’ufficio che l’affitto è
stato considerato nella misura di un terzo per tenere conto della segnalazione
23 marzo 2007 del PI 1, secondo cui l’escusso vivrebbe nell’appartamento in
questione con i genitori e con il fratello che, a detta del Comune, sarebbero
economicamente autosufficienti;
che
non si evince dall’incarto che l’Ufficio abbia verificato tale circostanza;
che
in particolare non sono indicate le generalità delle persone che vivono
nell’economia domestica dell’escusso, né qual’è la loro situazione finanziaria;
che
già per questo motivo l’incarto va retrocesso all’Ufficio per i menzionati
accertamenti;
che
l’Ufficio non si è d’altronde determinato sulle spese supplementari allegate
dal ricorrente (e in parte dimostrate) di cui egli chiede il computo nel suo
minimo di esistenza (canone mensile per il posteggio autoveicoli, spese di
riscaldamento, contributi AVS mensili e spese mediche);
che
anche per tali spese occorre che l’Ufficio esegua accertamenti e si determini
con un provvedimento motivato, fermo restando che spetta all’escusso produrre
le prove relative all’effettivo pagamento delle spese che allega (art. 20a cpv.
2 n. 2 LEF per analogia; Isaak Meier,
Das Verwaltungsverfahren vor den Schuldbetreibungs- und Konkursbehörden, Zurigo
2002, p. 32 e segg.; Ochsner, Commentaire romand de la LP, Basilea/
Ginevra/Monaco 2005, n. 82 ad art. 93);
che
segnatamente spetta a RI 1 produrre la prova del pagamento dei contributi AVS
(ricevute o conferma della Cassa cantonale di compensazione) e delle sue asserite
spese mediche, rispettivamente delle partecipazioni messe a suo carico dalla
cassa malati;
che
in attesa della nuova decisione dell’Ufficio il pignoramento va comunque
confermato a concorrenza della parte dei redditi del ricorrente che eccede
l’importo che egli ammette costituire il proprio minimo di esistenza, ovvero
fr. 3'526,55;
che
il ricorso va pertanto parzialmente accolto, sicché la domanda tendente alla
concessione dell’effetto sospensivo diventa priva di oggetto;
che
non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv.
2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF; 21 cpv. 4 LPR; 61, 62
OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso 3 agosto 2007 di RI 1, __________, è parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza, il pignoramento di reddito eseguito il 16 luglio 2007 a favore del
gruppo n. __________ è riformato nel senso che il minimo di esistenza di RI 1
viene determinato in fr. 3'526,55 fino a nuova decisione dell’Ufficio in
conformità del dispositivo n. 1.2.
1.2. L’incarto
è retrocesso all’CO 1 per nuova decisione nel senso dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Intimazione
a: – avv. RA 1, __________;
– RA
2, sede;
– RA
3, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Considerandi
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro
la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla
notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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