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Decisione

15.2007.90

Proroga del termine per terminare la liquidazione del fallimento

17 dicembre 2007Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

15.2007.90

Data decisione, Autorità:

17.12.2007, CEF

Titolo:

Proroga del termine per terminare la liquidazione del fallimento

TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLA PROCEDURA DI FALLIMENTO

art. 270 LEF

Incarto n.

15.2007.90

Lugano

17 dicembre

2007

CJ/sc/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sull’istanza 7 agosto 2007 di

IS 1

tendente alla proroga del termine dell’art. 270 LEF

nella procedura fallimentare diretta contro

PI 1

Considerandi

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto:

che la procedura fallimentare è aperta dall’11 maggio

2004, l’istante essendo stato nominato quale amministratore speciale in

occasione della prima assemblea dei creditori il 23 giugno 2004;

che il 4 agosto 2006, la Camera ha ulteriormente

prorogato il termine per ultimare la procedura di liquidazione fino al 31 maggio 2007, tenendo conto del

tempo necessario per decidere come realizzare una pretesa della massa nei confronti del precedente gestore degli

impianti di risalita, allestire lo stato di riparto e procedere alle operazioni

di chiusura della liquidazione (inc.

15.06

);

che così come sollecitato il 7 agosto 2007,

l’avv. IS 1 chiede ora un’ulteriore proroga, facendo valere di non aver ancora

potuto allestire lo stato di riparto finale, in quanto la graduatoria è

diventata definitiva solo nell’agosto 2007, con il passaggio in giudicato della

sentenza 9 luglio 2007 della Seconda Camera civile del Tribunale d’appello

(inc. 12.06.48);

che nel frattempo la delegazione dei

creditori ha deciso di porre in cessione (art. 260 LEF) la pretesa della massa

contro il precedente gestore degli impianti e, con decisione odierna (inc.

15.07

), la Camera si è determinata sull’istanza 8 novembre 2007 dell’avv. IS

1.

tendente alla tassazione della propria nota d’onorario e di quella dei membri

della delegazione dei creditori;

che in virtù dell’art. 270 LEF la procedura

di fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del

medesimo, l’autorità di vigilanza cantonale potendo, in caso di bisogno, prorogare

tale termine;

che nel caso concreto si giustifica di concedere all’istante

un’ultima proroga che gli consenta di allestire lo stato di riparto definitivo,

di procedere al pagamento dei dividendi e all’invio degli attestati di carenza

di beni, di porre in cessione la pretesa della massa contro il precedente

gestore degli impianti, d’inoltrare l’istanza di chiusura della liquidazione e

la relazione finale al giudice del fallimento, di pubblicare la decisione di

chiusura e di depositare l’incarto presso l’UEF __________.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 270 LEF,

decreta: 1. L’istanza 7 agosto 2007 dell’avv. AM

1, __________, amministratore speciale del fallimento di IS 1, __________,

tendente alla proroga del termine per chiudere la liquidazione fallimentare, è

accolta.

1.1. Il

termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 31 maggio 2008.

2. Intimazione

all’avv. AM 1, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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