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Decisione

15.2007.86

Pignoramento di redditi. Minimo di esistenza. Spese mediche (o paramediche) riferite a trattamenti o prestazioni anteriori al pignoramento

11 settembre 2007Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

15.2007.86

Data decisione, Autorità:

11.09.2007, CEF

Titolo:

Pignoramento di redditi. Minimo di esistenza. Spese mediche (o paramediche) riferite a trattamenti o prestazioni anteriori al pignoramento

MINIMO DI ESISTENZA

art. 93 LEF

Incarto n.

15.2007.86

Lugano

11 settembre

2007

CJ/sc/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 6 agosto 2007 di

RI 1

rappr. dall’ RA 1

contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro la decisione 26

luglio 2007 emessa nella

procedura di pignoramento di redditi a favore del gruppo n. __________, ora

composto solo dall’esecuzione n. __________, promossa contro la ricorrente da

PI 2

viste le

osservazioni 8 agosto/7 settembre 2007 dell’CO 1;

ricordata

l’ordinanza 9 agosto 2007 con cui è stata respinta la domanda di effetto

sospensivo;

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che

nell’ambito del summenzionato pignoramento, la ricorrente chiede all’Ufficio di

prelevare sulla parte pignorata dei suoi redditi l’importo di fr. 1'028,10 da

dedicare al pagamento di 5 fatture del Servizio Cure a domicilio del Luganese (__________)

di data 31 novembre 2005, 31 gennaio, 28 febbraio, 31 marzo e 30 aprile 2006;

che

tuttavia nel minimo di esistenza non possono essere computate spese mediche (o

paramediche) riferite a trattamenti o prestazioni anteriori al pignoramento

(DTF 85 III 67; Ochsner,

Commentaire romand de la LP, n. 146 ad art. 93), dal momento che dette

prestazioni già sono state fornite (e quindi non sono più indispensabili giusta

l’art. 93 LEF) e che per legge i relativi crediti non sono privilegiati

rispetto ad altri;

che nel

caso concreto il pignoramento, eseguito il 24 aprile 2007, è successivo alle

prestazioni in questione;

che il

ricorso va pertanto respinto;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 93 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso 6 agosto 2007 di RI 1, __________, è respinto.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a: – avv. RA 1, __________;

– PI

2, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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