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Decisione

15.2007.89

Restituzione di un termine. Presupposto del compimento dell'atto omesso

11 settembre 2007Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

31 luglio 2007;

che

secondo l’art. 33 cpv. 4, 1° periodo LEF, “chi è stato impedito ad agire entro il termine stabilito da un ostacolo

non imputabile a sua colpa può chiedere all'autorità di vigilanza o

all'autorità giudiziaria competente la restituzione del termine”;

che,

sempre secondo tale norma, “egli deve, entro il medesimo termine dalla

cessazione dell’impedimento, inoltrare la richiesta motivata e compiere presso

l’autorità competente l’atto omesso”;

che

nel caso concreto, l’istante non risulta aver compiuto l’atto omesso, ovvero la

dichiarazione di opposizione : anzi si è limitata a chiedere la restituzione

del termine per la parte non ancora decorsa al momento del decesso dell’escusso

(con l’aggiunta delle due settimane di cui all’art. 59 cpv. 1 LEF), onde

permettere all’esecutore testamentario “di chiarire con PI 1 la situazione di

Dare-Avere”, dimostrando così di non aver ancora deciso se interporre

opposizione o no;

che

in difetto di tale presupposto di legge, l’istanza va respinta, senza che occorra

verificare se la sospensione di cui all’art. 59 cpv. 1 LEF sia effettivamente

scaduta;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 33 cpv. 4 LEF, 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. L’istanza

29 agosto 2007 della RI 1, con ultimo domicilio a __________, è respinta.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione a:

avv. Franco Masoni, Lugano;

PI 1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale

autorità di vigilanza

Il

presidente: Il segretario:

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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