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Proroga del termine per terminare la liquidazione del fallimento
17 dicembre 2007Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2007.90
Data decisione, Autorità:
17.12.2007, CEF
Titolo:
Proroga del termine per terminare la liquidazione del fallimento
TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLA PROCEDURA DI FALLIMENTO
art. 270 LEF
Incarto n.
15.2007.90
Lugano
17 dicembre
2007
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sull’istanza 7 agosto 2007 di
IS 1
tendente alla proroga del termine dell’art. 270 LEF
nella procedura fallimentare diretta contro
PI 1
Considerandi
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che la procedura fallimentare è aperta dall’11 maggio
2004, l’istante essendo stato nominato quale amministratore speciale in
occasione della prima assemblea dei creditori il 23 giugno 2004;
che il 4 agosto 2006, la Camera ha ulteriormente
prorogato il termine per ultimare la procedura di liquidazione fino al 31 maggio 2007, tenendo conto del
tempo necessario per decidere come realizzare una pretesa della massa nei confronti del precedente gestore degli
impianti di risalita, allestire lo stato di riparto e procedere alle operazioni
di chiusura della liquidazione (inc.
15.06
);
che così come sollecitato il 7 agosto 2007,
l’avv. IS 1 chiede ora un’ulteriore proroga, facendo valere di non aver ancora
potuto allestire lo stato di riparto finale, in quanto la graduatoria è
diventata definitiva solo nell’agosto 2007, con il passaggio in giudicato della
sentenza 9 luglio 2007 della Seconda Camera civile del Tribunale d’appello
(inc. 12.06.48);
che nel frattempo la delegazione dei
creditori ha deciso di porre in cessione (art. 260 LEF) la pretesa della massa
contro il precedente gestore degli impianti e, con decisione odierna (inc.
15.07
), la Camera si è determinata sull’istanza 8 novembre 2007 dell’avv. IS
1.
tendente alla tassazione della propria nota d’onorario e di quella dei membri
della delegazione dei creditori;
che in virtù dell’art. 270 LEF la procedura
di fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del
medesimo, l’autorità di vigilanza cantonale potendo, in caso di bisogno, prorogare
tale termine;
che nel caso concreto si giustifica di concedere all’istante
un’ultima proroga che gli consenta di allestire lo stato di riparto definitivo,
di procedere al pagamento dei dividendi e all’invio degli attestati di carenza
di beni, di porre in cessione la pretesa della massa contro il precedente
gestore degli impianti, d’inoltrare l’istanza di chiusura della liquidazione e
la relazione finale al giudice del fallimento, di pubblicare la decisione di
chiusura e di depositare l’incarto presso l’UEF __________.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 270 LEF,
decreta: 1. L’istanza 7 agosto 2007 dell’avv. AM
1, __________, amministratore speciale del fallimento di IS 1, __________,
tendente alla proroga del termine per chiudere la liquidazione fallimentare, è
accolta.
1.1. Il
termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 31 maggio 2008.
2. Intimazione
all’avv. AM 1, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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