15.2007.86
Pignoramento di redditi. Minimo di esistenza. Spese mediche (o paramediche) riferite a trattamenti o prestazioni anteriori al pignoramento
11 settembre 2007Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2007.86
Data decisione, Autorità:
11.09.2007, CEF
Titolo:
Pignoramento di redditi. Minimo di esistenza. Spese mediche (o paramediche) riferite a trattamenti o prestazioni anteriori al pignoramento
MINIMO DI ESISTENZA
art. 93 LEF
Incarto n.
15.2007.86
Lugano
11 settembre
2007
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 6 agosto 2007 di
RI 1
rappr. dall’ RA 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro la decisione 26
luglio 2007 emessa nella
procedura di pignoramento di redditi a favore del gruppo n. __________, ora
composto solo dall’esecuzione n. __________, promossa contro la ricorrente da
PI 2
viste le
osservazioni 8 agosto/7 settembre 2007 dell’CO 1;
ricordata
l’ordinanza 9 agosto 2007 con cui è stata respinta la domanda di effetto
sospensivo;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che
nell’ambito del summenzionato pignoramento, la ricorrente chiede all’Ufficio di
prelevare sulla parte pignorata dei suoi redditi l’importo di fr. 1'028,10 da
dedicare al pagamento di 5 fatture del Servizio Cure a domicilio del Luganese (__________)
di data 31 novembre 2005, 31 gennaio, 28 febbraio, 31 marzo e 30 aprile 2006;
che
tuttavia nel minimo di esistenza non possono essere computate spese mediche (o
paramediche) riferite a trattamenti o prestazioni anteriori al pignoramento
(DTF 85 III 67; Ochsner,
Commentaire romand de la LP, n. 146 ad art. 93), dal momento che dette
prestazioni già sono state fornite (e quindi non sono più indispensabili giusta
l’art. 93 LEF) e che per legge i relativi crediti non sono privilegiati
rispetto ad altri;
che nel
caso concreto il pignoramento, eseguito il 24 aprile 2007, è successivo alle
prestazioni in questione;
che il
ricorso va pertanto respinto;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 93 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso 6 agosto 2007 di RI 1, __________, è respinto.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a: – avv. RA 1, __________;
– PI
2, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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