15.2007.9
Contestazione elenco oneri. Appuramento degli oneri. Crediti per imposte e contributi LALIA. Differimento dell'incanto
11 maggio 2007Italiano26 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2007.9
Data decisione, Autorità:
11.05.2007, CEF
Titolo:
Contestazione elenco oneri. Appuramento degli oneri. Crediti per imposte e contributi LALIA. Differimento dell'incanto
DIFFERIMENTO DELL'INCANTO
ELENCO ONERI
PIEDE D'ASTA
art. 836 CC
art. 183 LAC
art. 107 cpv. 2 LALIA
art. 110 LALIA
art. 17 LEF
art. 19 LEF
art. 106 LEF
art. 107 cpv. 5 LEF
art. 126 cpv. 1 LEF
art. 140 cpv. 1 LEF
art. 140 cpv. 2 LEF
art. 141 cpv. 1 LEF
art. 142a LEF
art. 153 cpv. 1 LEF
art. 153 cpv. 4 LEF
art. 156 LEF
art. 193 LT
art. 252 LT
art. 253 LT
art. 36 cpv. 1 RFF
art. 37 cpv. 2 RFF
art. 39 cpv. 1 RRF
Incarto n.
15.2007.9
Lugano
11 maggio
2007
EC/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 23 gennaio 2007 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro gli
elenchi oneri riferiti alla
PPP n. __________ e alla quota di comproprietà di 4/14 della PPP n. __________ del
fondo base part. n. __________ RFD di __________ (residenza “__________”) allestiti
in via rogatoriale nelle esecuzioni n. __________ e n. __________ dell’Ufficio
esecuzione di __________ promosse contro il ricorrente da
PI
1
rappr.
da__________ RA 1, __________
procedure interessanti anche
PI 1
rappr. dall’ RA 1 ;
PI 2, __________
rappr. da__________ __________, __________;
PI 3 ;
Comune di __________, __________
rappr. dall’Ufficio comunale
contribuzioni, __________;
Ufficio di esecuzione di __________, __________
viste le osservazioni:
- 2 febbraio 2007 diPI 2, __________;
- 5 febbraio 2007 dell’__________ PI 3, __________;
- 9 febbraio 2007 della PI 1, __________;
- 24 gennaio 2007 e 9 febbraio 2007 dell’CO 1;
richiamata l’ordinanza presidenziale 26 gennaio 2007 di
concessione dell’effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. __________ procede contro RI 1 in via esecutiva al suo
domicilio di __________ per l’incasso di diversi crediti, di complessivi fr.
26'082.-- (es. __________) e fr. 10'380.-- (es. n. __________) oltre interessi
e spese.
B. Con
domande rogatoriali n. __________ e n. __________ del 10 luglio 2004, l’Ufficio
esecuzione di __________ ha chiesto all’CO 1 di pignorare la PPP n. __________,
corrisponde ad una quota di comproprietà di 86/1000 del fondo base part. n. __________
RFD di __________ e la quota di comproprietà A di 4/14 della PPP n. __________,
corrisponde a sua volta ad una quota di comproprietà di 14/1000 dello stesso
fondo base.
C. Il
26 agosto/24 settembre 2004, l’Ufficio ha proceduto al pignoramento delle
menzionate proprietà.
D. Il
7 gennaio 2005 l’Ufficio di esecuzione di __________ ha incaricato l’CO 1 di procedere in via rogatoriale alla vendita
dei fondi pignorati. Il __________ l’Ufficio ha pubblicato sul FUC n. __________
l’avviso d’incanto fissando al __________ il termine per l’insinuazione degli
oneri fondiari.
E.
Il 2 gennaio 2007 l’Ufficio ha allestito e ha
comunicato agli interessati gli elenchi oneri riferiti alla PPP n. __________ e alla quota di comproprietà A di 4/14 della PPP n. __________.
Nell’elenco oneri riguardante la PPP n. __________
l’ufficio ha indicato sub A alla voce crediti garantiti da pegno immobiliare:
Ipoteche
legali
1.
Comune di __________
int.
su imposta comunale 1993 235.75
int.
su imposta comunale 1994 171.60
imposta
comunale 1995 606.65
int.
e spese 173.90
imposta
comunale 1996 622.15
int.
e spese 138.80
imposta
comunale 1999 341.95
int.
e spese 138.50
imposta
comunale 2001 65.60
int.
e spese 79.95
imposta
comunale 2003 341.95
int.
e spese 91.65
imposta
comunale 2004 341.95
imposta
comunale 2005 254.90
imposta
comunale 2006 396.00
(richiesta
acconto)
contributi
LALIA per opere 9'046.30 13'048.60
canalizzazioni
1998-2006
Tutte queste
ipoteche legali del Comune sono pure state iscritte nell’elenco oneri riferito
alla quota di comproprietà A di 4/14 della PPP n. __________, mentre le qui di
seguito elencate ipoteche convenzionali e ipoteche dei condomini non lo sono
state.
Ipoteche
convenzionali
3.
PI 2, __________
a)
cartella ipotecaria gravante
in
3°grado i beni immobili
da
realizzare, dg. 2272 del
28.01.1988
b)
cartella ipotecaria gravante
in
3°grado i beni immobili
da
realizzare, dg. 2273 del
28.01.1988
Importo
garantito dal titolo
a) fr. 395'000.00 + int. 7%
b)
fr. 180'000.00 + int. 7%
Ammontare del credito
notificato
fr.
905'085.55
Ammontare
del credito
iscritto
nell’elenco oneri 759'885.55
4.
PI 3, __________
a)
cartella ipotecaria gravante
in
3°grado i beni immobili
da
realizzare, dg. 7516 del
14.06.1982
Importo
garantito dal titolo
a)
fr. 20’000.00 + int. 7%
Ammontare
del credito
notificato
fr.
55'496.00 + interessi
Ammontare
del credito
iscritto
nell’elenco oneri
capitale 20'000.00
int.
al 7% dal
01.09.2006
al 01.02.2007 583.35
5.
PI 2, __________
a)
cartella ipotecaria gravante
in
4°grado i beni immobili
da
realizzare, dg. 2753 del
02.02.1988
b)
cartella ipotecaria gravante
in
4°grado i beni immobili
da
realizzare, dg. 2755 del
02.02.1988
Importo
garantito dal titolo
a)
fr. 120'000.00 + int. 7%
b) fr. 180'000.00 +
int. 7%
Ammontare
del credito
notificato
fr.
905'085.55
Ammontare
del credito
iscritto
nell’elenco oneri 145'200.00
Ipoteche
dei condomini
6.
PI 1
c)
ipoteca legale provvisoria
gravante
i beni immobili
da
realizzare, dg. 28658 del
28.12.1988
d)
ipoteca legale provvisoria
gravante
i beni immobili
da
realizzare, dg. 26653 del
20.12.2001,
dg. 5234 del
05.03.2002
e)
ipoteca legale provvisoria
gravante
i beni immobili
da
realizzare, dg. 28149 del
23.11.2006
Importo
garantito da iscrizione
c)
fr. 46'149.70 + int. 10%
d)
fr. 40'390.95 + int. 10%
e)
fr. 98'970.55 + int. 10%
Ammontare del credito
notificato
e iscritto
nell’elenco
oneri
Ipoteca
legale provvisoria 46'149.70
Int.
da 01.02.1996 a 01.02.2007 45'432.30
Ipoteca
legale provvisoria 40'390.95
Int.
da 01.02.1999 a 01.02.2007 27'169.30
Ipoteca
legale provvisoria 98'970.55
Int.
da 01.12.2003 a 01.02.2007 13'794.20
F. Con tempestivo ricorso 8/23 gennaio 2007 RI
1 si aggrava contro l’elenco oneri, contestando l’esistenza di tutti gli oneri
iscritti, e chiedendo di annullare l’incanto in attesa dell’esito dell’azione
di disconoscimento di debito da lui promossa in data 5 dicembre 2006 contro una
sentenza di rigetto dell’opposizione del 13 novembre 2006.
A
mente del ricorrente dagli atti da lui prodotti emergerebbe che ancora scoperte
sono le sole imposte comunali 2004, 2005 e 2006. Inoltre, essendo provato che
l’amministrazione del condominio avrebbe reso inabitabile l’appartamento di sua
proprietà dal 1988, non sarebbero dovute nemmeno le tasse per la fognatura.
In
merito alle ipoteche legali della PI 1, il ricorrente
rileva che l’amministrazione del condominio gli avrebbe conteggiato spese condominiali
pari a 139-147/1000 delle spese complessive, in luogo degli 87/1000,
corrispondenti alla quota di valore della propria PPP. Con sentenza 30 ottobre
2003 il Tribunale federale avrebbe stabilito che le quote millesimali delle singole
unità di PPP del condominio non potrebbero essere modificate: per questo motivo
egli non sarebbe debitore della Comunione dei comproprietari, ma vanterebbe un
credito nei suoi confronti. A seguito di ciò, con petizione del 25 maggio 2004
avrebbe chiesto la restituzione delle spese condominiali pagate in eccesso.
Considerato poi che l’amministrazione dell’immobile non avrebbe riparato il
tetto e la terrazza, danneggiati dal 1987, e che nel 1988 la stessa
amministrazione avrebbe effettuato degli scavi nella terrazza a lui assegnata, il
suo appartamento sarebbe inabitabile da quella data. Dal 1988 quindi non
sarebbero più dovuti contributi alle spese condominiali.
RI
1 contesta che PI 2 abbia il diritto di detenere le cartelle ipotecarie
menzionate nell’elenco degli oneri perché le stesse sarebbero in sostanza in
possesso della banca solo a seguito di asserzioni inveritiere, coazioni e
minacce.
Infine,
l’__________ __________, quale suo ex avvocato, sarebbe in possesso della
cartella ipotecaria di fr. 20'000.00 senza alcun diritto e la deterrebbe quindi
in modo del tutto abusivo.
Il
ricorrente contesta altresì di essere debitore di fr. 42'440.00 nei confronti
di __________.
G. Delle
osservazioni presentate dalle parti interessate si dirà, per quanto necessario,
in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
Come
evidenziato nella narrativa fattuale, l’incanto delle particelle di proprietà
del ricorrente è stato indetto a seguito dell’incarico rogatoriale conferito
all’CO 1 il 7 gennaio 2005 dall’Ufficio di esecuzione
di __________ nell’ambito delle esecuzioni n. __________
e n. __________ di questo Ufficio, promosse contro il ricorrente da __________.
L’azione
di disconoscimento di debito a cui allude il ricorrente nell’atto ricorsuale è
invece diretta contro la decisione 13 novembre 2006 con la quale il Pretore del
__________ ha rigettato l’opposizione di RI 1 al precetto
esecutivo in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________ dell’CO 1
del 20 aprile 2006, emesso contro RI 1 a richiesta di PI 3. Ne consegue
pertanto che questa azione di disconoscimento di debito può impedire la
prosecuzione delle esecuzioni n. __________ e n. __________ dell’Ufficio esecuzione di __________ e quindi la vendita delle
particelle pignorate nell’ambito di tali procedure esecutive, solo nell’ipotesi
in cui l’esito della stessa possa influenzare il prezzo di aggiudicazione
dell’immobile, ipotesi che verrà meglio analizzata al successivo considerando
n. 23.
2.
Sia nell’esecuzione in via di pignoramento che in quella in
via di realizzazione del pegno (per il rinvio di cui all’art. 155 cpv. 1 LEF)
tornano applicabili, in particolare, gli art. da 106 a 109 LEF; la
realizzazione immobiliare si opera poi secondo le disposizioni degli art. da
133.
a 143b LEF (nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno per il rinvio
dell’art. 156 prima proposizione LEF) e degli art. da 85 a 121 RFF,
rispettivamente, per quanto qui di rilievo, degli art. da 29 a 42 RFF
(nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno per il rinvio dell’art. 102
RFF).
3.
Per
l’art. 140 cpv. 1 LEF prima dell’incanto l’ufficiale constata, in base alle
insinuazioni presentate e all’estratto del registro fondiario, gli oneri
gravanti il fondo. L’elenco oneri è poi comunicato agli interessati con
l’assegnazione di un termine di dieci giorni per contestarlo (art. 140 cpv. 2
LEF). In caso di mancata o tardiva contestazione dell’elenco oneri, le pretese
ivi iscritte si avranno per riconosciute per quanto concerne l’esecuzione in
corso (cfr. art. 37 cpv. 2 in fine RFF).
Se
la contestazione verte su un diritto iscritto nell’elenco oneri deve essere
avviata la procedura di appuramento dell’elenco oneri prevista dagli art. 37-40
RFF. Se la contesa concerne unicamente aspetti procedurali la competenza
decisionale spetta non al giudice ma all’autorità di vigilanza (cfr. Amonn/Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 28 n. 39,
p. 236/237).
L’art.
39.
cpv. 1 primo periodo RFF precisa poi che, in caso di contestazione,
l’ufficio procede a norma dell’art. 107 cpv. 5 LEF, prescindendo dalle
formalità dell’art. 106 LEF (cfr. DTF 112 III 111).
4.
Scopo
dell’allestimento e della comunicazione di un elenco oneri di un determinato
fondo da porre agli incanti forzati è quello di accertare in maniera definitiva
l’esistenza e il contenuto dei diritti di pegno gravanti il fondo da licitare (DTF 101 III
36.
consid. 4 pag. 39; Häusermann/Stöckli/
Feuz, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n. 31
ad art. 138).
5.
L’ufficio esecuzione non può
rifiutare l’iscrizione degli oneri che risultano dall’estratto del registro
fondiario o che sono stati insinuati entro il termine, né modificarli, né
contestarli, né esigere la produzione di prove (art. 36 cpv. 2 RFF). Il potere
di cognizione dell’ufficio e dell’autorità di vigilanza è pertanto molto
limitato: l’iscrizione nell’elenco oneri di una pretesa tempestivamente
notificata può essere rifiutata solo qualora risulti manifesta l’assenza di un
onere reale per il fondo, e nel caso di crediti asseritamente garantiti da
ipoteca legale, soltanto quando risulti manifesta l’assenza di una base legale
che li ponga al beneficio della pretesa ipoteca (cfr. art. 36 cpv. 1 RFF).
Dubbi sull’esistenza o sul quantum del credito non autorizzano invece l’ufficio
a respingerne l’inserimento nell’elenco oneri (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 45
i.f. ad art. 140). Rimane riservata la facoltà per i creditori di contestare
l’elenco oneri presso il giudice competente ai sensi dell’art. 140 cpv. 2 LEF,
ossia il giudice civile, ancorché si tratti di crediti fiscali (cfr. II CCA 9
settembre 1998 citata sopra, cons. 2; STF 30 giugno 1999 [2P.356-358/1998]).
6.
L’art.
836.
CC consente al diritto cantonale “per i rapporti di diritto pubblico od
altri rapporti di carattere obbligatorio generale per tutti i proprietari di
fondi” di stabilire, a favore di pretese creditorie degli enti pubblici, la
garanzia dell’ipoteca legale diretta, ossia valida anche senza l’iscrizione nel
registro fondiario (unmittelbares gesetzliches Grundpfandrecht), salvo
contraria disposizione (ipoteca legale indiretta, ossia valida solo con
iscrizione nel registro fondiario: mittelbares gesetzliches Grundpfandrecht).
Nel primo caso un’eventuale iscrizione a registro fondiario ha valore
dichiarativo, mentre nel secondo caso l’iscrizione assume carattere costitutivo
per l’esistenza stessa dell’ipoteca legale (cfr. Steinauer, Les droits réels, vol. III, 2. ed., Berna 1996, n. 2380d e rif.).
7.
L’art.
183.
LAC riconosce al cpv. 1 n. 1, senza obbligo d’iscrizione nel registro
fondiario, il beneficio dell’ipoteca legale conformemente all’art. 836 CC “allo
Stato e ai Comuni, sopra tutti gli immobili situati nel Cantone, per il
pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione
particolare con l’immobile”. Tali ipoteche hanno tutte il medesimo ordine e
prevalgono sugli altri pegni immobiliari (art. 183 cpv. 2 LAC).
Per
l’art. 252 LT, per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali, che
hanno una relazione particolare con l’immobile conformemente all’articolo 836
CC, è riconosciuta, per la durata di cinque anni dalla crescita in giudicato
della tassazione, al Cantone e ai comuni un’ipoteca legale secondo l’articolo
183.
LAC (cpv. 1). Essa è di rango prevalente agli altri pegni immobiliari e,
per la sua validità, non necessita di iscrizione a registro fondiario (cpv. 2).
L’ipoteca legale decade se, entro cinque anni dalla crescita in giudicato della
tassazione a cui si riferisce, non è notificato il conteggio conformemente
all’articolo 253 LT (art. 252 cpv. 3 LT).
7.1
Per
l’art. 193 cpv. 1 LT il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla
fine del periodo fiscale a cui si riferisce. In considerazione del tempo
incerto che può trascorrere affinché il credito fiscale al beneficio
dell’ipoteca legale sia determinato con decisione cresciuta in giudicato e, in
seguito, definitivamente decaduto, anche eventuali dubbi dell’Ufficio al
riguardo (segnatamente per quanto riguarda le imposte comunali più vecchie [1993]),
non giustificano una deroga al principio secondo cui in caso di dubbi
sull’esistenza del credito, l’Ufficio deve comunque iscrivere l’importo
notificato, riservata la facoltà per i creditori di contestare
l’elenco oneri presso il giudice competente.
8.
Il
beneficio dell’ipoteca legale diretta non è dato indistintamente per tutti i
tipi di imposta, bensì soltanto per quelle imposte cantonali e comunali che
sono in una “relazione particolare“ con un fondo. La legge tributaria cantonale
non specifica tuttavia quali siano i tipi di imposta che presentano siffatta
relazione particolare, lasciandone l’individuazione al giudice del merito.
9.
Imposte immobiliari comunali e cantonali
La
stretta relazione con l’immobile appare evidente per l’imposta immobiliare
comunale delle persone fisiche e giuridiche conformemente all’art. 291 e segg.
LT – come pure per l’imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche
conformemente all’art. 95 e segg. LT poiché oggetto di questo tipo d’imposta è
l’immobile in quanto tale, sul cui valore di stima – senza alcuna deduzione –
essa viene calcolata, cfr. Pedroli, L’ipoteca legale per crediti d’imposta, in RDAT 1995 I
535.
ad 4.4; Allidi, L’ipoteca legale del fisco, in: Lezioni di diritto fiscale
svizzero, edizione speciale della RDAT, Bellinzona 1999, p. 329 (cfr. CEF 8 gennaio 1998 [15.1996.123], cons. 3b; 30 gennaio 1998 [15.96.164],
cons. 4).
10.
Imposte
sul reddito e sulla sostanza immobiliari
La
dottrina e la giurisprudenza (cfr. DTF 122 I 355
ss., cons. 2; Zucker, Das Steuerpfandrecht in den
Kantonen, tesi Zurigo 1988, p. 43 ad 3.3;
Blumenstein/Locher, System
des Steuerrechts, 5. ed., Zurigo 1995, p. 292 ad 1; Oberson, Droit fiscal
suisse, Basilea 1998, n. 43 ad § 25; Rivier, Droit fiscal suisse. L’imposition du revenu et de la fortune, 2. ed., Losanna 1998, p.
231.
ad 2) ammettono che il rapporto speciale che deve esistere tra l’imposta e
l’immobile perché il legislatore cantonale possa validamente, ai sensi
dell’art. 836 CC, conferire al fisco un’ipoteca legale, è sufficiente quando
l’imposta considerata, indipendentemente dal suo carattere generale o speciale,
ha il suo fondamento nella proprietà dell’immobile. Per le imposte generali,
occorre quindi separare l’importo che si riferisce all’immobile dalla somma
totale dell’imposta.
L’imposta
sul reddito delle persone fisiche o sugli utili delle persone giuridiche può
essere garantita da ipoteca legale solo per i redditi derivanti dall’immobile
(affitti, locazioni, valore locativo dedotti gli interessi passivi e le spese
di manutenzione); l’imposta sulla sostanza delle persone fisiche soltanto sulla
sostanza immobiliare, dedotti i debiti che ci si riferiscono (cfr. Pedroli, op. cit., p. 535 ad 4.4; Allidi, op. cit., p. 329 s.).
11.
Nel caso di specie i
crediti per le imposte comunali, per i relativi interessi e spese per gli anni
1993, 1994, 1995, 1996, 1999, 2001, 2003, 2004, 2005 e 2006 insinuati dal
Comune di __________ (importi annui varianti tra Fr. 65.60 e Fr. 622.15 oltre
accessori), appaiono prima facie, nei limiti di cognizione fissati dall'art. 36
cpv. 2 RFF, e con riserva di diverso avviso da parte
del giudice di merito, garantiti da ipoteca legale,
siccome compresi nella normativa dedotta dai combinati art. 836 CC, 183 LAC e
252.
cpv. 1 LT.
Appare
infatti verosimile la stretta relazione particolare delle imposte comunali con
il valore di stima peritale e ufficiale delle particelle oggetto d'esecuzione.
Indipendentemente
dall'esistenza di rilevanti debiti ipotecari che gravano i fondi in oggetto, questi
crediti vanno pertanto ammessi, così come sono stati notificati, al beneficio
della garanzia dell'ipoteca legale diretta, ossia valida senza iscrizione a
registro fondiario. Rimane riservata un’eventuale
contestazione ai sensi dell’art. 140 cpv. 2 LEF in merito al loro importo e alla
loro esigibilità.
12.
RI
1.
eccepisce che rimarrebbero insolute unicamente le imposte comunali 2004, 2005
e 2006. A sostegno di tale affermazione il ricorrente produce le fotocopie
delle seguenti ricevute di versamento ritualmente attergate dall’Ufficio
postale che ha ricevuto i relativi pagamenti:
- richiesta di acconto
imposta comunale 2000 di fr. 357.--, pagata il 3 dicembre 2001;
- richiesta di acconto
imposta comunale 2002 di fr. 357.--, pagata il 9 aprile 2002;
- conteggio imposta
comunale 1993 di fr. 564.--, pagata il 10 gennaio 1998
- conteggio imposta
comunale 1994 di fr. 564.--, pagata il 10 gennaio 1998.
Come emerge dall’elenco
degli oneri, il Comune di __________ per gli anni 2000 e 2002 non ha insinuato
crediti fiscali al beneficio dell’ipoteca legale. Per il 1993 e il 1994 ha invece
notificato unicamente quanto dovutogli a titolo di interessi di ritardo perché
il pagamento da parte di RI 1 di quanto dovuto per capitale è avvenuto solo il
10.
gennaio 1998. Ne consegue che la censura del ricorrente è infondata e deve essere
pertanto respinta.
13.
Contributi di costruzione per l’esecuzione degli impianti comunali di
canalizzazione (LALIA)
Negli elenchi oneri è
iscritto a favore del Comune di __________ un credito di fr. 9'046.30 a titolo
di “contributi LALIA per opere canalizzazioni 1998 - 2006”.
La
Legge d’applicazione della legge federale contro l’inquinamento delle acque
dell’8 ottobre 1972 (LALIA) del 2 aprile 1975 (RL 9.1.1.2) stabilisce all’art.
107.
cpv. 2 che “a garanzia del pagamento” dei contributi di costruzione per
l’esecuzione degli impianti comunali di canalizzazione “spetta al Comune una
ipoteca legale a carico del fondo per cui il contributo è stato imposto”; per
il terzo capoverso della stessa norma “l’ipoteca legale è di rango prevalente
ad ogni altro pegno immobiliare e richiede per la sua validità l’iscrizione nel
Registro fondiario”.
Ora, a prescindere
dalla censura sollevata dal reclamante - che per altro confonde il contributo
di costruzione degli art. 96 ss. LALIA con le tasse d’uso dell’art. 110 LALIA -
il credito di fr. 9'046.30 per il contributo di costruzione va depennato d’ufficio
dall’elenco degli oneri in quanto lo stesso non risulta iscritto nel registro
fondiario. Su questo punto il ricorso di RI 1, pur con altre motivazioni, va
accolto.
14.
L’Ufficio
ha iscritto nell’elenco oneri sub ipoteche dei
condomini al numero 6 l’importo complessivo di fr.
271'907.-- per capitale e interessi, determinato così come alla notifica del 23
novembre 2006 della PI 1; l’Ufficio ha pure indicato il contenuto del registro
fondiario, dove risultano iscritte tre ipoteche legali
provvisorie di nominali fr. 46'149.70, fr. 40'390.95 e fr. 98'970.55
tutte con interessi del 10%.
RI
1.
contesta i crediti iscritti nell’elenco degli oneri a
favore della Comunione dei comproprietari, in quanto egli avrebbe già pagato
spese condominiali superiori al dovuto. Questa
contestazione riguarda però l’esistenza, subordinatamente il quantum del
credito notificato: pertanto anche su questo punto il ricorso si rivela senza
fondamento, atteso che una siffatta contestazione deve essere proposta presso
il giudice competente ai sensi dell’art. 140 cpv. 2 LEF.
15.
RI
1.
nega infine il diritto di pegno a PI 2 e all’avv. PI 3, sostenendo che tali
creditori deterrebbero le cartelle ipotecarie solo a seguito di coazioni e
minacce rispettivamente senza alcun diritto. Questa censura è irricevibile in
sede di ricorso: infatti sull’esistenza di un diritto di pegno, sia esso
immobiliare o mobiliare, invocato da un creditore procedente, non è competente
a decidere né l’ufficio delle esecuzioni né l’autorità di vigilanza ma il giudice
nella procedura di rigetto dell’opposizione (per il rinvio dell'art. 153 cpv. 4
LEF), o, se del caso, il giudice nella procedura di appuramento dell’elenco
degli oneri, cfr. DTF 119 III 102, 105 III 63-65 e 78 III 95-98; Amonn/Walther, op. cit.,
§ 33 n. 12, p. ; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Zurigo 1997, n. 7 e 25 ad art.
17).
16.
L’Ufficio
di esecuzione non può esaminare l'esistenza e l’ammontare del credito posto in
esecuzione. Il ricorso dell’art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale e
dell’art. 19 LEF alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale
federale, essendo un istituto di natura amministrativa, il cui scopo è quello
di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura esecutiva (Cometta, Basler Kommentar zum SchKG,
Vol. I, 1998, n. 1 seg. ad art. 17;
Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14s; DTF 109 III 100 cons. 2), ha per
oggetto non l'accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale posto
a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo
amministrativo. Ne consegue che l’argomentazione sollevata da RI 1, secondo cui
egli non sarebbe debitore dell’importo di fr. 42'440.00 nei confronti di __________,
ossia della creditrice a favore della quale i fondi sono stati pignorati e la
cui richiesta di vendita ha portato alla fissazione dell’asta, è irricevibile
in sede di ricorso.
17.
RI
1.
chiede di annullare l’incanto e di attendere
l’esito dell’azione di disconoscimento di debito di data 5 dicembre 2006 e
diretta contro la decisione 13 novembre 2006 con la quale il Pretore __________
ha rigettato l’opposizione al precetto esecutivo in via di realizzazione del
pegno immobiliare n. __________ dell’CO 1 del 20 aprile 2006, emesso contro RI
1.
a richiesta di PI 2.
Egli
afferma inoltre di non essere debitore della Comunione dei comproprietari, ma di
vantare un credito nei suoi confronti: per questo motivo con petizione del 25
maggio 2004 avrebbe chiesto la restituzione delle spese condominiali pagate di
troppo.
18.
Se una causa concernente un aggravio iscritto nell’elenco oneri è
già pendente in una esecuzione anteriore, l’ufficio ne farà menzione
nell’elenco, indicando le parti in causa e le loro conclusioni. L’esito della
causa sarà decisivo anche per l’elenco degli oneri della nuova esecuzione (cfr.
art. 37 cpv. 3 RFF; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
op. cit., n. 18 ad art. 140 LEF).
Se
un diritto iscritto nell’elenco degli oneri è contestato l’incanto deve essere
differito sino a decisione sulla lite, sempreché si possa ammettere che questa
influirebbe sul prezzo di aggiudicazione o che procedendo all’incanto si
pregiudicherebbero altri interessi legittimi (cfr. art. 141 cpv. 1 LEF).
19.
La
causa di contestazione dell’elenco oneri produce i suoi effetti limitatamente
all’esecuzione per la quale è stato depositato l’elenco oneri contestato. Se
l’esecuzione è conclusa o ritirata l’elenco oneri perde ogni effetto (Amonn/Walther, op. cit., § 28 n. 40, p.
237). Infatti, anche se le motivazioni che stanno alla base dell’azione di
contestazione sono di diritto materiale, essa persegue unicamente scopi di
diritto esecutivo, che si riflettono sull’esecuzione in vigore (Amonn/Walther, op. cit., § 24 n. 49, p.
193).
20.
Con ordinanza 5 aprile 2007 la scrivente
Camera ha chiesto alla Pretura __________ di produrre, se effettivamente
presentate da RI 1, copia dell’azione di data 5 dicembre 2006 promossa contro PI
2.
e tendente al disconoscimento del debito di cui all’esecuzione n. __________
e copia dell’azione di data 25
maggio 2004 promossa contro PI 1 e tendente all’ottenimento di un risarcimento
danni e alla restituzione di quanto l’attore avrebbe pagato oltre al dovuto per
contributi condominiali.
Facendo
seguito a questa richiesta, il 10 aprile 2007 la Pretura ha comunicato che RI 1
ha promosso azione di disconoscimento del debito nei confronti della PI 2 e
della PI 1 in data 5/6 dicembre 2006 (inc. OA.2006.__________) e che tale
procedura è ancora pendente.
La
Pretura ha poi comunicato che RI 1 non ha invece promosso contro PI 1 l’asserita azione di data 25 maggio 2004 e tendente all’ottenimento di un risarcimento danni e
alla restituzione di quanto l’attore avrebbe pagato oltre al dovuto per
contributi condominiali.
21.
Nel
caso di specie, come emerge dalla comunicazione del 10 aprile 2007 della
Pretura __________ e dall’allegato atto processuale allestito dal ricorrente, RI
1.
ha promosso azione di disconoscimento del debito nei confronti della PI 2 e
della PI 1 in data 5/6 dicembre 2006 (inc. OA.2006.__________).
22.
Orbene,
per mezzo della citata petizione, l’escusso, qui ricorrente, contesta sia la
pretesa iscritta nell’elenco oneri riferito alla PPP n. __________ RFD di __________
della PI 2 di fr. 905’085.55, garantita da due cartelle ipotecarie di nominali
fr. 395’000.-- e fr. 180’000.-- di III rango e da due cartelle ipotecarie di
nominali fr. 120’000.-- e fr. 180’000.-- di IV rango, sia la pretesa della PI 1
di fr. 271'907.-- garantita da tre ipoteche legali provvisorie di nominali fr. 46'149.70, fr.
40'390.95 e fr. 98'970.55 tutte con interessi del 10%. Come appena
visto, l’esistenza di tali crediti risulta essere oggetto (nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ dell’CO 1 per quanto riguarda PI 2 e indipendentemente
da esecuzioni in corso per quanto riguarda PI 1) della causa di cui all’incarto
n. OA.2006.__________ pendente presso la Pretura __________. Con il termine
“causa”, nel senso dell’art. 37 cpv. 3 RFF, va intesa non un’azione di
contestazione dell’elenco oneri, la quale avrebbe effetto unicamente
sull’esecuzione in corso, bensì una causa concernente un aggravio iscritto
nell’elenco degli oneri. Conformemente allo scopo dell’art. 37 cpv. 3 RFF di evitare che possano
essere pendenti più procedure giudiziarie aventi per oggetto il medesimo
aggravio, anche in presenza di una causa concernente un aggravio iscritto
nell’elenco oneri e già pendente presso un tribunale indipendentemente
dall’esistenza di una procedura esecutiva - come in concreto per l’azione di
disconoscimento del debito promossa dall’escusso contro la PI 1 - l’Ufficio si
determinerà conformemente alla normativa legale menzionata. Di conseguenza l’Ufficio
non avrebbe dovuto assegnare a RI 1 il termine per contestare l’elenco oneri in
riferimento ai crediti di PI 2 e della PI 1, essendo l’esistenza di queste pretese
già oggetto di una causa pendente presso la Pretura __________. In
considerazione della circostanza che, come emerge dalla dichiarazione 10 aprile
2007.
della Pretura __________, RI 1 non ha comunque dato seguito ai
provvedimenti del 12 gennaio 2007 con i quali l’Ufficio gli ha assegnato il
termine per promuovere l’azione volta a contestare le pretese della Banca e
della Comunione dei comproprietari iscritte ad elenco oneri, non risulta necessario
ora, in assenza di un qualsiasi gravame a carico dell’escusso, annullare i
menzionati provvedimenti. L’Ufficio dovrà comunque procedere a menzionare nell’elenco
oneri l’esistenza della causa pendente tra RI 1 e PI 2 e PI 1, così come previsto
dall’art. 37 cpv. 3 RFF.
23.
L’esito della causa tra RI 1 e la PI 2 e tra RI 1 e la PI 1 è
sicuramente in grado d’influenzare il prezzo di aggiudicazione dell’immobile.
Infatti nell’ipotesi in cui le pretese della Banca e della Comunione dei comproprietari
venissero a cadere a seguito dell’esito della causa incoata dal ricorrente,
l’aggiudicazione dell’immobile potrebbe avvenire ad un prezzo inferiore, atteso
che, essendo questi creditori garantiti da diritti di pegno poziori al credito della
procedente, l’Ufficio per rispettare il principio
dell’offerta sufficiente deve tenerne conto nella
determinazione del piede d’asta (cfr. art. 126 cpv. 1 LEF, applicabile alla procedura di
pignoramento di beni immobili per il rinvio dell’art. 142a LEF e applicabile
anche alla procedura in via di realizzazione del pegno in virtù dell’art. 156
LEF). S’impone quindi, conformemente all’art. 141 cpv. 1 LEF, il differimento
dell’incanto sino a decisione sulla lite.
24.
Il
ricorso 23 gennaio 2007 di RI 1 è parzialmente accolto.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 19, 106, 107 cpv.
5, 126 cpv. 1, 140 cpv. 1 e 2, 141 cpv. 1, 142a, 153 cpv. 4, 156 LEF; 36 cpv. 1
e 2, 37 cpv. 2 e 3, 39 cpv. 1 RFF; 836 CC; 183 LAC; 107 cpv. 2, 110 LALIA; 193,
252, 253 LT; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF,
pronuncia:
1. Il
ricorso 23 gennaio 2007 di RI 1, __________, è parzialmente accolto.
2. Dagli
elenchi oneri riferiti alla PPP n. __________ e alla
quota di comproprietà A di 4/14 della PPP n. __________ di __________ (fondo viene stralciato il credito di fr. 9'046.30 per “contributi LALIA
per opere canalizzazioni 1998 - 2006”, con contestuale
conseguente rettifica dell’importo totale.
3. E’
fatto ordine all’CO 1 di determinarsi come al considerando n. 22 di questa
sentenza menzionando ad elenco oneri l’esistenza della causa pendente tra RI 1 ePI
2 e PI 1, così come previsto dall’art. 37 cpv. 3 RFF.
4. L’incanto
della PPP n. __________ e della quota di comproprietà A di 4/14 della PPP n. __________
di __________ (fondo base part. N. 397) viene differito sino alla conclusione
della causa promossa da RI 1 contro PI 2 e contro la PI 1 di cui all’inc. n.
OA.2006.__________ pendente presso la Pretura __________.
5. Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
6. Intimazione
a:
- RI 1, __________;
-
__________ RA 1, __________, per __________ e per PI 1;
- __________
__________, __________;
- __________
PI 3, __________;
- Ufficio comunale contribuzioni, __________;
-
Ufficio di esecuzione di __________, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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