15.2007.89
Restituzione di un termine. Presupposto del compimento dell'atto omesso
11 settembre 2007Italiano3 min
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Numero d'incarto:
15.2007.89
Data decisione, Autorità:
11.09.2007, CEF
Titolo:
Restituzione di un termine. Presupposto del compimento dell'atto omesso
RESTITUZIONE TERMINI
art. 33 cpv. 4 LEF
Incarto n.
15.2007.89
Lugano
11 settembre
2007
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sull’istanza di restituzione del termine di
opposizione formulata il 29 agosto 2007 di
RI 1 con ultimo domicilio a __________
rappr. dall’esecutore testamentario avv. __________,
Lugano
nell’ambito dell’esecuzione n° __________ dell’CO 1
promossa contro il defunto da
PI 1
esaminati
atti e documenti
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che l’esecutore
testamentario della RI 1 chiede la restituzione del termine di opposizione
contro l’esecuzione citata in epigrafe, facendo valere di esserne venuto a
conoscenza tramite la creditrice stessa solo il 29 agosto 2007, malgrado avesse
chiesto informazioni sui contratti di assicurazione del defunto già il 19 e il
Fatti
31 luglio 2007;
che
secondo l’art. 33 cpv. 4, 1° periodo LEF, “chi è stato impedito ad agire entro il termine stabilito da un ostacolo
non imputabile a sua colpa può chiedere all'autorità di vigilanza o
all'autorità giudiziaria competente la restituzione del termine”;
che,
sempre secondo tale norma, “egli deve, entro il medesimo termine dalla
cessazione dell’impedimento, inoltrare la richiesta motivata e compiere presso
l’autorità competente l’atto omesso”;
che
nel caso concreto, l’istante non risulta aver compiuto l’atto omesso, ovvero la
dichiarazione di opposizione : anzi si è limitata a chiedere la restituzione
del termine per la parte non ancora decorsa al momento del decesso dell’escusso
(con l’aggiunta delle due settimane di cui all’art. 59 cpv. 1 LEF), onde
permettere all’esecutore testamentario “di chiarire con PI 1 la situazione di
Dare-Avere”, dimostrando così di non aver ancora deciso se interporre
opposizione o no;
che
in difetto di tale presupposto di legge, l’istanza va respinta, senza che occorra
verificare se la sospensione di cui all’art. 59 cpv. 1 LEF sia effettivamente
scaduta;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 33 cpv. 4 LEF, 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. L’istanza
29 agosto 2007 della RI 1, con ultimo domicilio a __________, è respinta.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione a:
–
avv. Franco Masoni, Lugano;
–
PI 1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente: Il segretario:
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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