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Decisione

15.2007.9

Contestazione elenco oneri. Appuramento degli oneri. Crediti per imposte e contributi LALIA. Differimento dell'incanto

11 maggio 2007Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

A. __________ procede contro RI 1 in via esecutiva al suo

domicilio di __________ per l’incasso di diversi crediti, di complessivi fr.

26'082.-- (es. __________) e fr. 10'380.-- (es. n. __________) oltre interessi

e spese.

B. Con

domande rogatoriali n. __________ e n. __________ del 10 luglio 2004, l’Ufficio

esecuzione di __________ ha chiesto all’CO 1 di pignorare la PPP n. __________,

corrisponde ad una quota di comproprietà di 86/1000 del fondo base part. n. __________

RFD di __________ e la quota di comproprietà A di 4/14 della PPP n. __________,

corrisponde a sua volta ad una quota di comproprietà di 14/1000 dello stesso

fondo base.

C. Il

26 agosto/24 settembre 2004, l’Ufficio ha proceduto al pignoramento delle

menzionate proprietà.

D. Il

7 gennaio 2005 l’Ufficio di esecuzione di __________ ha incaricato l’CO 1 di procedere in via rogatoriale alla vendita

dei fondi pignorati. Il __________ l’Ufficio ha pubblicato sul FUC n. __________

l’avviso d’incanto fissando al __________ il termine per l’insinuazione degli

oneri fondiari.

E.

Il 2 gennaio 2007 l’Ufficio ha allestito e ha

comunicato agli interessati gli elenchi oneri riferiti alla PPP n. __________ e alla quota di comproprietà A di 4/14 della PPP n. __________.

Nell’elenco oneri riguardante la PPP n. __________

l’ufficio ha indicato sub A alla voce crediti garantiti da pegno immobiliare:

Ipoteche

legali

1.

Comune di __________

int.

su imposta comunale 1993 235.75

int.

su imposta comunale 1994 171.60

imposta

comunale 1995 606.65

int.

e spese 173.90

imposta

comunale 1996 622.15

int.

e spese 138.80

imposta

comunale 1999 341.95

int.

e spese 138.50

imposta

comunale 2001 65.60

int.

e spese 79.95

imposta

comunale 2003 341.95

int.

e spese 91.65

imposta

comunale 2004 341.95

imposta

comunale 2005 254.90

imposta

comunale 2006 396.00

(richiesta

acconto)

contributi

LALIA per opere 9'046.30 13'048.60

canalizzazioni

1998-2006

Tutte queste

ipoteche legali del Comune sono pure state iscritte nell’elenco oneri riferito

alla quota di comproprietà A di 4/14 della PPP n. __________, mentre le qui di

seguito elencate ipoteche convenzionali e ipoteche dei condomini non lo sono

state.

Ipoteche

convenzionali

3.

PI 2, __________

a)

cartella ipotecaria gravante

in

3°grado i beni immobili

da

realizzare, dg. 2272 del

28.01.1988

b)

cartella ipotecaria gravante

in

3°grado i beni immobili

da

realizzare, dg. 2273 del

28.01.1988

Importo

garantito dal titolo

a) fr. 395'000.00 + int. 7%

b)

fr. 180'000.00 + int. 7%

Ammontare del credito

notificato

fr.

905'085.55

Ammontare

del credito

iscritto

nell’elenco oneri 759'885.55

4.

PI 3, __________

a)

cartella ipotecaria gravante

in

3°grado i beni immobili

da

realizzare, dg. 7516 del

14.06.1982

Importo

garantito dal titolo

a)

fr. 20’000.00 + int. 7%

Ammontare

del credito

notificato

fr.

55'496.00 + interessi

Ammontare

del credito

iscritto

nell’elenco oneri

capitale 20'000.00

int.

al 7% dal

01.09.2006

al 01.02.2007 583.35

5.

PI 2, __________

a)

cartella ipotecaria gravante

in

4°grado i beni immobili

da

realizzare, dg. 2753 del

02.02.1988

b)

cartella ipotecaria gravante

in

4°grado i beni immobili

da

realizzare, dg. 2755 del

02.02.1988

Importo

garantito dal titolo

a)

fr. 120'000.00 + int. 7%

b) fr. 180'000.00 +

int. 7%

Ammontare

del credito

notificato

fr.

905'085.55

Ammontare

del credito

iscritto

nell’elenco oneri 145'200.00

Ipoteche

dei condomini

6.

PI 1

c)

ipoteca legale provvisoria

gravante

i beni immobili

da

realizzare, dg. 28658 del

28.12.1988

d)

ipoteca legale provvisoria

gravante

i beni immobili

da

realizzare, dg. 26653 del

20.12.2001,

dg. 5234 del

05.03.2002

e)

ipoteca legale provvisoria

gravante

i beni immobili

da

realizzare, dg. 28149 del

23.11.2006

Importo

garantito da iscrizione

c)

fr. 46'149.70 + int. 10%

d)

fr. 40'390.95 + int. 10%

e)

fr. 98'970.55 + int. 10%

Ammontare del credito

notificato

e iscritto

nell’elenco

oneri

Ipoteca

legale provvisoria 46'149.70

Int.

da 01.02.1996 a 01.02.2007 45'432.30

Ipoteca

legale provvisoria 40'390.95

Int.

da 01.02.1999 a 01.02.2007 27'169.30

Ipoteca

legale provvisoria 98'970.55

Int.

da 01.12.2003 a 01.02.2007 13'794.20

F. Con tempestivo ricorso 8/23 gennaio 2007 RI

1 si aggrava contro l’elenco oneri, contestando l’esistenza di tutti gli oneri

iscritti, e chiedendo di annullare l’incanto in attesa dell’esito dell’azione

di disconoscimento di debito da lui promossa in data 5 dicembre 2006 contro una

sentenza di rigetto dell’opposizione del 13 novembre 2006.

A

mente del ricorrente dagli atti da lui prodotti emergerebbe che ancora scoperte

sono le sole imposte comunali 2004, 2005 e 2006. Inoltre, essendo provato che

l’amministrazione del condominio avrebbe reso inabitabile l’appartamento di sua

proprietà dal 1988, non sarebbero dovute nemmeno le tasse per la fognatura.

In

merito alle ipoteche legali della PI 1, il ricorrente

rileva che l’amministrazione del condominio gli avrebbe conteggiato spese condominiali

pari a 139-147/1000 delle spese complessive, in luogo degli 87/1000,

corrispondenti alla quota di valore della propria PPP. Con sentenza 30 ottobre

2003 il Tribunale federale avrebbe stabilito che le quote millesimali delle singole

unità di PPP del condominio non potrebbero essere modificate: per questo motivo

egli non sarebbe debitore della Comunione dei comproprietari, ma vanterebbe un

credito nei suoi confronti. A seguito di ciò, con petizione del 25 maggio 2004

avrebbe chiesto la restituzione delle spese condominiali pagate in eccesso.

Considerato poi che l’amministrazione dell’immobile non avrebbe riparato il

tetto e la terrazza, danneggiati dal 1987, e che nel 1988 la stessa

amministrazione avrebbe effettuato degli scavi nella terrazza a lui assegnata, il

suo appartamento sarebbe inabitabile da quella data. Dal 1988 quindi non

sarebbero più dovuti contributi alle spese condominiali.

RI

1 contesta che PI 2 abbia il diritto di detenere le cartelle ipotecarie

menzionate nell’elenco degli oneri perché le stesse sarebbero in sostanza in

possesso della banca solo a seguito di asserzioni inveritiere, coazioni e

minacce.

Infine,

l’__________ __________, quale suo ex avvocato, sarebbe in possesso della

cartella ipotecaria di fr. 20'000.00 senza alcun diritto e la deterrebbe quindi

in modo del tutto abusivo.

Il

ricorrente contesta altresì di essere debitore di fr. 42'440.00 nei confronti

di __________.

G. Delle

osservazioni presentate dalle parti interessate si dirà, per quanto necessario,

in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Come

evidenziato nella narrativa fattuale, l’incanto delle particelle di proprietà

del ricorrente è stato indetto a seguito dell’incarico rogatoriale conferito

all’CO 1 il 7 gennaio 2005 dall’Ufficio di esecuzione

di __________ nell’ambito delle esecuzioni n. __________

e n. __________ di questo Ufficio, promosse contro il ricorrente da __________.

L’azione

di disconoscimento di debito a cui allude il ricorrente nell’atto ricorsuale è

invece diretta contro la decisione 13 novembre 2006 con la quale il Pretore del

__________ ha rigettato l’opposizione di RI 1 al precetto

esecutivo in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________ dell’CO 1

del 20 aprile 2006, emesso contro RI 1 a richiesta di PI 3. Ne consegue

pertanto che questa azione di disconoscimento di debito può impedire la

prosecuzione delle esecuzioni n. __________ e n. __________ dell’Ufficio esecuzione di __________ e quindi la vendita delle

particelle pignorate nell’ambito di tali procedure esecutive, solo nell’ipotesi

in cui l’esito della stessa possa influenzare il prezzo di aggiudicazione

dell’immobile, ipotesi che verrà meglio analizzata al successivo considerando

n. 23.

2.

Sia nell’esecuzione in via di pignoramento che in quella in

via di realizzazione del pegno (per il rinvio di cui all’art. 155 cpv. 1 LEF)

tornano applicabili, in particolare, gli art. da 106 a 109 LEF; la

realizzazione immobiliare si opera poi secondo le disposizioni degli art. da

133.

a 143b LEF (nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno per il rinvio

dell’art. 156 prima proposizione LEF) e degli art. da 85 a 121 RFF,

rispettivamente, per quanto qui di rilievo, degli art. da 29 a 42 RFF

(nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno per il rinvio dell’art. 102

RFF).

3.

Per

l’art. 140 cpv. 1 LEF prima dell’incanto l’ufficiale constata, in base alle

insinuazioni presentate e all’estratto del registro fondiario, gli oneri

gravanti il fondo. L’elenco oneri è poi comunicato agli interessati con

l’assegnazione di un termine di dieci giorni per contestarlo (art. 140 cpv. 2

LEF). In caso di mancata o tardiva contestazione dell’elenco oneri, le pretese

ivi iscritte si avranno per riconosciute per quanto concerne l’esecuzione in

corso (cfr. art. 37 cpv. 2 in fine RFF).

Se

la contestazione verte su un diritto iscritto nell’elenco oneri deve essere

avviata la procedura di appuramento dell’elenco oneri prevista dagli art. 37-40

RFF. Se la contesa concerne unicamente aspetti procedurali la competenza

decisionale spetta non al giudice ma all’autorità di vigilanza (cfr. Amonn/Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 28 n. 39,

p. 236/237).

L’art.

39.

cpv. 1 primo periodo RFF precisa poi che, in caso di contestazione,

l’ufficio procede a norma dell’art. 107 cpv. 5 LEF, prescindendo dalle

formalità dell’art. 106 LEF (cfr. DTF 112 III 111).

4.

Scopo

dell’allestimento e della comunicazione di un elenco oneri di un determinato

fondo da porre agli incanti forzati è quello di accertare in maniera definitiva

l’esistenza e il contenuto dei diritti di pegno gravanti il fondo da licitare (DTF 101 III

36.

consid. 4 pag. 39; Häusermann/Stöckli/

Feuz, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n. 31

ad art. 138).

5.

L’ufficio esecuzione non può

rifiutare l’iscrizione degli oneri che risultano dall’estratto del registro

fondiario o che sono stati insinuati entro il termine, né modificarli, né

contestarli, né esigere la produzione di prove (art. 36 cpv. 2 RFF). Il potere

di cognizione dell’ufficio e dell’autorità di vigilanza è pertanto molto

limitato: l’iscrizione nell’elenco oneri di una pretesa tempestivamente

notificata può essere rifiutata solo qualora risulti manifesta l’assenza di un

onere reale per il fondo, e nel caso di crediti asseritamente garantiti da

ipoteca legale, soltanto quando risulti manifesta l’assenza di una base legale

che li ponga al beneficio della pretesa ipoteca (cfr. art. 36 cpv. 1 RFF).

Dubbi sull’esistenza o sul quantum del credito non autorizzano invece l’ufficio

a respingerne l’inserimento nell’elenco oneri (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 45

i.f. ad art. 140). Rimane riservata la facoltà per i creditori di contestare

l’elenco oneri presso il giudice competente ai sensi dell’art. 140 cpv. 2 LEF,

ossia il giudice civile, ancorché si tratti di crediti fiscali (cfr. II CCA 9

settembre 1998 citata sopra, cons. 2; STF 30 giugno 1999 [2P.356-358/1998]).

6.

L’art.

836.

CC consente al diritto cantonale “per i rapporti di diritto pubblico od

altri rapporti di carattere obbligatorio generale per tutti i proprietari di

fondi” di stabilire, a favore di pretese creditorie degli enti pubblici, la

garanzia dell’ipoteca legale diretta, ossia valida anche senza l’iscrizione nel

registro fondiario (unmittelbares gesetzliches Grundpfandrecht), salvo

contraria disposizione (ipoteca legale indiretta, ossia valida solo con

iscrizione nel registro fondiario: mittelbares gesetzliches Grundpfandrecht).

Nel primo caso un’eventuale iscrizione a registro fondiario ha valore

dichiarativo, mentre nel secondo caso l’iscrizione assume carattere costitutivo

per l’esistenza stessa dell’ipoteca legale (cfr. Steinauer, Les droits réels, vol. III, 2. ed., Berna 1996, n. 2380d e rif.).

7.

L’art.

183.

LAC riconosce al cpv. 1 n. 1, senza obbligo d’iscrizione nel registro

fondiario, il beneficio dell’ipoteca legale conformemente all’art. 836 CC “allo

Stato e ai Comuni, sopra tutti gli immobili situati nel Cantone, per il

pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione

particolare con l’immobile”. Tali ipoteche hanno tutte il medesimo ordine e

prevalgono sugli altri pegni immobiliari (art. 183 cpv. 2 LAC).

Per

l’art. 252 LT, per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali, che

hanno una relazione particolare con l’immobile conformemente all’articolo 836

CC, è riconosciuta, per la durata di cinque anni dalla crescita in giudicato

della tassazione, al Cantone e ai comuni un’ipoteca legale secondo l’articolo

183.

LAC (cpv. 1). Essa è di rango prevalente agli altri pegni immobiliari e,

per la sua validità, non necessita di iscrizione a registro fondiario (cpv. 2).

L’ipoteca legale decade se, entro cinque anni dalla crescita in giudicato della

tassazione a cui si riferisce, non è notificato il conteggio conformemente

all’articolo 253 LT (art. 252 cpv. 3 LT).

7.1

Per

l’art. 193 cpv. 1 LT il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla

fine del periodo fiscale a cui si riferisce. In considerazione del tempo

incerto che può trascorrere affinché il credito fiscale al beneficio

dell’ipoteca legale sia determinato con decisione cresciuta in giudicato e, in

seguito, definitivamente decaduto, anche eventuali dubbi dell’Ufficio al

riguardo (segnatamente per quanto riguarda le imposte comunali più vecchie [1993]),

non giustificano una deroga al principio secondo cui in caso di dubbi

sull’esistenza del credito, l’Ufficio deve comunque iscrivere l’importo

notificato, riservata la facoltà per i creditori di contestare

l’elenco oneri presso il giudice competente.

8.

Il

beneficio dell’ipoteca legale diretta non è dato indistintamente per tutti i

tipi di imposta, bensì soltanto per quelle imposte cantonali e comunali che

sono in una “relazione particolare“ con un fondo. La legge tributaria cantonale

non specifica tuttavia quali siano i tipi di imposta che presentano siffatta

relazione particolare, lasciandone l’individuazione al giudice del merito.

9.

Imposte immobiliari comunali e cantonali

La

stretta relazione con l’immobile appare evidente per l’imposta immobiliare

comunale delle persone fisiche e giuridiche conformemente all’art. 291 e segg.

LT – come pure per l’imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche

conformemente all’art. 95 e segg. LT poiché oggetto di questo tipo d’imposta è

l’immobile in quanto tale, sul cui valore di stima – senza alcuna deduzione –

essa viene calcolata, cfr. Pedroli, L’ipoteca legale per crediti d’imposta, in RDAT 1995 I

535.

ad 4.4; Allidi, L’ipoteca legale del fisco, in: Lezioni di diritto fiscale

svizzero, edizione speciale della RDAT, Bellinzona 1999, p. 329 (cfr. CEF 8 gennaio 1998 [15.1996.123], cons. 3b; 30 gennaio 1998 [15.96.164],

cons. 4).

10.

Imposte

sul reddito e sulla sostanza immobiliari

La

dottrina e la giurisprudenza (cfr. DTF 122 I 355

ss., cons. 2; Zucker, Das Steuerpfandrecht in den

Kantonen, tesi Zurigo 1988, p. 43 ad 3.3;

Blumenstein/Locher, System

des Steuerrechts, 5. ed., Zurigo 1995, p. 292 ad 1; Oberson, Droit fiscal

suisse, Basilea 1998, n. 43 ad § 25; Rivier, Droit fiscal suisse. L’imposition du revenu et de la fortune, 2. ed., Losanna 1998, p.

231.

ad 2) ammettono che il rapporto speciale che deve esistere tra l’imposta e

l’immobile perché il legislatore cantonale possa validamente, ai sensi

dell’art. 836 CC, conferire al fisco un’ipoteca legale, è sufficiente quando

l’imposta considerata, indipendentemente dal suo carattere generale o speciale,

ha il suo fondamento nella proprietà dell’immobile. Per le imposte generali,

occorre quindi separare l’importo che si riferisce all’immobile dalla somma

totale dell’imposta.

L’imposta

sul reddito delle persone fisiche o sugli utili delle persone giuridiche può

essere garantita da ipoteca legale solo per i redditi derivanti dall’immobile

(affitti, locazioni, valore locativo dedotti gli interessi passivi e le spese

di manutenzione); l’imposta sulla sostanza delle persone fisiche soltanto sulla

sostanza immobiliare, dedotti i debiti che ci si riferiscono (cfr. Pedroli, op. cit., p. 535 ad 4.4; Allidi, op. cit., p. 329 s.).

11.

Nel caso di specie i

crediti per le imposte comunali, per i relativi interessi e spese per gli anni

1993, 1994, 1995, 1996, 1999, 2001, 2003, 2004, 2005 e 2006 insinuati dal

Comune di __________ (importi annui varianti tra Fr. 65.60 e Fr. 622.15 oltre

accessori), appaiono prima facie, nei limiti di cognizione fissati dall'art. 36

cpv. 2 RFF, e con riserva di diverso avviso da parte

del giudice di merito, garantiti da ipoteca legale,

siccome compresi nella normativa dedotta dai combinati art. 836 CC, 183 LAC e

252.

cpv. 1 LT.

Appare

infatti verosimile la stretta relazione particolare delle imposte comunali con

il valore di stima peritale e ufficiale delle particelle oggetto d'esecuzione.

Indipendentemente

dall'esistenza di rilevanti debiti ipotecari che gravano i fondi in oggetto, questi

crediti vanno pertanto ammessi, così come sono stati notificati, al beneficio

della garanzia dell'ipoteca legale diretta, ossia valida senza iscrizione a

registro fondiario. Rimane riservata un’eventuale

contestazione ai sensi dell’art. 140 cpv. 2 LEF in merito al loro importo e alla

loro esigibilità.

12.

RI

1.

eccepisce che rimarrebbero insolute unicamente le imposte comunali 2004, 2005

e 2006. A sostegno di tale affermazione il ricorrente produce le fotocopie

delle seguenti ricevute di versamento ritualmente attergate dall’Ufficio

postale che ha ricevuto i relativi pagamenti:

- richiesta di acconto

imposta comunale 2000 di fr. 357.--, pagata il 3 dicembre 2001;

- richiesta di acconto

imposta comunale 2002 di fr. 357.--, pagata il 9 aprile 2002;

- conteggio imposta

comunale 1993 di fr. 564.--, pagata il 10 gennaio 1998

- conteggio imposta

comunale 1994 di fr. 564.--, pagata il 10 gennaio 1998.

Come emerge dall’elenco

degli oneri, il Comune di __________ per gli anni 2000 e 2002 non ha insinuato

crediti fiscali al beneficio dell’ipoteca legale. Per il 1993 e il 1994 ha invece

notificato unicamente quanto dovutogli a titolo di interessi di ritardo perché

il pagamento da parte di RI 1 di quanto dovuto per capitale è avvenuto solo il

10.

gennaio 1998. Ne consegue che la censura del ricorrente è infondata e deve essere

pertanto respinta.

13.

Contributi di costruzione per l’esecuzione degli impianti comunali di

canalizzazione (LALIA)

Negli elenchi oneri è

iscritto a favore del Comune di __________ un credito di fr. 9'046.30 a titolo

di “contributi LALIA per opere canalizzazioni 1998 - 2006”.

La

Legge d’applicazione della legge federale contro l’inquinamento delle acque

dell’8 ottobre 1972 (LALIA) del 2 aprile 1975 (RL 9.1.1.2) stabilisce all’art.

107.

cpv. 2 che “a garanzia del pagamento” dei contributi di costruzione per

l’esecuzione degli impianti comunali di canalizzazione “spetta al Comune una

ipoteca legale a carico del fondo per cui il contributo è stato imposto”; per

il terzo capoverso della stessa norma “l’ipoteca legale è di rango prevalente

ad ogni altro pegno immobiliare e richiede per la sua validità l’iscrizione nel

Registro fondiario”.

Ora, a prescindere

dalla censura sollevata dal reclamante - che per altro confonde il contributo

di costruzione degli art. 96 ss. LALIA con le tasse d’uso dell’art. 110 LALIA -

il credito di fr. 9'046.30 per il contributo di costruzione va depennato d’ufficio

dall’elenco degli oneri in quanto lo stesso non risulta iscritto nel registro

fondiario. Su questo punto il ricorso di RI 1, pur con altre motivazioni, va

accolto.

14.

L’Ufficio

ha iscritto nell’elenco oneri sub ipoteche dei

condomini al numero 6 l’importo complessivo di fr.

271'907.-- per capitale e interessi, determinato così come alla notifica del 23

novembre 2006 della PI 1; l’Ufficio ha pure indicato il contenuto del registro

fondiario, dove risultano iscritte tre ipoteche legali

provvisorie di nominali fr. 46'149.70, fr. 40'390.95 e fr. 98'970.55

tutte con interessi del 10%.

RI

1.

contesta i crediti iscritti nell’elenco degli oneri a

favore della Comunione dei comproprietari, in quanto egli avrebbe già pagato

spese condominiali superiori al dovuto. Questa

contestazione riguarda però l’esistenza, subordinatamente il quantum del

credito notificato: pertanto anche su questo punto il ricorso si rivela senza

fondamento, atteso che una siffatta contestazione deve essere proposta presso

il giudice competente ai sensi dell’art. 140 cpv. 2 LEF.

15.

RI

1.

nega infine il diritto di pegno a PI 2 e all’avv. PI 3, sostenendo che tali

creditori deterrebbero le cartelle ipotecarie solo a seguito di coazioni e

minacce rispettivamente senza alcun diritto. Questa censura è irricevibile in

sede di ricorso: infatti sull’esistenza di un diritto di pegno, sia esso

immobiliare o mobiliare, invocato da un creditore procedente, non è competente

a decidere né l’ufficio delle esecuzioni né l’autorità di vigilanza ma il giudice

nella procedura di rigetto dell’opposizione (per il rinvio dell'art. 153 cpv. 4

LEF), o, se del caso, il giudice nella procedura di appuramento dell’elenco

degli oneri, cfr. DTF 119 III 102, 105 III 63-65 e 78 III 95-98; Amonn/Walther, op. cit.,

§ 33 n. 12, p. ; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,

Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Zurigo 1997, n. 7 e 25 ad art.

17).

16.

L’Ufficio

di esecuzione non può esaminare l'esistenza e l’ammontare del credito posto in

esecuzione. Il ricorso dell’art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale e

dell’art. 19 LEF alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale

federale, essendo un istituto di natura amministrativa, il cui scopo è quello

di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura esecutiva (Cometta, Basler Kommentar zum SchKG,

Vol. I, 1998, n. 1 seg. ad art. 17;

Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14s; DTF 109 III 100 cons. 2), ha per

oggetto non l'accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale posto

a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo

amministrativo. Ne consegue che l’argomentazione sollevata da RI 1, secondo cui

egli non sarebbe debitore dell’importo di fr. 42'440.00 nei confronti di __________,

ossia della creditrice a favore della quale i fondi sono stati pignorati e la

cui richiesta di vendita ha portato alla fissazione dell’asta, è irricevibile

in sede di ricorso.

17.

RI

1.

chiede di annullare l’incanto e di attendere

l’esito dell’azione di disconoscimento di debito di data 5 dicembre 2006 e

diretta contro la decisione 13 novembre 2006 con la quale il Pretore __________

ha rigettato l’opposizione al precetto esecutivo in via di realizzazione del

pegno immobiliare n. __________ dell’CO 1 del 20 aprile 2006, emesso contro RI

1.

a richiesta di PI 2.

Egli

afferma inoltre di non essere debitore della Comunione dei comproprietari, ma di

vantare un credito nei suoi confronti: per questo motivo con petizione del 25

maggio 2004 avrebbe chiesto la restituzione delle spese condominiali pagate di

troppo.

18.

Se una causa concernente un aggravio iscritto nell’elenco oneri è

già pendente in una esecuzione anteriore, l’ufficio ne farà menzione

nell’elenco, indicando le parti in causa e le loro conclusioni. L’esito della

causa sarà decisivo anche per l’elenco degli oneri della nuova esecuzione (cfr.

art. 37 cpv. 3 RFF; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,

op. cit., n. 18 ad art. 140 LEF).

Se

un diritto iscritto nell’elenco degli oneri è contestato l’incanto deve essere

differito sino a decisione sulla lite, sempreché si possa ammettere che questa

influirebbe sul prezzo di aggiudicazione o che procedendo all’incanto si

pregiudicherebbero altri interessi legittimi (cfr. art. 141 cpv. 1 LEF).

19.

La

causa di contestazione dell’elenco oneri produce i suoi effetti limitatamente

all’esecuzione per la quale è stato depositato l’elenco oneri contestato. Se

l’esecuzione è conclusa o ritirata l’elenco oneri perde ogni effetto (Amonn/Walther, op. cit., § 28 n. 40, p.

237). Infatti, anche se le motivazioni che stanno alla base dell’azione di

contestazione sono di diritto materiale, essa persegue unicamente scopi di

diritto esecutivo, che si riflettono sull’esecuzione in vigore (Amonn/Walther, op. cit., § 24 n. 49, p.

193).

20.

Con ordinanza 5 aprile 2007 la scrivente

Camera ha chiesto alla Pretura __________ di produrre, se effettivamente

presentate da RI 1, copia dell’azione di data 5 dicembre 2006 promossa contro PI

2.

e tendente al disconoscimento del debito di cui all’esecuzione n. __________

e copia dell’azione di data 25

maggio 2004 promossa contro PI 1 e tendente all’ottenimento di un risarcimento

danni e alla restituzione di quanto l’attore avrebbe pagato oltre al dovuto per

contributi condominiali.

Facendo

seguito a questa richiesta, il 10 aprile 2007 la Pretura ha comunicato che RI 1

ha promosso azione di disconoscimento del debito nei confronti della PI 2 e

della PI 1 in data 5/6 dicembre 2006 (inc. OA.2006.__________) e che tale

procedura è ancora pendente.

La

Pretura ha poi comunicato che RI 1 non ha invece promosso contro PI 1 l’asserita azione di data 25 maggio 2004 e tendente all’ottenimento di un risarcimento danni e

alla restituzione di quanto l’attore avrebbe pagato oltre al dovuto per

contributi condominiali.

21.

Nel

caso di specie, come emerge dalla comunicazione del 10 aprile 2007 della

Pretura __________ e dall’allegato atto processuale allestito dal ricorrente, RI

1.

ha promosso azione di disconoscimento del debito nei confronti della PI 2 e

della PI 1 in data 5/6 dicembre 2006 (inc. OA.2006.__________).

22.

Orbene,

per mezzo della citata petizione, l’escusso, qui ricorrente, contesta sia la

pretesa iscritta nell’elenco oneri riferito alla PPP n. __________ RFD di __________

della PI 2 di fr. 905’085.55, garantita da due cartelle ipotecarie di nominali

fr. 395’000.-- e fr. 180’000.-- di III rango e da due cartelle ipotecarie di

nominali fr. 120’000.-- e fr. 180’000.-- di IV rango, sia la pretesa della PI 1

di fr. 271'907.-- garantita da tre ipoteche legali provvisorie di nominali fr. 46'149.70, fr.

40'390.95 e fr. 98'970.55 tutte con interessi del 10%. Come appena

visto, l’esistenza di tali crediti risulta essere oggetto (nell’ambito

dell’esecuzione n. __________ dell’CO 1 per quanto riguarda PI 2 e indipendentemente

da esecuzioni in corso per quanto riguarda PI 1) della causa di cui all’incarto

n. OA.2006.__________ pendente presso la Pretura __________. Con il termine

“causa”, nel senso dell’art. 37 cpv. 3 RFF, va intesa non un’azione di

contestazione dell’elenco oneri, la quale avrebbe effetto unicamente

sull’esecuzione in corso, bensì una causa concernente un aggravio iscritto

nell’elenco degli oneri. Conformemente allo scopo dell’art. 37 cpv. 3 RFF di evitare che possano

essere pendenti più procedure giudiziarie aventi per oggetto il medesimo

aggravio, anche in presenza di una causa concernente un aggravio iscritto

nell’elenco oneri e già pendente presso un tribunale indipendentemente

dall’esistenza di una procedura esecutiva - come in concreto per l’azione di

disconoscimento del debito promossa dall’escusso contro la PI 1 - l’Ufficio si

determinerà conformemente alla normativa legale menzionata. Di conseguenza l’Ufficio

non avrebbe dovuto assegnare a RI 1 il termine per contestare l’elenco oneri in

riferimento ai crediti di PI 2 e della PI 1, essendo l’esistenza di queste pretese

già oggetto di una causa pendente presso la Pretura __________. In

considerazione della circostanza che, come emerge dalla dichiarazione 10 aprile

2007.

della Pretura __________, RI 1 non ha comunque dato seguito ai

provvedimenti del 12 gennaio 2007 con i quali l’Ufficio gli ha assegnato il

termine per promuovere l’azione volta a contestare le pretese della Banca e

della Comunione dei comproprietari iscritte ad elenco oneri, non risulta necessario

ora, in assenza di un qualsiasi gravame a carico dell’escusso, annullare i

menzionati provvedimenti. L’Ufficio dovrà comunque procedere a menzionare nell’elenco

oneri l’esistenza della causa pendente tra RI 1 e PI 2 e PI 1, così come previsto

dall’art. 37 cpv. 3 RFF.

23.

L’esito della causa tra RI 1 e la PI 2 e tra RI 1 e la PI 1 è

sicuramente in grado d’influenzare il prezzo di aggiudicazione dell’immobile.

Infatti nell’ipotesi in cui le pretese della Banca e della Comunione dei comproprietari

venissero a cadere a seguito dell’esito della causa incoata dal ricorrente,

l’aggiudicazione dell’immobile potrebbe avvenire ad un prezzo inferiore, atteso

che, essendo questi creditori garantiti da diritti di pegno poziori al credito della

procedente, l’Ufficio per rispettare il principio

dell’offerta sufficiente deve tenerne conto nella

determinazione del piede d’asta (cfr. art. 126 cpv. 1 LEF, applicabile alla procedura di

pignoramento di beni immobili per il rinvio dell’art. 142a LEF e applicabile

anche alla procedura in via di realizzazione del pegno in virtù dell’art. 156

LEF). S’impone quindi, conformemente all’art. 141 cpv. 1 LEF, il differimento

dell’incanto sino a decisione sulla lite.

24.

Il

ricorso 23 gennaio 2007 di RI 1 è parzialmente accolto.

Non

si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità

(art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 19, 106, 107 cpv.

5, 126 cpv. 1, 140 cpv. 1 e 2, 141 cpv. 1, 142a, 153 cpv. 4, 156 LEF; 36 cpv. 1

e 2, 37 cpv. 2 e 3, 39 cpv. 1 RFF; 836 CC; 183 LAC; 107 cpv. 2, 110 LALIA; 193,

252, 253 LT; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF,

pronuncia:

1. Il

ricorso 23 gennaio 2007 di RI 1, __________, è parzialmente accolto.

2. Dagli

elenchi oneri riferiti alla PPP n. __________ e alla

quota di comproprietà A di 4/14 della PPP n. __________ di __________ (fondo viene stralciato il credito di fr. 9'046.30 per “contributi LALIA

per opere canalizzazioni 1998 - 2006”, con contestuale

conseguente rettifica dell’importo totale.

3. E’

fatto ordine all’CO 1 di determinarsi come al considerando n. 22 di questa

sentenza menzionando ad elenco oneri l’esistenza della causa pendente tra RI 1 ePI

2 e PI 1, così come previsto dall’art. 37 cpv. 3 RFF.

4. L’incanto

della PPP n. __________ e della quota di comproprietà A di 4/14 della PPP n. __________

di __________ (fondo base part. N. 397) viene differito sino alla conclusione

della causa promossa da RI 1 contro PI 2 e contro la PI 1 di cui all’inc. n.

OA.2006.__________ pendente presso la Pretura __________.

5. Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

6. Intimazione

a:

- RI 1, __________;

-

__________ RA 1, __________, per __________ e per PI 1;

- __________

__________, __________;

- __________

PI 3, __________;

- Ufficio comunale contribuzioni, __________;

-

Ufficio di esecuzione di __________, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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